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Capitolo 3: Strumenti Finanziari Derivati (Nuovo Principio Contabile OIC XX)

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Academic year: 2021

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Capitolo 3: Strumenti Finanziari Derivati (Nuovo Principio Contabile OIC XX).

Facendo seguito alla pubblicazione, avvenuta nel mese di marzo, delle bozze dei nuovi Principi Contabili OIC 15 (Crediti) e OIC 19 (Debiti), il 12/04/2016, l'Organismo Italiano di Contabilità (di seguito “OIC”) ha pubblicato la bozza di un nuovo principio contabile, ancora sprovvisto di numerazione, dedicato al trattamento contabile degli “strumenti finanziari derivati”. Il documento rientra nel processo di aggiornamento dei principi contabili sulla base delle modifiche introdotte dal d.lgs. 139/2015.

La Direttiva 2013/34/UE, all'art. 8.1, prevede che gli Stati membri possano autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per alcune tipologie di esse, la “valutazione al fair value degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti

finanziari derivati, e aggiunge che tale autorizzazione od obbligo possa essere limitato ai soli bilanci consolidati”.

Molti commentatori avevano segnalato che l'introduzione della valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati sarebbe stata opportuna per migliorare in modo significativo la qualità informativa dei bilanci in un settore particolarmente delicato1.

Il d.lgs. 139/2015 ha fatto proprio questo orientamento che, quindi, sposta gli strumenti derivati da “sotto la linea” (conti d'ordine), dove si collocavano in precedenza, alle sezioni dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale, distinguendo tali strumenti secondo la loro funzione economica2: evidentemente, la novità impatta sulle disposizioni relative alla distribuzioni degli utili non realizzati, e quindi coinvolge regole civilistiche non strettamente relative alla sola struttura del bilancio d'esercizio.

Le novità introdotte e/o confermate dal decreto sulla rappresentazione in bilancio dei derivati consistono essenzialmente:

 nella previsione di specifiche voci relative agli strumenti finanziari 1 Da pag. 6 di “Il d.lgs. 139/2015 recepisce la Direttiva UE/34/2013: le implicazioni operative per il

bilancio in forma ordinaria” di Piero Pisoni, Fabrizio Bava, Donatella Busso, Alain Deville, Fabio

Rizzato, Roma, Bilancio, vigilanza e controlli n. 09/2015. 2 Derivati di copertura distinti dai derivati di negoziazione.

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derivati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico;

 nell'equiparazione dei derivati ai contratti collegati a merci che conferiscono alle parti contraenti il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o per mezzo di altri strumenti finanziari, ad eccezione di alcuni casi particolari;

 nello scorporo dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari;

nell'introduzione del criterio di valutazione degli strumenti al “fair

value3”, da determinarsi come “valore di mercato”; qualora tale valore non sia facilmente individuabile, potrà essere derivato da quello di componenti o strumenti analoghi oppure dal valore risultante da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati;

 nella previsione dell'obbligo di valutazione al fair value di tutti i contratti derivati.

Il nuovo Principio Contabile OIC XX definisce strumento finanziario “un

qualsiasi contratto che dà origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria, o ad uno strumento di capitale, per un'altra società4”. Con il termine derivato deve intendersi, invece, “uno strumento finanziario o un

altro contratto che possiede le seguenti 3 caratteristiche:

 a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un

determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali;

 b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento

netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;

c) è regolato a data futura5”.

3 Corrispettivo al quale un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione equa.

4 Da par. 10 “Bozza Principio Contabile OIC XX”. 5 Da par. 11 “Bozza Principio Contabile OIC XX”.

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Per stabilire i contenuti regolamentari, come risulta evidente dalle precedenti definizioni, l'OIC ha tenuto conto di quanto stabilito in materia dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Tuttavia, il principio contabile nazionale ha proprie peculiarità, innanzitutto, in relazione alla circostanza che le regole sui derivati si rivolgono alla generalità delle imprese italiane con la sola esclusione delle micro-imprese, di cui all'art. 2435 ter cc.

Per quanto concerne la classificazione e il contenuto delle voci, la notevole rigidità dello schema di Conto Economico, che prevede voci specifiche per la classificazione delle variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati, ha comportato “la necessità di stabilire in quale voce dovessero essere classificate

le variazioni di fair value dell'elemento coperto6”.

