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all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina

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(1)

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA , da un lato ,

LA REPUBBLICA TUNISINA , dall'altro ,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina , firmato a Tunisi il 25 aprile 1976 , qui di seguito denominato « accordo »;

CONSIDERANDO che la Comunità e la Tunisia desiderano rafforzare ulteriormente le proprie relazioni per tener conto della nuova dimensione in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee , in data 1° gennaio 1986 ; che , all'articolo 54 , l'accordo contempla la possibilità di migliorare le sue disposizioni ;

CONSIDERANDO l'opportunità di permettere che le tradizionali correnti d'esportazione dalla Tunisia nella Comunità vengano mantenute e la conseguente necessità di prendere talune disposizioni ,

HANNO DECISO di concludere a tale scopo un protocollo che fissa gli adeguamenti da apportare a determinate disposizioni dell'accordo e hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA :

I QUALI , dopo aver scambiato i loro pieni poteri , riconosciuti in buona e debita forma ,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo 1

1 . Per i prodotti originari della Tunisia e coperti dall'ac­

cordo , che figurano in allegato al presente protocollo , i dazi applicabili all'importazione nella Comunità a norma dell'ac­

cordo vengono soppressi progressivamente durante gli stessi periodi e agli stessi ritmi previsti nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per i medesimi prodotti importati da questi paesi nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 . Questa disposizione viene applicata secondo le modalità indicate qui di seguito nel presente articolo . Durante questa soppressione progressiva e ove i dazi appli­

cati all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 dei prodotti spagnoli e portoghesi divergano per i due paesi , ai prodotti originari della Tunisia viene applicato il più elevato dei due dazi .

2 . Per i prodotti che figurano in allegato e per i quali la Tunisia beneficia di dazi meno elevati della Spagna o del Portogallo o di questi due paesi , il disarmo verrà avviato non appena i dazi applicati agli stessi prodotti originari della Spagna e del Portogallo raggiungeranno un livello inferiore a quello applicato ai prodotti originari della Tunisia . 3 . Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano nei limiti e alle condizioni speciali alle quali sono soggette le riduzioni tariffarie di cui agli articoli 19 e 21 dell'accordo .

4 . La soppressione progressiva dei dazi doganali applicati ai prodotti originari della Tunisia per i quali l'allegato indica contingenti tariffari avviene nei limiti di questi contin­ genti .

Per i quantitativi importati al di là dei contingenti , la Comunità applica i dazi che risultano dall'accordo .

(2)

21 . 10 . 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 297 / 37

5 . Ai fini della soppressione dei dazi per le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II ex a ) della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia , viene fissato un quantitativo di riferimento pari a 2 600 tonnellate . Se le importazioni di questo prodotto superano il quantita­ tivo di riferimento , la Comunità , tenendo conto di un bilancio annuo degli scambi che essa provvede a stilare , può assoggettare il prodotto in questione a un contingente tariffario comunitario , ai sensi del paragrafo 4 , per un volume pari a questo quantitativo di riferimento .

6 . Per i prodotti che figurano in allegato , diversi da quelli di cui ai paragrafi 4 e 5 , la Comunità può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi e alle condizioni del paragrafo 5 se , dopo aver visto un bilancio annuo degli scambi da essa stilato , essa constata che i quantitativi importati rischiano di creare difficoltà sul mercato comuni­

tario .

Questa disposizione si applica entro i limiti di un contingente tariffario comunitario pari a 160 000 hi . Per i quantitativi importati oltre questo contingente, i dazi della tariffa doganale per i vini suddetti vengono

ridotti dell'80% .

2 . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a condizione che i prezzi praticati all'importazione dei vini originari della Tunisia nella Comunità maggiorati dei dazi effettivamente riscossi , siano , in qualsiasi momento , pari almeno ai prezzi di riferimento della Comunità o ai prezzi risultanti dall'appliczaione delle disposizioni spe­ ciali dei paragrafi 4 e 5 .

3 . I vini di uve fresche della voce ex 22.05 della tariffa

doganale comune , originari della Tunisia e che in con­

formità della legislazione di questo paese beneficiano di una denominazione d'origine , la cui lista viene stabilita mediante scambio di lettere tra le parti contraenti , e presentati in recipienti di capacità non superiore a 2 litri , sono esenti da dazi all'importazione nella Comunità , nei limiti di un contingente tariffario annuo pari a

50 000 hi .

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo , la Tunisia provvede a controllare l'identità dei vini suddetti confor­ memente alla propria normativa nazionale ; ciascuno di questi vini è accompagnato da un certificato di denomi­ nazione d'origine , rilasciato dall'autorità tunisina compe­ tente , conformemente al modello che figura nell'allegato D del presente accordo .

