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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE. Oggetto: Convenzione con l Associazione..

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All. n. 2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE

Prot. n.

Oggetto: Convenzione con l’Associazione ………..

per la compartecipazione al “Programma di promozione della salute attraverso l’attività motoria funzionale”, negli spazi di V. del Muraglione n.

1, afferente alla S.O. Distretto sanitario 2.

Premesso che:

 attualmente, l’inattività fisica è identificata - a livello globale - come il quarto più importante fattore di rischio per la mortalità e che, in molti Paesi, i livelli di inattività fisica stanno aumentando, con importanti ripercussioni sulla prevalenza delle malattie non trasmissibili e sullo stato di salute generale della popolazione mondiale;

 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nella sua pubblicazione “Global recommendations on Physical activity for Health”

(2010), ha ribadito l’importanza, per la salute pubblica, dell’attività fisica e di politiche che la sostengano, definendo - al contempo - i livelli di attività fisica raccomandati per tre gruppi di età: giovani (5-17 anni), adulti (18-64) e anziani (dai 65 anni);

il Piano “Salute 2020” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato, tra gli ambiti d’azione prioritari, l’intensificazione della

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riconoscendo che l’attività fisica rappresenta un decisivo fattore di prevenzione e benessere di tipo sanitario, psicologico e sociale e che lo svolgimento di una regolare attività fisica di moderata intensità favorisce uno stile di vita sano, con notevoli benefici sulla salute generale della persona;

 la L.R. n. 6/2006 prevede la realizzazione di un sistema integrato ed organico di interventi e servizi al fine di favorire la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale anche mediante la partecipazione attiva di soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;

 la L.R. n. 8/2003 e s.m. ed i. “Testo unico in materia di sport e di tempo libero”, all’art. 24 quater, stabilisce - come aspetto fondamentale - la promozione di attività che incentivino stili di vita sani e comportamenti positivi, al fine di favorire l’integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione, anche mediante la collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario Regionale;

 con atto Rep./Racc. n. 95231, sottoscritto fra il Comune di Trieste e l’allora A.A.S n. 1 “Triestina” in data 22.04.2015, l’Azienda ha acquisito – in comodato gratuito – fra altro, l’immobile sito ai piani primo interrato e secondo interrato di V. del Muraglione n. 1, con l’impegno ad utilizzarlo

“per attività di prevenzione e terapia fisioterapica” per nove anni - e, cioè,

sino al 21.04.2024 - rinnovabile, con “assoluto divieto”, “senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune” medesimo, fra altro, “di sub concederlo o di darlo, anche parzialmente e a qualsiasi titolo, in godimento a terzi”;

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 con nota prot. n. 641/GEN-V-3-E dd. 22.03.2017, il Direttore della S.O. Distretto sanitario n. 2 ha richiesto la prosecuzione della realizzazione del “Programma di promozione della salute attraverso l’attività motoria funzionale”, precedentemente avviato;

 l’attività motoria funzionale - non ricompresa nelle prestazioni sanitarie LEA - rappresenta la fase di mantenimento e di prevenzione secondaria, nel cui ambito l’attenzione è rivolta a modificare gli stili di vita ed avere una azione preventiva sui fattori di rischio, tramite un’adeguata attività fisica, nei confronti delle persone sane ma sedentarie e delle persone con ridotta capacità motoria per età o per patologia cronica, clinicamente stabilizzata;

 il coinvolgimento attivo delle associazioni presenti sul territorio locale, sia nella progettazione che nell’organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un valore culturale strategico nel garantire interventi sostenibili, che assicurino adeguati livelli di qualità e di integrazione finalizzati allo sviluppo di comunità;

 con decreto n. …… dd. ……….., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’A.S.U.I.Ts ha stabilito, fra altro, di dare avvio ad un procedimento volto a individuare le Associazioni sportive dilettantistiche della Provincia di Trieste - con senza personalità giuridica, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. ed iscritte, da almeno sei mesi, nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I n. 1288 dd. 11.11.2004 - più idonee a garantire la realizzazione del

