Avv. Nicola Maffioletti
GLI ARGOMENTI DEL CORSO
OPERAZIONI STRAORDINARIE MERGERS & ACQUISITIONS
24 marzo 2016
Manifestazioni di interesse;
lettera d’intenti;
due diligence.
7 aprile 2016
Negoziazione degli accordi definitivi e dei patti parasociali.
12 aprile 2016
M&A - introduzione
Con il termine M&A si intende, nella prassi, ogni
genere di operazione che riguardi la compravendita
di partecipazioni societarie, aziende o rami di
azienda, nonché la fusione e la scissione di società
o joint ventures.
M&A – una lingua a parte
Asset Deal
Share Deal LBO
MLBO
Financing MOU - LOI
Due Diligence JV
SPA Signing Closing
Bible
GLI ARGOMENTI DEL CORSO
MERGERS & ACQUISITIONS
• I Passaggi tipici di un’operazione di M&A:
a) Manifestazioni di interesse;
b) Lettera d’intenti;
c) Due Diligence;
d) Contratto preliminare o quadro / patti parasociali;
e) Negoziazione;
f) Signing – Closing;
g) Post Closing.
M&A- Le tipologie di operazioni
Ogni operazione di M&A differisce dall’altra, si possono però distinguere alcune macro-categorie:
1. operazioni relative a partecipazioni di Società (share deals) e operazioni relative ad asset o aziende (asset deals);
2. Le fusioni e le scissioni;
3. Joint Ventures industriali e commerciali.
Cessione d’azienda (asset deal)
Si realizza mediante un contratto di compravendita dell’azienda (come definita dall’art 2555 c.c.)
La cessione può avere ad oggetto l’intera azienda o un singolo ramo d’azienda costituito da elementi patrimoniali attivi e passivi, tra loro legati dalla
pertinenza ad una specifica e riconoscibile combinazione produttiva
Cessione d’azienda ≠ cessione di una pluralità di beni
distinzione importante ai fini fiscali: in base all’art. 2 c. 3 lett. b) DPR 633/72 non sono
considerate cessioni di beni le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di aziende. Si tratta dunque di un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
Cessione d’azienda (asset deal)
La cessione determina il subentro automatico in capo all’acquirente di tutti i contratti, non di carattere personale, stipulati per l’esercizio
dell’azienda stessa pendenti alla data dell’alienazione (art. 2558 c.c.)
cessione di crediti: il cedente non risponde della cessione e del mancato pagamento del debitore ceduto.
cessione di debiti: il cedente risponde se non risulta che il terzo creditore abbia espressamente acconsentito alla sua liberazione (art. 2560 c.1 c.c.). Se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori, ne risponde anche l’acquirente dell’azienda (art. 2560 c. 2 c.c.)
Divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c.: «Chi aliena l'azienda deve
astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare
una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia
idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.»
Cessione di partecipazioni (share deal)
Trasferimento della totalità o di una parte delle partecipazioni di una società, che determina una circolazione ‘‘indiretta’’ del patrimonio aziendale
Acquirente acquisisce tutte le attività e passività attuali e potenziali della
società target, senza poter scegliere quali escludere: dovrà pertanto farsi carico degli eventuali profili di responsabilità legati alla precedente gestione
dell’attività ceduta
Il contratto di cessione dovrà pertanto contenere tutte le necessarie garanzie al fine di ridurre i rischi per l’acquirente
Nel caso in cui ad acquistare le partecipazioni di una società sia un’altra società sono previste maggiori restrizioni (art. 2361 c.c.):
La possibilità deve essere prevista nell’atto costitutivo o nello statuto della partecipante
È vietata quando per la misura e l’oggetto della partecipazione risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale della partecipante
Il divieto non si applica nel caso di società che hanno come oggetto esclusivo o prevalente l’assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società (società finanziarie, holding o capogruppo)
Asset Deal Vs Share Deal
ASSET DEAL SHARE DEAL
• Trasferimento di un insieme di beni organizzati per l’esercizio
dell’impresa.
