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COMUNE DI TREVISO. codice ufficio: 038 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

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Registro determinazioni n. 475 Documento composto da n. 9 pagine

Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO

_____________________

area: II

codice ufficio: 038 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

DEL 30/03/2020

OGGETTO: Piano di Lottizzazione di iniziativa privata “COL DI LANA” - Variante n. 1 - Presa d'atto del decorso del termine per l'adozione (art. 20, L.R.n. 11/2004)

Onere: € 0 = IVA compresa.

(2)

Premesso che:

- il piano di lottizzazione “COL DI LANA” è stato approvato, ai sensi dell’art. 20 della L.R.

n. 11/2004, con Delibera di Giunta Comunale n. 341 del 25.11.2015;

- il Comune di Treviso risulta essere proprietario di un’area verde e di alcuni tratti di viabilità esistente, ricompresi all’interno del perimetro dello strumento urbanistico attuativo. La volumetria spettante al Comune, pari a mc 4.101,39, è stata allocata nell'area identificata con lettera "I”, ceduta dalla ditta lottizzante al Comune di Treviso con atto rep. n. 2018102 racc. n. 15809. Il Comune alienerà, tramite asta pubblica, il lotto “I” e la relativa volumetria;

- la convenzione urbanistica è stata stipulata in data 12.9.2018, a rogito del notaio Antonio D’Urso di Mogliano Veneto rep. n. 208103 racc. n. 15810;

- l'attuazione del Piano di lottizzazione, in particolare la realizzazione delle opere di urbanizzazione, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica n. 1150/1942, avverrà in due stralci funzionali:

- le opere di urbanizzazione relative al primo stralcio verranno realizzate dalla ditta lottizzante;

- le opere di urbanizzazione relative al secondo stralcio verranno realizzate dal soggetto che si aggiudicherà il lotto “I” e la relativa volumetria;

- a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione del primo stralcio, la ditta lottizzante ha trasmesso polizza fideiussoria n. 380446130 del 11.09.2018, emessa da Generali Italia S.p.A. per un importo pari a 421.610,11 euro;

- in data 23.1.2019 è stato rilasciato il permesso di costruire spec. n. 2896/18/AE per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del primo stralcio, che sono attualmente in fase di realizzazione (comunicazione di inizio lavori in data 11.6.2019, prot. n. 73010 del 21.06.2019);

Premesso altresì che:

- l’Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico allo scopo di raccogliere e valutare proposte di progetti di iniziative di rilevante interesse pubblico, oggetto di possibili concertazioni pubblico-private, da concludere secondo la forma degli accordi di cui al sopracitato art. 6 della L.R. 11/2004;

- a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico prot. 151834 del 22.12.2017, la ditta lottizzante, con istanza prot. n. 22756 del 20.02.2017, ha presentato una proposta di accordo pubblico - privato, affinché la stessa venisse assunta nella Variante Generale al P.I.;

- la Giunta comunale, con deliberazione n 107 del 13.04.2017 ha ritenuto meritevole la suddetta proposta ritenendola di rilevante interesse pubblico;

- il Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 14.3.2018 ha adottato la variante generale al Piano degli Interventi di adeguamento al P.A.T., che ha recepito la proposta di accordo, condizionandola alla conferma delle sue previsioni in sede di approvazione della medesima variante PI;

- la variante al P.I. ha confermato la suddetta proposta di accordo, come si legge al punto 8 del deliberato della D.C.C. n. 26 del 20.5.2019;

- la ditta lottizzante ha sottoscritto l’accordo pubblico privato in data 22.10.2019, a rogito del notaio Silvia Bredariol di San Biagio di Callalta Rep. n. 3081 Racc. n. 2620, ed ha prestato, a garanzia della realizzazione delle opere a beneficio pubblico, la polizza fideiussoria n. 109745732 del 14.10.2019, emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A.

per un importo pari a 34.500,00 euro;

- in ottemperanza all'art. 6.3 delle N.T. del P.A.T. vigente, che dispone che l’attuazione degli accordi avvenga tramite PUA, al fine di dare completa attuazione all’accordo pubblico-privato sottoscritto, è necessario approvare una variante al piano di

(3)

lottizzazione Col di Lana approvato con D.G.C. n. 341 del 25.11.2015;

- il vigente Regolamento SUA, approvato con D.C.C. n. 79 del 28.11.2006, all’art. 7-

“Varianti agli Strumenti Urbanistici Attuativi: contenuti” considera tra le fattispecie che costituiscono variante allo strumento urbanistico approvato, “ (omissis…) la traslazione delle volumetrie di progetto originarie ed una diversa organizzazione dei lotti …nonché l’eventuale accorpamento degli stessi (omissis);”

Rilevato che:

- la ditta avente titolo, ai sensi dell’art. 20 comma 6 della L.R. n.11/2004, ha presentato istanza prot. n. 185478 del 11.12.2019 e prot. n. 192193 del 23.12.2019, e successive integrazioni sino al prot. n. 32497 del 4.3.2019 per l’approvazione della variante n. 1 al Piano di Lottizzazione “Col di Lana”, in conformità a quanto previsto dal succitato accordo ex art.6 L.R. n. 11/2004;

- l’ufficio in data 06.03.2020, conclusa l’attività istruttoria, ha sottoposto alla Giunta Comunale la proposta di variante suddetta, ai fini della sua adozione ai sensi dell’art.20 comma 1 della L.R n. 11/2004;

- l’argomento è stato posto all’ordine del giorno della Giunta Comunale nella seduta n.14 del 17.03.2020 e la Giunta ha chiesto un “rinvio per approfondimento”;

- l’art.20 comma 4 bis della L.R.n.11/2004 dispone che “i termini previsti dai commi 1, 3 e 4 sono perentori; qualora decorrano inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4 il piano si intende adottato o approvato e le opposizioni e osservazioni eventualmente presentate, respinte”;

- con nota prot. n. 38773 del 18.03.2020 è stato comunicato all’Assessorato all’Urbanistica, Rigenerazione Urbana e Riqualificazione Quartieri la decorrenza dei termini di cui all’art. 20 comma 4 bis della L.R.n.11/2004 alla data del 27.03.2020;

- nella seduta n.16 del 24.03.2020 la Giunta Comunale si è espressa come segue:

“Acquisito approfondimento istruttorio e procedimentale. Visto l’approssimarsi del termine ex art.20 L.R. 11/2004 si proceda con presa d’atto dirigenziale”.

Dato atto che il P.I. approvato ha assoggettato ad accordo pubblico – privato, di cui all’art.

16 delle vigenti Norme Tecniche Operative di PI, l’ambito che ricomprende:

Zona territoriale omogenea C - sottozona C2.2 per - Piano di Lottizzazione denominato “COL DI LANA”, di cui all’art. 70 delle vigenti Norme Tecniche Operative di PI;

Zona territoriale omogenea B - sottozona B.V, cui appartengono anche verde pubblico e percorsi pedonali e ciclabili, di cui all’art. 62 delle vigenti Norme Tecniche Operative di PI;

rimandando alle prescrizioni della scheda n. 08 dell’elaborato D 12 – Schede urbanistiche accordi tra soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004, che riporta i seguenti parametri urbanistici

Estratto TABELLA N. 8 – sottozona C2.2per – Piani urbanistici attuativi (art.70 N.T.O.)

Denominazione SUA

Sup.

territoriale (mq)

Volumetria residenziale (mc)

Volumetria commerciale (mc)

SLP commerciale mq

Superficie destinata a verde pubblico (mq)

Superficie destinata a parcheggio pubblico (mq)

h Max (ml) PDL

COL DI LANA 20.768 8.129,72 3.500 827,85 7.610,85 787 10.50

(4)

Valutato che la proposta di variante, presentata dagli aventi titolo, aggiorna il piano di lottizzazione già licenziato con le novità introdotte dall’accordo, in particolare:

ferma la volumetria massima ammissibile già autorizzata con il piano di lottizzazione vigente, viene incrementata la quota parte di commerciale che passa a mc.3.500 (SLC 827,85 mq);

viene previsto un accorpamento dei tre lotti originariamente individuati con le lettere A-B-C in un unico lotto (ABC) a destinazione interamente commerciale, con rimodulazione della sagoma di massimo inviluppo e richiesta di applicare la deroga della distanza delle costruzioni dagli spazi pubblici ad una distanza di m.3,00;

viene riconfermato l’impianto progettuale delle opere di urbanizzazione (viabilità, verde e parcheggi) già licenziate;

viene modificato il perimetro del piano di lottizzazione che andrà ad inglobare una zona classificata come Z.T.O.B. – sottozona BV di proprietà comunale dove insiste il tratto di pista ciclopedonale che costituisce il beneficio pubblico afferente alla proposta di accordo pubblico-privato; tale modifica del perimetro è possibile in forza del fatto che il PAT dispone che gli accordi ex. art. 6 vengano attuati tramite PUA;

viene richiesta una nuova modifica del perimetro ai sensi dell’art. 8 punto 6 delle NTO del PI, andando a ricomprendere una piccola porzione di proprietà classificata come ZTO C – sottozona C1, che sarà ceduta al Comune come verde primario.

I parametri i parametri urbanistici del piano approvato e della variante n.1 sono raffrontati nella tabella sotto riportata:

PDL COL DI LANA

Sup.

territoriale (mq)

Volumetria residenziale (mc)

Volumetria commerciale (mc)

SLP commercia le mq

Superficie destinata a verde pubblico (mq)

Superficie destinata a parcheggio pubblico (mq)

h Max (ml) Progetto approvato

con DGC n. 341 del 25.11.2015

20.137 10.466,75 1.162,97 332,27 6.823 787 10.50

Variante n.1 23.351 8.129,72 3.500 827,85 9.023,85 788 10.00

Dato atto che a seguito della modifica del perimetro introdotta con la variante n.1 gli immobili ricompresi nel perimetro del piano risultano così catastalmente censiti:

Catasto terreni: Fg. 41, mapp. nn. 2, 3, 6, 10/parte, 449, 794, 795, 788, 793, 789, 791, 792, 808, 1131, 1133, 323, 324, 344, 154, 22/parte, 23/parte (proprietà del lottizzante).

Catasto terreni: Fg. 41, mapp. nn. 2, 3, 6, 10/parte, 449, 794, 795, 788, 793, 789, 791, 792, 808, 1131, 1133, 323, 324, 344, 154, 22/parte, 23/parte (proprietà del Comune di Treviso).

Proprietà demaniale non censita (porzione di Via Col di Lana).

Proprietà demaniale non censita (porzione di Via J. Palma).

Richiamati i seguenti pareri/nulla osta autorizzazioni ottenuti nell’ambito della procedura di approvazione del piano originario:

autorizzazione paesaggistica per le opere di urbanizzazione prot. n. 99303 del 03.11.2015.

parere motivato della Commissione regionale VAS n. 126 del 7.10.2015;

parere favorevole dell’azienda U.L.S.S.n.9 prot. n. 62577 del 3.06.2015;

autorizzazione RFI prot. n. 128686 del 12.11.2015;

parere tecnico favorevole in merito alle opere idrauliche rilasciato dalla Regione Veneto-Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione Treviso prot. n. 52653 del 8.05.2015;

(5)

parere di Alto Trevigiano Servizi prot. n. 21320 del 19.07.2012 allegato all’elaborato

“18 – Progetto generale relazione generale e specialistica”;

elaborato redatto da ENEL e trasmesso alla ditta in data 18.10.2012, allegato all’elaborato ”18 – Progetto generale relazione generale e specialistica”.

l’elaborato redatto da TELECOM e allegato alla nota prot. n. 47525 del 21.08.2012, allegato all’elaborato ”18 - Pareri enti reti tecnologiche”;

elaborato redatto da AIM e allegato alla nota prot. n. 46130 del 11.06.2012, allegato all’elaborato ”18 – Progetto generale relazione generale e specialistica”.

Richiamati i pareri ottenuti nell’ambito dell’istruttoria della variante n.1, ed in particolare

parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata espresso nella seduta del 10.1.2020;

parere del Settore Ambiente e Sportello Unico – Servizio Attività Edilizia prot. n. 4908 del 13.1.2020;

parere del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport prot. n. 8170 del 17.1.2020;

parere del –Settore ICT Smart city Patrimonio - Servizio Patrimonio prot. n. 9878 del 21.1.2020;

parere con prescrizioni da attuarsi in sede esecutiva del Settore Ambiente e Sportello Unico - Servizio Ambiente prot. n. 23966 del 18.2.2020, relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici che dovranno essere rispettosi dei limiti del DPCM 5.12.1997;

Rilevato che:

il progetto ha ottemperato alle prescrizioni dettate dai Settori e servizi comunali competenti in occasione delle riunioni dei servizi comunali del 10.1.2020;

ai sensi dell’art. 12 del vigente regolamento Strumenti Urbanistici Attuativi, gli elaborati di progetto delle opere di urbanizzazione hanno ottenuto il visto da parte dal Settore Lavori pubblici, Infrastrutture e Sport con nota prot. n. 27311 del 24.2.2020, con le seguenti prescrizioni:

Ufficio progettazione infrastrutture: la ditta dovrà predisporre apposito elaborato grafico che individui graficamente la costituzione di una servitù' di passaggio sul lotto ABC a favore del Comune al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di manutenzione del fossato di Via Sarpi, lungo il quale non dovrà essere previsto alcun tipo di recinzione a confine con il lotto privato;

Ufficio gestione e controllo acque: il collegamento tra fosso 1 e fosso 2 dovrà essere almeno diametro 60, per rispettare la sezione di base dei fossati;

Ufficio illuminazione pubblica: Al momento della realizzazione effettiva delle opere, le caratteristiche tecniche degli apparecchi di illuminazione e degli apparati di telecontrollo, dovranno essere specificatamente approvati dall’ufficio illuminazione pubblica del Comune di Treviso (e/o dal futuro Concessionario della gestione gli impianti di illuminazione pubblica), che si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al progetto, per ragioni di standardizzazione e/o armonizzazione degli impianti.

Ricordato che prima dell’approvazione della variante in argomento da parte della Giunta Comunale sarà necessario che vengano acquisiti:

parere motivato della Commissione Regionale per la VAS, ai sensi di quanto disposto dall’art.4 Valutazione ambientale strategica (VAS) della LR 11/04 (così come novellato dall’art. 2 della L.R. n.29 del 25.7.2019);

parere dell’ULSS 2 Marca Trevigiana (richiesto con nota del 10.12.2019, in atti prot. n.

185478 del 11.12.2019);

(6)

autorizzazione ex art. n. 60 del D.P.R. 11.7.1980 n.753 da parte di R.F.I. in ordine alla realizzazione delle opere a beneficio pubblico (pista ciclopedonale), in deroga alle distanze prescritte nel medesimo dispositivo.

Rilevato altresì che la ditta prima dell’approvazione della variante in argomento da parte della Giunta Comunale dovrà trasmettere gli elaborati progettuali adeguati alle prescrizioni contenute nel parere prot. n. 27311 del 24.2.2020 dal Settore Lavori pubblici, Infrastrutture e Sport sopra richiamate.

Viste:

l’Asseverazione di conformità urbanistica prot. n. 32497 del 4.3.2019 (elaborato “5”), in atti presso il settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica, resa dal progettista ai sensi degli artt. 359, 481 del Codice Penale;

l’Asseverazione di conformità idraulica prot. n. 32497 del 4.3.2019 (elaborato “5”), in atti presso il settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica, resa dal progettista ai sensi degli artt. 359, 481 del Codice Penale;

la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale delle opere in variante, prot. n. 185478 del 11.12.2019 (elaborato “7A”), in atti presso il settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica, resa dal tecnico competente in ordine alla non necessità di sottoporre il progetto di variante a V.Inc.A., in quanto la variante ricade nelle ipotesi di non necessità previste dall’Allegato A paragrafo 2.2 della D.G.R. n.

1400 del 29.8.2017.

Ricordato che il Comune, in ottemperanza agli impegni assunti con la Convenzione Urbanistica rep. n. 208103 racc. n. 15810 stipulata in data 12.9.2018, a rogito del notaio Antonio D’Urso di Mogliano Veneto:

ha provveduto ad inserire la volumetria di competenza del Comune di Treviso e la relativa superficie fondiaria (lotto “I”) nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019/2021 procedendo all’indizione del relativo avviso d’asta, dichiarata deserta come risulta dal verbale prot. n 157403 della seduta del 21.10.2019;

ha provveduto a confermare l’inserimento del lotto e della relativa volumetria nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020/2022, prevedendo l’indizione di una nuova asta, che terrà conto dei contenuti della presente variante, ovvero il bando dovrà prevedere che il soggetto aggiudicatario onori gli obblighi di cui all’elaborato “3 - Schema di Atto aggiuntivo”, in particolare si impegni a:

realizzare le opere del Secondo stralcio di importo pari a 94.821,38 euro + IVA, entro i termini di validità del piano attuativo e con le modalità stabilite nel succitato Atto aggiuntivo;

rimborsare alla ditta lottizzante o ai suoi aventi causa, entro e non oltre 180 giorni dall’aggiudicazione, ovvero secondo altre specifiche che verranno inserite nel bando, quota parte delle spese tecniche sostenute per la redazione del piano pari a 29.000,00 euro + IVA e quota parte del valore delle opere di urbanizzazione relative al primo stralcio, per un importo pari a 109.465,11 euro + IVA, in base ad una proporzionale ripartizione degli oneri rispetto alle volumetrie.

Dato atto che l’importo delle opere di urbanizzazione primaria previste dallo strumento urbanistico in oggetto, di cui all’articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, risulta inferiore alla soglia comunitaria (Cfr. elaborato “44 - Computo Metrico Estimativo ”), per cui, come disposto dall’art. 45, comma 1 della L. 22.12.2011, n. 214, l’esecuzione diretta delle suddette opere è a carico del titolare del permesso di costruire e non trovano applicazione i disposti di cui al decreto legislativo 18.04.2016, n.50;

Richiamata la seguente normativa:

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- L. n. 1150 del 17.08.1942;

- L.R. n. 61 del 27.06.1985;

- L. n. 241 del 07.08.1990;

- D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

- D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;

- L.R. n. 11 del 23.04.2004;

- D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

- D.Lgs.n.152 del 03.04.2006;

- D.P.R. n.753 del 11.7.1980 - D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

- L.R. n.14 del 06.06.2017;

- Il vigente Regolamento Comunale degli Strumenti Urbanistici Attuativi.

Esaminati:

- il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, approvato dalla Conferenza dei servizi decisoria in data 27.5.2015, prot. 59853, ratificato dalla Giunta Provinciale di Treviso con deliberazione n. 200 in data 8.6.2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) n. 66 in data 3.7.2015;

- la variante generale al piano degli interventi approvata con deliberazione n. 26 del 20 maggio 2019 ad oggetto: “Piano degli Interventi (PI). Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione variante generale al PI di adeguamento al PAT, ai sensi dell’articolo 18 della L.R. n.11/2004;

- la variante al P.A.T. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.57 del 25.11.2019 con la quale, ai sensi dell’art.14 L.R. n.14/2017, è stata definita la nuova perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, nei quali è ricompreso anche l’ambito in questione.

Visti:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;

- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;

- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;

- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018.

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;

- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009).

(8)

Visto il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione.

DETERMINA

1. di dare atto che in data 27.03.2020 è decorso il termine di cui all’art.20 comma 1 della L.R.11/2004 e che pertanto in applicazione del comma 4 bis del medesimo articolo, la variante n.1 al piano di lottizzazione “COL DI LANA”, redatto dallo Studio ing. Martini S.r.l. di Mogliano Veneto (TV), si intende adottata;

2. di dare altresì atto che la proposta di variante n.1 al piano di lottizzazione “COL DI LANA” risulta composta dai seguenti elaborati progettuali - in atti presso il Settore Pianificazione - che sostituiscono/integrano quelli dell'originario piano approvato:

1. elab. 1: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

2. elab. 2: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. elab. 3: SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

4. elab. 4: SCHEDA DATI STANDARD SINTETICI

5. elab. 9: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO DI PROPRIETA’

6. elab. 12: VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA E DELL’IMPATTO ACUSTICO

7. tav. 13 A: INQUADRAMENTO TERRITORIALE – ESTRATTO P.I.

8. tav. 14 A: MODIFICA DEL PERIMETRO DEL PIANO APPROVATO A SEGUITO DELL’ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO

9. tav. 15: PLANIMETRIA SUDDIVISIONE LOTTI

10.tav. 16: PLANIMETRIA AREE DA CEDERE E STANDARD URBANISITICI

11. tav. 17: PLANIVOLUMETRICO DEL PROGETTO

12.elab. 18: PROGETTO GENERALE – RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA

13.elab. 18.1: PROGETTO GENERALE – RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA PERCORSO PEDONALE

14.tav. 19: PROGETTO GENERALE – RILIEVO DELLO STATO DI FATTO

15.tav. 19.1: PROGETTO GENERALE – RILIEVO DELLO STATO DI FATTO PERCORSO PEDONALE

16.tav. 20: PROGETTO GENERALE – PLANIMETRIA DI PROGETTO

17.tav. 20 A: PROGETTO GENERALE – PLANIMETRIA DI INSIEME

18.tav. 20 B: PROGETTO GENERALE – SOVRAPPOSIZIONE DELLA PLANIMETRIA DI PROGETTO APPROVATO CON LA PLANIMETRIA DI VARIANTE

19.tav. 20.1: PROGETTO GENERALE – PLANIMETRIA DI PROGETTO PERCORSO PEDONALE

20.tav. 21: PROGETTO GENERALE – PLANIMETRIA DI PROGETTO – I° stralcio funzionale

21.tav. 22: PROGETTO GENERALE – PLANIMETRIA DI PROGETTO – II° stralcio funzionale

22.tav. 23: VIABILITA’ - SEZIONI TIPO

23.tav. 23.1: VIABILITA’ - SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI PERCORSO PEDONALE

24.tav. 24: VIABILITA’ –SEGNALETICA – Planimetria e particolari

25.tav. 28: IMPIANTI – FOGNATURA BIANCA – Planimetria

26.tav. 28.1: IMPIANTI – RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PERCORSO PEDONALE

27.tav. 29: IMPIANTI - FOGNATURA BIANCA – Profili – Tav. 1/2

28.tav. 30: IMPIANTI - FOGNATURA BIANCA – Profili – Tav. 2/2

29.tav. 32: IMPIANTI – FOGNATURA NERA – Planimetria

30.tav. 35: IMPIANTI – ACQUEDOTTO – Planimetria e particolari

31.tav. 36: IMPIANTI – RETE DISTRIBUZIONE GAS – Planimetria e particolari

32.tav. 37: IMPIANTI – RETE ENERGIA ELETTRICA – Planimetria e particolari

33.tav. 38: IMPIANTI – RETE TELEFONIA – Planimetria e particolari

34.tav. 39: IMPIANTI –ILLUMINAZIONE PUBBLICA – Planimetria e particolari

35.tav. 39.1 IMPIANTI –ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSOPEDONALE

36.elab. 40: IMPIANTI – IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – Quadri elettrici

(9)

37.tav. 41: IMPIANTI – Planimetria di insieme

38.tav. 43: PROGETTO GENERALE – AREE A VERDE E MITIGAZIONI– Planimetria di progetto

39.elab. 44: PROGETTO GENERALE – Computo metrico estimativo

40.elab. 44.1: PROGETTO GENERALE – Computo metrico estimativo percorso pedonale

41.elab. 45: PROGETTO GENERALE – Elenco prezzi unitari

42.tav. 48: PROGETTO GENERALE – PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INQUADRAMENTO URBANISTICO ED INDICAZIONI DEI COLLEGAMENTI FUNZIONALI E DI PROGETTO.