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funzionale”, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui all’Avviso ed i relativi allegati (moduli “Fac-simile di manifestazione d’interesse al convenzionamento”, “Schema di convenzione” e “Fac-simile di proposta progettuale-piano di attività”) - con il quale, appunto, rendere noto ai predetti soggetti, l’interesse aziendale alla stipula di un rapporto convenzionale – secondo lo schema unito al provvedimento n. …/2017 cit. e contestualmente approvato;

 con decreto n. …… dd. ……….., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’A.S.U.I.Ts ha preso atto dell’avvenuta identificazione dell’Associazione ………., quale controparte nella stipula della convenzione per l’attuazione del predetto Programma;

tutto ciò premesso

TRA

l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nel prosieguo A.S.U.I.Ts. o Azienda), nella persona del dott. Nicola Delli Quadri, Direttore Generale e legale rappresentante della medesima, con sede in Trieste, via Giovanni Sai 1-3, (CF……….),

E

l’Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica ……….

(nel prosieguo Associazione), nella persona del ………., Presidente e legale rappresentante della medesima, con sede in ………., via ………. n. ………., (CF………),

si conviene e si stipula la seguente

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CONVENZIONE ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - Oggetto

Oggetto del presente atto è la partecipazione attiva dell’Associazione, volta a garantire la gestione del “Programma di promozione della salute attraverso l’attività motoria funzionale”, finalizzato alla promozione del benessere psicofisico, in favore dei cittadini residenti nel territorio del Distretto sanitario n. 2, presso idoneo spazio, all’uopo adibito e attrezzato, siti in via del Muraglione n. 1, Trieste, nella disponibilità dell’A.S.U.I.Ts, per lo scopo concesso in utilizzo all’Associazione medesima.

Il “Programma di promozione della salute attraverso l’attività motoria funzionale” è condotto in collaborazione con i professionisti, in specie della Struttura Semplice Dipartimentale di Riabilitazione, della Struttura Semplice Tutela Anziani e Residenze della Struttura Operativa del Distretto Sanitario n. 2 e, tramite questi, di eventuali altri servizi distrettuali e/o aziendali che è utile coinvolgere.

L’ attività fisica ha lo scopo di modificare gli stili di vita ed avere una azione preventiva sui fattori di rischio, nei confronti delle persone sane ma sedentarie e delle persone con ridotta capacità motoria per età o per patologia cronica, clinicamente stabilizzata.

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ART. 3 - Referenti per l’attività convenzionata

I Referenti aziendali per l’attività oggetto del rapporto convenzionale, sono individuati nel seguente personale, afferente alla Struttura Operativa del Distretto Sanitario n. 2:

- il dott. Ugo Cernecca, Titolare dell’incarico di Coordinamento della S.S. Dipartimentale di Riabilitazione;

- il dott. Gilberto Cherri, Titolare dell’incarico di Coordinamento attività riabilitativa della RSA San Giusto e della S.S. Anziani e Residenze.

Ai predetti Referenti aziendali, è demandata la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, l’individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento con il personale dell’Associazione e ogni altra previsione specificata nel presente testo.

Spetta ai Referenti aziendali, anche:

 prima dell’inizio dell’attività convenzionata, verificare l’elenco nominativo - fornito dall’Associazione in base all’art. 5 - degli operatori partecipanti al Programma, con riferimento al ruolo professionale ricoperto e alla tipologia dell’attività che verrà svolta da ciascuno;

 curare i rapporti con l’Associazione, inerenti all’attività convenzionata, con particolare riguardo all’osservanza e all’esecuzione, da parte dell’Associazione medesima, dei programmi di attività motoria funzionale;

 verificare ed evidenziare le eventuali criticità – anche emergenti dalle relazioni prodotte dall’Associazione sulle attività convenzionate in base

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all’art. 5 - con specifico riferimento alle persone coinvolte ed agli eventuali singoli programmi di attività motoria funzionale;

 controllare e verificare l’esatta esecuzione dei programmi di attività motoria funzionale, attuati dall’Associazione;

 rivalutare tempestivamente le persone, segnalate dall’istruttore/

Associazione, in caso di criticità;

 valutare gli esiti dell’attività nella modificazione degli stili di vita attraverso un follow up, dopo 6 mesi, con modalità da concordare con l’Associazione (incontri di valutazione, questionari telefonici, ecc....);

 evidenziare le eventuali inadempienze o irregolarità - di cui all’art. 12 - riscontrate nella conduzione, da parte dell’Associazione, dell’attività oggetto della convenzione;

 esprimere una valutazione di merito, sull’attività dell’Associazione, al fine dell’eventuale proroga della presente convenzione ex art. 10.

Il Referente dell’Associazione è ………

ART. 4 – Attività da svolgere e modalità di svolgimento

L’Associazione presta l’attività, senza oneri per l’A.SU.I.Ts – neppure a titolo di mero rimborso - mediante l’organizzazione di corsi e attività da effettuarsi negli spazi sopra indicati e con personale dell’Associazione stessa, diplomato I.S.E.F. o laureato in Scienze Motorie o, comunque, adeguatamente abilitato a norma di legge.

La presenza di tale personale deve essere assicurata tramite corsi bisettimanali (due lezioni alla settimana) a fronte di un costo mensile (esclusa la quota sociale annua d'iscrizione pari ad € 18,00.- obbligatoria per

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tutti i soggetti), per utente, pari ad euro 21,50 (ventuno/50) a corso che resta, esclusivamente, a carico dei singoli partecipanti.

Il predetto “Programma di promozione della salute attraverso l’attività motoria funzionale” si attua attraverso attività motoria funzionale e si concretizza in esercizi fisici non sanitari da svolgersi in gruppo (al massimo con 16 partecipanti), circoscritti alla fase di prevenzione e mantenimento.

Gli esercizi, proposti in ciascun corso, sono appositamente predisposti e di tipo moderato, in modo da permettere, ai soggetti, di parlare durante l’attività.

L’attività fisica ha lo scopo di modificare gli stili di vita ed avere una azione preventiva sui fattori di rischio (ipertensione arteriosa, fumo, obesità, dismetabolismo, diabete mellito tipo II).

Durante le sedute vanno sollecitati e ricordati i corretti stili di vita (come l'abolizione del fumo, la progressiva perdita di peso se in eccesso e un uso moderato dell'alcool).

Sono ammesse a partecipare a questa attività persone che non utilizzano corretti stili di vita oppure affette da patologie croniche quali: dolore cronico, diabete, scompenso cardiaco, con esclusione dei soggetti con instabilità clinica e/o sintomatologia acuta o post acuta che necessitano di programmi riabilitativi e/o sanitari.

L’Associazione garantisce, inoltre:

 la presenza e il supporto di un esperto laureato in scienze motorie o diplomato ISEF, in possesso delle necessarie cognizioni, teoriche, tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento delle attività oggetto dell’eventuale convenzione e che abbia acquisito un’esperienza

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concreta nel campo d’intervento;

 la presenza, in riferimento all’attività di coordinamento, di personale in possesso della specifica laurea in scienze motorie, come previsto da normativa vigente in merito alla conduzione di palestre;

 l’attivazione di 3 (tre) corsi motori bisettimanali rivolti ad una utenza affetta da dolore artrosico cronico (due lezioni alla settimana, di un’ora ciascuna) della durata mensile (un mese);

 l’attivazione di 1 (uno) corso motorio bisettimanale per utenza affetta da diabete (due lezioni alla settimana, di un’ora ciascuna) della durata mensile (un mese);

 l’attivazione di 1 (uno) corso motorio bisettimanale per utenza affetta da scompenso cardiaco (due lezioni alla settimana, di un’ora ciascuna) della durata mensile (un mese);

 l’inserimento di soggetti segnalati dal Servizio Sociale del Comune di Trieste o dal Distretto Sanitario con disagio economico (ISEE < o = € 10.000) e l’offerta gratuita del corso, con un massimo di soggetti inseriti pari al 10% dei posti a disposizione;

 la possibilità d'inserimento di ulteriori soggetti con disagio economico in altri corsi dell'Associazione, nei ricreatori comunali in cui essa svolge attività e ubicati nell'ambito territoriale del Distretto 2 (De Amicis, Pitteri), con un massimo di soggetti inseriti pari al 15% dei posti a disposizione;

 l’organizzazione, durante l'anno, di eventi atti a promuovere stili di vita attiva (ad es. partecipazione, con la propria utenza, a marce non