• L’acquirente può scegliere quali elementi dell’azienda includere nel trasferimento e quali escludere.
• Subentro automatico nei contratti dall’acquirente stipulati per
l’esercizio dell’azienda.
• Il venditore non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio
dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
• Trasferimento di tutte le
partecipazioni, o una percentuale di esse.
• Restano invariati i rapporti attivi e passivi e le responsabilità della target, dei quali l’acquirente deve farsi carico.
• Il contratto dovrà contenere un set di garanzie volte a ridurre i rischi per l’acquirente.
Asset Deal Vs Share Deal
Imposte dirette e indirette (ad oggi!)
ASSET DEAL SHARE DEAL
• Imposte dirette: colpiscono la plusvalenza ottenuta dal cedente
(differenza tra prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda o ramo d’azienda).
• Se il cedente è una società di capitali: aliquota IRES del 27,5%
• Se il cedente è una società di
persone o imprenditore individuale:
normale tassazione come reddito di impresa Irpef
• Imposte indirette: imposta di registro proporzionale al valore e alla natura dei beni
• Imposte dirette: colpiscono la plusvalenza ottenuta dal cedente
(differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione).
• Se il cedente è una società di capitali:
aliquota IRES del 27,5% su:
5% della plusvalenza se rientra nel regime della c.d.
participation exemption (PEX) Tutta la plusvalenza se non rientra nel regime dell’esenzione fiscale
• Se il cedente è una società di persone:
viene tassato il 49,72% della
Fusione
Rapporti giuridici:
La società incorporante o risultante dalla fusione si sostituisce alle
società fuse o incorporate nella titolarità dei diritti e degli obblighi che le riguardano, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione, che siano questi debiti, contratti in corso di esecuzione, rapporti di
lavoro dipendente o rapporti processuali Assegnazione di quote/azioni:
I soci delle società incorporate o fuse hanno diritto di ottenere
l’assegnazione di azioni o quote della società incorporante o risultante dalla fusione sulla base del rapporto di cambio, diventando soci della società sorta.
Limiti ex art. 2504 ter c.1 e 2 c.c. (divieto di assegnazione di
quote/azioni) al fine di evitare fenomeni di annacquamento del capitale
Fusione
Procedimento:
1. Fase preliminare:
• Progetto di fusione: la sua redazione spetta agli organi amministrativi delle
società partecipanti e dovrà contenere tutti gli elementi dell’operazione, tra cui il rapporto di cambio (artt. 2501 e ss. c.c.). Sarà soggetto a pubblicità.
• Situazione patrimoniale (bilancio straordinario di fusione): la sua redazione spetta all’organo amministrativo di ciascuna società partecipante, salvo rinuncia
unanime da parte dei soci di tutte le società partecipanti.
• Relazione illustrativa: la sua redazione spetta all’organo amministrativo, salvo rinuncia da parte dei soci, ed è volto a illustrare e giustificare gli elementi del progetto di fusione
• Relazione degli esperti sul rapporto di cambio: salvo rinuncia da parte dei soci
• Relazione di stima: la sua redazione spetta ad esperti nel caso di fusione di società di persone con società di capitali
• Deposito del progetto di fusione: presso il registro delle imprese
Fusione
2. Decisione di fusione
• Convocazione dell’assemblea: per l’approvazione del progetto di fusione
• Deposito presso la sede della società di:
• Progetto di fusione
• Relazioni dell’organo amministrativo
• Relazione degli esperti
• Bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti alla fusione
• Situazioni patrimoniali delle società partecipanti all’operazione
• Decisione di approvazione del progetto di fusione: da parte dell’assemblea (straordinaria nel caso di s.p.a. e s.a.p.a.), entro certe scadenze
• Deposito delle decisioni di fusione: presso il registro delle imprese
3. Atto di fusione
• Stipulazione dell’atto di fusione: da parte dei rappresentanti legali delle società partecipanti
• Pubblicazione dell’atto di fusione: iscrizione nel registro delle imprese entro
Fusioni
Società C
Soci X, Y e Z
Società A
Socio X Socio Y
Società B
Socio Z
Società A
Socio X Socio y
Società B
Socio Z
Società A
Soci X, Y e Z
Scissione
Procedimento (richiama in gran parte quello di fusione) 1. Fase preliminare (artt. 2506 bis e ter c.c.):
• Progetto di scissione
• Pubblicità del progetto mediante pubblicazione nel registro delle imprese
• Documenti illustrativi:
