73 CAPITOLO 3:
LA DISCIPLINA FISCALE DELL’IMPRENDITORIA AGRICOLA
3.1. Le imposte sui redditi – 3.1.1. Premessa – 3.1.2. Reddito dominicale – 3.1.2.1.
Terreni non produttivi di reddito dominicale – 3.1.2.2. Imputazione del reddito dominicale – 3.1.2.3. Determinazione del reddito dominicale – 3.1.2.4. Riduzioni temporanee del reddito dominicale – 3.1.2.5. Variazioni permanenti del reddito dominicale – 3.1.3. Reddito agrario – 3.1.3.1. Classificazione delle attività agricole – 3.1.3.2. Terreni non produttivi di reddito agrario – 3.1.3.3. Quando il reddito agrario diventa reddito d’impresa – 3.1.3.4. Imputazione del reddito agrario – 3.1.3.5.
Determinazione del reddito agrario – 3.1.3.6. Riduzioni temporanee del reddito agrario – 3.1.3.7. Variazioni permanenti del reddito agrario – 3.1.3.8. Determinazione del reddito d’impresa derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR – 3.1.3.9. Il nuovo regime fiscale per le attività che eccedono i limiti di reddito agrario – 3.1.3.10. Il regime di tassazione delle società di trasformazione – 3.1.4.
Determinazione del reddito di impresa derivante dall’esercizio dell’attività di allevamento di animali – 3.1.5. Obblighi contabili particolari per le imprese di allevamento – 3.2. Il regime IVA – 3.2.1. Regime speciale – 3.2.1.1. Presupposto soggettivo – 3.2.1.2. Limiti quantitativi – 3.2.1.3. Presupposto oggettivo – 3.2.2. Regime di esonero – 3.2.2.1. Cessazione regime di esonero – 3.2.3. Regime forfettizzato – 3.2.4.
Regime normale – 3.2.5. Passaggio dal regime speciale a quello ordinario – 3.2.6.
Passaggio dal regime ordinario a quello speciale.
74 3.1. LE IMPOSTE SUI REDDITI
3.1.1. PREMESSA
Prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 597/1973, istitutivo dell’IRPEF, i redditi fondiari dei terreni (reddito dominicale e reddito agrario) costituivano oggetto di autonoma e distinta imposizione erariale attraverso, rispettivamente, l’imposta sui terreni e l’imposta sul reddito agrario.
Con l’introduzione dell’IRPEF, il legislatore, superando l’impostazione ordinaria, ha fatto si che anche i predetti redditi fondiari concorressero alla formazione del reddito complessivo del soggetto, unitamente agli altri redditi di diversa natura.
L’elemento che più caratterizza i redditi fondiari (ivi inclusi i redditi dei fabbricati), rispetto ai redditi di altra natura, è rappresentato dalla modalità di determinazione degli stessi.
Trattandosi di redditi di facile identificazione, di importo tendenzialmente stabile e vista l’inopportunità di addossare a piccoli agricoltori le incombenze documentali connesse alla determinazione del reddito effettivo, essi sono stati tradizionalmente determinati con criteri medio-ordinari.
Tali criteri si basano sulla registrazione dei beni immobili in appositi elenchi, che in Italia prendono il nome di Catasto e più precisamente il Catasto dei terreni e il Catasto dei fabbricati.
Il reddito catastale è un reddito medio-ordinario
1, sostanzialmente teorico, che si sovrappone al reddito effettivo, rendendolo irrilevante in nome delle suddette esigenze di semplicità di determinazione dell’imponibile.
Si pensa che la tassazione del reddito medio-ordinario costituisca uno stimolo alla produzione: essa premia il coltivatore che ottiene dal terreno un prodotto superiore alla media e penalizza chi produce meno della media.
È importante osservare sin da subito che la determinazione del reddito agrario, che avviene secondo un criterio medio-ordinario, comporta l’impossibilità di effettuare
1 “Ordinario” in quanto ottenuto da un coltivatore di capacità normale, che applichi le tecniche produttive generalmente adottate nella zona; “medio” perché calcolato per una media di più anni, in modo da abbracciare un ciclo produttivo che tenga conto della rotazione delle colture e delle vicende favorevoli e sfavorevoli delle coltivazioni che possono succedersi negli anni.
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alcuna deduzione di spesa dal reddito agrario e dunque si differenzia in maniera sostanziale dalla determinazione del reddito d’impresa
2.
