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Statuto della "Rete euro-araba di formazione giudiziaria" (REAFG)

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Statuto della "Rete euro-araba di formazione giudiziaria"

(REAFG) Preambolo

Visti i principi fondamentali sull'indipendenza della magistratura adottati dal 7 Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine ed il trattamento dei delinquenti che si è tenuto a Milano dal 26 agosto al 6 settembre 1985, e approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con le risoluzioni 40-32 del 29 novembre 1985 e 40/146 del 13 dicembre 1985;

Vista la raccomandazione n. R (94) 12 sull'indipendenza, l'efficacia ed il ruolo dei giudici, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio dell'Europa il 13 ottobre 1994;

Vista la Carta europea sullo statuto dei giudici del 8-10 luglio 1998, adottata dal Consiglio dell'Europa;

Vista la Convenzione di Amman sulla cooperazione scientifica tra gli istituti giudiziari arabi firmata il 9 aprile 1997 dagli istituti di formazione giudiziaria del mondo arabo ed il centro arabo di studio e di ricerca giuridica e giudiziaria della Lega araba;

Vista la risoluzione (2008/C22/01) del Consiglio dell'Unione europea sulla formazione dei giudici, procuratori e personale di giustizia nell'Unione europea, in data del 24 ottobre 2008;

Viste le raccomandazioni della prima e della seconda conferenza di Doha sulla qualità della giustizia, in data 12 e 13 ottobre 2004 e 27 e 28 aprile 2008 che hanno ricordato l'attaccamento dei paesi partecipati ad un sistema giudiziario giusto, efficace, indipendente ed integro che rispetti la particolarità e le tradizioni giuridiche e culturali di ogni paese;

Considerando che la formazione professionale costituisce una delle garanzie fondamentali della qualifica, della selezione, dell'indipendenza e dell'efficacia dei giudici e dei procuratori e, di conseguenza, del buon funzionamento della giustizia;

Che le norme e principi internazionali in materia di formazione giudiziaria devono guidare la necessaria cooperazione tra i sistemi giudiziari dei paesi arabi ed europei;

Considerando che il buon funzionamento di un spazio giudiziaria euro-arabo implica una buona conoscenza tra i giudici e procuratori dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati dell'Unione europea e della Lega araba e degli strumenti nazionali ed internazionali della cooperazione, così come una fiducia reciproca tra gli attori giudiziari;

Che la formazione dei magistrati è un mezzo essenziale per favorire questa comprensione che deve coprire tutti i campi di applicazione della legge, che riguardano il diritto civile, il diritto penale e ogni altro campo giuridico;

Che l'organizzazione regolare di attività di formazione destinata ai magistrati permetterà la promozione di una cultura comune che favorisca l’emersione di una fiducia reciproca;

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Ricordando le conclusioni del primo seminario euro-arabo sulla formazione giudiziaria che si è tenuto ad Amman - Giordania il 4 e 5 maggio 2009, in base al quale è stato adottato il principio di una rete euro-arabo di formazione giudiziaria;

I firmatari hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1: Creazione

Il presente statuto ha per oggetto la creazione di una rete di formazione giudiziaria tra le istituzioni pubbliche di formazione giudiziaria degli Stati Membri dell'Unione europea e gli Stati Membri della Lega araba.

Questa rete è denominata “Rete euro-arabo di Formazione giudiziaria” per abbreviazione R.E.A.F.G., qui in seguito nominata la Rete.

La sua sede è fissata presso l'Istituto Giudiziario dalla Giordania ad Amman.

Le lingue ufficiali della Rete sono l'arabo, il francese e l'inglese.

Articolo 2: Oggetto

La Rete è un'associazione senza scopo di lucro, il cui oggetto è di permettere alle istituzioni di cui all'articolo 5, comma 1, che hanno per oggetto specifico la formazione dei giudici o dei procuratori e degli altri membri del potere o dell'autorità giudiziaria nei rispettivi paesi, di comunicare regolarmente tra loro, di riunirsi, di assistersi reciprocamente e di concepire programmi e strumenti di formazione comuni.