L'esenzione tariffaria contemplata dal presente paragrafo sarà d'applicazione dopo che la verifica dell'equivalenza della legislazione tunisina in materia di vini che benefi­

ciano di una denominazione d'origine con l'omologa legislazione comunitaria avrà permesso di concludere lo scambio di lettere di cui al primo comma del presente paragrafo , a decorrere dalla data fissata nello scambio di

lettere medesimo .

4 . Per i vini di uve fresche della voce ex 22.05 della

tariffa doganale comune e presentati in recipienti di capacità non superiore a 2 litri , originari della Tunisia , l'importo forfettario aggiunto al prezzo di cui all'articolo 53 del regolamento ( CEE ) n . 822 / 87 , recante organizza­ zione comune del mercato vitivinicolo , viene soppresso al ritmo qui di seguito indicato ed entro i limiti di un volume annuo pari a 10 000 hi :

— all'entrata in vigore del protocollo addizionale , l'im­

porto forfettario viene ridotto al 75% ;

— il 1 ° gennaio 1988 , l'importo forfettario viene ridotto al 62,5% ;

— il 1 ° gennaio 1989 , l'importo forfettario viene ridotto al 50% ;

— il 1 ° gennaio 1990 , l'importo forfettario viene ridotto al 37,5% ;

— il 1 ° gennaio 1991 , l'importo forfettario viene ridotto al 25% ;

— il 1 ° gennaio 1992 , l'importo forfettario viene ridotto al 12,5% ;

— il 1 ° gennaio 1993 , l'importo forfettario viene ridotto

allo 0% . Articolo 2

1 . Per la campagna 1990 , nonché per ogni campagna successiva , in base ai bilanci e alle analisi di cui al paragrafo 2 la Comunità decide , in funzione degli elementi pertinenti in

vista dell'obiettivo di mantenere le tradizionali correnti

d'esportazione nell'ambito dell'ampliamento , se sia oppor­

tuno variare il prezzo di entrata , di cui al regolamento ( CEE ) n . 1035 / 72 , per lé arance fresche della sottovoce 08.02 ex A della tariffa doganale comune originarie della Tunisia , entro i limiti di un quantitativo pari a 28 000 tonnellate . 2 . Sin dal 1987 e al termine di ogni campagna , la Comunità compie , in base ad un bilancio statistico , un'ana­

lisi della situazione delle esportazioni di arance originarie

della Tunisia nella Comunità .

Per questo stesso prodotto , sin dal 1989 e ogni anno , la Comunità procede altresì a un'analisi preventiva , assieme alla Tunisia , delle produzioni e forniture .

3 . L'eventuale variazione di cui al paragrafo 1 verte sugli importi da dedurre per i dazi dai corsi rappresentativi constatati nella Comunità per il calcolo dei prezzi di entrata di questo prodotto , entro i limiti di cui all'articolo 152 , punto 2 , lettera c ) dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo .

Articolo 3

L'articolo 20 dell' accordo è sostituito dall' articolo se­ guente .

« 1 . Per i vini di uve fresche di cui alla voce ex 22.05

della tariffa doganale comune , originari della Tunisia , i dazi applicabili all'entrata in vigore del protocollo addi­ zionale del 26 maggio 1987 vengono soppressi , all'im­ portazione nella Comunità , secondo le modalità definite all'articolo 1 del protocollo suddetto .

(3)

5 . Per i vini di uve fresche di cui alla voce ex 22.05 , presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri , la Comunità può fissare , a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo addizionale , un prezzo speciale alla fron­

tiera se , per la campagna in corso , all'entrata in vigore di detto protocollo , essa constata , su base dei dati disponi­ bili alla fine della campagna in corso , rispetto alla campagna precedente un calo del livello delle esportazioni di questi vini nella Comunità . Questa ultima campagna serve di riferimento . Per le campagne seguenti , il risultato delle esportazioni viene confrontato con quello della campagna di riferimento .

L'eventuale prezzo speciale alla frontiera viene fissato ogni anno e prima di ogni campagna e si applica entro i limiti di un volume annuo pari a 150 000 hi .

Anteriormente al 1 ° gennaio 1990 si procede a un riesame

della situazione .»

Questo comitato ha il compito di agevolare :

— i regolari scambi d'informazioni sui dati e sulle previsioni relative agli scambi commerciali e alla produzione ;

— i regolari scambi d'informazione sulle possibilità di cooperazione nei settori coperti dall'accordo .

Il comitato viene presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappre­

sentante della Tunisia .

2 . Il consiglio di cooperazione determina quanto prima la composizione e il funzionamento di questo comitato , ai sensi dell'articolo 46 , paragrafo 3 dell'accordo . Esso può decidere altresì sull'opportunità che il comitato gli presenti dei rapporti .

