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^' mar Iim - j ^IV. MARCO SASSV. Sentenza n. 259/2017 pubbl. il 17/02/2017. Repert. n. 372/2017 del 20/02/2017. VI.»eUk UJ.Td.

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^IV.MARCO SASSV

VI.»eUk„UJ.Td.eFaxTOa2634

WIOOSASSABI

N. R.G. i i n m u

Sentenza n. 259/2017 pubbl. il 17/02/2017

RG n. 2777/2014

Repert. n. 372/2017 del 20/02/2017

TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

^ ' mar 2017

M^vo

UDIENZA DEL 17.02.2017

Oggi innanzi al G.O.T. Dott.ssa Lorenza Manca sono comparsi i procuratori delle parti, i quali confermano le

conclusioni in atti e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione.

Il G.O.T.

dopo breve discussione orale pronunciasentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

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?ov CIfì SflSS

UFFICIO PROTOCOLLO

Nr.0010005 Data 02/03/2017

Tit. 02.12.fl Arrivo

Il G.O.T.

Dott.ssa Lorenza Manca

pagina 1 di 10

(2)

_, • j, ; . 1-1 1 .•••I

Sentenza n. 259/2017 pubbl. il 17/02/2017

RG n. 2777/2014

Repert. n. 372/2017 del 20/02/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SASSARI SECONDA SEZIONE CIVILE

nella persona del G.O.T. Dott.ssa Lorenza Manca, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato lasegueye'^'' ,

SENTENZA

'V^

nella causa iscritta al n. 2777/2014 R.G.

TRA .

FILO FRANCESCO, nato ad Ossi il 09.11.1955, C.F. PLIFNC55S09G178N, ivi residente nella via Olimutos

n. 17, elettivamente domiciliato in Sassari, via Bellieni n. 13, presso lo studio dell'aw. Marco Sassu, che Io rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in data 10.07.2014, ATTORE

CONTRO

PROVINCIA DI SASSARI, in persona del Presidente prò tempore, elettivamente domiciliato in Sassari, via Roma n.73, presso lo studio dell'aw. Riccardo Carmelita, che la rappresenta e difende giusta procura a margine

>

della comparsa di costituzione e risposta in data 19.11.2014, CONVENUTA

Oggetto: risarcimento del danno

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L'ATTORE (come precisate all'udienza del 17.05.2016): o

o

J) respinta ogni contraria istanza ed eccezione; o

2) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Provincia di Sassari, in persona del Presidente in a

carica prò tempore, in relazione alfatto illecito dannoso di cui ècausa; ^

E

3) ^er l'effetto condannare la Provincia di Sassari, in persona del Presidente in carica prò tempore, al g

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o

risarcimento per equivalente di tutti i danni patrimoniali subiti da Pilo Francesco, così come quantificati <

nella relazione del C.T.U. acquisita nel presente procedimento e depositata dal C.T.U. Dott. Agronomo

pagina 2 di 10 ÌEE

(3)

RG n. 2777/2014

Massimo Franzil e. nello specifico, quindi, al pagamento di

ritenuta dal Giudice)a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per mancata percezione dei redditi ritraibili dalla conduzione del fondo durante il periodo compreso tra il 2011 e il 2016 in cui questo è rimasto intercluso e di euro 12.617,93 (o eventuale maggiore somma ritenuta dal Giudice) a titolo di danno emergente corrispondente al costo delle spese per l'esecuzione dei lavori relativi al ripristino dei luoghi allo stato antecedenteall'eventofranoso oltre interessi legali e rivalutazionemonetaria dalla data di proposizione della domanda introduttiva

4) con vittoria di spese e competenze legali.

