1- Il punto di partenza – la situazione contabile aggiornata
FONDI PENSIONE PRESSO INPS
FDO IMPOSTE PROBABILI ACCERTAM INPS - ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE DEB. TRIBUTARIO IRES
ERARIO CTO RIT. LAV.DIPENDENTE ERARIO CTO RIT. LAV. AUTONOMO ERARIO CTO RIT. COMP. CO.CO.CO ALTRI DEBITI V/ERARIO
IVA CTO ERARIO ANNI PRECEDENTI DEBITO VS SERIT IVA ANNO 2015
DEBITI VS SERIT ONERI RISC. IVA 2015 DEBITI "Liti Pendenti Sanatoria"
ERARIO CTO IVA 2018 ERARIO CTO IVA 2017 DEB. V/INPS DIPENDENTI
DEB. V/INPS X RATEIZZAZIONI DEB. V/INPS CO.CO.PRO
DEB. V/INPS RETRIB. DIFFERITE DEB. V/FONDI PREVID.COMPL.
IVA C/VENDITE IVA C/ACQUISTI
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA PER CASSA
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI DEBITI V/SERIT A M/L TERMINE
ADDIZIONALE IRPEF
ERARIO C/IVA A M/L TERMINE DEBITI V/COMUNE DI PALERMO
DEBITI V/AGENZIA DELE ENTRATE
2- Il punto di arrivo – il debito complessivo
ENTE CREDITORE 2753 - 2778 n.
1
2758 - 2778 n. 7
2754 - 2278 n. 8
2752 c. 1 - 2778 n. 18
2752 c. 3 -
2778 n. 19 chirografo totali INPS 1.549.252 - 42.751 - - 42.825
1.634.829 AGENZIA DELLE
ENTRATE
- 1.493 - 1.814.470
1.914.069
0
3.730.032 TOTALI 1.549.252 1.493 42.751 1.814.470 1.914.069 42.826 5.364.861
3 - Perché partire?
I crediti erariali e previdenziali insinuati nelle procedure fallimentari rappresentano circa il 40% del totale per un importo di 161 miliardi di euro e una percentuale media di soddisfacimento dell'1,64%
(il Sole 24 ore 1.11.2017)
4- Cosa sapere prima di partire 4.1 La data di riferimento
È il giorno antecedente alla pubblicazione del ricorso in bianco nel registro delle imprese (art. 184 lf).
Occorre verificare la causa genetica del credito e non la data di scadenza/esigibilità.
4.2 Le norme che regolano i privilegi
Le norme che disciplinano i privilegi su crediti tributari sono dettate dagli art. 2752, 2758, 2759, 2772 e 2776 per quanto riguarda la collocazione sussidiaria immobiliare.
Privilegi generali
L’art. 2752 c.c., , riconosce il privilegio generale ai crediti dello Stato per IRPEG (oggi IRES), IRPEF, IRAP Il privilegio spetta anche per le sanzioni.
Il predetto privilegio è indicato al n. 18 dell’art. 2778 c.c. (ordine degli altri privilegi sui mobili) e ha collocazione sussidiaria sugli immobili (art. 2776 c.c.).
Il credito dello Stato per l’IVA (e non quello di rivalsa dei fornitori) gode da sempre del privilegio anche per le relative sanzioni e/o soprattasse
E’ indicato al n. 19 dell’art. 2778 c.c., e trova collocazione sussidiaria sugli immobili ex art. 2776 c. 3c.c.
Lo stesso privilegio generale (posposto a quello dello Stato) di cui al primo comma dell’art. 2752 c.c. è previsto anche per i tributi delle Province e dei Comuni, previsti dalle norme di finanza locale senza collocazione sussidiaria sugli immobili ed indicato al n. 20 dell’art. 2778 c.c. Il privilegio non spetta per le sanzioni.
Gli interventi della giurisprudenza di legittimità (v. anche sezioni unite n. 11930 del 17.5.2010) e la norma di interpretazione autentica del 2011 (c. 13 art. 13 DL 201/2011 : <Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali>) rendono di fatto applicabile tale privilegio a tutti i tributi locali (Tari, Ici, Imu, Tarsu, Tia).