Articolo 6

A decorrere dal 1995 , la Comunità e la Tunisia esaminano i risultati della cooperazione tra le parti contraenti per valu­

tare la situazione e il futuro andamento delle loro relazioni , alla luce degli obiettivi fissati nell'accordo .

Articolo 7

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina .

Articolo 4

1 . Per ciascuna campagna durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente protocollo e il 31 dicembre 1990 , e nei limiti di un quantitativo di 46 000 t per campagna , in deroga all'articolo 16 , paragrafi 1 e 2 e all'allegato B dell'accordo , all'atto dell'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci 15.07 A I a ) e b ) della tariffa doganale comune , ottenuto interamente in Tunisia e trasportato direttamente da quel paese nella Comunità , viene riscosso un prelievo speciale . Questo prelievo è pari alla differenza tra il prezzo di entrata fissato conformemente agli articoli 4 , 9 e 10 del regolamento n . 136 / 66 / CEE e il prezzo franco frontiera stabilito secondo la procedura di cui all'ar­ ticolo 38 dello stesso regolamento .

2 . Per determinare il prezzo franco frontiera di cui al paragrafo 1 , la Comunità prende in considerazione :

— il prezzo garantito dal governo tunisino ai suoi produt­

tori ;

— le spese necessarie per inoltrare l'olio d'oliva allo stadio

cif fino alla frontiera comunitaria .

I prezzi vengono adeguati in funzione delle eventuali diffe­

renze di qualità rispetto alla denominazione o alla qualità per la quale il prezzo d'entrata è stato fissato .

3 . Il regime d'applicazione , con decorrenza 1° gennaio 1991 , formerà oggetto di un riesame tra la Comunità e la Tunisia entro il 30 giugno 1990 , tenendo conto della politica

comunitaria nel settore .

Articolo 8

1 . Il presente protocollo è soggetto a ratifica , accettazione o approvazione secondo le procedure proprie delle parti contraenti le quali si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo .

2 . Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello durante il quale le notifiche di cui al paragrafo 1 sono state compiute .

Articolo 9

Il presente protocollo è redatto in due esemplari nelle lingue danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese , porto­

ghese , spagnola , tedesca e araba , ciascuno di questi testi facente ugualmente fede .

Articolo 5

1 . Per migliorare il funzionamento dei meccanismi istitu­

zionali dell'accordo , viene creato un comitato di cooperazio­

ne economica e commerciale .

(4)

21 . 10 . 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 297 / 39

En fe de lo cual , los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo . Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol .

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt .

Εις πίστωση των ανωτέρω , οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρωτόκολλο .

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol .

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole .

In fede di che , in plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld .

Em fé do que , os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente

Protocolo .

Hecho en Bruselas , el ventiséis de mayo de mil novecientos ochenta y siete . Udfærdiget i Bruxelles , den seksogtyvende maj nitten hundrede og syvogfirs .

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwansigsten Mai neunzehnhundertsiebenundachtzig . Εγινε στις Βρυξέλλες , στις είκοσι έξι Μαίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εφτά .

Done at Brussels on the twenty-sixth day of May in the year one thousand nine hundred and eighty-seven .

Fait a Bruxelles , le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-sept . Fatto a Bruxelles , addì ventisei maggio millenovecentottantasette .

Gedaan te Brussel , de zesentwintigste mei negentienhonderd zevenentachtig .

Feito em Bruxelas , em vinte e seis de Maio de mil novecentos e oitenta e sete .

(5)

Por el Consejo de las Comunidades Europeas For Râdet for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat der Europàischen Gemeinschaften Για το Συμβούλιο των Eυρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities Pour le Conseil des Communautés européennes Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho das Comunidades Europeias .

Por la República de Túnez For Den Tunesiske Republik Für die tunesische Republik Για τη Δημοκρατια της Τυνησίας

For the Republic of Tunisia Pour la République tunisienne Per la Repubblica di Tunisia Voor de Republiek Tunesië Pelo Republica da Tunisia

(6)

21 . 10 . 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 297 / 41

ALLEGATO

Designazione delle merci Numero della

tariffa doganale comune

01.01

07.01

Cavalli , asini , muli e bardotti , vivi :

A. Cavalli :

II . destinati alla macellazione ( a ) III . altri

Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati :

A. Patate :

II . di primizia :

ex a ) dal 1° gennaio al 15 maggio :

— dal 1° gennaio al 31 marzo ( ! ) F. Legumi di granella , sgranati o in baccello

I. Piselli :

ex a ) dal 1° settembre al 31 maggio :

— dal 1° ottobre al 30 aprile II . Fagioli :

ex a ) dal 1° ottobre al 30 giugno :