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 la messa a disposizione dell'attrezzatura sportiva dell'Associazione (palle, bande elastiche, tappetini, cavigliere ecc.), utile al lavoro da svolgere, gratuitamente fruibile dal Centro di riabilitazione aziendale.

 la presenza di un istruttore, qualificato a norma di legge, nell’orario previsto per lo svolgimento dei corsi, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì compreso, festività escluse;

 la propria partecipazione attiva nella promozione e nella realizzazione dell’attività in oggetto, favorendo la costruzione di un contesto ed un clima relazionale e di scambio finalizzato all’integrazione sociale;

 l’osservanza e l’esecuzione dei singoli programmi di attività motoria funzionale, eventualmente personalizzati alle esigenze di ciascun utente.

L’Associazione, peraltro, fornisce ai Referenti aziendali:

 prima dell’inizio dell’attività convenzionata, l’elenco nominativo degli operatori partecipanti al Programma, con indicazione del ruolo professionale ricoperto e della tipologia dell’attività che verrà svolta da ciascuno;

 mensilmente, le presenze delle persone che parteciperanno al Programma in argomento;

 con cadenza semestrale e, comunque – se di necessità - al bisogno, una relazione sulle attività motoria funzionale attuata, con specifico riferimento alle persone coinvolte ed gli esiti raggiunti;

 la segnalazione tempestiva - e comunque entro le prime 24 ore – di ogni caso di urgenza e di ogni avvenimento inerente la salute e/o

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l’incolumità psicofisica dei soggetti, dopo aver informato il Referente dell’Associazione.

ART. 5 - Modalità di collaborazione

L’Associazione si impegna a svolgere le attività sopra indicate assicurando:

 di accogliere le persone individuate dalla S.O. Distretto 2, curando la qualità della relazione, delle informazioni fornite ed il buon clima generale;

 di mantenere il rapporto con la S.O. Distretto 2, attraverso i Referenti aziendali, in particolare per quanto concerne il riscontro dell'attività svolta e la partecipazione alle riunioni di verifica degli interventi;

 la promozione di momenti di aggiornamento e di formazione specifica, per i propri volontari e collaboratori messi a disposizione, avendo particolare attenzione alle eventuali proposte formative della S.O. Distretto 2, al fine di determinare conoscenza reciproca e costruire strumenti di analisi e di interventi condivisi;

 il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

 di mantenere le necessarie coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate;

 di comunicare tempestivamente, all’A.S.U.I.Ts, ogni eventuale variazione concernente i propri statuto, organizzazione e sede;

 il corretto utilizzo degli spazi messi a disposizione dall’A.S.U.I.Ts, nel rispetto delle disposizioni aziendali e della normativa vigente.

L'A.S.U.I.Ts assicura, attraverso i Referenti aziendali, afferenti alla S.O.

Distretto 2:

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 la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali dell’attività convenzionata, il monitoraggio e la verifica dell’andamento per ciascuna persona inviata dalla S.O. Distretto 2;

 forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti.

ART. 6 – Impegni dell’A.S.U.I.Ts

L’A.S.U.I.Ts, in collaborazione con i professionisti, in specie della Struttura Semplice Dipartimentale di Riabilitazione, della Struttura Semplice Tutela Anziani e Residenze della Struttura Operativa de Distretto Sanitario n. 2 e, tramite questi, di eventuali altri servizi distrettuali e/o aziendali che è utile coinvolgere nonché per il tramite dei Referenti aziendali di cui all’art.