Il nuovo Principio Contabile OIC XX prevede che, nei casi in cui la variazione di fair value dell'elemento che forma oggetto di copertura sia inferiore a quella dello strumento di copertura, deve essere classificata “nella stessa sezione in cui è

rilevata la variazione di fair value dello strumento di copertura”; viceversa,

qualora la variazione di fair value dell'elemento coperto sia maggiore di quella dello strumento di copertura, deve essere classificata in una “voce separata, in

relazione all'elemento coperto”.

Un aspetto peculiare della disciplina civilistica che risalta subito all'occhio, ma che era già presente anche nel precedente testo del codice civile, è relativo alla “possibilità di non determinare il fair value nei casi in cui il calcolo non porti a

risultati attendibili”. Su tale aspetto già il Principio Contabile OIC 3,

giustamente, aveva previsto che l'impossibilità di arrivare ad una stima attendibile del fair value doveva essere considerata una circostanza eccezionale, visto i casi veramente rari in cui essa si verifica. Ora, è riproposta tale impostazione, prevedendo che, in tali eccezionali circostanze, sia “necessario

fornire informativa in Nota Integrativa, indicando le caratteristiche dello strumento finanziario derivato e le ragioni che hanno generato l'inattendibilità

6 Da pag. 2 di “Strumenti finanziari derivati: in consultazione la bozza del nuovo OIC” di Redazione IPSOA Quotidiano, IPSOA Quotidiano, Roma, 13/04/2016.

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del fair value7”.

Nel disciplinare la separazione e la contabilizzazione dei derivati incorporati, l'OIC ha integrato il disposto normativo ricorrendo alla disciplina dei principi contabili internazionali, prevedendo:

a) la “possibilità di non separare necessariamente il derivato

incorporato”: tale possibilità dovrebbe essere sfruttata quando non c'è

modo di separare i flussi finanziari derivanti dal contratto primario da quelli derivanti dal contratto derivato, in quanto le caratteristiche economiche ed i rischi del contratto primario e del derivato incorporato sono coincidenti;

 b) di considerare, per analogia ai derivati incorporati negli strumenti finanziari, anche i “derivati incorporati in contratti non finanziari”;

c) la “possibilità di valutare per intero, al fair value, il contratto ibrido se

tale valore deriva da quotazione in un mercato attivo”. Questa possibilità

andrebbe sfruttata nei casi in cui la valutazione del fair value dell'intero strumento ibrido risultasse più affidabile rispetto all'esercizio di scorporo del derivato incorporato.

Le regole di prima applicazione del nuovo Principio Contabile OIC XX sono di carattere retrospettico8, visto che, trattandosi di discipline contabili introdotte per effetto di legge, in assenza di una previsione legislativa esplicita, come ad esempio per il costo ammortizzato, non è stato possibile prevedere un approccio differente. Tuttavia, in considerazione della difficoltà della ricostruzione storica dei dati con riferimento ai casi delle coperture contabili e alla separazione dei derivati incorporati, viene espressamente prevista la “possibilità di designare le

coperture e separare i derivati incorporati utilizzando le informazioni disponibili al 01/01/20169”. Così facendo, è stata lasciata la possibilità di un'applicazione retrospettica piena, specie per quelle imprese che redigono il bilancio ai sensi dei principi contabili nazionali, ma che appartengono a gruppi che già da tempo 7 Da pag. 2 di “Strumenti finanziari derivati: in consultazione la bozza del nuovo OIC” di Redazione

IPSOA Quotidiano, IPSOA Quotidiano, Roma, 13/04/2016. 8 Ai sensi del Principio Contabile OIC 29.

9 Da pag. 2 di “Strumenti finanziari derivati: in consultazione la bozza del nuovo OIC” di Redazione IPSOA Quotidiano, IPSOA Quotidiano, Roma, 13/04/2016.

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redigono il bilancio consolidato in base agli IAS/IFRS, rappresentando un vantaggio, in ambito di iscrizione in bilancio, di non poco conto per queste imprese.

