COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
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Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎☎☎☎ 0571/44.98.11)
SETTORE ECONOMATO
CODICE SERVIZIO ACCENTRATA ECONOMATO
DETERMINA N. 548 / 10
DEL 31/12/2010
OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA KASKO MEZZI DEI DIPENDENTI COMUNALI - STIPULA POLIZZA CON LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOL
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Premesso che con propria determinazione n. 520 del 30/12/2009, si è provveduto a stipulare con la Compagnia Assicuratrice UNIPOL s.p.a. - agenzia di S.Croce S.A. - la polizza assicurativa a copertura di danneggiamenti ai mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti, del segretario e degli amministratori comunali in occasione di missioni, per il periodo 31/12/2009 – 31/12/2010;
Vista l’intenzione, in previsione della scadenza, di stipulare una nuova polizza “KASKO” e preso atto che:
- alla data attuale non sono attive convenzioni CONSIP che riguardano beni o servizi comparabili con quelli oggetto della presente determinazione;
- per l’entità del servizio si ritiene di poter adottare la procedura prevista dal vigente Regolamento per dei contratti approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 28/10/2010, ed in particolare l’art. 49 relativo all’affidamento a cottimo fiduciario;
- la UNIPOL ASSICURAZIONI s.p.a. Agenzia Generale di Santa Croce sull’Arno, è disponibile a stipulare una nuova polizza “KASKO” per il periodo 31/12/2010 – 31/12/2011 per un premio annuo finito di € 1.181,00;
- la società AON s.p.a., broker dell’Ente, ha confermato, tramite e-mail conservata agli atti, che il premio della suddetta polizza é sicuramente favorevole all’Ente stante le attuali condizioni di mercato previste per questo tipo di rischio;
Visto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge n. 122/2010 recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, all’articolo 6, “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, comma 12, che dispone, tra le altre cose, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, la disapplicazione al “personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo 165 del 2001”
dell’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell’articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e
“relative disposizioni di applicazione”, nonché eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi (vale a dire la possibilità di concedere l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio al personale
“contrattualizzato” incaricato di recarsi in missione per conto dell’amministrazione di appartenenza, consentendo così di ridurre la spesa per i rimborsi pari a “un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo” a chilometro);
Vista altresì la Deliberazione n. 171/2010/PAR del 17/11/2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – con la quale la Sezione, esprimendosi sull’argomento di cui sopra, considera
ammissibile l’ipotesi residuale di autorizzazione all’uso del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio, alla luce dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nell’ottica del buon andamento e della sana gestione, qualora ne sia dimostrata la convenienza economica, ma che tuttavia la medesima autorizzazione non può comportare il rimborso delle spese connesse;
Dato atto che l’autorizzazione, concessa in sussistenza dei predetti requisiti, attiva la copertura assicurativa dovuta dall’Amministrazione, così come previsto dal CCNL, in favore dei dipendenti che si servono, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio;
Considerato:
- che per le motivazioni di cui sopra si presume un minor utilizzo del proprio mezzo da parte dei dipendenti comunali, sempreché autorizzati, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio in quanto non è consentita la refusione delle spese connesse all’utilizzo dello stesso;
- che gli amministratori comunali non soggiacciono a tali limitazioni e che le amministrazioni possono assicurare gli stessi contro i rischi conseguenti all’utilizzo del proprio mezzo in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dal Comune per attività svolte in funzione della carica che ricoprono;
e ritenuto quindi di richiedere all’Amministrazione Comunale un parere in merito e nel contempo, alla Compagnia di Assicurazione, la possibilità di ridurre il premio della polizza KASKO presupponendo una minore percorrenza di Km. da parte dei dipendenti comunali con i propri mezzi;
Ritenuto infine di prenotare comunque l’impegno di spesa di € 1.181,00 nell’ipotesi di confermare la stipula della la polizza KASKO proposta dalla UNIPOL ASSICURAZIONI s.p.a.;
Dato atto che il Sig. Vivaldi Antonello viene individuato quale responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi dell’art. 8 delle legge n. 241/90;
Premesso:
• che con deliberazione C.C. n. 23 del 18/3/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio Preventivo 2010, esecutivo;
• che con deliberazione G.C. n. 46 del 24/3/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. finanziario per l’anno 2010;
• che il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore Economico- Finanziario;
Visto l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488 del 23/12/1990 e ss.mm.ii;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 47/08, esecutiva, ed in particolare l'art. 20 dello stesso che prevede l'esecuzione dell'attività programmata di settore attraverso le determinazioni;
Visto l'art. 183 del Dlgs n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di prenotare l’impegno di spesa, nell’ipotesi di stipula del contratto assicurativo KASKO con la Compagnia Assicuratrice UNIPOL – Agenzia Generale di S. Croce sull’Arno – per il periodo 31/12/2010 – 31/12/2011 – al premio annuo finito di € 1.181,00, imputando tale importo al cap. 1897 – Codice Ministeriale 1010203 – Codice SIOPE 1323 -del Bilancio Pluriennale 2010/20011 – anno 2011, che presenta sufficiente disponibilità, impegno n. _11/287_.
2. Per le motivazioni in premessa indicate, di richiedere all’Amministrazione Comunale un parere in merito alla concessione dell’autorizzazione ad utilizzare il mezzo proprio in relazione a quanto stabilito dal predetto art. 6, comma 12, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in tema di disapplicazione del rimborso chilometrico ai dipendenti che in trasferta utilizzino il mezzo proprio.
3. Di richiedere altresì, sempre per le motivazioni indicate nelle premesse, alla Compagnia di Assicurazione UNIPOL s.p.a. la riduzione del premio offerto per la polizza KASKO.
4. Di dare atto che la presente determinazione rispetta quanto stabilito dall’art. 26, comma 3, della Legge n. 488 del 23/12/1990 e ss.mm.ii.
5. La presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
6. Copia della presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile, sarà numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito Registro di Settore, seguirà l'iter procedurale definito dall' art.
26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio.
IL RESP. SETTORE FINANZIARIO f.to Dr.ssa Carla Benedetti
KASKO.DOC
PARERE SU DETERMINAZIONE N . 548 DEL 31/12/2010__
Oggetto:
COPERTURA ASSICURATIVA KASKO MEZZI DEI DIPENDENTI COMUNALI – STIPULA POLIZZA CON LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE UNIPOL.