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CITTA DI IMPERIA Demanio Qualità Urbana Ambiente Protezione Civile U.O. AMBIENTE CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

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CITTA’ DI IMPERIA

Demanio – Qualità Urbana – Ambiente – Protezione Civile

U.O. AMBIENTE

“Servizio di ricovero, custodia e mantenimento degli animali ai sensi della Legge Regionale 22 marzo 2000, n.23 e s.m.i.”.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

IL DIRIGENTE IL R.U.P.

Ing. Nicoletta Oreggia

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INDICE

ART.1 OGGETTO

ART.2 DURATA DEL SERVIZIO, IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO ED ADEGUAMENTO DEL PREZZO

ART.3 REQUISITI PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART.4 FRUITORI DELLA STRUTTURA

ART.5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART.6 ADOZIONE DEGLI ANIMALI.

ART.7 ELENCO PREZZI DA CORRISPONDERE ALL'APPALTATORE E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

ART.8 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

ART.9 RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

TECNICO/AMMINISTRATORE

ART.10 VIGILANZA E CONTROLLI SUL SERVIZIO

ART.11 SUBAPPALTO

ART.12 CESSIONE DI CONTRATTO E VICENDE DELL’APPALTATORE ART.13 GARANZIE

ART.14 INADEMPIENZE E PENALITÀ

ART.15 ESONERO DI RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE R.C.T./O.

ART.16 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO

ART.17 RISOLUZIONE DI DIRITTO

ART.18 CONTROVERSIE

ART.19 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART.20 TUTELA DATI PERSONALI

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Art. 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di ricovero, mantenimento e cura in un canile rifugio per i cani randagi e per i gatti liberi, non di proprietà, comprensivo dell'assistenza veterinaria, sugli animali ritrovati sul territorio del Comune di Imperia.

Detto appalto è motivato dal fatto che il Comune non dispone di strutture idonee e personale per garantire tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico per quanto riguarda la tutela di cani e gatti randagi e che pertanto occorre procedere all'affidamento di tale servizio a terzi che dispongano di tali strutture.

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto della legge quadro n. 281 del 14.8.1991, della legge regionale della Liguria n. 23 del 22.3.2000, della DGR 908/2001 e ss.mm.ii., tenendo altresì conto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

Nel corso dell'anno 2020 si è registrata la presenza di circa 25 cani al giorno.

La S.A. ha intenzione di potenziare la prassi delle adozioni dei cani randagi ospitati per far si che il numero dei cani annualmente ricoverati non ecceda le 25 unità. In virtù dell'intenzione citata, la soglia dei cani ospitati quotidianamente nella struttura viene stabilita nel numero massimo di 25 (venticinque) unità, quale risultante tra il numero dei cani ospitati, le future catture e l'incremento delle adozioni. Ciò comporta che l'aggiudicatario avrà diritto ad un compenso calcolato sul numero dei cani ma solo fino al raggiungimento del numero massimo di 25 (venticinque) cani, oltre il quale il suo compenso non sarà incrementabile, restando perciò invariato. Analoga situazione per i gatti non di proprietà, ospitati in struttura che non dovranno superare le 5 (cinque) unità.

Le modalità d'esecuzione e le obbligazioni a carico dell'appaltatore sono disciplinate nei articoli del presente capitolato.

Art. 2 - Durata del servizio, importo presunto dell'appalto ed adeguamento del prezzo L'appalto avrà la durata certa di anni 2 a decorrere dalla data della consegna del servizio. La consegna avverrà entro 10 giorni dall'aggiudicazione del servizio.

L'importo dell'appalto posto a base di gara, per la durata contrattuale certa di anni 2 (due) più 2 (due) di possibile proroga è pari ad €52.790,06/annui , IVA esclusa, e gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero, suddiviso nelle categorie elencate al seguente art.7.

Le prestazioni, oggetto del presente servizio, saranno valutate con i prezzi netti indicati al seguente art.7, alle quali sarà applicato il ribasso d'asta offerto.

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L'appaltatore non potrà chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco illustrato all'art.7, ferme restando comunque le disposizioni stabilite dal D.Lgs50/2016.