3.1 Rilevazione degli strumenti finanziari derivati. Novità nel codice civile.

All'art. 2426 cc è stato introdotto il nuovo punto n. 11 bis) riguardo la disciplina della rilevazione degli strumenti finanziari derivati. A partire dall'esercizio 2016, secondo quanto stabilito, tali contratti dovranno essere rilevati in contabilità a partire dalla sottoscrizione e dovranno essere valutati in sede di redazione del bilancio, se ancora facenti parte del patrimonio aziendale.

Tuttavia, è da precisare che la rilevazione riguarda solo il bilancio d'esercizio ordinario e il bilancio abbreviato, poiché le micro-imprese, a norma dell'art. 2435 ter, non sono tenute ad applicare le norme previste dal suddetto punto n. 11 bis).

Modifiche a Stato Patrimoniale e Conto Economico.

Il sorgere della necessità di iscrivere gli strumenti finanziari derivati ha comportato, ovviamente, anche una modifica degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, in modo da accogliere anche i valori di tali contratti. Andando nello specifico, nell'attivo e nel passivo la classificazione è, rispettivamente, la seguente:

“B) III 4) – Strumenti finanziari derivati attivi” (tra le immobilizzazioni finanziarie);

“C) III 5) – Strumenti finanziari derivati attivi” (tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni);

“A) VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” (nel Patrimonio netto);

“B) 3 – Strumenti finanziari derivati passivi” (tra i fondi per rischi ed oneri).

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tipologie di derivati nelle voci, ad eccezione del caso di cui al par. 35 del nuovo Principio Contabile OIC XX10:

“D) 18 d) – Rivalutazione di strumenti finanziari derivati”;“D) 19 d) – Svalutazione di strumenti finanziari derivati”, in base al segno della variazione.

Rilevazioni a cavallo di due esercizi.

Al fine di consentire una corretta applicazione operativa della normativa e per facilitarne l'apprendimento, l'OIC nel nuovo principio contabile in bozza ha fornito anche alcune esemplificazioni numeriche.

La normativa riguarderà effettivamente i bilanci 2016, ma, in apertura dei conti 2016, occorre applicarla anche ai derivati presenti al 31/12/2015.

OIC XX: suddivisione dei derivati in due categorie.

Dalla lettura del punto n. 11 bis) e del nuovo Principio Contabile OIC XX emerge una suddivisione degli strumenti derivati tra speculativi e di copertura. Tale classificazione è fondamentale poiché ne risulta differente la valutazione e la rilevazione contabile della variazione di prezzo del derivato.

IAS 39 e OIC XX: come individuare i derivati speculativi e quelli di copertura.

Coerentemente allo IAS 39, il Principio Contabile OIC XX fornisce la definizione di derivato di copertura11, individuando quelli speculativi per differenza. Pertanto è speculativo ogni strumento finanziario derivato che non 10 Par. 35 “Bozza Principio Contabile OIC XX”: L'utilizzo della “Riserva per operazioni di copertura

dei flussi finanziari attesi”, secondo quanto disposto dai par. 92 e 98, è imputato alla voce di Conto

Economico impattata dai flussi finanziari attesi quando questi provocano effetti sul risultato d'esercizio.

11 Par. 13 “Bozza Principio Contabile OIC XX”: Uno strumento di copertura è un derivato designato alla copertura di uno dei rischi individuati al par. 53, secondo cui è ammessa la contabilizzazione di copertura solo per i seguenti rischi:

 a) rischio di tasso d'interesse, ad esempio, di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato;

 b) rischio di cambio, ad esempio il rischio di cambio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera;

 c) rischio di prezzo, ad esempio di una merce in magazzino o di un titolo azionario detenuto dalla società;

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rientra nella definizione di copertura.

In particolare, è di copertura il derivato sottoscritto per coprire i rischi di tasso d'interesse (ad esempio, di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato), di cambio (ad esempio il rischio di cambio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera), di prezzo (ad esempio di una merce in magazzino o di un titolo azionario detenuto dalla società) e di credito (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).

Rilevazione contabile dei derivati di copertura: particolarità.

Un derivato di copertura deve essere rilevato contabilmente come tale solo se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) “presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche

dello strumento coperto e quelle dello strumento di copertura”, cioè della

documentazione fornita dall'intermediario finanziario che deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura;

b) “soddisfazione dei requisiti di efficacia della copertura” (livello a cui le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell'elemento coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dello strumento di copertura12). