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Tipi di denuncia. Autore: Mariano Acquaviva 10/06/2019

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Tipi di denuncia

Autore: Mariano Acquaviva | 10/06/2019

Quante tipologie di denuncia esistono nell’ordinamento italiano? La denuncia è solo penale? Cos’è la denuncia amministrativa? Cos’è la denuncia civile?

Per definizione, la denuncia è un atto formale con il quale si comunica all’autorità competente un fatto di cui deve essere portata a conoscenza affinché possa intervenire. Ovviamente, il primo tipo di denuncia che viene in mente è quella che

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si sporge alla polizia o ai carabinieri, volta a segnalare la commissione di un reato.

Tuttavia, esistono tanti altri tipi di denuncia all’interno del nostro ordinamento giuridico: se è vero che la denuncia penale è la più comune, è altrettanto vero che è possibile fare denuncia anche in altre ipotesi, e non necessariamente al ricorrere di reati. Se l’argomento ti incuriosisce e ne vuoi sapere di più, ti invito a proseguire nella lettura: vedremo insieme quanti tipi di denuncia prevede la legge.

Denuncia penale: cos’è?

Iniziamo il nostro viaggio all’interno dei tipi di denuncia partendo dalla più tipica delle segnalazioni: la denuncia penale. Con terminologia impropria, la denuncia penale è quella che si fa alle autorità di pubblica sicurezza affinché si attivino per perseguire un fatto che costituisce reato.

Più nel dettaglio, con la denuncia si chiede all’autorità inquirente (la Procura della Repubblica) di attivarsi per punire l’autore (o gli autori) di un reato procedibile d’ufficio del quale si è vittima oppure se ne è avuta solamente notizia. Cosa significa procedibile d’ufficio? Vuol dire che, nel momento in cui il crimine avviene oppure se ne ha notizia, chiunque può allertare le autorità chiedendo il loro intervento.

Denuncia e querela: sono la stessa cosa?

Abbiamo detto che tra i tipi di denuncia sicuramente la prima, per frequenza e importanza, è quella penale, diretta alla Procura della Repubblica anche se depositata presso altra autorità di pubblica sicurezza (guardia di finanza, polizia di Stato, carabinieri, ecc.).

Molto simile a questo tipo di denuncia è la querela. La querela, per certi versi, è del tutto identica alla denuncia penale, visto che anche con essa si segnala un fatto costituente reato; la differenza fondamentale è che la querela deve essere sporta direttamente dalla vittima del reato (o da un suo delegato o rappresentante) entro determinati limiti di tempo, e deve contenere l’esplicita manifestazione di volontà in ordine alla punizione del responsabile del crimine.

La querela è una condizione di procedibilità nel senso che, senza di essa, l’autorità non potrò procedere nei confronti del criminale. Ad esempio, se un

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poliziotto vede per strada che Tizio sta schiaffeggiando Caio, non potrà procedere penalmente nei confronti di Tizio se Caio non lo querela.

La querela, inoltre, deve essere sporta entro tre mesi (eccezionalmente, entro sei mesi, se si tratta di delitti come lo stalking e la violenza sessuale) dal momento in cui si è avuta conoscenza del fatto illecito.

Esposto: cos’è?

Differente dalla denuncia e dalla querela è l’esposto. Con l’esposto si chiede l’intervento delle autorità per risolvere una questione insorta tra le parti che, per il momento, non è ancora degenerata in reato.

Quindi, se fai un esposto alla polizia, questi sono tenuti a intervenire con i loro ufficiali, i quali redigono relativo verbale. Se dai fatti emerge la commissione di un reato, allora l’ufficiale, se il crimine è perseguibile d’ufficio, deve prontamente farne denuncia all’autorità giudiziaria; al contrario, se trattasi di delitti perseguibili a querela può, a richiesta, tentare di comporre la lite in modo bonario, senza che sia pregiudicato il diritto delle parti di sporgere successiva querela.