Privilegi speciali
L’art. 2759, in particolare, prevede un privilegio speciale mobiliare per i crediti (IRPEG-IRES, ILOR, IRPEF) relativi ai redditi di impresa dei due anni anteriori, a prescindere dal momento in cui i ruoli siano stati resi esecutivi.
Il privilegio speciale è collocato al n. 7 dell’ordine dei privilegi disposto dall’art. 2778 c.c.
Altro privilegio speciale è previsto per i tributi indiretti dall’art. 2758 c.c. (mobiliare, grado 7) e 2772 (immobiliare) rispettivamente sui mobili e sopra gli immobili ai quali i tributi si riferiscono.
Il disposto dell’art. 160 comma 2 lf, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 12064 e 24970/2013), anche in assenza del bene su cui esercitare la prelazione (anche per il mancato riconoscimento del privilegio iva spettante ex art. 2758 c. 2 c.c.) consente la falcidia dei crediti privilegiati soltanto con il deposito della relazione prevista dal comma 2 dell’art. 160 lf (diversamente dal fallimento v. art. 93 c. 4 lf)
La collocazione degli interessi
Il privilegio ai sensi dell’art. 2749 c.c. si estende agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data di pignoramento e per quelli dell’anno precedente. I successivi si computano al saggio legale
L’applicazione dell’art. 55 lf in forza dell’art. 169 rende applicabile il terzo comma dell’art. 54 (fatto salvo dall’art.
55) : L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.
Nel caso di concordato quindi:
-anno in corso al momento di iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese e anno precedente: privilegio e misura convenzionale
- periodi precedenti : chirografo e misura convenzionale
- dall’iscrizione della domanda sino al pagamento (deposito riparto): misura legale (anche dopo l’omologa che chiude la procedura; Cass 6042/2017)
In ordine agli interessi di mora, questi devono essere riconosciuti, solo se alla data di concordato è decorso il termine per il pagamento della cartella (notificata chiaramente ante).
In ordine alla collocazione privilegiata degli interessi di mora, deve essere rilevato che la Corte di Cassazione (Sentenza 25 gennaio 1997, n. 7809) , riferendosi alla <indennità di mora>, che ha preceduto gli <interessi di mora>, ne ha sancito la collocazione privilegiata quale <accessorio naturale> del tributo, che <assolve alla specifica funzione di reperire le entrate necessarie a far fronte al costo dell'organizzazione dell'amministrazione tributaria>.
Per quanto attiene alle sanzioni sulle stesse non possono maturare interessi (art. 2 D.Lgs 472/97) nemmeno di mora (art. 30 dpr 602/73).
In sede di accertamento unificato (ires-iva-irap) viene irrogata una sanzione unica per tutti e tre i tributi che l'Agente della riscossione chiede in privilegio pur se, come detto, non riconducibile ad un unico tributo. Atteso che dal 2011 in poi anche le sanzioni ires-irpef-irap godono del rango privilegiato (quelle iva già ne godevano) non vi è difficoltà, appurato che la sanzione scaturisce da un accertamento di tal genere, ad attribuire alla stessa collocazione privilegiata con il 18^ e 19^ grado utilizzando magari in proporzione i tributi cui afferisce.