• Situazione patrimoniale
• Relazione dell’organo amministrativo
• Relazione degli esperti sul rapporto di cambio
• Relazione di stima
• Relazione dell’organo di controllo
2. Decisione di scissione (art. 2506, c. 5 c.c.)
• Adempimenti preliminari Approvazione del progetto di scissione
• Deposito ed iscrizione della decisione
3. Atto di scissione (art. 2506 ter, c. 5 c.c.)
Scissione
Rapporti giuridici:
Il progetto di scissione normalmente indica quale tra le società risultanti dalla scissione subentra nei contratti dei quali era parte la società scissa.
In caso di silenzio, si ritiene che subentri la società che concretamente si avvale del bene o della prestazione oggetto del contratto
Soci delle società scisse:
•Ai soci della società scissa sono assegnate le azioni/quote della/e
società beneficiaria/e secondo quanto previsto nel progetto di scissione
Limiti art. 2506 ter c.c.
Scissioni
Scissione Totale Scissione Parziale
Società A
Soci X, Y, Z Patrimonio
1000
Società A
Soci X, Y, Z Patrimonio
1000
Società A
Soci X, Y Z Patrimonio
300
Società B
Soci X, Y Z Patrimonio
300
Società B
Soci X, Y, Z Patrimonio
700
Società C
Soci X, Y, Z Patrimonio
700
Fusioni Vs Scissioni
FUSIONE SCISSIONE
Consiste nella concentrazione di due o più società (artt. 2501 e ss. c.c.)
Può essere omogenea (tra società dello stesso tipo) o eterogenea (tra tipi diversi)
Principali tipi di fusione:
• Propria: società partecipanti perdono la loro soggettività giuridica e si estinguono, dando origine ad una nuova società
• Per incorporazione: l’incorporante conserva la propria soggettività giuridica
Altri tipi di fusione:
• Per incorporazione inversa: partecipante è incorporata nella partecipata
• Per incorporazione anomala: società si fonde con altra di cui detiene tutte le azioni/quote
• Fusione a seguito di acquisizione con
Società assegna l’intero o parte del suo patrimonio ad una o più società e le relative quote/azioni ai suoi soci (artt. 2506 e ss. c.c.)
Principali tipi di scissione:
• Scissione totale: beneficiarie succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla società scissa, ciascuna per la parte corrispondente alla quota di patrimonio loro trasferita. I soci della scissa ottengono azioni/quote delle beneficiarie in proporzione.
• Scissione parziale: la società scissa conserva la titolarità di determinati rapporti attivi e passivi, sia pure con patrimonio ridotto. I soci ricevono azioni/quote della o delle beneficiarie in proporzione.
Leveraged Buy Out
Definizione:
Il LBO consiste in uno schema di acquisizione di una società mediante la costituzione di una società (newco) che acquisterà il capitale delle società target, utilizzando il credito concessole da banche o altri finanziatori, garantito dal patrimonio della target stessa.
Al termine dell’operazione si avrà incorporazione della target nella newco o viceversa.