3.1.2 REDDITO DOMINICALE
3.1.2.1. Terreni non produttivi di reddito dominicale
Ai sensi dell’art. 27 del TUIR, il reddito dominicale dei terreni (inteso come rendita del fondo e degli interessi del capitale permanentemente investito in esso) è quella parte del reddito medio-ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32.
Ne deriva, indirettamente, anche in relazione a quanto esplicitato nel comma 2 dell’art. 27, che non risultano produttivi di reddito dominicale, nonché, come vedremo più avanti, di reddito agrario:
- i terreni costituenti pertinenze di fabbricati urbani (rilevati nel catasto edilizio urbano e soggetti a tassazione in base alle norme del catasto edilizio), ex art. 32, comma 4, TUIR;
- i terreni dati in affitto per usi non agricoli (produttivi di redditi diversi ex art.
67, comma 1, lett. e), TUIR);
- i terreni relativi ad imprese commerciali e quelli strumentali per l’esercizio di arti e professioni (ex art. 43, comma 1, TUIR);
- i terreni oggetto delle attività agricole di cui all’art. 32, oltre i limiti ivi stabiliti (produttivi di reddito di impresa, ex art. 55 TUIR);
- i terreni utilizzati da società di capitali, enti commerciali e società di persone (produttivi di reddito di impresa, ex art. 55 TUIR);
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è ritenuta di pubblico interesse (art. 5bis, d.P.R. n. 601/73).
3.1.2.2. Imputazione del reddito dominicale
2 È opportuno sottolineare come nel linguaggio del Testo Unico, l’espressione reddito d’impresa equivale a reddito di impresa commerciale, e quindi quando si parla di impresa tout court ci si riferisce all’impresa commerciale e non all’impresa agraria.
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Il reddito dominicale è attribuito (al pari di tutti i redditi fondiari, ex art. 26 TUIR) indipendentemente dall’effettiva percezione, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sul terreno anche se questo è concesso in affitto o comodato a terzi, ovvero risulti oggetto di contratti associativi (colonie, mezzadrie).
L’imputazione del reddito dominicale dei terreni, prescindendo dalla coltivazione o meno del fondo, risulta, pertanto, esclusivamente connesso al possesso del fondo stesso.
3.1.2.3. Determinazione del reddito dominicale
Come evidenziato dall’art. 28 TUIR, il reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo rappresentative del reddito medio ordinario ritraibile da ogni ettaro di terreno, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna qualità e classe di terreno.
Al fine di garantire sempre una certa attualità ai valori delle tariffe d’estimo le stesse sono sottoposte a revisione, con decreto del Ministero delle finanze, ogni volta che se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell’organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d’estimo.
Tuttavia, l’art. 31 della L. 23/12/1994 n. 724, ha stabilito che sino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali devono essere rivalutati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1995 del 55%.
Successivamente, l’art. 3 comma 50 della L. 23/12/1996 n. 662, ha disposto che sino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali sono rivalutati dell’80% e che l’incremento si applica sull’importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi del predetto art. 31, comma 1, l. n.
724/94.
Alla luce delle predette disposizioni normative, deriva che il reddito dominicale, fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo:
- per gli anni di imposta 1995 e 1996, deve essere rivalutato del 55%;
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- per gli anni di imposta 1997 e successivi, deve essere rivalutato dell’80%.
3.1.2.4. Riduzioni temporanee del reddito dominicale
L’art. 31 del TUIR prevede una serie di agevolazioni nell’ipotesi di perdite conseguenti a mancata coltivazione ovvero ad eventi naturali.
Più in particolare, il predetto articolo stabilisce che la mancata coltivazione, seppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale.
Nell’ipotesi, invece, di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all’Ufficio del Territorio l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall’evento dannoso sono esclusi dall’IRPEF.
A norma del comma 3 dell’art. 31, qualora l’evento dannoso interessi più fondi rustici viene meno l’obbligo di denuncia da parte dei singoli proprietari e viene data la possibilità agli uffici tecnici erariali su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell’interesse dei possessori danneggiati, di delimitare le zone danneggiate, accertare le diminuzioni dei prodotti e comunicare i dati agli Uffici delle imposte.
3.1.2.5. Variazioni permanenti del reddito dominicale
Diversamente dalle predette ipotesi di riduzioni temporanee, il reddito dominicale, come previsto dall’art. 29 del TUIR, può subire variazioni permanenti:
- nell’ipotesi di sostituzione della qualità allibrata in catasto con altra di maggior o minor reddito;
- nell’ipotesi di diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale
esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato
cambiamento di coltura, ovvero per eventi fisiopatologici o entomologici
interessanti le piantagioni.
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Non costituiscono, di contro, variazioni in diminuzione ai fini fiscali le variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
Le suindicate variazioni in aumento e in diminuzione, attesa la loro natura permanente, danno luogo ad una revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono.
Tuttavia, qualora ai predetti terreni non si possano attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria a norma dell’art. 29 del TUIR, devono applicarsi le tariffe più prossime, per ammontare, fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili.
Nell’ipotesi di terreni di rilevante estensione o con redditività divergente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge catastale.
Il comma 5 dell’art. 29 stabilisce, altresì, che a fronte di variazioni permanenti ed estese nello stato delle colture ed in determinati comuni o sezioni censuarie, il Ministero delle finanze, su richiesta della Commissione Censuaria Distrettuale o d’ufficio, con apposito decreto, può disporre l’istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione di quelle esistenti.
Sia le variazioni permanenti in aumento, ex art. 29, comma 1, sia le variazioni permanenti in diminuzione, ex art. 29, comma 2, devono formare oggetto di denuncia, da parte del proprietario, ex art. 30 del TUIR, all’Ufficio del Territorio e più in particolare:
- le variazioni in aumento, devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti e producono effetto da tale anno;
- le variazioni in diminuzione:
o possono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel secondo comma dell’art. 29, e producono effetto da tale anno;
o ovvero possono essere denunciate anche oltre il predetto termine producendo, in tale ultimo caso, effetto dall’anno in cui la denuncia viene ad essere presentata.
Le variazioni permanenti di cui all’art. 29 comma 5 hanno effetto dall’anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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È appena il casso di precisare, tuttavia, che a decorrere dal 1° gennaio 2000, come previsto dall’art. 74 della l. 342/2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni i fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.
Attesa la finalità ultima della norma in questione è lecito pensare che la stessa trovi applicazione unicamente nell’ipotesi di variazioni ex art. 29 comma 5 e non già nelle ipotesi di variazioni su denuncia di parte ex art. 29 commi 1 e 2.
3.1.3. REDDITO AGRARIO
Diversamente dal reddito dominicale dei terreni, il reddito agrario, come previsto dall’art. 32, comma 1 del TUIR, può essere considerato, come quella parte del reddito medio ordinario, ritraibile dal terreno, connessa al capitale di esercizio ed all’attività imprenditoriale che trovano impiego nelle attività agricole, nei limiti della potenzialità del terreno stesso.
Ciò premesso, appare possibile individuare:
o nel possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento – di un terreno sul quale vengono esercitate le attività agricole di cui all’art. 32 – il titolare del reddito dominicale;
o in colui che esercita l’impresa agricola, il titolare del reddito agrario.
3.1.3.1. Classificazione delle attività agricole
In base al comma 2 dell’art. 32, le attività considerate agricole, ossia produttive di reddito agrario, sono:
- le attività dirette alla coltivazione del terreno;
- le attività dirette alla silvicoltura;
- l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non
eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
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- le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con apposito decreto del ministro dell’economia e delle finanze su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali del 11/07/2007.
È appena il caso di precisare che:
- in relazione a quanto previsto dal comma 423 dell’art. 1 della l. 23/12/2005 n. 266, modificato dall’art. 1, commi 369-370 della l. 296/2006, sono considerate, altresì, attività agricole connesse, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché la produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli;
- a norma dell’art. 33 del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 176 della legge finanziaria 2008, sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all’art. 32, comma 2, lettera b).
La previsione normativa di cui al citato comma 2, lettera c), art. 32, introdotta con la finanziaria 2004 e con la quale si è adeguata la disciplina fiscale alla nuova definizione di impresa agricola contenuta nell’art. 2135 c.c., consente che le citate attività connesse (fino ad oggi tassate utilizzando una contabilità separata ad applicando i canoni del reddito di impresa, come indicato dagli allora vigenti artt. 51 e seguenti del TUIR), saranno assunte in base alle tariffe d’estimo e la relativa tassazione avverrà in base ai redditi agrari (purché sia rispettato il principio della prevalenza).
La suddetta agevolazione è tuttavia limitata a quelle attività connesse aventi per oggetto beni individuati con apposito decreto del ministero dell’economia e delle finanze su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali e poste in essere da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.