3. di dare atto che l’approvazione della variante al piano in argomento da parte della Giunta Comunale è subordinata:

- all’esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. da parte della competente commissione regionale, cui verrà sottoposto il piano adottato;

- al rilascio del parere dell’ULSS 2 Marca Trevigiana;

- al rilascio dell’autorizzazione di R.F.I. S.p.a ai sensi dell’art. 60 del DPR 11.7.1980 n.753;

- all'adeguamento del progetto alle prescrizioni del parere del Settore Lavori pubblici, Infrastrutture e Sport prot. n. 27311 del 24.2.2020, citate in premesse;

4. di stabilire che in fase esecutiva dovranno essere ottemperate le prescrizioni comunicate dal Settore Ambiente e Sportello Unico – Servizio Ambiente con nota prot.

n. 23966 del 18.2.2020, nonché quelle del Servizio Illuminazione pubblica riportate nel parere del Settore Lavori pubblici, Infrastrutture e Sport prot. n. 27311 del 24.2.2020;

5. di richiamare tutte le prescrizioni e indicazioni impartite in sede di approvazione del piano di lottizzazione originario ed in particolare quelle contenute nel parere motivato n.

126 che la Commissione VAS ha espresso nella seduta del 7.10.2015;

6. di stabilire che le ditte operanti l’intervento avranno titolo allo scomputo dall’importo del contributo di costruzione della quota parte di opere di urbanizzazione primaria, di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, secondo quanto specificato all'articolo 5 dell'atto aggiuntivo alla convenzione urbanistica sottoscritta, sulla base del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 86 della L.R. n. 61/85;

7. di dare atto che la ditta che sottoscriverà l’atto aggiuntivo alla convenzione urbanistica stipulata in data 12.9.2018, a rogito del notaio Antonio D’Urso di Mogliano Veneto rep.

n. 208103 racc. n. 15810, si obbliga alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del primo stralcio, garantendo la realizzazione delle stesse con il deposito, all’atto della stipula, di apposita polizza fideiussoria, per un importo di euro 484.444,36 + I.V.A., corrispondente all’importo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria del Primo Stralcio, come risultanti dal computo metrico estimativo, cui aggiungere l’I.V.A. ai sensi di legge, ovvero provvedendo ad integrare adeguatamente la polizza fideiussoria n. 380446130 del 11.09.2018, emessa da Generali Italia S.p.A. per un importo pari a 421.610,11 euro;

8. di dare atto che, in conseguenza del punto 1 che precede, verranno espletate le procedure per il deposito per il periodo di dieci giorni e per la relativa pubblicazione all'Albo pretorio del Comune ai sensi dell’art. 20 comma 3 della L.R. n.11/2004;

9. di inviare copia del presente provvedimento alla ditta lottizzante e, per conoscenza e per quanto di competenza, ai seguenti Settori/Servizi comunali di seguito indicati:

 Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport;

 Settore Ragioneria e Finanze;

 Settore Ambiente e Sportello Unico;

 Settore ICT Smart City Patrimonio – Servizio Patrimonio;

 Settore Affari generali, Risorse umane, Contratti e Appalti - Servizio Contratti;

(10)

 Settore Polizia Locale.

Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica

Arch. Stefano Barbieri

(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa Vigente)

A norma dell’art. 3, comma 4, L. n. 241/1990, si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto per proporre:

- entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni decorrente dalla notifica o dalla comunicazione del presente atto, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere (cfr.: articolo 29 D.Lgs. 2.07.2010, n. 104);

- entro il termine di decadenza di centoventi (120) giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla notifica o dalla comunicazione del presente atto, domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi (cfr.: articolo 30, comma 3, D.Lgs. 2.07.2010, 104).

Avanti la medesima autorità giurisdizionale può essere altresì proposta azione di condanna, disciplinata quanto a termini e modalità dall'articolo 30 D.Lgs. 2.07.2010, n. 104.

Si comunica inoltre che contro il presente provvedimento può essere proposto, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro centoventi (120) giorni dalla data di notificazione o della comunicazione del provvedimento stesso (cfr.: articoli 8 e 9 DPR 24.11.1971, n.

1199).

Responsabile del procedimento: dott.ssa Elena Barbiero;

Responsabile dell’istruttoria: arch. Mariangela Minà

(11)

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

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