Il corrispettivo non è soggetto a revisione periodica annuale.

Art. 3 - Requisiti per partecipazione alla gara

L'aggiudicatario ha l'obbligo di avere la piena disponibilità di un canile rifugio dotato di tutte le necessarie autorizzazioni dell'A.S.L. e del Comune competenti per territorio, ed avente potenzialità recettiva tale da poter convenientemente accogliere tutti gli animali provenienti dal Comune di Imperia, nel numero medio annualmente previsto di almeno n.25 cani e n.5 gatti, con disponibilità di stallo per almeno 40 cani e 15 gatti secondo gli standard di legge. Tale struttura dovrà essere posta, entro i comuni immediatamente confinanti con il Comune di Imperia.

Se la struttura (canile) è ubicata al di fuori del territorio comunale, l'aggiudicatario dovrà disporre, nel territorio del Comune di Imperia, di idonea struttura e spazi per accogliere in custodia provvisoria gli animali catturati anche per le eventuali cure veterinarie nel rispetto degli standard minimi imposti dalla normativa vigente della Regione Liguria e dovrà comunque essere in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge; detta struttura dovrà poter accogliere contemporaneamente un minimo di cinque animali che successivamente verranno trasferiti alla struttura di pertinenza.

Art. 4 - Fruitori della struttura Possono usufruire della struttura:

1. cani per cui sia accertato l'effettivo stato di randagismo recuperati sul territorio del Comune di Imperia, tali animali verranno consegnati dagli Operatori della struttura sanità animale dell'Azienda ASL;

2. cani e gatti detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti;

3. animali di coloro che non intendano o non possano più detenerli non trovando per essi adeguata sistemazione. Tali animali saranno consegnati al canile dai proprietari previo nullaosta del Responsabile dell'Ufficio competente del Comune. L'aggiudicatario dovrà inviare alla struttura sanità animale i dati dei cani affinché siano trascritti nella scheda di

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cui all'art. 12 comma 2 della L.R. 23/2000;

4. cani morsicatori ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54, su disposizione della struttura sanità animale dell'ASL, per il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti individuando nella struttura uno spazio dedicato. Terminato il periodo di osservazione, nel caso in cui l'animale sia restituito al proprietario, l'aggiudicatario dovrà procedere al recupero del costo sostenuto per il mantenimento e la cura dell'animale.

Nel caso di rinuncia definitiva di proprietà l'aggiudicatario prenderà in consegna l'animale previa dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 vistata dall'ufficio comunale competente;

5. cani e gatti di proprietà non detenibili temporaneamente dai residenti nel Comune di Imperia per cause di forza maggiore, previo nulla osta dell'Ufficiò del Comune.

Concordata la restituzione dell'animale al proprietario o a persona di sua fiducia, l'aggiudicatario dovrà provvedere al recupero delle spese sostenute dal momento dell'ingresso dell'animale nel canile; l'aggiudicatario invierà mensilmente all'ufficio comunale competente elenco nominativo di coloro che hanno usufruito del servizio: in sede di fatturazione tali spese verranno detratte dall'importo dovuto quale compenso, Nel caso in cui il proprietario abbia difficoltà reddituali, l'aggiudicatario farà compilare apposita dichiarazione sostitutiva unica, nelle forme previste dal DPR 445/2000, nella quale il proprietario dell'animale dovrà dichiarare la propria situazione economica secondo le norme in materia sociale (ISEE ex D. Lgs 109/98 e s.m.i.) da vistarsi dall'Ufficio competente del Comune che potrà provvedere con oneri a carico dello stesso;

6. cani catturati e/o ritrovati di proprietà in attesa di essere riconsegnati ai proprietari:

l'aggiudicatario, dopo aver ricevuto dalla ASL, cui compete la gestione dell'anagrafe canina, i dati utili per l'identificazione del proprietario, provvederà ad avvisare il proprietario dell'animale nel più breve tempo possibile, se non altrimenti contattabile, con lettera raccomandata A/R affinché il medesimo possa ritirare il cane nel minor tempo possibile. I cani di proprietà non iscritti all'anagrafe canina, devono essere restituiti al proprietario dopo micro chippatura a carico del proprietario. Il costo per l'eventuale cattura, il mantenimento ed eventuali cure dell'animale sono a totale carico del proprietario. L'aggiudicatario provvederà al recupero delle spese sostenute dal momento dell'ingresso del cane nel canile ed invierà mensilmente all'ufficio comunale

