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Codice fiscale del Comune di Modena:

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Academic year: 2022

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COMUNE DI MODENA

Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio

Servizio Patrimonio

SCHEMA DI CONCESSIONE DI IMMOBILE L’anno Duemiladiciannove (2019), il giorno

( ) del mese di , in Modena, presso gli uffici del Servizio Patrimonio, in Via Santi n. 40,

FRA

- il Comune di Modena rappresentato dal Dott.

Giampiero Palmieri, nato a Portoferraio (LI) il 20 Aprile 1954 e residente a Modena, Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio, agente in rappresentanza del Comune di Modena, con sede in Modena, via Scudari n. 20, in seguito indicato come

“concedente”, e non altrimenti, quale responsabile del procedimento, in base ai poteri a lui attribuiti dall’art. 74 dello Statuto Comunale, ai sensi della disposizione del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio n. prot. 196231 del 28.12.2017 e della disposizione del Sindaco n.

prot. 188196 del 12.12.2017,

Codice fiscale del Comune di Modena:

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00221940364

e

“La Fondazione ANT Italia Onlus”, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante ________________________con sede legale a Bologna (BO) in Via Jacopo di Paolo 36, c. f. 01229650377, e con sede operativa in Modena (MO) Via Archirola n.20 di seguito indicata come “concessionario”, codice fiscale dell'associazione: 01229650377.

Premesso:

- che il Comune di Modena è proprietario di due locali in centro storico situati in via Rua Frati N. 40 e N. 42 identificati rispettivamente all'Agenzia del Territorio di Modena al foglio 142, mappale 548 subb. 2 e 1, per una superficie rispettivamente di circa mq 47 e mq 34, da considerarsi beni patrimoniali indisponibili;

- che i locali necessitano di opere di manutenzione straordinaria con particolare riferimento all'adeguamento e al rifacimento degli impianti;

- che con richiesta pervenuta in data 10.09.2018 (recepita al prot. 138300) la “Fondazione ANT Italia ONLUS – Delegazione Modena” ha presentato la richiesta di concessione di locali al fine di poter avere una sede in cui svolgere le proprie attività

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istituzionali in materia di sostegno ai malati oncologici;

- che i locali in oggetto hanno ricevuto, in seguito ad un sopralluogo, il gradimento da parte della “Fondazione ANT Italia ONLUS – Delegazione Modena” e che pertanto occorre formalizzare l’assegnazione con la sottoscrizione di un atto di concessione, considerando positivamente la difficile appetibilità di spazi in centro storico da parte dei terzi ed anche la possibilità, attraverso tale assegnazione, di ravvivare questa zona del centro storico;

- che la “Fondazione ANT Italia ONLUS – Delegazione Modena” si impegna alla realizzazione dell’adeguamento dell’impianto termico e all’esecuzione di opere edili di manutenzione straordinaria, di competenza del Comune proprietario, e che tali lavori, finalizzati alla maggiore sicurezza dell’immobile, rimarranno di proprietà del Comune concedente al termine del presente contratto;

- che per l’esecuzione di tali lavori, esplicitati all’art. 5, viene autorizzata una spesa di importo complessivo pari a € 18.309,27 come da preventivi delle ditte esecutrici conservati agli atti;

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- che il Collegio dei Periti ha determinato in base allo stato attuale dei due locali il canone annuo complessivo in € 15.250,00 da ridursi del 90%

in base all’art. 8 del Regolamento comunale per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi ed ammontante pertanto ad € 1.525,00;

- che in considerazione dell’ammontare del canone annuo ridotto ai sensi del Regolamento ad € 1.525,00 e dell’importo dei lavori assunti a carico della “Fondazione ANT Italia ONLUS – Delegazione Modena” riconosciuti fino all’importo massimo di € 18.300,00 si determina una durata della concessione di 12 anni;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n.

del , esecutiva ai sensi di legge dal (posta agli atti), viene disposta la

concessione di due locali di proprietà comunale situati in via Rua Frati nn. 40 e 42 a favore della

“Fondazione ANT Italia ONLUS – Delegazione Modena”;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Il Comune di Modena, come sopra rappresentato CONCEDE

alla “Fondazione ANT Italia ONLUS – Delegazione Modena” anch’essa come sopra rappresentata, che

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accetta, i locali situati in via Rua Frati nn. 40 e 42, aventi una superficie netta rispettivamente di circa mq 47,00 e di mq 34, classificati come bene indisponibile fabbricati e identificati all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Modena – Territorio - Servizi Catastali rispettivamente al foglio 142, mappale 548 sub 1 e mappale 548 sub 2, evidenziati nella planimetria allegata al presente atto in colore giallo, che saranno utilizzato dal concessionario per svolgervi la propria attività associativa.

Sono patti e condizioni

1)La durata della concessione viene stabilita in dodici anni decorrere dal 1 maggio 2019 e fino al 30 aprile 2031, per le motivazioni esposte in premessa. Alla scadenza del suddetto termine, la presente concessione potrà essere rinnovata, di comune accordo tra le Parti, alle condizioni da determinarsi all’atto del rinnovo. E’ facoltà del Comune concedente di revocare la concessione medesima anche anteriormente alla suddetta scadenza, qualora l’immobile occorra per ragioni di pubblica utilità, senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso. La revoca andrà esercitata con un preavviso di almeno

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tre mesi. E’ altresì data facoltà al Concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto motivato al Comune concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

2) Il corrispettivo annuo, quantificato dal competente Organo tecnico in complessivi annui € 15.250,00, è da ridursi del 90%, in base a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento comunale per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi, e pertanto ammonta ad annui € 1.525,00.

Tale importo non dovrà essere corrisposto per tutta la durata contrattuale di 12 anni di cui all’art. 1 stante l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione posti in capo al concessionario, come esplicitato in premessa.

3) E’ vietata la sub-concessione totale o parziale, anche a titolo gratuito, dell’immobile concesso nonché la cessione ad altri del presente atto di concessione senza l’autorizzazione del Servizio Patrimonio concedente. Il Concessionario può sottoscrivere accordi per l’uso di porzione degli immobili a soggetti che operano nello stesso ambito di attività e con finalità analoghe alle proprie, previa autorizzazione del Comune concedente. In

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tali casi, di uso degli immobili da parte di terzi, è fatto obbligo di inserire patti e condizioni a salvaguardia di ogni diritto o potestà spettante al Comune concedente in base alla presente concessione, con particolare riguardo ai diritti di risoluzione e revoca previsti nella medesima. Il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi azione o pretesa del terzo conseguente alla concessione in uso. Il concessionario si impegna a non installare nell’immobile apparecchi per il gioco d’azzardo (slot machines, videoslot, etc.) ed altresì a non stipulare e rinnovare contratti per la concessione in uso dell’immobile per il gioco d’azzardo, ai sensi di quanto previsto dall’ordine del giorno n.

45 del 21.05.2015 del Consiglio comunale.

4) I locali vengono concessi nelle condizioni risultanti dal verbale di consegna firmato dalle parti e conservato agli atti del Servizio Patrimonio. Al termine della concessione gli stessi dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni, successivamente agli interventi di cui al successivo art. 5, salvo il deperimento dovuto all’uso.

5) Il Concessionario si impegna ad eseguire lavori

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di adeguamento dell’impianto termico e di manutenzione straordinaria di opere edili, come da preventivi di seguito indicati:

- Impresa Vetturini Impianti s.a.s. per € 5.690,00 + IVA;

- Impresa Edilea s.r.l. per € 8.047,60 + IVA;

- Impresa Malmusi Wainer per € 1.270 + IVA, per un totale di € 18.309,27, IVA compresa.

Il Concessionario provvederà a trasmettere al Servizio Patrimonio la relativa fattura quietanzata dalle imprese esecutrici dei lavori e relativi bonifici di pagamento, unitamente alle dichiarazioni di conformità degli impianti previste per legge.

6) Il Concessionario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali concessi, fatti salvi gli interventi di cui al precedente art. 5, senza il consenso scritto del Comune concedente. Eventuali lavori di miglioria, modifica o ampliamento (preventivamente autorizzati dalla proprietà), non daranno luogo ad alcun indennizzo o risarcimento a favore del Concessionario.

7)Sono poste a carico del Concessionario le spese relative all'utenza elettrica, idrica e di

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riscaldamento e alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché tutte le spese relative all’effettivo uso dei locali. Per quanto riguarda il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, e quant'altro sia necessario all'effettivo uso dei locali, il Concessionario dovrà intestare a proprio nome i relativi contratti presso le aziende interessate.

8) Il Concessionario è costituito custode dei locali concessi. Egli solleva il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire ad esso Concessionario ed a terzi, derivanti da un fatto doloso o colposo, del concessionario stesso o di terzi, conseguenza di negligenza e trascuratezza sia nell’uso dei locali concessi quanto degli impianti che li dotano.

9) E’ vietato apporre insegne luminose e scritte pubblicitarie senza la prescritta autorizzazione dei competenti uffici tecnici comunali. L'eventuale affissione di targhe e/o bacheche necessita di preventiva autorizzazione del Servizio Patrimonio, previa acquisizione di indicazioni specifiche, da fornirsi da parte del Concessionario sulla collocazione e tipologia delle stesse.

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10) Il Comune concedente si riserva la facoltà di far visitare in qualsiasi momento da propri tecnici i locali concessi, al fine di constatare la buona conservazione e manutenzione degli stessi e di controllare il rispetto dei patti suesposti da parte del Concessionario.

11) Il Comune concedente garantisce il Concessionario da diritti o pretese di terzi, nonché da gravami, impedimenti ed oneri a qualunque titolo pregiudizievoli per il pieno godimento e la completa disponibilità dei locali concessi.

12) Mancando a taluno dei patti stabiliti il Concessionario potrà ritenersi senz’altro decaduto dal presente atto, ad insindacabile giudizio del Comune concedente, anche prima della scadenza.

13) Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e qualunque pagamento non può essere provato che mediante documento scritto.

14) Le spese del presente atto e dei suoi eventuali rinnovi sono poste a carico del Concessionario.

15) Per dirimere eventuali controversie che potessero insorgere in merito alla presente concessione, le Parti eleggono competente il Foro di Modena.

16) Il Concessionario dichiara di eleggere

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domicilio speciale per ogni e qualsiasi evenienza riguardante il presente atto, ivi comprese eventuali azioni relative alla cessazione della concessione, presso i locali assunti in concessione con il presente atto.

Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis, Allegato B), D.P.R.

26/10/1972 nr. 642, essendo Fondazione ANT Italia iscritta all’Anagrafe unica delle Onlus.

Si dichiara che le planimetrie allegate costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Fondazione ANT Il Comune di Modena Italia Onlus

Il Presidente Il dirigente Responsabile Dott. Giampiero Palmieri

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