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Porto abusivo armi. Autore: Mariano Acquaviva 15/09/2019

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Porto abusivo armi

Autore: Mariano Acquaviva | 15/09/2019

Cosa serve per poter acquistare un’arma? Quando la detenzione è illegale? Le armi improprie si possono portare in giro? Le armi vanno sempre denunciate?

La legge italiana prevede una rigida disciplina non solo per l’acquisto delle armi, ma anche per la loro detenzione e per il trasporto. In altre parole, anche se si ha l’autorizzazione ad acquistare un’arma, la legge potrebbe comunque escludere che

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la stessa possa essere portata fuori del proprio domicilio. Insomma: c’è una profonda differenza tra la semplice detenzione di un’arma e il suo porto al di fuori dei luoghi ove deve essere custodita. Il rischio è che si integri il reato di porto abusivo di armi.

Come ti spiegherò nel corso dell’articolo, il porto abusivo d’armi è reato diverso da quello di detenzione abusiva di armi, poiché il primo presuppone la liceità del possesso dell’arma, ma non il suo porto all’esterno del proprio domicilio, mentre il secondo sanziona la mera detenzione di armi o munizioni senza l’autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza. Se ne vuoi sapere di più, prosegui nella lettura:

vedremo insieme quando si configura il reato di porto abusivo d’armi quando quello di detenzione abusiva.

Il reato di porto abusivo di armi

Secondo il codice penale [1], chiunque, senza la licenza dell’autorità (quando richiesta), porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi. La norma è molto chiara: non si può portare un’arma fuori del proprio domicilio (o, comunque, del luogo ove è custodita e che risulta dalla denuncia fatta alle autorità), anche se la si detiene legalmente, a meno che non vi sia espressa autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza, cioè della questura.

Tizio chiede ed ottiene il rilascio della concessione di nulla osta per l’acquisto e la detenzione di armi. Munito di tale autorizzazione, acquista una pistola e ne fa regolare denuncia all’autorità. Un pomeriggio, viene fermato dai Carabinieri per un controllo e gli viene trovata la pistola in auto.

Caio, esperto cacciatore, possiede regolare porto d’armi per uso venatorio. Un giorno, viene trovato a guidare l’auto mentre ha con sé il proprio fucile pur non recandosi a caccia.

Nel primo caso esemplificato si configura il reato di porto abusivo d’armi in quanto la pistola è legalmente detenuta ma l’autorizzazione (il nulla osta all’acquisto) non consente anche il porto dell’arma con sé.

Nella seconda ipotesi sussiste ugualmente il reato, poiché la licenza di porto

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d’armi per uso venatorio consente solamente il trasporto finalizzato all’utilizzo dell’arma per lo scopo per cui è rilasciata la licenza, ma non il porto indiscriminato dell’arma.

Porto abusivo d’armi: reato aggravato

Si applica la pena più grave dell’arresto da diciotto mesi a tre anni a chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa alcuna licenza di porto: si prenda il caso delle armi bianche meno consuete, come ad esempio un pugnale da guerra o una mazza ferrata [2].

Ad ogni modo, se il porto d’armi abusivo è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone (ad esempio, una manifestazione sportiva), o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.

Il reato di detenzione abusiva di armi

Diverso è il reato di detenzione abusiva di armi: chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all’autorità di pubblica sicurezza, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a trecentosettantuno euro [3].

Il reato di detenzione abusiva di armi si integra nel momento in cui una persona tiene in casa un’arma senza averne fatto denuncia all’autorità (carabinieri o polizia). L’illecito si può configurare sia nel caso in cui l’arma sia stata acquistata e non denunciata, sia nell’ipotesi in cui si sia giunti in possesso dell’arma in maniera diversa: si pensi alla persona che la erediti dal parente defunto.

Addirittura, secondo la legge l’obbligo di denunciare la presenza di armi grava anche in capo a colui che non ha nessun rapporto con le stesse: dice il codice che chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a duecentocinquantotto euro.

Denuncia armi: chi non è obbligato a

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farla?

Per la legge, esistono determinate categorie di persone che, pur detenendo un’arma, non sono obbligate a farne denuncia: si tratta dei corpi armati, delle società di tiro a segno e delle altre istituzioni autorizzate per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; dei possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche e delle persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero e alla specie delle armi loro consentite.

Inoltre, non sono tenuti a denunciare la detenzione coloro che posseggono armi non funzionanti o comunque completamente inidonee a fare del male: pensa ad una pistola che sia priva di una parte fondamentale per l’esplosione del colpo.

Reato porto abusivo: vale anche per le armi improprie?

Il reato di porto abusivo di armi che abbiamo sopra spiegato non si estende alle armi improprie, cioè a quelle che, per loro natura, non sono destinate all’offesa della persona, pur però potendo nuocere se utilizzate in maniera pericolosa. Sono armi improprie i cacciaviti, i martelli, le asce, i trapani, le catene, i tubi di ferro, ecc.

Insomma, è arma impropria qualsiasi strumento che può essere utilizzato per offendere una persona, pur non essendo questa la sua destinazione naturale.

Andare in giro con un’arma impropria costituisce ugualmente reato, ma non quello di porto abusivo di armi: per giurisprudenza pacifica [4], in materia di armi improprie la cui destinazione naturale non è l’offesa alla persona, il porto fuori della propria abitazione non sorretto da giustificato motivo è comunque punito, ma con la diversa pena prevista dalla legge, cioè con l’arresto da un mese ad un anno [5].

Girare con le armi: quando si può?

Proviamo dunque a riassumere quanto detto sino a questo momento, cercando di comprendere quando si può girare con un’arma e quando no:

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licenza di porto d’armi per uso venatorio o sportivo: consente il trasporto in sicurezza dell’arma dal proprio domicilio al luogo ove l’arma deve essere utilizzata. Durante il trasporto, l’arma non può mai essere utilizzata e deve essere custodita in modo da non poter essere pronta per l’uso;

licenza di porto d’armi per difesa personale: consente il porto dell’arma fuori del proprio domicilio e l’utilizzo della stessa qualora dovesse essercene l’urgenza. Può essere portata anche in fondina, in modo che possa essere pronta per l’uso;

nulla osta all’acquisto e detenzione di armi: si può soltanto acquistare e conservare in casa un’arma, senza poterla né portare né trasportare fuori.

Per le armi improprie, invece, non esiste alcuna licenza di porto d’armi, né di nulla osta: esse non possono mai essere portate in giro, se non per motivi giustificati (ad esempio, per ragioni di lavoro).

Chi porta con sé un’arma al di fuori del proprio domicilio e al di là dei limiti imposti dalla licenza, commette il reato di porto abusivo d’armi; chi detiene in casa un’arma senza alcuna autorizzazione, commette il reato di detenzione abusiva di armi; chi esce con un’arma impropria commette sempre reato, a meno che non possa giustificarne la presenza. Delle armi improprie è vietato solo il porto, non anche la detenzione.

Secondo la Corte di Cassazione [6], il reato di porto abusivo di armi assorbe quello di detenzione illegale soltanto nel caso in cui si dimostri che la condotta della detenzione non costituisca, contrariamente a quanto accade nella generalità dei casi, condotta antecedente quella del porto.

Note

[1] Art. 699 cod. pen. [2] Cass., sent. n. 19927 del 14 maggio 2014. [3] Art. 697 cod. pen. [4] Cass., sent. n. 46197 del 2 dicembre 2003. [5] Art. 4, terzo comma, L. n. 110 del 18 aprile 1975. [6] Cass., sent. n. 9326 del 28 giugno 1990. Autore

immagine: Pixabay.com

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