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competente elenco nominativo di coloro che hanno usufruito del servizio: in sede di fatturazione tali spese verranno detratte dall'importo dovuto quale corrispettivo. Nel caso in cui il proprietario abbia difficoltà reddituali, l'aggiudicatario farà compilare apposita dichiarazione sostitutiva unica, nelle forme previste dal DPR 445/2000, nella quale il proprietario dell'animale dovrà dichiarare la propria situazione economica secondo le norme in materia sociale (ISEE ex D. Lgs 109/98 e s.m.i.) da vistarsi dall'Ufficio competente del Comune che potrà provvedere con oneri a carico dello stesso;

7. gatti liberi non di proprietà, anche feriti, traumatizzati o malati in esecuzione dell'art. 4 comma 1 lettera b) della L.R. 23/2000 (esclusi, solo in questo caso, i costi dei trattamenti veterinari anche per il periodo di convalescenza).

Art. 5 - Descrizione del servizio e obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà garantire un servizio di custodia costante degli animali nella struttura adibita a canile rifugio, tramite il servizio di reperibilità con tempo d'intervento di 1 ora dalla chiamata, comprendente anche le ore notturne e festive su tutto l'arco dell'anno e che sia in grado di ricevere gli animali catturati o ritrovati 24 ore su 24 con proprio personale scelto, di fiducia, idoneo ed opportunamente addestrato per l'espletamento del servizio.

La custodia ed il mantenimento dell'animale devono prevedere:

a) alloggio in box modernamente attrezzati e con adeguata profilassi igienico-sanitaria e se del caso, effettuazione di idonee cure veterinarie;

b) nutrizione giornaliera specifica, come da disposizioni della Struttura Sanità animale dell'ASL.;

allo scopo si dovrà rifornire costantemente la struttura di tutti i tipi di alimenti necessari a garantire il sostentamento degli animali ricoverati e predisporre un adeguato programma di alimentazione che preveda un razionamento bilanciato e differenziato in base alla mole e alle esigenze dietetiche degli animali ricoverati, in modo che siano soddisfatte le esigenze metaboliche di mantenimento ed eventuale crescita di ciascun animale, tale programma dovrà essere inviato alla Stazione Appaltante ed all'ASL 1 Imperiese entro 10 giorni lavorativi dall'avvio del servizio e in ogni caso prima dell’inizio dell’attività e ogniqualvolta il programma di alimentazione sia modificato o un nuovo esemplare entri nella struttura;

c) utilizzo per l’alimentazione degli animali e per l’abbeveraggio esclusivamente di ciotole in acciaio inox provvedendone la sostituzione ogni volta che se ne ravvisi la necessità a causa del

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deterioramento

d) mantenimento delle condizioni igieniche con le modalità operative di seguito indicate:

pulizia quotidiana dei box;

rimozione almeno due volte al giorno delle deiezioni presenti all’interno dei box;

asciugatura dei pavimenti dei box dopo il lavaggio, che deve essere effettuato con prodotti non tossici per gli animali;

corretta igiene e pulizia degli animali;

disinfezione e disinfestazione ogniqualvolta si renda necessario e in ogni caso almeno trimestralmente i box, i corridoi e gli altri locali, oltre che le brandine siesta e le cucce a casetta, i recinti esterni, utilizzando prodotti non tossici per gli animali;

controllo e sostituzione ogni qualvolta si renda necessario o sia rilevato dall’Organismo di Vigilanza Sanitaria, i componenti dell’arredo delle celle quali coperte, panche, ciotole, brandine siesta e cucce per garantire l’igiene delle medesime;

e) “sgambettamento" degli animali almeno una volta al giorno;

f) derattizzazione dei locali adibiti alla conservazione del cibo.

E' fatto altresì obbligo all'aggiudicatario di:

1. provvedere al trasloco degli animali di competenza del Comune di Imperia dagli attuali luoghi di custodia, ovvero dalla struttura di accoglienza provvisoria sul territorio o dal luogo di trattamento per cure veterinarie, alla propria struttura di pertinenza dove saranno accolti, con un idoneo automezzo attrezzato allo scopo;

2. nominare Veterinario/i di propria fiducia, regolarmente iscritto da almeno tre anni all'Ordine dei Medici Veterinari, con relativa comunicazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla nomina, alla Stazione Appaltante per le cure veterinarie in struttura;

3. garantire una corretta gestione sanitaria dei cani ospitati attraverso la presenza di personale Medico Veterinario, che dovrà essere presente in struttura almeno un giorno alla settimana per un minimo di 2 (due) ore, provvedendo a controllare sistematicamente lo stato sanitario degli animali e ad eseguire tutte le terapie necessarie per un buono stato di salute con la somministrazione di appropriate terapie medicinali ai soggetti malati di leishmaniosi e di altri tipi di malattie curabili e di cure chirurgiche. La regolarità della presenza del Medico Veterinario verrà verificata attraverso l'istituzione di un registro presente in struttura;

4. provvedere agli esami delle feci e colture micotiche eseguiti random, finalizzati alla

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prevenzione di patologie a rischio zoonosico;

5. garantire la limitazione delle nascite anche mediante intervento chirurgico di sterilizzazione delle femmine ospitate;

6. collaborare con la Struttura Sanità Animale dell'ASL e con i Veterinari Liberi Professionisti, per le attività di loro competenza, concordando le modalità di collaborazione con gli stessi;

7. aggiornare costantemente le schede, comprensive di fotografia, con le indicazioni relative ai cani e gatti ricoverati (il nome se conosciuto, razza, sesso, anno di nascita presunto, data di ingresso, caratteristiche particolari e microchip se presente, per i cani);

8. garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, attraverso la rilevazione giornaliera di carico e scarico degli animali custoditi, fornendo mensilmente un riepilogo di tale movimentazione alla Stazione Appaltante ed all'ASL 1 Imperiese. L'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, luogo di ritrovamento, generalità di persona che lo ha condotto in struttura, riconsegne, affidamento, malattie, tipi di diagnosi prognosi e terapia effettuata, decessi, ecc.), la compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell'animale), deve essere eseguita utilizzando il formato elettronico, onde permettere un rapido ed agevole invio dei dati, all'Ufficio competente del Comune. Le movimentazioni degli animali devono essere comunicate mensilmente all'Anagrafe Canina della ASL e settimanalmente in caso di smarrimento o decesso di animali;

9. garantire sempre fino ad un massimo di n.5 posti lasciati liberi per i cani eventualmente accalappiati.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 281/1991, alla L.R. Liguria n. 23/2000, nonché a ogni regolamentazione inerente il presente servizio.

Art. 6 - Adozioni degli animali

E' obbligo dell'aggiudicatario trasmettere all'Amministrazione, entro 30 giorni dall'inizio effettivo del Servizio, un "progetto adozioni" indicante:

-il numero stimato di cani e dei gatti da affidare in adozione (scheda e foto);

-le azioni che intende intraprendere al fine di incentivare le adozioni e sostenere i soggetti adottanti;

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-il numero dei volontari e l'indicazione delle Associazioni di protezione animale che intende coinvolgere nel progetto adozioni, anche per l'organizzazione di manifestazioni finalizzate a promuovere le adozioni stesse;

-l'impegno di facilitare le adozioni anche garantendo la presenza degli animali adottabili nei luoghi dove si svolgeranno tali eventi, senza oneri per l'Amministrazione.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'accesso alla struttura ai Volontari delle Associazioni di Volontariato di Protezione animali iscritte all'Albo Regionale di Volontariato, ed al pubblico secondo le seguenti modalità:

Accesso al pubblico:

Orario mattutino: in tutti i giorni feriali e festivi dell'anno: dalle ore 10.00 alle ore 12.30;

Orario pomeridiano: in tutti i giorni feriali e festivi dell'anno: dalle ore 15.00 alle ore 18.30;

Accesso degli appartenenti alle Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo Regionale Orario mattutino: tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,30;

Orario pomeridiano: tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nei periodi compresi tra il 1/1 e il 30/4 e tra il 1/11 e il 31/12 - dalle ore 15,00 alle ore 19,00 nel periodo tra il 1/5 e il 31/10.