4.3 Il perimetro della transazione
IRPEF, IRES, ILOR, INVIM, IRAP, IVA, le ritenute operate e non versate, tassa di concessione governativa, imposta di registro, canone abbonamento RAI e i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea (anche in forza di accertamenti – rettifiche notificati dopo la data di riferimento ma relativi a periodi di imposta ante)
Esclusi : tributi locali (comuni e province) quali: IMU (anche la quota statale : interpello 385/2020) , TARI, TASI, tasse automobilistiche, imposte di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
4.4 il contenuto della relazione dell’esperto per la falcidia e per il giudizio di convenienza
Nel caso di falcidia della parte privilegiata la relazione 182 ter – 160 c. 2 deve valutare le azioni esperibili in caso di fallimento (responsabilità e revocatorie) anche se il piano non le prevede e ciò al fine di stabilire fino a concorrenza di quale importo i crediti privilegiati devono essere soddisfatti integralmente e in che misura devono essere degradati
Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 2015, n. 5107
La relazione giurata del professionista ex art. 160, co. 2, l.f. è manifestamente inadeguata allorché non consente di individuare il ricavato in caso di liquidazione, sia per l'estrema prudenza nelle valutazioni, sia perché basata su una stima atomistica dei singoli beni senza la valutazione del complesso aziendale funzionante ovvero allorché priva di ogni valutazione in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando così totalmente ignorata una parte del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione
LA RELAZIONE GIURATA ESTIMATIVA DEL PROFESSIONISTA NEL CONCORDATO PREVENTIVO E NEL CONCORDATO FALLIMENTARE - CNDCEC 19-2-2009
Tra i diritti mobiliari sono compresi tutti i diritti e le azioni che hanno per oggetto beni mobili, come la proprietà, l’usufrutto e l’uso su beni mobili, i diritti di garanzia come il pegno e i privilegi su cose mobili, i diritti di credito e le relative azioni che mirano ad ottenere un bene mobile, un facere o una somma di denaro, le azioni di responsabilità verso gli organi sociali delle società, le azioni revocatorie ordinarie e fallimentari che abbiano ad oggetto un bene mobile.
Medesima valutazione occorre per esprimere il giudizio di convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione:
-art. 182 ter c. 5 nell’ambito degli accordi : Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale;
tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.
-art. 180 c. 4 per il concordato : Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Art. 172 c. 1 : il CG deve "illustrare le utilità che in caso di fallimento possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che possono essere promosse nei confronti di terzi"
4.5 il trattamento del contenzioso
Salvo diverso accordo, si applicano le norme dettate per i debiti contestati art. 176 (ammissione provvisoria al voto) e 184 (obbligatorietà del concordato per i creditori anteriori il cui ammontare viene accertato dal giudice tributario) il cui accertamento prosegue nelle sedi naturali.
Obbligo di accantonamento art. 90 del dpr 602/73 : le sezioni unite (8504/2021) hanno ripreso l’orientamento sino a quel momento isolato della Cassazione:
<Tuttavia, è relativamente agevole rilevare che l'art. 90, DPR 602/1973, stabilisce che «1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività' necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura. 2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267».Tale disposizione legislativa è stata interpretata da questa Corte nel senso che «In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 L. Fall., il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili ai fini di disporre i relativi accantonamenti; diversamente, in presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all'art 90 DPR n. 602 del 1973, il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso al tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da Equitalia e cassato il decreto di omologazione del concordato preventivo emesso senza che fossero state accantonate le somme relative al credito tributario oggetto di contenzioso tra le parti). (Cass., n. 15414 del 13.6.2018, Rv. 649130 - 01).>
L’agenzia delle Entrate nelle circolari dedicate alla transazione fiscale (16/2018 § 5.1.5 e 34/2020) mai ha fatto cenno ad un obbligo di accantonamento.
Sulla legittimità del mancato stanziamento di uno specifico fondo rischi ex art. 90 dpr 602/73 teso a coprire il valore del contenzioso nel caso di assenza di iscrizione a ruolo e in ipotesi di sentenza favorevole al contribuente si è espresso il Tribunale di Catania con provvedimento del 27/9/2018 (ne ilcaso.it).
Secondo la dottrina, inoltre, l’accantonamento ex art. 180 lf deve ritenersi obbligatorio per qualsiasi contenzioso passivo ma non rileva <sulle condizioni di “fattibilità” del piano, salvo che la prognosi di soccombenza nel relativo giudizio sia ritenuta “probabile” e non solo “possibile”>; Giovanni La Croce, Crediti contenziosi, accantonamenti e fattibilità del piano di concordato, ne Il Fallimento Ipsoa 1/2019 pag. 58.
