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I REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIRITTI ALLA PENSIONE NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SECONDO LA LEGGE SULL ASSICURAZIONE PENSIONI

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I REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIRITTI ALLA PENSIONE NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SECONDO LA LEGGE SULL’ASSICURAZIONE PENSIONI

La Legge in vigore:

• La Legge sull’assicurazione pensioni (in vigore dal 1 gennaio 2014)

“Narodne novine” (Gazzetta Ufficiale), 157/13

• Il Regolamento sulle modifiche ed integrazioni alla Legge sull’assicurazione pensioni

(in vigore dal 1 gennaio 2015)

“Narodne novine” (Gazzetta ufficiale), 151/14 ISTITUTO CROATO

ASSICURAZIONE PENSION

2015.

(2)

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

L’assicurato ha diritto alla pensione di vecchiaia quando compie 65 anni ed ha maturato 15 anni d’assicurazione pensionistica.

Eccetto quanto sopra indicato, nel periodo transitorio dal 01/01/2014 al 31/12/2029 il diritto alla pensione di vecchiaia con 15 anni d’assicurazione pensionistica viene acquisito dalle donne alle seguenti condizioni:

A partire dall’anno 2013 gradualmente viene rialzato il limite di età per la realizzazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA (almeno 15 anni di contributi)

anno civile anni di vita a. m.

l’anno civile l’anno civile a. m.

2014. 61 0 2022. 63 0

2015. 61 3 2023. 63 3

2016. 61 6 2024. 63 6

2017. 61 9 2025. 63 9

2018. 62 0 2026. 64 0

2019. 62 3 2027. 64 3

2020. 62 6 2028. 64 6

2021. 62 9 2029. 64 9

LA PENSIONE DI VECCHIAIA (almeno 15 anni di contributi)

anno

civile anni di vita a. m.

l’anno civile l’anno civile a. m.

2031. 65 3 2035. 66 3

2032. 65 6 2036. 66 6

2033. 65 9 2037. 66 9

2034. 66 0 2038. e più 67

(3)

LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

La pensione di vecchiaia anticipata può essere conseguita dall’assicurato che ha compiuto 60 anni e 35 anni d’assicurazione pensionistica.

Eccetto quanto sopra citato, nel periodo transitorio dal 01/11/2010 al 31/12/2029 la donna può acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata alle seguenti condizioni:

Per gli assicurati che realizzano il diritto alla pensione di vecchiaia per la prima volta dopo l’età prescritta, il fattore di partenza per la determinazione della pensione viene aumentato dello 0,15 % per ogni mese civile dopo l’età compiuta - prescritta per l’acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia.

La pensione di anzianità viene ottenuta dagli assicurati che hanno 60 anni di vita e 41 anni d’assicurazione. Il fattore iniziale per questo tipo di pensione aumenta dello 0,15 % per ogni mese dopo 60 anni compiuti e, al massimo, per 5 anni.

Il diritto a questo tipo di pensione non può essere raggiunto dalle persone che hanno compiuto l’età pensionistica come indicato precedentemente in questo passaggio.

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA l’anno

civile anni di vita

a. m.

contributi a. m.

2014. 56 0 31 0

2015. 56 3 31 3

2016. 56 6 31 6

2017. 56 9 31 9

2018. 57 0 32 0

2019. 57 3 32 3

2020. 57 6 32 6

2021. 57 9 32 9

2022. 58 0 33 0

2023. 58 3 33 3

2024. 58 6 33 6

2025. 58 9 33 9

2026. 59 0 34 0

2027. 59 3 34 3

2028. 59 6 34 6

2029. 59 9 34 9

(4)

Il fattore di partenza per la determinazione della pensione di vecchiaia anticipata viene diminuito per ogni mese prima degli anni compiuti degli assicurati previsti per l’acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia e cioè:

Eccetto quanto sopra citato, nel periodo transitorio la pensione di vecchiaia anticipata per le donne viene diminuita nel modo seguente:

NELL’ SE L’ASSICURATA HA

ANNO ANNI – MESI DELL’ASSICURAZIONE PENSIONISTICA

2014. 32 o meno 33-0 34-0 36-0 37-0 38-0

2015. 32-3 o meno 33-3 34-3 36-3 37-3 38-3

2016. 32-6 o meno 33-6 34-6 36-6 37-6 38-6

2017. 32-9 o meno 33-9 34-9 36-9 37-9 38-9

2018. 33-0 o meno 34-0 35-0 37-0 38-0 39-0

2019. 33-3 o meno 34-3 35-3 37-0 38-0 39-0

2020. 33-6 o meno 34-6 35-0 37-0 38-0 39-0

2021. 33-9 o meno 34-9 35-0 37-0 38-0 39-0

2022. 34-0 o meno 35-0 36-0 37-0 38-0 39-0

2023. 34-3 o meno 35-3 36-0 37-0 38-0 39-0

2024. 34-6 o meno 35-6 36-0 37-0 38-0 39-0

2025. 34-9 o meno 35-9 36-0 37-0 38-0 39-0

2026. 35-0 o meno 36-0 37-0 38-0 39-0

2027. 35-3 o meno 36-0 36-3 37-3 38-3 39-3

2028. 35-6 o meno 36-0 36-6 37-6 38-6 39-6

2029. 35-9 o meno 36-0 36-9 37-9 38-9 39-9

PER OGNI MESE DELL’AN-DATA

ANTICIPATA IN PENSIONE ESSA VIENE

RIDOTTA DELLO

0,34% 0,32% 0,30% 0,25% 0,15% 0,10%

ANNI DI ASSICURAZIONE PENSIONISTICA RIDUZIONE PER MESE

35 36 37 38 39 40

0,34% 0,32% 0,30% 0,25% 0,15% 0,10%

(5)

A partire dal 2031 il limite di età per la realizzazione del diritto alla pensione anticipata viene gradualmente inalzato:

Il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per il fallimento del dattore di lavoro ha l’assicurato che, dopo la cessazione dell’assicurazione per il fallimento, immediatamente prima della maturazione delle condizioni per la pensione di vecchiaia come indicato precedentemente in questo passaggio, ha passato almeno due anni come disoccupato, dichiarato come tale ai servizi competenti per il mantenimento.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA (almeno 35 anni di contribuzione)

nell’anno anni di vita

a. m. nell’anno anni di vita a. m.

2031. 60 3 2035. 61 3

2032. 60 6 2036. 61 6

2033. 60 9 2037. 61 9

2034. 61 0 2038. e più 62

LA PENSIONE D’INVALIDITÀ

La diminuzione della capacità lavorativa esiste quando, per durature modifiche dello stato di salute che non possono essere eliminate con le cure mediche, la capacità lavorativa dell’assicurato diminuisce più della mettà rispetto all’assicurato sano che ha uguale o simile qualifica professionale.

La capacità lavorativa residua esiste quando l’assicurato con la capacita lavorativa diminuita si può riabilitare, con la rieducazione professionale, a svolgere un altro lavoro a tempo pieno.

La perdita parziale della capacità lavorativa esiste quando non è possibile riabilitare l’assicurato con la rieducazione professionale a svolgere un altro lavoro a tempo pieno, ma lui può impiegare almeno 70 % del tempo di lavoro svolgendo un lavoro adattato che richiede uguale o simile qualifica professionale e che corrisponde al suo lavoro abituale.

La perdita totale della capacità lavorativa esiste quando l’assicurato presenta la perdita permanente della capacità lavorativa senza la capacità lavorativa residua.

(6)

Il diritto alla pensione d’invalidità ha l’assicurato sulla base della parziale o totale perdita della capacità lavorativa nata a causa di una malattia o lesione all’infouri del lavoro prima di compiere 65 anni e se i periodi assicurativi coprono almeno un terzo del periodo tra 20 anni di vita (per gli assicurati che hanno finito una scuola superiore tra 23 anni e per gli assicurati che hanno finito l’universita tra 26 anni) e la data dell’insorgenza dell’invalidità. Il periodo relativo al servizio militare ed il periodo di disoccupazione vengono dedotti dal periodo coperto.

Il diritto alla pensione d’invalidità temporanea ha l’invalido del lavoro che è stato riabilitato, in seguito alla rieducazione professionale, a svolgere altri lavori, se dopo la rieducazione professionale è rimasto disoccupato per almeno 5 anni e la disoccupazione è durata fino ai suoi 58 anni.

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

Il diritto alla pensione ai superstiti hanno:

• la vedova/il vedovo;

• la compagna/il compagno che ha vissuto nello stesso nucleo familiare con l’assicurato o con il titolare della pensione fino al decesso di quest’ultimo/a per almeno tre anni;

• il coniuge divorziato che ha diritto al mantenimento;

• i figli (leggitimi, naturali, adottati, figliastri che sono stati mantenuti dall’assicurato);

• i genitori che sono stati mantenuti dall’assicurato fino al decesso di quest’ultimo.

I requisiti generali per l’assicurato deceduto

• 5 anni di contribuzione o almeno 10 anni di assicurazione pensionistica oppure

• i requisiti maturati per la pensione d’invalidità oppure

• l’assicurato deceduto era titolare della pensione di vecchiaia, della pensione di vecchiaia anticipata, della pensione d’invalidità o il beneficiario del diritto alla rieducazione professionale.

Se la causa del decesso è la conseguenza di un inforturnio sul lavoro o di una malattia professionale, il diritto alla pensione ai superstiti si raggiunge a prescindere dalla durata dell’assicurazione pensionistica.

Requisiti particolari

Le vedove/i vedovi, le compagne/i compagni o il coniuge divorziato con il diritto al mententimento

• se prima del decesso dell’assicurato ha compiuto 50 anni di vita oppure;

(7)

• se ha meno di 50 anni, ma se un anno dopo il decesso, è insorta la perdita totale della capacità lavorativa;

• a prescindere dell’età, se esercitano le responsabilita genitoriali verso il figlio/i figli che ha/hanno diritto alla pensione ai superstiti.

Se la vedova/il vedovo/compagno/compagna/coniuge divoraziato/a con il diritto al mantenimento prima del decesso del coniuge/compagno/ non aveva 50 anni, ma aveva 45 anni, acquista il diritto alla pensione ai superstiti quando compie 50 anni.

Il figlio

• fino al 15esimo anno di vita; dopo il 15esimo anno di vita se regolarmente scolarizzato, al più tardi fino al 26esimo anno di vita;

• i figli dopo il 15esimo anno di vita che non sono regolarmente scolarizzati fino al 18esimo anno di vita, se disoccupati; i figli possono acquisire il diritto alla pensione d’invalidità anche dopo 18 anni se presentano una completa perdita della capacità lavorativa e l’assicurato o il beneficiario del diritto li ha mantenuti fino alla sua morte;

• I figli che nel corso della durata del diritto alla pensione ai supertstiti presentano la perdita totale della capacità lavorativa, mantengono questo diritto finché tale perdita persiste.

Il genitore

• se prima del decesso dell’assicurato ha compiuto 60 anni oppure

• se ha meno di 60 anni, ma prima del decesso dell’assicurato o del titolare del diritto presentava la perdita totale della capacità lavorativa, fino a quando tale incapacita persiste.

Le disposizioni relative all’acquisizione, determinazione, beneficio, ristabilimento e alla perdita del diritto alla pensione ai superstiti vengono applicate anche ai familiari dell’assicurato o del titolare della pensione che ha concluso il patto civile di solidarietà con la persona dello stesso sesso e cioè: il partner, i figli a carico di un partner, i figli del partner deceduto che sono stati mantenuti da quest’ultimo e il genitore del partner deceduto, che è stato mantenuto da quest’ultimo.

ISTITUTO CROATO ASSICURAZIONE PENSIONI UFFICIO CENTRALE

A. Mihanovića 3 10000 Zagreb, Croazia

Tel: +385 1 4595 500

www.mirovinsko.hr

(8)

www.mirovinsko.hr

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