L'aggiudicatario dovrà garantire la tenuta di:

un Registro sul quale i volontari che si recano in struttura dovranno apporre cognome e nome accanto alla firma, oltre alla data di accesso al canile;

un Registro dei visitatori nel quale dovranno essere annotati il trend di visita e le eventuali richieste di adozione.

Al fine di ridurre il numero di animali presenti in canile e per evitare a molti di essi l'ingresso, l'affidatario dovrà incentivare l’affido familiare temporaneo che consisterà nella collocazione dell'animale presso una famiglia che si renda disponibile, opportunamente istruita al riguardo, e dovrà comunicare mensilmente all’Amministrazione i dati identificativi degli animali ceduti in affido temporaneo e i recapiti dei cittadini che si sono resi disponibili a tale procedura.

L'affidatario curerà la predisposizione di appositi elenchi nominativi di persone che intendono partecipare all’affido temporaneo e lo invierà periodicamente all’Amministrazione; in caso di rinuncia alla proprietà, dovrà prendere gli accordi necessari diretti con l’affidatario al fine di non far entrare l'animale nel canile, trasmettendo all’Amministrazione i dati relativi.

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L'affidatario dovrà nominare e comunicare all’Amministrazione il responsabile dei trattamenti dei dati sensibili in esecuzione della Legge 196/2003 s.m.i. Qualsiasi variazione del responsabile del trattamento dei dati dovrà essere tempestivamente comunicato all’Amministrazione.

L'affidatario quotidianamente dovrà annotare il movimento dei cani e dei gatti (entrate, uscite, decessi) con relative motivazioni e trasferire mensilmente le informazioni all’Amministrazione.

Tutti i registri indicati dovranno essere predisposti su modelli concordati con l’Amministrazione.

Detti registri dovranno essere firmati dell'affidatario ogni mese e consegnati all’Amministrazione che provvederà al controllo dei dati sopra riportati , apponendo timbro di validazione sugli stessi.

L'aggiudicatario, per tutti gli affidamenti, dovrà seguire le procedure previste dalle normative di legge vigenti.

Art. 7- Elenco prezzi da corrispondere all'appaltatore e modalità di rendicontazione.

L'Amministrazione riconoscerà all'Aggiudicatario, per il presente servizio regolarmente svolto e conseguentemente fatturato, i prezzi di cui all'allegato principale, dai quali sarà dedotto il ribasso d'asta offerto ed aggiunta l'IVA di legge. Tali prezzi si intendono fissi ed invariabili, per qualsiasi ragione imprevista ed imprevedibile, anche quando ciò sia determinato da causa di forza maggiore e intendono quindi accettate dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Art. 8 - Procedura di aggiudicazione dell'appalto

L'aggiudicazione del servizio, avverrà ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del predetto d.lgs. n.

50/2016. Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di un sola offerta valida.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

Art. 9 - Responsabile del coordinamento tecnico/amministrativo

L'aggiudicatario si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell'Amministrazione e responsabile per ogni problema relativo al servizio. In caso di assenza, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente all'Amministrazione il nominativo del sostituto che deve essere in possesso

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degli stessi requisiti del titolale della funzione.

Art. 10 - Vigilanza e controlli sul servizio

Resta nella piena facoltà dell'Amministrazione di richiedere alla Struttura Sanità animale dell'ASL competente, in qualsiasi momento, informazioni e controlli sul regolare svolgimento del servizio.

L'Amministrazione comunale comunicherà all'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs.50/2016, cui spettano i compiti di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Alla stessa Amministrazione è riconosciuto il diritto di effettuare verifiche nella struttura che ospita gli animali, nonché di controllare l'attività svolta dall'appaltatore.

