Spese straordinarie figli non concordate: Cassazione e ultime sentenze
Autore: Redazione | 15/08/2021
Non tutte le spese straordinarie per i figli devono essere concordate tra i coniugi. Ecco cosa dicono le più recenti pronunce giurisprudenziali.
In caso di mancata concertazione preventiva delle spese straordinarie e di rifiuto del rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, cosa deve valutare il giudice? Quando le spese straordinarie non concordate restano a carico del genitore che ha deciso di affrontarle? Leggi le ultime sentenze.
Spese straordinarie e scelte straordinarie
A fronte di una spesa straordinaria non è sempre operante il regime di cui all’art.
155, comma 3, c.c., secondo il quale le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo considerando le capacità, le inclinazioni naturali e l’aspirazione dei figli (ribadito all’art. 6, comma 4, legge n. 898/1970 che dispone altresì che l’esercizio della potestà genitoriale è affidato in via esclusiva al coniuge affidatario e comprende, evidentemente, anche la decisione sui costi di carattere straordinario e che il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione). Occorre, infatti, distinguere tra “spese straordinarie”
e “scelte straordinarie” (ossia scelte di maggior interesse), e soltanto per queste ultime il genitore non affidatario ha diritto di interloquire perché non sempre le spese straordinarie implicano decisioni di maggior interesse e, quindi, l’obbligo del coniuge affidatario di previa concertazione con l’altro coniuge; nelle scelte di maggior interesse della vita quotidiana del minore, come normalmente sono quelle riguardanti l’istruzione, ciascun genitore ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell’altro per concordarne le eventuali modalità, potendo in difetto ricorrere al giudice.
Giudice di pace Campobasso, 30/11/2020, n.348
Spese straordinarie non concordate
In tema di separazione personale tra coniugi, il principio di bigenitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori.
Dunque non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso;
conseguentemente se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà verificarsi in sede giudiziale la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Tribunale Reggio Calabria sez. I, 02/07/2020, n.658
Spese straordinarie: quali sono?
Nel silenzio dell’art. 337-ter c.c., sono ritenute straordinarie le spese occasionali, gravose quanto ad esborso, ossia quelle che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, il cui ammontare esorbita rispetto alle ordinaria possibilità dei genitori ed altera in modo sensibile la regolamentazione stabilita con la determinazione dell’assegno di mantenimento ordinario; esse presentano carattere eccezionale o episodico, la cui necessità sorge improvvisamente o non abitualmente e di cui non è possibile predeterminarne in anticipo l’importo.
Sono spese straordinarie, altresì, quelle a fronte delle quali è possibile omettere la necessaria preventiva concertazione, ferma sempre la possibilità di adire il giudice per sentirne affermata la necessità od opportunità nell’interesse del minore. Esse, per loro natura, devono considerarsi separatamente rispetto all’assegno periodico di mantenimento (c.d. spese extra assegno) e non possono esservi incluse in via forfettaria, nel rispetto di un elementare principio di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento, nonché di interesse della prole.
Tribunale Firenze, 15/06/2020, n.1408
Spese straordinarie non concordate eseguite nell’interesse del minore
In tema di partecipazione alle spese di mantenimento dei figli in caso di divorzio, il principio di bigenitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento , e che, conseguentemente, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Tribunale Piacenza, 14/05/2020, n.254
Quando sono dovute le spese straordinarie non concordate?
In caso di mancata concertazione preventiva delle spese straordinarie e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, le stesse sono dovute se corrispondono all’interesse del minore.
Tribunale Monza sez. IV, 30/01/2020, n.208
Affidamento condiviso: spese straordinarie non concordate
In tema di separazione dei coniugi, in regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie da concordare (quindi ad eccezione di quelle “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori come quelle per i libri scolastici, sanitarie urgenti e le altre indicate in sentenza) dovranno essere previamente concordate tra i genitori; in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
Tribunale Roma sez. I, 06/06/2017, n.11433
Spese straordinarie: rimborso anche se non concordate
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario dei figli, anche nell’ipotesi di decisioni di maggiore interesse per la prole, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore in ordine all’effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, ove non adempiuto, possa determinare la perdita del diritto al rimborso, atteso che nel caso di mancata concertazione preventiva e rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non ha sostenuto le spese, il giudice è comunque tenuto a verificare la rispondenza dell’esigenza che ha determinato l’esborso all’interesse del minore, nonché alla utilità e sostenibilità della spesa.
Cassazione civile sez. VI, 02/03/2016, n.4182
Spese straordinarie non concordate e interesse del figlio
Le spese straordinarie dei figli, ove non sia espressamente previsto nel titolo l’obbligo di preventivo accordo, devono essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, a meno che l’altro non dimostri che le predette non siano nell’interesse del figlio.
Cassazione civile sez. VI, 02/03/2016, n.4182
Obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore
A carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, non è configurabile un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore, in ordine all’effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso,
anche nell’ipotesi di decisioni di maggiore interesse per i figli.
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2016, n.2127
Spese straordinarie non concordate: la valutazione del giudice
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (nella specie, spese di soggiorno all’estero per imparare una lingua).
Conseguentemente se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà, verificarsi in sede giudiziale, la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Cassazione civile sez. VI, 30/07/2015, n.16175