5-Cosa non deve mancare
Credenziali di accesso al cassetto fiscale
Credenziali di accesso all’area riservata di Riscossione Sicilia – Agenzia delle Entrate / Riscossione
Certificato carichi pendenti agenzia delle entrate
Durc
Cassetto previdenziale
Excel
6-La ricostruzione della posizione fiscale – la prima tappa
Estrazione e lavorazione degli importi iscritti a ruolo : suddivisione per ente creditore e per grado di privilegio
Verifica del durc, del certificato carichi pendenti e del cassetto previdenziale
inps riscossione
sicilia agenzia entrate
N. DOC. TIPOLOGIA DATA
NOTIFICA
CODICE TRIBUT
O
DESCRIZIONE ENTE ANN
O RESIDUO 2753 ‐ 2778 n. 1
2754 ‐ 2278
n. 8 chirografo chirografario 275
8 ‐ 277 8 n.
7 275 2 c.
1 ‐ 277 8 n.
18
2752 c. 3 ‐ 2778 n. 19
chirograf o
xxx
AVVISO DI ADDEBITO
02/04/201
6 8050 MODELLO DM 10
INPS SEDE DI
PALERMO 2015
6.827,94
6.827,94
xxx
AVVISO DI ADDEBITO
02/04/201
6 8055 SOMME AGGIUNTIVE
INPS SEDE DI
PALERMO 2015
211,92
105,96
105,96
xxx
AVVISO DI ADDEBITO
02/04/201
6 8050 MODELLO DM 10
INPS SEDE DI
PALERMO 2015
13.096,42
13.096,42
xxx
AVVISO DI ADDEBITO
02/04/201
6 8055 SOMME AGGIUNTIVE
INPS SEDE DI
PALERMO 2015
344,76
172,38
172,38 xxx
AVVISO DI ADDEBITO
02/04/201
6 8050 MODELLO DM 10
INPS SEDE DI
PALERMO 2015
13.405,36
13.405,36 xxx
AVVISO DI ADDEBITO
02/04/201
6 8055 SOMME AGGIUNTIVE
INPS SEDE DI
PALERMO 2015
1.691,69
845,85
845,85 xxx
AVVISO DI ADDEBITO
02/04/201
6 8340 INPS ‐ SPESE DI NOTIFICA
INPS SEDE DI
PALERMO 2016
‐ ‐
yyy CARTELLA
18/04/201
8 010I
IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO AGENZIA ENTRATE 2014
890.093,49
890.093,49
yyy CARTELLA
18/04/201
8 014I I.V.A. INTERESSI AGENZIA ENTRATE 2014
99.424,85
99.424,85
yyy CARTELLA
18/04/201
8 014I I.V.A. INTERESSI AGENZIA ENTRATE 2014
8.178,49
8.178,49
yyy CARTELLA
18/04/201
8 014I I.V.A. INTERESSI AGENZIA ENTRATE 2014
686,57
686,57
yyy CARTELLA
18/04/201
8 043I I.V.A. SANZIONE PECUNIARIA AGENZIA ENTRATE 2014 25.015,43
25.015,43
yyy CARTELLA
18/04/201
8 014I I.V.A. INTERESSI AGENZIA ENTRATE 2014
1.900,67
1.900,67
yyy CARTELLA
18/04/201
8 043I I.V.A. SANZIONE PECUNIARIA AGENZIA ENTRATE 2014 40.874,70
40.874,70
yyy CARTELLA
18/04/201
8 014I I.V.A. INTERESSI AGENZIA ENTRATE 2014
3.628,10
3.628,10
yyy CARTELLA
18/04/201
8 014I I.V.A. INTERESSI AGENZIA ENTRATE 2014
3.952,96
3.952,96
yyy CARTELLA
18/04/201
8 NOTIFICA
‐
yyy CARTELLA
18/04/201
8 AGGIO
82.597,19
82.597,19
yyy CARTELLA
18/04/201
8 MORA
50.135,74
50.135,74
6-La ricostruzione della posizione fiscale – la seconda tappa tappa
Accertamento debiti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, che non sono state ancora oggetto di accertamento e/o liquidazione da parte dell’erario (di solito ultimi 3 periodi d’imposta ed anche il periodo in corso alla data di presentazione della domanda, non ancora confluiti in una dichiarazione).