^ PER LA PROVINCIA DI SASSARI:

1. Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;

2. Preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in riferimento alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno emergente per l'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi di causa e dichiararsi la giurisdizione esclusiva della G.A.;

3. Nel merito rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate infatto ed in diritto: '

4. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità in capo alla Provincia di Sassari per i fatti esposti ex adverso, dichiarare che il risarcimento dovuto al Pilo per il danno patito dal Pilo deve essere quantificato tenuto conto della quota di proprietà pari ai 2/27 dell'intero;

5. Con vittoria di spese,diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 55

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- Con atto di citazione in data 10.07.2014 Pilo Francesco ha convenuto in giudizio davanti questo Tribunale la .|

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Provincia di Sassari, premettendo di essere il proprietario esclusivo di un terreno sito in Ossi, catastalmente g

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identificato in atti, da lui adibito a coltivazione e confinante con la S.P. 97 Ossi-Santa Maria di Cea, in posizione

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sottostante alla strada medesima per la presenza dì un dislivello esistente tra quest'ultima strada e lo stesso y

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terreno. |

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Ha, quindi, esposto che nel marzo 2011 al Km 7 della S.P. 97 si è verificato uno smottamento, che ha interessato t5g

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la detta strada in parte franata a valle, causato dall'assenza di un adeguato sistema di drenàggio delle acque <

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(4)

RG n. 2111I7!Ò\A ^

meteoriche che, accumulatisi durante le precipitazioni avvenute tra^ì^tiPeSlSfe 0)l?ffi/§;Qnl^ SÌ?J,S8ii92/201 7

compromesso la stabilità del terreno su cui la strada è collocata.

Ha lamentato l'attore che una notevole quantità di detriti, comprensivi del manto stradale e del relativo muro di

sottoscarpa, è franata nel terreno sottostante di sua proprietà, occupandone un'ampia area compresa l'unica

stradina di accesso e cosi pregiudicando parte della coltivazione presente, nonché dell'utilizzabilità del fondo ancora parzialmente occupato dai detriti.

Ha ancora esposto di aver proposto un accertamento tecnico preventivo, stante l'inerzia dell'Amministrazione convenuta, in cui il CTU incaricato ha accertato che, durante le precipitazioni avvenute tra il dicembre 201CHe il

acque meteoriche causando la saturazione del rilevato stradale e il suo conseguente cedimento; ha accertato, altresì, che i detriti franati nel terreno di proprietà dell'attore hanno occupato un'area di circa 2000 mq e parte della stradina rurale cosi ostruendo l'unica via d'accesso al fondo; ha quantificato i danni derivati allo stesso attore per i mancati redditi da coltivazione relativi alle annate agrarie comprese dal 2011 al 2014 ammontanti ad

€ 1.372,00 nonché i costi per il ripristino del fondo ammontanti ad € 39.4!8,20 iva esclusa.

Ha rilevato l'attore che, dalla risultanze del predetto accertamento, si evìnce la responsabilità della Provincia ai sensi dell'art. 2051 c.c., ancora più evidente se si considera che il predetto CTU ha anche accertato che il crollo del rilevato stradale, sebbene in forma più lieve, era già iniziato nel gennaio 2011 e che la Provincia non aveva preso le precauzioni finalizzate ad evitare lo smottamento (poi verificatosi nel successivo marzo 2011) o ad impedire perlomeno che si manifestasse nelle proporzioni in cui è avvenuto.

Ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate a seguito di supplemento di indagine peritale effettuata nel corso del giudìzio di cui si dirà in appresso.

- Con comparsa in data 19.09.2011 si è costituta in giudizio la Provincia di Sassari, osservando di aver affrontato immediatamente la problematica sorta a seguito dell'evento per cui è causa; ha, difattì, esposto di aver dato avvio ad apposito procedimento iniziato con la redazione del progetto preliminare cui ha fatto seguito l'adozione della Deliberazione di Giunta n. 147/2012 con cui l'Amministrazione ha approvato l'esecuzione dei lavori, precisando che - per il consolidamento e per il risanamento della strada - sì è resa necessaria la preventiva gennaio 2011, il sistema drenante della S.P. 97 non ha pomto espletare la piena funzionalità di deflusso del^

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pagina

(5)

Sentenza n. 259/2017 pubbl. il 17/02/2017

RG n. 2777/2014

acquisizione di alcune aree di proprietà dei privati eche la ConfereB^iBi^Ìvi5-ii?(Z§l^.9l1^lS'8jlSPÌ92/201 7

all'apposizione del vincolo preordinatoall'esproprio delle stesse aree. '

Ha esposto, altresì, di aver completato le attività finalizzate all'esproprio e di aver quantificato le relative indennità, nonché dì aver intavolato la trattativa per giungere all'accorso bonario con tutti i comproprietari dell'area in questione per evitare di attivare la procedura di esproprio della porzione di terreno vincolata della superficie di soli 694 mq a fronte di una estensione complessiva del terreno di due ettari e mezzo, precisando che Pilo fino al 31.01.2014 era proprietario del terreno nella misura di 2/27 e che lo stesso, in pendenza di tali

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(-««attative, ha tuttavia agito in giudizio con il ricorso per A.T.P. e con il giudizio de quo.

• quindi, rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda del Pilo volta ad ottenere il rimborso del costo dei lavori di rimozione dei detriti, di ripristino della stradina rurale e di rinforzo

della scarpata, assumendo che - in seguito all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - qualsiasi domanda proposta nei confronti della P.A. per le opere da eseguire sul fondo oggetto di esproprio medesimo deve essere devoluta al giudice amministrativo e che, anche a voler considerare competente il G.O., non potrebbe comunque trovare accoglimento la domanda attorca di risarcimento del danno emergente per il

ripristino dell'area atteso che i relativi lavori saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione.

Ha poi contestato la sussistenza del danno da lucro cessante dovuto all'impossibilità di coltivare il fondo,

rilevando che l'evento franoso ha interessato una scarpata a valle della S.P. 97 occupata esclusivamente da

macchia mediterranea e che comunque l'eventuale danno economico asseritamente patito dall'attore dovrebbe

essere quantificato fino alla data del 16.01.2013 in cui è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio e nella f;

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misuradi 2/27 quale quota di proprietà dell'attore all'epoca dei fatti. ì

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Quanto alla stradina rurale presente nel fondo, ha rilevato che la stessa non è mai stata autorizzata dalla <

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Provincia o da altro Ente, considerato che si tratta di accesso collocato in piena curva e che non consente S

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sufficiente visuale, tanto che l'Amministrazione convenuta ha stabilito che tale stradina non verrà riaperta. Ha

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dunque concluso come sopra riportato. 3

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- Con ordinanza in data 27.11.2015, il giudice ha disposto un supplemento di perizia per stimare i costi di ripristino della sola area che residua rispetto a quella oggetto di esproprio, nonché per aggiornare la stima dei

danni derivati dalla mancata fruibilità del terreno.

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(6)

RGn. 2777/2014 - La causa, istruita con prove orali e documentali nonché con A.T.

viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva che l'attore ha chiesto la condanna della Provmcia di Sassari al risarcimento per equivalente di tutti i

danni patrimoniali subiti a seguito della frana che hacoinvolto il terreno di sua proprietà, come quantificati nella

relazione del C.T.U. espletata nel corsodi questo giudizio.

Tale domanda è fondata ed pertanto meritevole di accoglimento, avendo il Pilo dato compiuta prova sia k'/'

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detriti riversatisi nel terreno dell'attore, non sono stati contestati dall'Amministrazione convenuta, quale Ente proprietario e custode exlege della strada medesima.

Ricorrono, dunque, le condizioni per ricondurre il fatto all'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., con

conseguente applicazione della presunzione di colpa a carico della detta Provincia convenuta, cui la strada pacificamente appartiene. Si ricorda, infatti, che per consolidata giurisprudenza di legittimità 1amministrazione -

tenuta a garantire ed a mantenere le condizioni di sicurezza della strada e delle aree limitrofe - risponde quale proprietaria e custode della stessa, essendo a suo carico l'onere di dimostrare, ai fini del superamento della presunzione legale di responsabilità, l'oggettiva impossibilità di esercitare i poteri di controllo ed i doveri dì

tutela derivanti dall'appartenenza della sede viaria, ovvero di dare la prova dell'incidenza di ulteriori fatti idonei

ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno ( in tal senso: Cass. Civ. n. g

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1769/2012; Cass. Civ. n. 8005/2010; Cass. Civ. n. 20427/2008; Cass. Civ. n.3651/2006). ' |

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Ora, la Provincia convenuta non solo non ha contestato l'evento, ma non ha allegato eventi a carattere fortuito §

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tali da aver avuto una incidenza esclusiva nella produzione dell'evento, rilevando - quanto alle ragioni che uj

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giustificano il ricorso alla presunzione -che esse si ravvisano in un duplice ordine di elementi: in primo luogo la «

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norma, nel porre a carico di chi esercita il potere di governo e di controllo sulla cosa un particolare obbligo di | vigilanza, consente di tutelare l'interesse della collettività; in secondo luogo, l'inversione dell'onere probatorio

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permette di superare le difficoltà cui andrebbe incontro il danneggiato, per dimostrare l'imputabilità del fatto in g

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(7)

Sentenza n. 259/2017 pubbl. il 17/02/2017

RG n. 2777/2014

capo al custode, mentre quest'ultimo avendo la podestà sulla cosaR?fiif(Jàggibr? I\ d:fAtSP/P2/201 7

causa.

Sul punto la Suprema Corte ha anche chiarito che le peculiarità dell'ipotesi dì responsabilità disciplinata dall'art.

2051 codxiv. vanno individuate nella naUira e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno,

secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o

Inconoscibili a priori dal custode, stabilendo che in tale caso "è agevole individuare la responsabilità ai sensi

%

2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in

•pS'idizioni ottimali di efficienza " (Cfr. Cass. Civ. n. 15042/2008) 14

1ossen'a che il C.T.U. officiato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, ammesso nel giudizio de quo, ha descritto lo stato dei luoghi ed ha accertato le cause dello smottamento e del conseguente crollo della S.P. 97 al Km 7; in particolare, l'ausiliario ha verificato che il terreno dell'attore risulta interessato da un versante di compluvio e costeggiato da un torrente stagionale di raccolte di acque meteoriche, precisando che - a monte della S.P. 27 e in corrispondenza del terreno interessato - il promontorio roccioso presenta due contrafforti in cemento armato con pendenza a valle e che tra i due manufatti è presente il compluvio il cui deflusso è captato da un dreno con circonferenza di 120 cm; ha dunque accertato che ''durante le precipitazioni avvenute tra il dicembre 2010 e ilgennaio 2011 tale sistema drenante ha mostrato limiti di efficienza e non ha potuto espletare la pienafunzionalità di deflusso delle acque meteoriche causando la saturazione del rilevato

stradale e il suo conseguente cedimento. Il crollo del rilevato stradale, iniziato a gennaio 2011 e reso più evidente a marzo 2011. interessa un tratto di strada di circa m. 40 di lunghezza e ampio circa 6 m. 1 detriti

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derivanti dal crollo del rilevato stradale e del relativo muro di sottoscarpa si sono posizionati a valle 1

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occupando un area di circa mg 2000 ali interno della proprietà del Sig. Pilo. Difatto veniva ostruita l'unica

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via d'accesso alfondo in quanto i detriti occupavano anche una parte della stradina rurale che costeggia il §

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confine del terreno e che conduce al trattopianeggiante dello stesso".

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Alcun dubbio può, dunque, sussistere in ordine alla responsabilità dell'Amministrazione convenuta circa lo «

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smottamento della S.P. e la conseguente presenza dei detriti nell'area, di proprietà del Pilo, che necessita di 1 essére ripristinata allo stato antecedente all'evento dannoso, riconoscendo all'attore le somme dovute al tal fine <

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da porre acarico dello stesso Ente. i

(8)

RG n. 2777/2014

Ora, proprio in ordine all'esatta determinazione del risarcimento ^

detto che nel corso del giudizio, tenuto conto delle difese della convenuta che ha eccepito l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su parte del terreno dell'attore interessato all'evento dannoso, si è disposto un supplemento di perizia al fine di rideterminare i costi di ripristino dell'area residua rispetto a quella oggetto del detto esproprio, nonché per aggiornare la stima dei danni derivati dalla mancata fruibilità del terreno, partendo

da quella effettuata in sede di A.T.P.

'

Per quanto riguarda i primi, il C.T.U. incaricato (Dott. Massimo Franzil) ha accertato che la superficie dermiflV^'

soggetta ad esproprio èpari a 525 mq eche dunque l'area residua rispetto aquella soggetta ad esproprioixi^ka

pari a 1475 mq, stimando il costo di ripristino di tale area resìdua nella complessiva somma di € 12.617]fl3\iva compresa, determinata escludendo i costi per i lavori di competenza esclusiva della Provincia sull'area

espropriata.

Dunque, è questa la somma che deve essere interamente riconosciuta in favore dell'attore, oltre interessi e

rivalutazione dalla domanda all'effettivo saldo, rilevando che allo stesso viene riconosciuto anche il rimborso dell'IVA atteso che il risarcimento del danno non può limitarsi al solo ristoro del danno diretto ma si estende anche a tutti gli oneri accessori e consequenziali che la lesione ha comportato (cfr. Cass. Civ. n. 14535/2013).

In ragione del fatto che è stato considerato solo il risarcimento della parte di area di competenza dell'attore va conseguentemente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito come spiegata

dall'Amministrazione convenuta in riferimento alla domanda di risarcimento del danno emergente per

l'esecuzione dei lavori inerenti il terreno oggetto di vincolo, come va disatteso il rilievo che all'attore §

O O

spetterebbe solo il risarcimento della quota pari a 2/27 atteso che egli ha provato di avere - al momento della |

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domanda - la proprietà esclusiva dell'intero (ved. doc. 7 atto pubblico rogito Notaio Galletta in data 31.01.2014) g

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e di avere pertanto la piena legittimazione attiva rispetto a quando da lui richiesto. ^ Per quanto attiene la mancata conduzione del fondo e la stima del relativo danno, l'attore ha dato compiuta prova

anche sotto tale profilo sia attraverso le consulenze ammesse ed espletate nel corso del presente giudizio, sia attraverso la prova testimoniale.

Difatti, nella relazione peritale di cui all'accertamento tecnico prèventivo il C.T.U. ha accertato che il terreno per cui è causa è costituito da un'area sub pianeggiante di ha 01.00.00 a ridosso della strada provinciale che risulta pagina 8 di 10

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RG n. 2777/2014

essere un seminativo storicamente coltivato a cereali autunno-ver

Ragliai-Zi ENM2/201 7

risulta essere classificata come pascolo cespugliato, evidenziando che l'utilizzazione storica dell'area sub pianeggiante a seminativo si evince dall'analisi dell'ortofoto Agea 2006 e 2010 (antecedenti l'evento franoso), mentre l'ortofoto 2013 evidenzia lo stato di abbandono per la non utilizzazione agronomica come seminativo (dopo il fatto); ha accertato, altresì, che a seguito dell'evento franoso del 2011 lo smottamento ha ostruito l'unica via d'accesso al fondo causando l'interclusìone dello stesso ed impedendo di fatto l'ingresso delle macchine agricole'e l'utilizzazione agronomica del fondo.

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a Nel corso del giudizio sono stati escussi, poi, i testi Sanna Antonio e Sechi Salvatore, sulla cui attendibilità non

y J f dubbi (essendo peraltro tutte le deposizioni apparse serene ecoerenti sia intrinsecamente che fra loro),

che hanno confermato come il fondo fosse coltivato dal Pilo e come a seguito dell'evento per cui è causa tale sua

attività sia cessata.

In particolare, il teste Sanna ha riferito di aver provveduto dal 2005 al 2011 (fino al periodo precedente la fi^a) su incarico del Pilo alla aratura del terreno e alla relativa semina del prodotto trattenuto poi dall'attore, riferendo che - dopo la frana - il fondo è rimasto intercluso posto che la stradina di accesso è stata "totalmente coinvolta", tanto che i prodotti sono "marciti" per non essere stati raccolti e tanto che dal marzo 2011 il Pilo non ha più potuto esercitare l'attività agricola.

Il teste Sechi ha riferito di aver provveduto su incarico del Pilo a seminare a cereali il terreni per cui è causa dal 2000 al 2005, confermando anch'egli che dal 2011 il fondo risulta intercluso posto che la parte finale della stradina di accesso è totalmente coperta dai detriti.

Orbene, avendo l'attore data la prova della cohivaziorie del fondo venuta a cessare in conseguenza dell'evento

daimoso, allo stesso deve essere riconosciuto il relativo mancato guadagno che il CTU nel supplemento di §

perizia ha determinato (confermando la stima di cui alI'ATP) in € 343,00 per anno a partire dal 2011 fino al 2016 per un totale di €2.058,00.

Alla luce delle considerazioni che precedono l'Amministrazione convenuta va quindi condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somme come sopra determinate, oltre alla rifusione delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza nella misura liquidata in dispositivo a favore dell'aw.

(10)
(11)

Sentenza n. 259/2017 pubbl. il 17/02/2017

RG n. 2111 A

Marco Sassu dichiaratosi antistatario, ponendo gli oneri della^^^^Pt^'' M/o02/2017

definitivamente a suo carico esclusivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:

1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna la PROVINCIA DI SASSARI, in persona del Presidente prò tempore, al pagamento in favore dell'attore PILO FRANCESCO, a titolo del risarcimento dei darmi conseguenti al fatto per cui è causa, della somma complessiva di € 14.675,93, oltre interessi e

rivalutazione dalla domanda;

2. condanna, altresì, la PROVINCIA DI SASSARI, in persona del Presidente prò tempore, alla rifusione

\ delle spese e compensi di lite in favore dell'aw. Marco Sassu dichiaratosi antistatario, liquidati in

•* I complessivi € 5.395,00, di cui € 560,00 perspese esenti, oltre spese generali (15% sul totale) e accessori I di legge;

3. pone definitivamente a carico della PROVINCIA DI SASSARI, in persona del Presidente prò tempore, gli oneri relativi alla consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio.

Sassari, 17.02.2017 IL GIUDICE ONORARIO

Dott.ssa Lorenza Manca

pagina iodi 10

(12)

TRIBUNALE DI SASSARI

E' copia conforme all'originale che si rilascm per la prima ed unica volta mforma

esecutiva a richiesta dell'avvocato

nell'interesse di ( \A-06^'SQZ^

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

" Comandiamo atutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente

richiesti "

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/ /..•#• 'Firmato: 11 P'anzionario Giudiziaria

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Copia 'Esecutiva/Confome adaCtra

(13)

Io sottoscritto aw. Marco Sassu del Foro di Sassari, procuratore ex art. 83 c.p.c. della parte istante

ed all'uopo autorizzato in data 16.10.2014 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari ex art. 7 Legge 53/94, ho notificato copia di quanto precede a:

PROVINCIA DI SASSARI in persona del Presidente prò tempore, con domicilio in SASSARI PIAZZA D'ITALIA nr.31 (cap.07100),

mediante consegna fattane a mezzo del servizio postale con plico raccomandato a.r. spedito dall'Ufficio Postale di Sassari in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Marco Sasm

*

TIMBRO VIDIMAZIONE UFFICIO POSTALE

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