Differenza tra denuncia ed esposto

La differenza principale tra denuncia ed esposto è questa: mentre con la denuncia si invita il pubblico ministero ad iscrivere la notizia di reato all’interno dell’apposito registro affinché si dia l’avvio alle indagini preliminari, con l’esposto ci si limita a segnalare alla polizia una situazione di sospetta illiceità. In altre parole, con l’esposto non si ha la certezza che sia stato commesso un reato: ciò che si segnala è una controversia in atto, la quale potrebbe presentare i tratti del reato.

L’esposto, quindi, viene fatto quando ci sia una lite tra più persone e si invoca l’intervento delle autorità affinché si verifichi la legalità o meno della situazione segnalata. Se la polizia, intervenendo, riscontra la sussistenza di un delitto, allora provvederà autonomamente a farne denuncia alla Procura della Repubblica.

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Denuncia alla Guardia di finanza

La denuncia alla guardia di finanza rientra senz’altro tra i tipi di denuncia penale: in altre parole, chi sporge denuncia alla guardia di finanza otterrà comunque l’iscrizione del nominativo del denunciato all’interno del registro degli indagati conservato in Procura.

In genere, la denuncia alla guardia di finanza è fatta quando in gioco vi siano reati di tipo tributario: evasione fiscale, riciclaggio, ecc. Secondo la legge [1], i compiti della Guardia di Finanza consistono nella prevenzione, ricerca e denunzia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria.

Tuttavia, non è raro che la guardia di finanza sia destinataria di segnalazioni ed esposti che hanno come obiettivo quello di provocare l’intervento dell’autorità al fine di fare chiarezza. In altre parole, alla guardia di finanza ci si può rivolgere anche nel caso in cui non sia stato commesso un reato. Spieghiamo perché.

Segnalazioni alla Guardia di finanza

Il sito istituzionale della Guardia di finanza mette a disposizione di tutta l’utenza una serie di modelli che è possibile utilizzare per segnalare una situazione di irregolarità: ad esempio, è possibile segnalare le ipotesi di lavoro in nero, oppure di mancato contratto di affitto, oppure ancora la violazione della normativa sulle accise.

È evidente, quindi, che questo tipo di denuncia alla Guardia di finanza è svincolata dalla sussistenza di un reato: chi fa una denuncia perché non è stato assunto dal datore di lavoro con regolare contratto, oppure perché il contratto di locazione non è stato registrato o non è stato nemmeno scritto, segnala una circostanza sicuramente illegale, ma che non avrà conseguenze penali (fittare in nero il proprio appartamento comporta sanzioni civili e amministrative, ma non penali, almeno di regola).

Puoi trovare tutti i moduli per le denunce alla guardia di finanza cliccando qui.

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Denuncia all’Ispettorato del lavoro: a cosa serve?

Un altro tipo di denuncia è quella che può essere fatta all’Ispettorato del lavoro.

Anche in questa circostanza, la denuncia perde i connotati penalistici, nel senso che la denuncia all’Ispettorato del lavoro è una segnalazione volta a far intervenire l’autorità competente affinché regolarizzi una situazione altrimenti illecita.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro esercita le attività ispettive che venivano prima esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’Inps e dall’Inail, unificando dunque in un unico soggetto tutte le attività di verifica.

L’Ispettorato ha la propria sede centrale nella capitale e diverse sedi territoriali.

Si può fare denuncia all’Ispettorato in caso di assenza di un contratto regolare di lavoro, straordinari non pagati, orario di lavoro eccessivo, contributi non versati, e in tutte le altre ipotesi in cui il datore di lavoro non tuteli il proprio dipendente.

La denuncia, poiché non è di tipo penale, non fa scattare un’indagine preliminare da parte della Procura della Repubblica (salvo il caso in cui, concretamente, le mancanze del datore violino delle norme di tipo penale), ma porta ad un’ispezione da parte, appunto, dell’ispettorato.

Se ne vuoi sapere di più su questo argomento, ti invito a leggere l’articolo dedicato alle conseguenze della denuncia all’Ispettorato del lavoro.

Denuncia alla Pubblica Amministrazione:

come funziona?

La denuncia è un atto conosciuto anche nel campo del diritto amministrativo. La denuncia alla Pubblica Amministrazione è l’atto con cui il privato cittadino si rivolge alla p.a. affinché eserciti i suoi poteri per risolvere una situazione.

Con la denuncia si segnala all’amministrazione un’ipotesi di presunta irregolarità:

pensa alla denuncia di un abuso edilizio (nel qual caso entra in gioco anche il penale, essendo l’abuso edilizio un reato) oppure alla denuncia di un’irregolarità all’interno di un bando di concorso.

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La denuncia alla Pubblica Amministrazione può sfociare in una segnalazione alla Procura della Repubblica, nel caso in cui ci siano gli estremi del reato, oppure nell’apertura di un procedimento amministrativo all’interno del quale il denunciante potrà far valere le sue ragioni presentando memorie scritte.

Con il procedimento amministrativo che può scaturire da una denuncia la p.a.

esercita i suoi poteri istruttori e, se al termine delle sue “indagini” ritiene che il fatto denunciato sussista, può provvedere spontaneamente con una propria decisione: pensa alla rettifica di un bando, all’annullamento di un atto illegittimo oppure ad un ordine di demolizione.

La denuncia civile: cos’è?

Tra i tipi di denuncia c’è anche quella civile che, ovviamente, non ha mai effetti penali. La denuncia civile consiste in una segnalazione fatta ad un altro soggetto privato, verso il quale ci si lamenta di una determinata situazione e, in particolare, di un inadempimento.

Classico esempio di denuncia civile è la denuncia dei vizi della cosa venduta, cioè l’atto con il quale il compratore comunica al venditore i vizi della cosa al fine di far valere la garanzia [2].

La denuncia di nuova opera

Atri due tipi di denuncia civile sono quelle di nuova opera e di danno temuto, in entrambi i casi esercitate quando v’è particolare urgenza di provvedere perché c’è pericolo di pregiudizio per i propri diritti. Queste denunce sono, in realtà, dei veri e propri ricorsi al tribunale: sono, quindi, atti giudiziari.

Con la denuncia di nuova opera [3] il proprietario (o il titolare di un altro diritto reale oppure il possessore), se teme che da un’opera o attività, da altri intrapresa sulla proprietà o fondo vicini, possa derivare un danno alla cosa che forma oggetto del proprio diritto, può denunciare la situazione al giudice per ottenere un provvedimento che sospenda l’esecuzione dell’opera o che disponga l’adozione di opportune cautele.

Ad esempio, se temi che dalla costruzione del vicino possa derivare un danno alla tua proprietà (ad esempio, perché il nuovo immobile rischia di coprire tutte le tue

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vedute, oppure perché edificato in modo irregolare), allora puoi fare denuncia di nuova opera al giudice e chiedere che l’esecuzione dell’opera venga sospesa o venga completata in maniera diversa.

La denuncia di danno temuto

Con la denuncia di danno temuto [4] il privato che abbia ragione di temere che da un qualsiasi edificio, albero o altra cosa inanimata che sia già esistente nella proprietà o fondo vicini derivi il pericolo di un danno grave e prossimo alla sua proprietà, può chiedere al giudice un provvedimento immediato che disponga le opportune cautele.

La denuncia di danno temuto è del tutto simile a quella di nuova opera, con la differenza sostanziale, però, che in questo caso si teme di subire un danno da un’opera già esistente, e non in costruzione.

Note

[1] Legge n. 189 del 23 aprile 1959. [2] Art. 1492 cod. civ. [3] Art. 1171 cod. civ.

[4] Art. 1172 cod. civ. Autore immagine: Pixabay.com

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