Articolo 3: Compiti

La Rete ha per compito, in particolare:

di approfondire la conoscenza reciproca dei sistemi e delle culture giuridiche e giudiziarie;

di migliorare l'utilizzazione reciproca degli strumenti nazionali ed internazionali di cooperazione e di condividere le esperienze professionali al fine di individuare le migliori pratiche;

di assistersi reciprocamente nella realizzazione, nella riforma o nel miglioramento delle istituzioni di formazione di giudici, di procuratori e di altri membri del potere o dell'autorità giudiziaria; di favorire il coordinamento tra i differenti programmi di formazione previsti dalle istituzioni di formazione giudiziaria;

di sviluppare le attività di formazione in comune e di scambi di giudici, procuratori ed altri membri del potere o dell'autorità giudiziaria;

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di sviluppare in partenariato programmi di formazione per i giudici, procuratori ed altro membri del potere o dell'autorità giudiziaria ed eventualmente di altri professionisti che partecipano al funzionamento della giustizia, così come per i formatori stessi.

Articolo 4: Attività

Le attività della Rete consistono:

nello scambio delle conoscenze e di esperienza in materia di strumenti pedagogici, di tecniche di formazione e di amministrazione di un Istituto di formazione giudiziaria, così come di ogni documentazione e supporto tra i partecipanti;

nell'organizzazione di stage e di scambi, tanto nella cornice della formazione iniziale che della formazione continua o della formazione di formatori; la promozione di contatti diretti tra i membri della rete;

nella realizzazione di ogni altra attività che favorisca la conoscenza e la comprensione dei principi di indipendenza, di competenza, di efficacia e di integrità della giustizia.

Articolo 5: Statuto di membro, Adesione e Ritiro

Possono diventare membri della Rete, tenuto conto delle regole, delle tradizioni e di culture giuridiche così come della struttura interna di ogni Stato, le istituzioni pubbliche (quali scuole o enti a carattere nazionale, autorità centrali) incaricate specificamente della formazione giudiziaria negli Stati Membri dell'Unione europea e della Lega araba.

I firmatari del presente statuto che soddisfano queste condizioni sono membri di pieno diritto.

Le organizzazioni internazionali e le altre reti che si interessano alle questioni della formazione giudiziaria possono essere invitati in qualità di osservatori.

In caso di trasgressione grave ai suoi obblighi o nel caso in cui un'istituzione non risponde più ai criteri di adesione, può essere deciso di mettere fine alla sua qualità di membro.

In ogni modo, un membro della rete può ritirarsi sotto riserva di fare conoscere la sua decisione dopo la notificazione preliminare al Consiglio di amministrazione.

La decisione di adesione alla Rete in qualità di membro o di osservatore, così come la decisione di esclusione, è presa dall’Assemblea generale su parere del Consiglio di amministrazione.

Articolo 6: Contributi dei membri

Ogni istituzione di formazione membro deve pagare una quota annua che è fissata

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La quota è unica quando in un stesso paese sono membri della rete più istituzioni pubbliche di formazione.

I membri si impegnano a sviluppare le attività della rete. Quelli che desiderano ospitare le attività della rete prendono almeno al loro carico le spese di alloggio e di soggiorno relative a queste attività, salvo se alcuni partecipanti intendano sostenere le loro proprie spese. In ogni caso, il Consiglio di amministrazione può sollevare il membro ospitante di tutto o di parte di questo obbligo considerando la sua situazione particolare.

Articolo 7: Organi della Rete

La Rete comprende una Assemblea generale, un Consiglio di amministrazione e un Segretariato.

Articolo 8: Assemblea generale

L’Assemblea generale è composta dai rappresentanti delle istituzioni di formazione giudiziaria indicati all'articolo 5, comma 1,

Si riunisce una volta per anno, in sessione ordinaria, su convocazione del presidente del Consiglio di amministrazione, in uno dei paesi membri, alternativamente della Lega araba e dell'Unione europea. Può riunirsi in sessione straordinaria alla domanda dei due terzi dei suoi membri o del Consiglio di amministrazione.

Le modalità di convocazione sono fissate dal regolamento interno.

La presidenza dell’Assemblea generale è assicurata dalla presidenza del Consiglio di amministrazione.

L’Assemblea generale è competente per emendare gli statuti. Adotta il regolamento interno, il bilancio, il programma di attività e i conti sociali.

L’Assemblea generale è competente per determinare la politica generale della Rete. Elegge i membri del Consiglio di amministrazione tra i suoi membri. Decide all'unanimità dell'adesione della Rete ad altre reti di formazione giudiziaria.

L’Assemblea generale può costituire delle commissioni e dei gruppi di lavoro su dei temi specifici relativi alle attività o all'organizzazione della rete e ne designa i membri.

Articolo 9: Quorum e voti dell’Assemblea generale.

I membri dispongono di un voto. Nel caso in cui più membri appartengano allo stesso paese, l'insieme di questi membri dispone di un solo voto.

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L’Assemblea generale decide a maggioranza semplice dei voti espressi dai membri in regola col pagamento della loro quota, presenti o rappresentati.

La modifica dello statuto e lo scioglimento della Rete non possono essere approvati senza il voto di almeno due terzi dei paesi della Rete.

Il voto per procura è autorizzato alle condizioni previste dal regolamento interno.

I conti approvati e le decisioni dell’Assemblea generale sono comunicati a tutti i membri.

Articolo 10: Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione comprende 10 (dieci) membri eletti dall’Assemblea generale:

5 (cinque) tra gli Stati della Lega araba e 5 (cinque) tra gli Stati dell'Unione europea.

Il suo mandato è di 2 anni.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un rappresentante di ciascuno dei due gruppi di paesi ripartiti tra gli Stati della Lega araba e degli Stati dell'Unione europea, che assicura alternativamente, per una durata di un anno, le funzioni di presidente e di vicepresidente. In caso di uguaglianza di voti, prevale il voto del presidente.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile dell'amministrazione generale della Rete. Il suo presidente è autorizzato a firmare i documenti e a rappresentare la Rete. In caso di impedimento del presidente, egli è sostituito dal vicepresidente.

Si riunisce almeno una volta per anno, nel paese di uno dei membri, nelle condizioni fissate dal regolamento interno.

Articolo 11: Segretariato

Il segretariato, assicurato dall'Istituto Giudiziario della Giordania, realizza, sotto l'autorità della presidenza del Consiglio di amministrazione della Rete, le attività da questo decise. È incaricato del coordinamento delle attività della Rete, della diffusione delle notizie ai membri e del supporto alle sue attività.

Articolo 12: Finanziamento e Bilancio

Il bilancio è presentato all’Assemblea generale dal Consiglio di amministrazione. Esso comprende:

Tra le entrate:

- I contributi dei membri;

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- Le sovvenzioni di ogni natura;

- Le donazioni e i legati;

- Ogni altra entrata autorizzata dall’Assemblea generale;

Tra le spese:

- le spese di attrezzatura e di funzionamento della Rete.

Il bilancio della Rete è amministrato alle condizioni fissate dal regolamento interno.

Articolo 13: Scioglimento

Alle condizioni dell'articolo 9, comma 3, la Rete è sciolta per decisione dell’Assemblea generale che delibera anche sull'utilizzazione o sulla destinazione ulteriore degli attivi della rete.

Articolo 14: Regolamento delle controversie

Le controversie o i conflitti che emergono nell'interpretazione e nell’applicazione del presente statuto sono regolati secondo equità da uno specifico comitato di regolamento, la cui composizione è fissata dall’Assemblea generale.

Articolo 15: Entrata in vigore

I presenti statuti sono adottati in francese, arabo ed inglese. In caso di divergenza, i testi arabi e francesi faranno fede.

Entrano in vigore il giorno della loro adozione dall’Assemblea generale.

Riferimenti

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