Il meccanismo si basa sulla capacità di indebitamento della struttura societaria che si intende acquisire:
tale indebitamento sarà poi destinato a essere rimborsato, in tutto o in parte, con i mezzi della società acquisita
Tipi di LBO
:
•Management buy-out: i manager della target assumono l’iniziativa dell’operazione per divenire proprietari dell’impresa gestita
•Management buy-in: acquirente è rappresentato da manager esterni alla target, che mirano ad acquisirne la gestione
•Employee buy-out: dipendenti della target si propongono come compratori
•Family buy-out: nucleo famigliare (che già possiede partecipazioni della target) intendono acquisire il controllo e la gestione della target stessa
Leveraged Buy Out
Acquirente
Newco
Target
Banche
Joint Venture
La Joint Venture è una forma di cooperazione tra due o più società
commerciali, con condivisione di investimenti e rischi, il cui scopo è quello di realizzare uno specifico affare o di perseguire un interesse economico, finanziario o tecnologico.
La Joint Venture può essere:
• Societaria: joint venture assume forma societaria (joint venture corporation) di cui i partecipanti (co-ventures) detengono una
partecipazione per il perseguimento di un progetto definito e limitato.
Nel silenzio della legge alla joint venture societaria si applicano le norme previste per il tipo di società prescelto dai partecipanti.
• Contrattuale: due società danno vita ad accordi commerciali di
collaborazione allo scopo di offrire al terzo committente la prestazione
finale richiesta, formata dagli apporti che i singoli partecipanti sono in
grado di offrire.
M&A - Schema dell’operazione standard
I principali passaggi che caratterizzano la maggior parte delle operazioni di M&A dal punto di vista legale sono:
Discussioni preliminari e manifestazioni di interesse; sottoscrizione di una Lettera di Intenti (MoU);
Le attività di Due Diligence;
Negoziazione del contratto;
Closing;
Post Closing.
Il venditore
Cosa cerca?
Quale è il suo ruolo?
L’acquirente
Gli acquirenti possono essere divisi in due categorie:
•L’acquirente industriale: in genere è una società che opera nello stesso settore della società cedente o in segmenti
complementari;
•L’acquirente finanziario: in genere è un fondo di private
equity o venture capital che intende ottenere una rendita
dal capitale investito.
Fase 1 - Primi contatti
•Manifestazione di Interesse: lettera non binding di carattere esplorativo inviata dal potenziale acquirente interessato a portare avanti la
compravendita.
•Accordo di riservatezza (NDA): documento richiesto dal venditore con il quale il compratore si impegna a utilizzare le informazioni ricevute
unicamente allo scopo di poter valutare la proposta del venditore. È spesso contenuta nella lettera d’intenti.
•Information Memorandum: documento predisposto generalmente dal
venditore che intende cedere in tutto o in parte l’azienda o la società,
nel quale vengono fornite informazioni più specifiche e i dati anagrafici
della società.
Fase 2 - La Lettera di Intenti
Nella prassi la Lettera di Intenti (LOI) è un documento con il quale le parti intendono solitamente disciplinare le modalità di svolgimento della trattativa, fissandone i
principi in virtù dei quali negoziare le condizioni e i termini dell’operazione commerciale a essa sottesa.
La lettera di intenti non costituisce una categoria omogenea di fattispecie giuridica, potendo avere tipologie e contenuti differenti da ciò derivano problemi circa la sua qualificazione e valore giuridico
Contenuti tipici di una lettera di intenti (non binding):
•indicazione dei principi in conformità ai quali si intende procedere nella negoziazione;
•indicazione delle modalità procedurali di conduzione della negoziazione;
•indicazione del vincolo di confidenzialità in merito alle informazioni da scambiarsi;
•indicazione (o meno) del vincolo di esclusività in merito alla negoziazione da condursi.
