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Spese mediche figli: ultime sentenze

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Spese mediche figli: ultime sentenze

written by Redazione | 13/10/2021

Spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei figli minori e richiesta di rimborso per somme dovute.

Visite mediche dei figli

Il genitore non affidatario che ha l’obbligo di versare la metà delle spese sostenute dall’altro genitore per l’istruzione scolastica e per le visite mediche dei figli non può rifiutarsi di pagare, se ritiene che la somma sia eccessiva trattandosi di scuola privata e di medici privati. Soprattutto se ciò è conforme alle abitudini precedenti della famiglia e dei genitori nell’educazione dei figli, nonché in linea con l’agiato tenore di vita della famiglia. Ad affermarlo è la Cassazione che sottolinea come l’obbligo del rimborso a carico del coniuge affidatario è sempre configurabile, a meno che lo stesso non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, n.5059

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Spese straordinarie per il mantenimento dei figli

In tema di contributo al mantenimento dei figli, all’interno della categorie delle così dette spese straordinarie, comunque non ricomprese nel contributo periodo fisso, occorre distinguere quelle che, pure non quantificate in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio, possono esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, da quelle che rivestono i caratteri della assoluta imprevedibilità e imponderabilità. Mentre le prime sono azionabili in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese, sicché la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica, le secondo non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo e autonomo titolo, esito di un distinto giudizio di cognizione. In particolare le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l’acquisto di occhiali; per visite specialistiche di controllo; per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell’assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe, sicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando lo sono invece in ordine all’an.

Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, n.3835

Il recupero delle spese straordinarie per i figli

Il credito per le spese mediche e scolastiche ordinarie sostenute per la prole a seguito di separazione coniugale (ove per ordinarie si intendono anche quelle occasionali, ma prevedibili, con esclusione quindi di quelle “straordinarie” intese in senso residuale, ossia di quelle rimesse ad eventi assolutamente imprevedibili ed eccezionali), se opportunamente documentate, può essere direttamente azionato sulla base della sentenza originaria di separazione, che riguarda un credito comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi.

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Tribunale Marsala sez. I, 20/01/2021, n.35

Spese straordinarie per i figli: quali sono?

Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/

specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; – spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; – spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico; – spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;

b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all’estero; e) alloggio presso la sede universitaria; – spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); – spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di

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bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.

Tribunale Monza, 08/05/2019, n.1053

Precetto per le spese straordinarie per i figli

Le spese scolastiche e mediche anticipate per i figli esulano dalla rigida applicazione della regola della certezza, liquidità ed esigibilità prevista dell’art. 474 c.p.c. in quanto ricollegabili ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi nel loro avverarsi ed incerti solo nel quando e nel quanto.

Per soddisfare il requisito della liquidità è necessaria la produzione della documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche (scuole e SSN), attesa la natura della funzione da esse esercitata e la loro particolare attendibilità. Alle strutture pubbliche sono equiparabili gli altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi.

La documentazione dell’esborso può provenire anche da soggetto diverso, se abbinata a documentazione di provenienza pubblicistica che provi l’ammontare della spesa e la sua riconducibilità ad attività scolastica in senso stretto.

Tribunale Bolzano, 11/05/2018

Ticket sanitari e spese odontoiatriche

Con riferimento ai ticket sanitari ed alle spese odontoiatriche, devono intendersi per spese «straordinarie» quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, talché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 316-bis c.c.. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno «cumulativo», di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2018, n.1070

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Obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie

Il giudice ha facoltà di estendere l’obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie, ivi comprese quelle mediche e scolastiche, allorchè tale disposizione sia prevista garanzia di entrambi i genitori ed al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra le parti.

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2017, n.25055

Il provvedimento relativo alle spese mediche dei figli

Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore.

Ne deriva l’ammissibilità dell’azione monitoria e la legittimità dell’emanazione del decreto salva la possibilità per il coniuge dissenziente di far valere le proprie ragioni di dissenso nel giudizio di opposizione.

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2016, n.4182

Incremento delle spese mediche

Lo strumento previsto dagli artt. 710 c.p.c. e 156 c.c. è deputato ad attualizzare le statuizioni già assunte in sede di separazione, modificandole in funzione delle circostanze sopravvenute: il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi, ove questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze che lo rendano momentaneamente privo di sostentamento economico; laddove, invece, non sia dimostrata la concreta

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autosufficienza del figlio, privo di occupazione retribuita, e risulti provato l’insorgere di gravi malattie con conseguente incremento delle spese mediche, il giudice può disporre la modifica delle condizioni di separazione già omologate, per il contributo al mantenimento del figlio.

Tribunale Velletri, 18/12/2015

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

È integrato il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare non versare da una certa data l’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale per i figli minorenni fidando nelle entrate dell’altro coniuge, disinteressandosi delle spese scolastiche e mediche, e sottraendo altresì dei titoli bancari investiti precedentemente per i figli.

Tribunale Napoli sez. I, 23/11/2015, n.16557

Mancata prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore

Non è configurabile il reato di cui all’art. 570, comma 2, c.p., se il padre obbligato non provveda per intero al mantenimento dei figli, ma versi delle somme periodiche per il pagamento delle spese scolastiche, mediche e per le ricariche telefoniche e conceda alla moglie e ai figli di abitare nella casa intestata ad entrambi i coniugi.

Invero, nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve tener conto di tutte le circostanze del caso concreto ivi compresa l’oggettiva rilevanza del mutamento della capacità economica del debitore e deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale.

Cassazione penale sez. VI, 21/10/2015, n.535

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Mantenimento di figli di genitori separati e spese mediche

In tema di mantenimento di figli di genitori separati, per spese straordinarie devono considerarsi quelle non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e che non possono considerarsi esigue in relazione al tenore di vita della famiglia secondo le capacità economiche dei genitori (nel caso di specie, sono da considerarsi straordinarie le spese mediche e quelle per il pagamento della ludoteca ove il genitore affidatario era costretto a lasciare i figli qualora i turni di lavoro non acconsentivano di accudire i figli direttamente).

Tribunale Lecce sez. II, 06/05/2013, n.1602

Somme dovute a titolo di spese straordinarie

Il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce in astratto titolo esecutivo, ma non può fondare la richiesta di rimborso per somme dovute a titolo di spese straordinarie a causa dell’incertezza ed illiquidità del credito che si pretende di attuare a tale titolo; le suddette spese, di importo non preventivamente stabilito, possono essere determinate caso per caso a seconda delle esigenze concrete, e possono quindi essere oggetto di esecuzione forzata solo previo accertamento giudiziale della esistenza del credito e della sua esatta quantificazione, con la conseguenza che deve ritenersi nullo, per insussistenza di idoneo titolo esecutivo, quel precetto con cui sia richiesto il pagamento delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei figli minori, poiché privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

(Nella specie, è stato dichiarato nullo il precetto opposto limitatamente alla parte in cui si intimava il pagamento delle somme relative a spese mediche non coperte dal SSN in favore della figlia, per assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato).

Tribunale Monza, 12/03/2013

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Diritto di credito per le spese mediche

Il genitore non affidatario può contestare il diritto di credito vantato dall’altro per le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, nelle forme della opposizione al precetto o all’esecuzione.

Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, n.11316

Spese mediche ordinarie

Nel giudizio di separazione dei coniugi, consensuale o giudiziale, il provvedimento sul mantenimento della prole, provvisorio o definitivo, che condanna il genitore non affidatario a pagare, sia pure “pro quota”, le spese mediche e scolastiche ordinarie, costituisce titolo esecutivo anche in relazione a queste allorché ne sia opportunamente documentata l’effettiva sopravvenienza ed entità.

Cassazione civile sez. III, 23/05/2011, n.11316

Proporzione dell’assegno di mantenimento per la prole

Il criterio della proporzione dell’assegno di mantenimento per la prole rispetto alla situazione reddituale dei genitori, non costituisce l’unico parametro per la sua determinazione, occorrendo innanzitutto chiedersi quale sia la somma necessaria a garantire il soddisfacimento dei bisogni del figlio, come enucleati negli art. 147 – 148, c.c., e tenuto conto dei parametri di cui agli art. 155, comma 4, c.c. Si ritiene poi, quanto alle spese straordinarie, che esse comprendano le spese mediche e di istruzione, sol quando non rientrino nella normalità della vita del minore. Si parla dunque di spese straordinarie, quando trascendano le ordinarie esigenze di vita del minore.

Al fine di semplificare i rapporti, si preferisce tener conto, nella determinazione globale dell’assegno di mantenimento, di tutte le spese che caratterizzano la normale vita del figlio, sicché, rendendo l’assegno onnicomprensivo, si possano limitare l’occasione di conflittualità.

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Tribunale minorenni Bari, 06/10/2010

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