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Sentenza n. 21/2017 pubbl. il 13/01/2017 RG n. 892/2016

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REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :

1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente 2) Dott. Gianfranco Pignataro - Consigliere 3) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.

Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Nel giudizio di reclamo iscritto al n. 892/2016 promosso Da

METRONOTTE D’ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gino Raisa e Gaetano Fratello nello studio dei quali, sito in Palermo, nella Piazza Castelnuovo n. 12, è elettivamente domiciliata.

- RECLAMANTE – Contro

OLIVERI Agostino e CIMINO Salvatore, rappresentati e difesi dalla’vv. Francesca Frusteri nel cui studio, sito in Marsala , nella via Roma n. 111, sono elettivamente domiciliati.

- RECLAMATI – All’udienza dell’1 dicembre 2016 le parti hanno concluso come in atti.

IN FATTO

Con sentenza del 2/9/2016 – confermativa della ordinanza resa all’esito della fase sommaria in data 25/3/2016 – il G.L. del Tribunale di Trapani dichiarava l’illegittimità dei licenziamenti intimati dalla Metronotte d’Italia s.r.l. nei confronti dei lavoratori Cimino Salvatore e Oliveri Agostino.

Premessa la ricostruzione in fatto della vicenda risolutiva , innescata dalla mancata aggiudicazione dell’appalto di un servizio di vigilanza in vista del quale la società aveva

Firmato Da: DI MARCO MARIA GIUSEPPA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52c0f - Firmato Da: DE MARIA MICHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 54e5b

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disposto l’assunzione di questi ed altri lavoratori quali guardie particolari giurate, il G.L. qualificava come collettivo, sottoponendolo alla disciplina di cui alla Legge n. 223/1991, il licenziamento intimato individualmente nei riguardi dei ricorrenti e ciò in ragione del fatto che nell’arco di complessivi 120 giorni la Metronotte aveva applicato la medesima misura espulsiva nei confronti di altri diciotto lavoratori così da ricadere nella sfera applicativa dell’art. 24 Legge cit..

E poiché la società aveva del tutto omesso l’osservanza delle disposizioni procedimentali e sostanziali preposte a garanzia della legittimità dei licenziamenti collettivi, il Tribunale sanzionava il recesso dell’azienda e ordinava l’immediata reintegrazione dei lavoratori. Soggiungeva il G.L. che non poteva trovare applicazione nella fattispecie, per come qualificata in sentenza, la decadenza prevista dall’art. 32 L. n. 183/2010 eccepita dalla Metronotte d’Italia, sul presupposto che una interpretazione logico-sistematica della disposizione portava ad escludere una portata estensiva della stessa anche alla categoria dei licenziamenti collettivi.

Per la riforma della sentenza de qua propone oggi reclamo la Metronotte d’Italia sulla base di un duplice complesso motivo.

Resistono i lavoratori reclamati che chiedono il rigetto dell’impugnazione. All’esito dell’odierna discussione la causa è stata posta in decisione.

IN DIRITTO

La prima doglianza censura la decisione del tribunale nella parte in cui ha ritenuto l’inapplicabilità dell’ipotesi decadenziale introdotta dall’art. 32 L. n. 183/2010.

L’argomento della reclamante poggia sui seguenti passaggi logico-ermeneutici.

-Premesso che pacificamente l’impugnazione stragiudiziale dei licenziamenti intimati in data 26/5/2012 è stata effettuata con lettera del 20/7/2012 e che a ciò ha fatto seguito la presentazione del ricorso soltanto in data 18/02/2016, la controversia andrebbe assoggettata alla decadenza di cui all’art. 32 comma 1° L. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) che così recita: Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni (oggi 180 n.d.r.), dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro (…).

(…)

-L’argomento dei lavoratori, condiviso dal G.L., secondo il quale la disposizione , nel regime applicabile ratione temporis, non sarebbe applicabile ai licenziamenti collettivi in quanto innestata nel corpus di una legislazione (Legge n. 604/1966) destinata a disciplinare i soli licenziamenti individuali , risulterebbe incoerente con la ratio sottesa al c.d. Collegato Lavoro e, in particolare, con il disposto dettato dal comma 2° per il quale

Firmato Da: DI MARCO MARIA GIUSEPPA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52c0f - Firmato Da: DE MARIA MICHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 54e5b

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“Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal

comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”, tali intendendosi i licenziamenti affetti da qualsivoglia causa patologica ,

senza distinzione tra licenziamenti individuali e collettivi.

- La previsione normativa introdotta dalla Legge n. 92/2012 , laddove stabilisce all’art. 1 comma 46°, ultimo paragrafo, che: “Ai fini dell'impugnazione del licenziamento (collettivo) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni”, avrebbe valore meramente ricognitivo funzionale a sciogliere le ambiguità lessicali di una voluntas legis già immanente alla norma.

Tale tesi prova troppo.

Essa non risolve l’obiezione di fondo, sottolineata efficacemente dal primo giudice, che procede da una lettura sinottica dei successivi interventi normativi.

Da un lato , infatti, sovviene l’argomento di carattere sistematico secondo il quale la novella introdotta dall’art. 32 si inserisce nel tessuto di una disposizione univocamente volta a disciplinare la materia dei licenziamenti individuali (Legge n. 604/1966) e dalla sfera della quale risultavano esplicitamente esclusi i licenziamenti collettivi (art. 11 comma 2°).

D’altro canto, la scelta di isolare da tale contesto di riferimento il comma 2° dell’art. 32, attribuendovi una vis espansiva tale da assorbire nella locuzione “tutti i casi di invalidità” anche la categoria dei licenziamenti collettivi, appare operazione esegetica che, quantunque ispirata dall’ apparente carattere pleonastico della disposizione ( per cui ove il legislatore avesse voluto restringere la sfera applicativa della decadenza ai soli licenziamenti individuali , la previsione di cui al comma 2° non sarebbe stata necessaria) , sconta la debolezza dell’argomento lessicale e cozza con l’alternativa , più logicamente attendibile, che l’intento del legislatore sia stato quello di estendere l’ipotesi decadenziale ad altre tipologie di vizi pur sempre riguardanti la materia dei licenziamenti individuali ( ipotesi discriminatorie ulteriori, es. per violazione delle pari opportunità o altri casi di illiceità) .

Prevale, poi, su tutto il profilo, pure sottolineato in sentenza, per il quale, trattandosi di una disciplina sanzionatoria , essa deve essere sottoposta a parametri di stretta interpretazione che ne precludono l’applicazione a casi diversi da quelli espressamente previsti.

Cosi che , nel dilemma tra più opzioni possibili, appare preferibile quella che esclude l’estensione della disposizione alla materia dei licenziamenti collettivi.

Tutto ciò è avvalorato dal fatto che il comma 46° dell’art. 1 Legge n. 92/2012 cit. – valido per i licenziamenti intimati a partire dal 18/7/2012 – ha previsto l’applicazione anche ai licenziamenti collettivi delle disposizioni dettate dall’art. 6 Legge n. 604/1966.

E nel significato obiettivo dell’espressione utilizzata dal legislatore, “si applicano”, si coglie il quid novi del dato normativo che, alla luce del quadro esegetico sopra tratteggiato, appare confermare il carattere innovativo e non ricognitivo del precetto in questione.

Firmato Da: DI MARCO MARIA GIUSEPPA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52c0f - Firmato Da: DE MARIA MICHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 54e5b

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Del pari infondato si palesa, infine, il secondo motivo con il quale la Metronotte d’Italia contesta la qualificazione dei licenziamenti come collettivi sull’assunto che tale legislazione non sarebbe stata applicabile in quanto i lavoratori non erano mai stati adibiti ad alcuna unità produttiva all’interno dell’ambito territoriale provinciale configurante il presupposto di applicabilità della disciplina di cui alla Legge n. 223/1991 alle imprese (…) che intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia.

In proposito è sufficiente rilevare che dal contesto degli atti di causa risulta che la procedura di mobilità ha interessato pacificamente una pluralità di lavoratori destinati a prestare servizio nella unità produttiva (aeroporto di Birgi) di Trapani , onde può ritenersi integrato il su esposto requisito normativo.

Deve conclusivamente pronunciarsi la conferma integrale della sentenza impugnata anche nella parte recante l’ordine di reintegrazione – quantunque i lavoratori abbiano nel frattempo manifestato l’opzione per l’indennità sostitutiva ex art. 18 comma 5° Stat. Lav. – atteso che tale scelta era già nota nel corso del procedimento di primo grado, onde la mancata applicazione della misura sostitutiva avrebbe dovuto formare oggetto di apposito gravame incidentale, nella specie non proposto.

Le spese del reclamo seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.000,00. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 405/2016 pronunciata dal Tribunale di Trapani in data 2 settembre 2016.

Condanna la Metronotte d’Italia s.r.l. al pagamento in favore dei lavoratori appellati delle spese del presente grado di giudizio, che liquida come in parte motiva.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Palermo addì 1 dicembre 2016

Il Consigliere est. Il Presidente

Firmato Da: DI MARCO MARIA GIUSEPPA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52c0f - Firmato Da: DE MARIA MICHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 54e5b

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