La Lettera di Intenti
Puntualizzazioni:
•Con la lettera di intenti, le parti danno atto punti su cui hanno raggiunto un’intesa nel corso della trattativa già svolta. Mancando, però, l’accordo su tutti gli elementi del futuro contratto, la giurisprudenza ritiene sussistere la presunzione per cui detto documento non è vincolante (presunzione che le parti possono vincere con la
dimostrazione dell’ininfluenza dei punti da definire sulla sostanza e sulla validità di quelli già concordati), per cui la violazione dello stesso comporta eventualmente solo responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. Dunque il recesso dalla
trattativa, fuori dai casi previsti dalla lettera di intenti o comunque in violazione del generale principio di buona fede, determinerà solo l’obbligazione della parte
recedente di risarcire il c.d. “interesse negativo”, cioè (i) i costi sostenuti e (ii) il danno conseguente alla perdita di altre opportunità.
•Tuttavia La Suprema Corte di legittimità ha stabilito che non basta la semplice denominazione quale ‘‘lettera di intenti’’ per escludere il carattere vincolante dell’accordo qualora «il documento sottoscritto esprima, in termini logicamente e linguisticamente compiuti, la corrispondente volontà negoziale, intesa come
disposizione immediatamente operativa sulla situazione giuridica esistente e quindi come regola obbligatoria del comportamento dei sottoscriventi» (Cass. civ., Sez. II, 17 marzo 1994, n. 2545)
Fase 3 -Due Diligence
the critical stage in M&A
DEFINIZIONE
È un processo finalizzato ad indagare ed accertare i contenuti di una
attività di impresa (società target) al fine di permettere una valutazione, in particolar modo di natura economica, dell’attività stessa.
In sostanza, si tratta di un’attività multidisciplinare volta a verificare, mediante la raccolta mirata ed analitica di informazioni, se vi siano le effettive condizioni di fattibilità dell’operazione programmata ovvero se sussistano elementi e profili di criticità che possano comprometterne il buon esito, costruendo al contempo una solida base per l’eventuale negoziazione delle condizioni contrattuali dell’operazione.
In assenza di una codificazione normativa la varietà degli ambiti della
due diligence, gli usi e il contenuto dipende dalla discrezionalità e dalle
esigenze delle parti.
Fase 3 – Due Diligence
Oggetto e scopo dell’analisi:
•Applicazioni più frequenti: acquisizioni di pacchetti azionari e di aziende, operazioni di finanziamento e ristrutturazione, offerte di strumenti
finanziari.
•Ambito dell’indagine: Legale, Contabile, Business, Finanziario, Fiscale, Ambientale, Personale, Igiene e Sicurezza…
•Scopo dell’attività: individuare le possibili aree di rischio, le relative problematiche e le connesse responsabilità.
•Organizzazione del lavoro: la due diligence richiede la partecipazione di vari
gruppi di lavoro, a seconda del tipo di informazioni da analizzare: i legali, i
revisori, i tecnici ambientali, ecc. che devono essere coordinati tra loro.
Fase 3 – Due Diligence
La procedura di esecuzione Le fasi operative fondamentali delle attività di due diligence:
Confidentially Agreement: generalmente contenuta nella Loi, è l’impegno, da parte del soggetto che effettua la due diligence, a non divulgare le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nel corso della due diligence.
Check List: documento fornito dall’acquirente, prima dell’avvio della due diligence, che elenca i documenti che intende verificare (delimita l’ambito di operatività dell’indagine).
Data Room: luogo, retto da regole sue proprie, ove è possibile visionare i documenti richiesti e messi a disposizione dal target e al quale è possibile accedere solo a seguito di accreditamento da parte della stessa target.
Q&A: flusso di domande e risposte tra che effettua la due diligence e la target sulla base delle informazioni da quest’ultima fornite tramite la data room
Due Diligence Report: report redatto dal consulente dell’acquirente che riassume i risultati dell’indagine (consta del report e dell’executive summary).
Vendor’s Due Diligence: è il documento eventualmente predisposto da un terzo su incarico del
venditore ove si evidenziano criticità, opportunità, rischi, punti di forza e debolezza dell’entità oggetto
Grazie per l’attenzione
www.lcalex.it