3, si fa carico di:

- garantire la disponibilità – dalle ore 15.00 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì compreso, festività escluse - degli spazi siti in V. del Muraglione 1, Trieste (circa mq 175, comprensivi di bussola d’ingresso, spazio per reception ed attesa, spogliatoi uomini/donne con i relativi servizi e docce, servizi igienici e spazio palestra), come da unita piantina (all. n.1), e comprensivi degli arredi/attrezzature di cui all’unito elenco (all. n. 2);

- individuare, attraverso il personale sanitario, medico e non medico, dopo idonea valutazione, i soggetti che potrebbero fruire del predetto Programma;

- indicare un programma di mantenimento personalizzato alle esigenze del singolo utente;

- monitorare l’attuazione del Programma, per ciascuna singola

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persona;

- valutare, ove necessario o opportuno, la necessità di eventuali controlli clinici più appropriati.

ART. 7 - Persone impiegate nell’attività oggetto della convenzione

L'Associazione, in relazione all’attività convenzionata, s'impegna a mettere a disposizione un numero congruo di volontari o collaboratori a vario titolo, impiegati all’interno dei diversi settori operativi dell’Associazione stessa, da destinare alle attività convenzionate, conferendo la propria esperienza specifica maturata nell’ambito.

Agli operatori dell’Associazione, inoltre, si richiede di mantenere con le persone relazioni di ascolto, di comprensione dell'esperienza soggettiva nonché di attenzione ai bisogni espressi.

L’Associazione deve impiegare esclusivamente i propri soci ed eventuali collaboratori a vario titolo, adeguatamente formati ed istruiti, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell’A.S.U.I.Ts, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’AS.U.I.Ts.

In particolar modo, si sottolinea che gli operatori messi a disposizione dovranno il rispetto della privacy e - quando previsto - l’anonimato, alle persone coinvolte.

Tra le risorse necessarie allo svolgimento delle attività, quella umana riveste un ruolo centrale, la scelta del personale, pertanto, è molto importante per la realizzazione della collaborazione.

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A questo fine, devono essere verificate le motivazioni, le capacità relazionali, la disponibilità e le competenze indispensabili a svolgere l’attività oggetto della presente convenzione.

L’Associazione si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge, le norme contrattuali, sanitarie e di prevenzione applicabili nei confronti del proprio personale.

Il personale dell'Associazione deve risultare idoneo al lavoro, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e deve essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa in vigore in relazione alle mansioni effettivamente svolte.

L'A.S.U.I.Ts si riserva di verificare la corretta realizzazione della collaborazione in termini qualitativi e quantitativi con personale proprio ed ha la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

ART. 8 - Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale ed assistenziale

Nel caso in cui l’Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo per qualificare e specializzare le attività previste dalla presente convenzione, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L’Associazione è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti dei propri operatori e s’impegna formalmente ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

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Deve, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori.

L’A.S.U.I.Ts ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all’Intendenza di Finanza, all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS, all’INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

ART. 9 - Responsabilità e assicurazioni

L’Associazione è l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito delle attività della presente convenzione, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge normative e convenzionali.

L’Associazione è altresì direttamente responsabile in relazione ai rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’A.S.U.I.Ts o a terzi in conseguenza della realizzazione delle attività oggetto della convenzione o in caso di omessa vigilanza, tenendo indenne l’A.S.U.I.Ts anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativa alle attività disciplinate dalla convenzione, e assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All’uopo, l’Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla

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danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto della convenzione, ferma restando l’intera responsabilità dell’Associazione medesima anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L’A.S.U.I.Ts è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta.

L’Associazione stipula, inoltre, apposita polizza a favore dei propri operatori, in modo tale che tutti i partecipanti alle attività siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate.

E’ onere dell’Associazione medesima produrre, ai Referenti dell’A.S.U.I.Ts, copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L’Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’A.S.U.I.Ts per eventuali danni subiti dall’Associazione stessa in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l’A.S.U.I.Ts da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Associazione, comporteranno l’esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla stessa, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

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L’A.S.U.I.Ts è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Associazione.

Le attività, oggetto della presente convenzione, devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico- sanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L’Associazione deve osservare e far osservare ai propri operatori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.

ART. 10 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale, con effetto dalla data di sottoscrizione e con possibilità - a discrezione dell’A.S.U.I.Ts a fronte di una positiva valutazione di merito da parte dei Referenti aziendali di cui al precedente art. 3 - di rinnovare o di prorogare la convenzione stessa, con formale atto deliberativo, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

Alla scadenza, i soggetti sottoscrittori si incontreranno, al fine di esaminare i risultati raggiunti e valutare l’opportunità di rinnovare i termini della convenzione.