Sanzioni (e interessi) nella misura piena se il piano non consente il pagamento tempestivo (anche rateale) del cd.
avviso bonario
Interessi art. 20 dpr 602/73 (oggi 4%)
LIPE 2019
Iva a debito Iva versata Iva omessa Sanzione 30% Interessi giorni
Marzo 19.375 19.375 5.812 422 663 09/03/2021 16/05/2019 Giugno 42.581 42.581 12.774 794 567 09/03/2021 20/08/2019 Settembre 21.502 21.502 6.451 339 479 09/03/2021 16/11/2019
Mese 1040
Ritenuta
operata Importo
versato Importo Omesso
Importo totale omesso
Sanzione
30% Interessi
4% GG
gen-19 -
- -
feb-19
1.078,14
1.078,14 -
- - 724 09/03/2021 16/03/2019
mar-19
1.035,00
1.035,00
1.035,00
310,50
78,60 693 09/03/2021 16/04/2019
apr-19
1.730,42
1.730,42
1.730,42
519,13
125,73 663 09/03/2021 16/05/2019
mag-19
150,00
150,00 -
- - - 632 09/03/2021 16/06/2019 giu-19 -
- - - 602 09/03/2021 16/07/2019
lug-19
19,62
19,62
19,62
5,89
1,23 571 09/03/2021 16/08/2019
ago-19
1.350,00
750,00
600,00
600,00
180,00
35,51 540 09/03/2021 16/09/2019
La seconda tappa si conclude con la quantificazione del debito non ancora a ruolo risultante anche dal DURC:
imposta sanzioni interessi 2752 c. 1 -
2778 n. 18 2752 c. 3 - 2778 n. 19 RITENUTE ANNO 2017 212.291 63.687 27.433 303.411
RITENUTE ANNO 2018 194.388 58.316 19.484 272.189 RITENUTE ANNO 2019 4.594 1.378 296 6.268
LIPE ANNO 2019 121.169 36.351 2.061 159.580 LIPE ANNO 2020 178.463 53.539 210 232.212 RITENUTE ANNO 2020 18.546 5.564 634 24.744
TOTALI 729.451 218.835 50.118 606.612 391.792
DEBITO SANZ. TOT. 2753 - 2778 n. 1 2754 - 2278 n. 8 chirografo
durc 14.799 970 15.769 14.799 485 485
durc 7.022 426 7.448 7.022 213 213
durc 5.191 269 5.460 5.191 135 135
durc 6.124 317 6.441 6.124 159 159
durc 4.940 232 5.172 4.940 116 116
durc 501 19 520 501 10 10
durc 1.141 28 1.169 1.141 14 14
durc 1.349 20 1.369 1.349 10 10
durc 370 4 374 370 2 2
rettifica 1.185 27 1.213 1.185 14 14 TOTALE 42.622 2.313 44.936 42.622 1.157 1.157
6-La ricostruzione della posizione fiscale – l’arrivo a destinazione
Operati gli accantonamenti per l’eventuale contenzioso pendente, si giunge alla quantificazione complessiva del debito per tributi e contributi in relazione al quale proporre il trattamento di cui al piano concordatario e/o agli accordi :
ENTE CREDITORE 2753 - 2778
n. 1 2758 -
2778 n. 7 2754 -
2278 n. 8 2752 c. 1 -
2778 n. 18 2752 c. 3 -
2778 n. 19 chirografo totali INPS 1.549.252 - 42.751 - - 42.825 1.634.829 AGENZIA DELLE ENTRATE - 1.493 - 1.814.470 1.914.069 0 3.730.032 TOTALI 1.549.252 1.493 42.751 1.814.470 1.914.069 42.826 5.364.861