La vigilanza del committente si estende a tutte le prestazioni affidate all'appaltatore ai sensi degli articolo 1 e seguenti del presente capitolato.

Qualora il committente accerti, in sede di verifica e controllo violazioni ed inadempienze a carico dell'appaltatore, dovrà provvedere alla contestazione scritta delle stesse, in vista dei provvedimenti di cui agli articoli seguenti.

L'incaricato della Stazione appaltante avrà la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, tutti i controlli e le ispezioni che si riterranno opportuni, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'appaltatore; a tali attività potranno partecipare, oltre al direttore dell'esecuzione, tutti i soggetti autorizzati all'uopo dall'Amministrazione.

Nel caso di sospensione arbitraria e non giustificata del servizio, l'Amministrazione comunale avrà la piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con modalità e conseguenze di cui al seguente art. 17.

Art. 11 – Subappalto

All’aggiudicatario è consentito fare ricorso al subappalto, nel limite previsto dalle norme in vigore, previa idonea dichiarazione da rendere in sede di gara.

In fase di esecuzione del contratto l’appaltatore deve formulare idonea richiesta di subappalto indicando la ditta subappaltatrice che deve essere in possesso dei requisiti per eseguire il servizio. Il subappalto è consentito solo previa verifica dei requisiti in capo al subappaltatore.

Si rammenta che la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo

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dovuto per le prestazioni dagli stessi quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa.

Art. 12 - Cessione di contratto e vicende dell’appaltatore La cessione del contratto è vietata.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario non hanno effetto nei confronti dell’Ente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti del Comune alle comunicazioni previste dall’art. 1 del Dpr. 187 del 11/05/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di cui alla presente procedura. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni, non risultino sussistere requisiti di cui alla vigente normativa antimafia.

In caso di modificazione della ragione sociale della ditta appaltatrice stessa o di modifica della natura individuale dell’impresa o del tipo sociale ovvero, più in generale, della struttura e della compagine aziendale o dell’A.T.I. l’appaltatore è tenuto a darne comunicazione al Comune, ai fini delle verifiche di cui sopra.

Qualora a seguito del verificarsi di alcune delle variazioni di cui sopra, ovvero in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, si renda necessario provvedere alla voltura del contratto, questa avverrà con atto pubblico, constatato il sussistere dei requisiti di idoneità in capo al nuovo soggetto affidatario e con spese interamente a carico dello stesso.

Art. 13 – Garanzie

Sono dovute da parte dell’appaltatore le garanzie e coperture assicurative previste dall’art. 103 del d.lgs.50/2016 nella misura pari al 10% del valore contrattuale determinato in relazione a tutta la durata del contratto, salve le maggiorazioni previste dal medesimo art. 103.

La cauzione garantisce l’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto,

il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese che l’Amministrazione dovesse sostenere per fatto imputabile all’Appaltatore a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi ;

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Resta salva per l’Amministrazione la facoltà di procedere all’esperimento di ogni altra azione ove la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita, nell’osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 10/6/82, n° 348 mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/2/59, n° 449.

La fideiussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante attraverso un’esplicita clausola, per la quale la Banca o la Compagnia d’Assicurazione si impegnano a versare l’importo della fideiussione al Comune di Imperia a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni.

La cauzione definitiva sarà incamerata dal Comune di Imperia in tutti i casi previsti dalle leggi vigenti all’epoca della esecuzione del servizio.

L’appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La reintegrazione deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dall’espressa richiesta dell’Amministrazione.

L’appaltatore non provvede al reintegro della cauzione entro il termine stabilito, l’Amministrazione ha facoltà di provvedere direttamente trattenendo l’importo corrispondente sui pagamenti successivi.

La cauzione sarà svincolata al termine dell’appalto, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità e ai sensi del suddetto art. 103 comma 5.

In caso di associazioni temporanee di imprese, le garanzie sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

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La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e la l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice e determina la possibilità per la stazione appaltante di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 14 - Inadempienze e penalità

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l’appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare nei termini stabiliti alle irregolarità contestate sarà passibile di penali (art. 113-bis D.Lgs 2016 n. 50) nella misura giornaliera compresa fra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.