Eventuali variazioni e/o integrazioni conseguenti all’ampliamento o alla modifica o alla riduzione dell’attività convenzionata, che dovessero rendersi necessari durante il periodo di validità del presente atto, saranno comunicati all’Associazione con congruo preavviso, mediante idonea comunicazione scritta da parte dell'A.S.U.I.Ts.

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ART. 11 – Cessione della convenzione

E’ fatto divieto all’Associazione di cedere, in tutto o in parte, lo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione senza la preventiva autorizzazione scritta dell’A.S.U.I.Ts, a pena di risoluzione della stessa nonché del risarcimento di ogni conseguente o maggiore danno, ferma restando ogni altra sanzione o responsabilità derivante dalla cessione, ai sensi della normativa vigente.

ART. 12 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da inviarsi tramite lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell’attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;

2. inefficienza nell’attività oggetto della presente convenzione;

3. per una sola infrazione delle clausole di cui alla presente convenzione;

4. per diniego della prescritta autorizzazione da parte del Comune di Trieste, in ordine alla realizzazione del Programma di cui all’oggetto negli spazi – adibiti a palestra - di V. del Muraglione n. 1, di proprietà comunale;

5. per risoluzione del contratto di comodato per la messa a disposizione degli spazi di cui al precedente punto 4.

Nei casi di recesso/risoluzione, l’Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l’azione di rivalsa da parte dell’A.S.U.I.Ts.

per eventuali danni e disservizi cagionati all’A.S.U.I.Ts medesima.

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ART. 13 – Codice di comportamento

L’Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62”, approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 14 - Standard tecnici, norme e piano di sicurezza

Il personale messo a disposizione dall’Associazione deve risultare idoneo allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia, in particolare ai sensi del D. Lgs. n.

81/2008. In ottemperanza all’art. 26 del Testo Unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nell’ambito dello svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione, il personale fornito dall’Associazione deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità dell’operatore (nome, cognome, luogo e data di nascita) e l’indicazione dell’Associazione medesima.

L’Associazione deve rispettare tutte le norme di legge e di prudenza assumendo inoltre, di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.

Adotta, altresì, ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati e pone la massima attenzione agli obblighi, in relazione alle particolari caratteristiche degli operatori utilizzati nella prestazione.

A tale scopo, l’Associazione si obbliga ad adottare tutte le misure atte ad

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L’Associazione è tenuta ad un attento e scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, di cui al D.Lgs.

81/2008, comunicando, tra l’altro, prima dell’inizio del servizio, qualora previsto, il nominativo del Soggetto Responsabile in materia di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).

L’Associazione, inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, da atto e attesta di aver ricevuto copia del documento d’ “Informazione sui principali rischi presenti nell’A.S.U.I.Ts dd 21.06.2016.

ART. 15 - Normativa sulla privacy

L’Associazione si impegna a trattare tutti i dati, di cui viene a conoscenza durante la vigenza della presente convenzione, nella rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di privacy, con particolare riguardo all’obbligo di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m. ed i. su fatti e circostanze concernenti gli utenti verso cui vengono svolte le attività oggetto della presente convenzione e alle loro patologie.

Ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, l’A.S.U.I.Ts, in quanto titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi all’utenza del Programma in parola, designa l’Associazione quale responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento delle attività convenzionate.

Le parti si impegnano, inoltre, a scambiarsi reciprocamente le informative di cui all’articolo 13 del predetto D.Lgs. n. 196/03 e s. m. ed i.

ART. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

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ART. 17 – Spese

Il presente atto è esente dal pagamento dell’imposta di bollo, ex art. 27 bis D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Le spese di eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

ART. 18 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiama la normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste IL DIRETTORE GENERALE

- dott. Nicola Delli Quadri -

-……….-

Per l’Associazione Sportiva Dilettantistica ……….

IL LEGALE RAPPRSENTANTE -……… -

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