Spese straordinarie per i figli:
Cassazione
5 Marzo 2021Redazione
Spese straordinarie per il mantenimento dei figli e strumenti processuali utilizzabili per il loro rimborso.
Come ottenere il rimborso delle spese straordinarie per i figli
In materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico -patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.
Cassazione civile sez. I, 13/01/2021, n.379
Necessario un ulteriore intervento del giudice se la parte tenuta a contribuire alle spese straordinarie per i figli non adempie
In materia di assegno di mantenimento, ove il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie relative ai figli, sia pure pro quota, non adempia spontaneamente, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire
nuovamente il giudice, affinché accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità.
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, n.4513
Tutela giudiziaria
A seguito della pronuncia di divorzio, il genitore collocatario creditore per il rimborso “pro quota” delle spese straordinarie sostenute per i figli, a fronte dell’inadempimento del genitore obbligato, dispone di una pluralità di forme di tutela, potendo anche richiedere un accertamento giudiziale a cognizione piena sugli specifici esborsi sostenuti, teso alla formazione di un nuovo titolo esecutivo in suo favore.
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, n.4513
Mantenimento della prole
In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie”
quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, n.1562
Separazione coniugale: spese straordinarie e spese ordinarie per la prole
Devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente
eccezionali nella vita del figlio minore, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo:
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie – e dunque nell’assegno di mantenimento – tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito dell’orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Tribunale Roma sez. I, 01/08/2019, n.15955
Rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli minori
In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l’art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione “alle decisioni di maggiore interesse”, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Cassazione civile sez. VI, 12/06/2018, n.15240
Le spese straordinarie per il mantenimento della prole
Posto che, in tema di mantenimento della prole, costituiscono spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, è correttamente motivata la pronuncia di merito che ha riconosciuto tale natura agli esborsi sostenuti dalla madre, genitore affidatario, per i trattamenti estetici a favore della figlia minore, nata fuori dal matrimonio, necessari a rimuovere la peluria sul viso della ragazza, anomala per un soggetto di sesso femminile e fonte di notevole disagio, nonché alle spese sostenute per la scuola media privata, i cui orari si erano rivelati maggiormente compatibili con le esigenze lavorative materne, condannando pertanto l’altro genitore, tenuto in forza di precedente provvedimento al cinquanta per cento di tali spese, al rimborso della quota di sua spettanza.
Cassazione civile sez. I, 07/03/2018, n.5490
Mantenimento della prole: quali sono le spese straordinarie
In tema di mantenimento della prole devono intendersi spese straordinarie quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, il giudice a quo con valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità ha accertato che, da un lato, si trattava di spese per trattamenti estetici necessari a rimuovere la peluria sul viso della ragazza, anomala per un soggetto di sesso femminile e fonte di notevole imbarazzo, dall’altro, di spese per la iscrizione in una scuola privata cui orari si erano rivelati maggiormente compatibili con le esigenze lavorative del genitore affidatario. Trattasi, all’evidenza – ha osservato, ancora la Suprema corte – di esborsi non prevedibili, poiché sopraggiunti nel corso del tempo, al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del padre. Talché, una volta accertata la natura di spese straordinarie e utili alla figlia e in assenza della dimostrazione di un tempestivo e valido dissenso da parte del padre quest’ultimo è da considerarsi senz’altro tenuto a corrispondere all’altro genitore la quota di sua spettanza).
Cassazione civile sez. I, 07/03/2018, n.5490
Il coniuge affidatario non ha un obbligo di informazione e di concertazione preventiva per la determinazione delle spese straordinarie
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie costituente decisione di maggiore interesse per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, il ricorrente si era limitato, nel giudizio di merito, a una mera, generica, contestazione delle spese straordinarie, laddove il medesimo avrebbe dovuto comprovarne la futilità e la assenza delle ragioni addotte dalla controparte).
Cassazione civile sez. I, 07/03/2018, n.5490
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