Sono da considerarsi inadempienze ai fini del presente articolo, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

ritardi ingiustificati nella prestazione dei servizi di cui si compone il presente appalto;

prestazioni incomplete, non aderenti agli obblighi disciplinati dal contratto e dal presente capitolato;

mancata osservanza degli obblighi di cui al presente capitolato;

Sono altresì considerate inadempienze per le quali verrà applicata una penale di euro 300,00, le seguenti:

mancata trasmissione dati, entro i primi dieci giorni del mese successivo sui movimenti dei randagi recuperati;

mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali ritenuti idonei dal servizio veterinario pubblico;

mancato intervento medico sanitario su cani e gatti appena catturati o già ospiti della struttura, compreso il mancato inserimento del microchip da parte dell'ASL competente.

L'applicazione della sanzione dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento all'aggiudicatario, che ha facoltà di presentare nei successivi 10 (dieci) giorni le proprie controdeduzioni ed il relativo verbale del contraddittorio dovrà essere sottoscritto dalle parti; l'applicazione delle penali dovrà essere preventivamente portata a conoscenza dell'Appaltatore, tramite raccomandata A.R. o P.E.C..

L'applicazione della penalità potrà avvenire mediante addebito dell'importo corrispondente in sede di prima liquidazione successiva, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata; in quest'ultimo caso, l'appaltatore dovrà provvedere

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all'immediata reintegrazione della garanzia presentata, per un importo corrispondente alla penale escussa, pena in difetto la risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che, in pendenza del contraddittorio di cui al comma 1 e nei termini ivi previsti, dovranno essere portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del presente capitolato.

Art. 15 - Esonero di responsabilità ed assicurazione R.C.T./O.

La gestione del servizio è effettuata sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell Appaltatore, di cui ne risponde direttamente e personalmente per i danni di qualsiasi tipologia e per le conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività, dallo stesso o dai propri dipendenti svolta, possono derivale agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune o a terzi in genere.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.

E' richiesta comunque la stipulazione da parte dell'aggiudicatario di una polizza assicurativa relativa ai rischi di «responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera" , con un massimale minimo per sinistro di €.1.500.000,00=, per persona di €.1.000.000,00=, per cose di

€.500.000,00= ed una validità pari alla durata del presente contratto, presso una primaria Compagnia d'Assicurazione autorizzata all'esercizio nel ramo danni sul territorio italiano.

Copia conforme all'originale di tale polizza dovrà essere consegnata al Settore richiedente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell'Ente appaltante e dei propri dipendenti. Nelle ipotesi di mancata copertura del citato contratto assicurativo per qualsivoglia causa, i danni verificatisi restano comunque in capo all'aggiudicatario.

Art. 16 - Modalità di pagamento del servizio

Il pagamento del corrispettivo di appalto sarà liquidato con rate mensili posticipate, da corrispondersi all'Appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del protocollo generale del Comune, relativamente al servizio effettuato nel periodo di riferimento delle fatture, previa verifica da parte della Stazione Appaltante della regolarità

(16)

contributiva della Ditta (DURC regolare).

Ritardi del pagamento oltre tale termine, comportano l'applicazione degli interessi di legge;

l'eventuale ritardo nei pagamenti non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicataria, che è tenuta a continuare il servizio fino alla scadenza prevista dal contratto.

Per quanto riguarda le categoria A) e B) di cui al precedente art.7, i corrispettivi saranno riconosciuti all'aggiudicatario in ragione del numero di animali effettivamente ospitati sulla base del ribasso offerto in gara applicato al costo unitario giornaliero per animale, secondo quanto indicato all'art. 7 del presente capitolato d'oneri.

Per quanto concerne la categoria C) di cui al precedente art.7, verrà indicato l'importo corrispettivo mensile, previa deduzione del ribasso offerto con apposita voce nella fattura di cui sopra.

L'aggiudicatario dovrà produrre entro i primi dieci (10) giorni di ogni mese, regolare fattura in originale ed in una copia ad uso interno amministrativo con riferimento al conteggio dei costi distinti per numero cani e gatti, giorni di soggiorno, accompagnata da idonea documentazione probatoria.

Nel caso in cui venga superato il massimo numero di animali da conteggiarsi pari al numero di trenta cani e di quindici gatti, la documentazione probatoria indicherà l'esatto numero degli animali, e la fattura riporterà il costo dovuto alla sola presenza massima ammessa.

Andrà indicata nella fattura di cui sopra, un'apposita voce con riferimento al conteggio dei costi distinti per numero di animali, giorni di soggiorno, accompagnata da idonea documentazione probatoria.

Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG relativo all'appalto.

La liquidazione delle fatture è subordinata alla verifica della regolarità dell'espletamento del servizio da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale e vistata con apposita attestazione circa l'avvenuta effettuazione delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità per la regolare esecuzione del servizio.

L'ultima fattura o rata di saldo, sarà pagata all'ultimazione del servizio, previa redazione del

"conto finale del contratto" e del "certificato di verifica di conformità" da parte

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dell'Amministrazione .

Obblighi dell'appaltatore in relazione alla Legge n°. 136/2010:

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia) e ss.mm.ii.. La violazione delle disposizioni di cui all'art.3 comma 9 bis, della citata legge, sarà causa di risoluzione del contratto.

Art. 17 - Risoluzione di diritto

Il Comune di Imperia si riserva la facoltà di risolvere il contratto di affidamento del presente servizio ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

a) per ogni grave inadempienza agli obblighi del presente contratto;

b) per ogni grave inadempienza degli obblighi di legge in materia; si intendono come tali la mancanza dei requisiti strutturali e delle attrezzature minime di cui all’allegato alla D.G.R. 908/2002 e ss.mm.ii. e la mancanza di tutte le necessarie autorizzazioni (igienico- sanitarie rilasciate dalla competente ASL e autorizzazioni del Comune di Andora di appartenenza);

c) messa in liquidazione, fallimento, soggezione dell’affidatario ad altra procedura concorsuale;

d) perdita dei requisiti soggettivi per la prestazione del servizio (revoca autorizzazione ASL, etc.)

e) mancata reintegrazione della cauzione;

f) interruzione del pubblico servizio che non sia stata concordata con il Comune di Andora e che non dipenda da motivi oggettivi alla struttura, che possono causare danni agli animali ospitati;

g) Nei casi previsti dalla L. 136/2010 e ss.mm.e ii., qualora le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’ articolo 3 comma 1 della medesima legge siano effettuate senza l’utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nei casi di cui al comma precedente, salvo quanto previsto alla lettera c) ed alla lettera g) il Comune di Imperia dovrà comunicare al Concessionario ed eventuale gestore un motivato atto di contestazione, con la fissazione di un termine, non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

(18)

Decorso detto termine, il Comune di Imperia potrà dichiarare risolto il presente contratto, attingendo alla cauzione prestata a garanzia degli esatti adempimenti contrattuali.

Nel caso di cui al comma precedente il contraente è tenuto alla prestazione del servizio a i prezzi offerti in sede di gara nelle more dell’individuazione di un nuovo affidatario.

Art. 18 - Controversie

Per dirimere le controversie che dovessero sorgere sull’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto, le parti s’impegnano ad affrontare l’intera questione nelle opportune sedi, escludendo la competenza arbitrale. Per quanto compatibili, si applicano le norme di cui all’art.

206 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19 - Normativa di riferimento

Per quanto non dettagliato nel presente disciplinare d’incarico, si fa riferimento alla normativa Regionale e Nazionale vigente nello specifico settore, con particolare riferimento alla Legge Regionale 22 marzo 2000 n. 23, alla Deliberazione dei Giunta regionale 03/08/2002 n. 908 ed alla Legge 14/08/1991 n. 281.

Art. 20 – Tutela dati personali

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che i dati personali forniti dall’appaltatore secondo quanto richiesto dal presente capitolato sono acquisiti dall’Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento del servizio oggetto d’appalto e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale.

Titolare del trattamento è il Comune di Imperia Viale Giacomo Matteotti, 157, 18100 Imperia IM; Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Cittadino. In ogni momento l’Aggiudicatario potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

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