— dal 1° novembre al 30 aprile

G. Carote , navoni , barbabietole da insalata , salsefrica o barba di becco , sedani-rape , ravanelli e altre

simili radici commestibili : ex II . Carote e navoni :

— Carote , dal 1° gennaio al 31 marzo ex H. Cipolle , scalogni e agli :

— Cipolle , dal 15 febbraio al 15 maggio

ex L. Carciofi :

— dal 1° ottobre al 31 dicembre M. Pomodori :

ex I. dal 1° novembre al 14 maggio :

— dal 15 novembre al 30 aprile S. Peperoni

07.03

07.05

Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne tamporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo

immediato : B. Capperi

Legumi da granella , secchi , sgranati , anche decorticati o spezzati :

A. destinati alla semina : ex I. Piselli , ceci e fagioli :

— Piselli ex III . altri :

— Fave e favette

Agrumi , freschi o secchi :

ex A. Arance :

— fresche ( 2 )

ex B. Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma ); clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi :

— freschi ex C. Limoni :

— freschi 08.02

( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle competenti autorità comunitarie . (') Quantità di riferimento di 2 600 t .

( 2 ) Nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 28 000 t .

(7)

Numero della

tariffa doganale comune Designazione delle merci

08.08 Bacche fresche :

A. Fragole :

ex II . dal 1° agosto al 30 aprile :

— dal 1° novembre al 31 marzo

ex 08.09

12.03

Altre frutta fresche :

— Meloni , dal 1° novembre al 31 maggio

Semi , spore e frutti da sementa : E. altri ( a )

Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei :

E. Tonni 16.04

20.02 Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico : A. Funghi

ex C. Pomodori :

— Pomodori pelati H. altri , compresi i miscugli :

— Carote e miscugli

— altri

20.06 Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :

B. altri :

II . senza aggiunta di alcole :

a ) con aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:

ex 7 . Pesche e albicocche :

— Albicocche

ex 9 . Miscugli di frutta :

— Macedonie ( ! )

c) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto : 1 . di 4,5 kg o più :

ex aa ) Albicocche :

— Mezze albicocche

— Polpa di albicocche ( 2 ) 2 . di meno di 4,5 kg :

ex bb ) altre frutta e miscugli di frutta :

— Mezze albicocche e mezze pesche ( comprese le pesche noci e le nettarine )

( a ) Questa concessione riguarda unicamente i semi conformi alle direttive sulla commercializzazione dei semi e delle piante .

(') Alle condizioni di cui all' articolo 19 dell'accordo .

( 2 ) Nei limiti del contingente tariffario di cui all'articolo 21 dell'accordo .

(8)

21 . 10 . 87 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 297 / 43

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa agli articoli 1 , 2 , 3 e 4 del protocollo

addizionale

Le parti contraenti decidono che , qualora la data di entrata in vigore del protocollo addizionale non dovesse coincidere con l'inizio dell'anno civile , o eventualmente della campagna , i limiti quantitativi di cui agli articoli 1 , 2 , 3 e 4 del protocollo verrebbero applicati prò rata temporis .

Le parti contraenti decidono inoltre che il computo dei quantitativi di prodotti originari della Tunisia importati nella Comunità e per i quali il protocollo addizionale fissa limiti quantitativi inizierà il 1 ° gennaio di ogni anno , ad eccezione delle arance e dell'olio d'oliva , per i quali le date saranno rispettivamente il 1° luglio e il 1° novembre .

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II ex a) della tariffa doganale comune

Onde evitare perturbazioni sul mercato comunitario , le parti contraenti decidono di riunirsi nell'ambito di un gruppo consultivo incaricato di esaminare la situazione dei mercati delle patate ( situazione dei raccolti e degli approvvigionamenti ) tanto nei paesi comunitari importatori quanto nei paesi mediterranei esportatori . I membri del gruppo verranno designati dai governi dei principali paesi mediterranei esportatori e comunitari importatori .

Il gruppo , presieduto dalla Commissione delle Comunità europee , dovrà riunirsi almeno tre volte l'anno , in particolare prima delle semine nei paesi esportatori e al momento delle consegne . Queste riunioni permetteranno ai principali paesi mediterranei esportatori di patate di essere informati sui mercati destinatari non meno che sui mercati concorrenziali e si prefiggeranno di elaborare calendari indicativi intesi a evitare una concentrazione delle forniture in periodi sensibili per

il mercato della Comunità .

Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei

cittadini tedeschi

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania .

Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione del protocollo addizionale a Berlino

Il protocollo addizionale si applica anche al Land di Berlino , salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti , entro tre mesi dall'entrata in vigore del protocollo , una dichiarazione contraria .

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