A tal proposito con il citato D.M. del 11/07/2007 il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha individuato i beni rientranti nel reddito agrario sulla base della
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classificazione delle attività economiche “Atecofin 2007” (codici di attività) includendo:
- produzioni di carni e prodotti della loro macellazione;
- produzione di carne essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto crudo, bresaola), produzione di salsicce e salami;
- lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di puré di patate disidratato, di snack a base di patate, di patate fritte e la sbucciatura industriale di patate;
- produzione di succhi di frutta e ortaggi;
- lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a.;
- produzione di olio di oliva e di semi oleosi;
- produzione di olio di semi di granturco (olio di mais);
- trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte;
- lavorazione delle granaglie;
- produzione di vini;
- produzione di aceto;
- produzione di sidro ed altre bevande fermentate;
- disidratazione di erba medica;
- lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele;
- conservazione di pesce, crostacei e molluschi, interi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immissione in salamoia e produzione di filetti di pesce;
- manipolazione dei prodotti derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.
3.1.3.2. Terreni non produttivi di reddito agrario
Al pari di quanto previsto per il reddito dominicale, non risultano produttivi di reddito agrario:
- terreni costituenti pertinenze di fabbricati urbani (rilevati nel catasto edilizio urbano e soggetti a tassazione in base alle norme del catasto edilizio), ex art.
32, comma 4 del TUIR;
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- i terreni dati in affitto per usi non agricoli (produttivi di redditi diversi ex art.
67, comma 1, lettera e)) del TUIR);
- le attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa (produttivi di reddito d’impresa a norma dell’art. 55, comma 1, ultima parte);
- i redditi dei terreni per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa (produttivi di reddito di impresa ex art. 55, comma 2, lettera c));
- i redditi dei terreni per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società di capitali ed enti commerciali (produttivi di reddito di impresa ex art. 90, comma 1, ultima parte, del TUIR);
- i redditi relativi ad imprese commerciali e quelli strumentali per l’esercizio di arti e professioni, a norma dell’art. 43, comma 1, del TUIR;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è ritenuta di pubblico interesse, a norma dell’art. 5bis, d.P.R. 601/73.
3.1.3.3. Quando il reddito agrario diventa reddito d’impresa
Dall’esame combinato:
- dell’art. 32, comma 2, TUIR (elencante le attività agricole, ossia produttive di reddito agrario);
- dell’art. 55, comma 1, ultima parte, TUIR (che classifica come redditi di
impresa quelli scaturenti dall’esercizio di attività agricole da parte delle
società di persone), nonché del 2° comma, lettera c) sempre dell’art. 55 (che
considera redditi di impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante
dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, pur se nei limiti ivi
stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti
esercenti attività di impresa);
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- dell’art. 81 TUIR (che definisce come reddito di impresa ogni reddito conseguito dalle società e dagli enti commerciali soggetti ad IRES);
- dell’art. 90, comma 1, secondo periodo, TUIR (che chiarisce come la determinazione catastale non trovi applicazione nell’ipotesi di terreni dell’impresa utilizzati per l’esercizio di attività agricole);
è possibile sinteticamente rappresentare quanto segue: le società di capitali ed enti commerciali residenti, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, le stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa risultano sempre titolari di reddito di impresa nell’ipotesi di esercizio di tutte le attività agricole di cui all’art. 32 anche se espletate entro i limiti ivi stabiliti e ciò anche nell’ipotesi in cui, rivestendo la qualifica di società agricola, optino per la determinazione catastale del reddito
3derivante dalle attività agricole.
3.1.3.4. Imputazione del reddito agrario
Anche per il reddito agrario, al pari del reddito dominicale, trova applicazione ai fini dell’imputazione dello stesso, la regola generale di cui all’art. 26 TUIR secondo la quale i redditi fondiari (e quindi: dominicale ed agrario per i terreni, ed il reddito dei fabbricati) concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
Attesa la particolare natura del reddito agrario, l’art. 33, al comma 1, prevede, quale eccezione alla predetta regola generale, che, nell’ipotesi di terreni dati in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorra, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto, a formare il reddito complessivo dell’affittuario e non quello del possessore.
3 Le regole di determinazione del reddito agrario sono applicabili anche al reddito (che, nella fattispecie, rientrerà nel novero dei redditi di impresa) prodotto dalle società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative che rivestono la qualifica di società agricole ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n.
99/2004, le quali possono, infatti, optare per l’imposizione dei redditi ex art. 32 del TUIR.
Durante il periodo di efficacia dell’opzione, il regime fiscale applicabile si baserà, in sintesi, sulle seguenti regole:
- il reddito derivante dallo svolgimento delle attività agricole e connesse, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 32, pur mantenendo la natura di reddito d’impresa, verrà determinato in base alle regole del reddito agrario;
- il reddito derivante dallo svolgimento di attività non ricomprese in quelle agricole e connesse dovrà essere calcolato in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa.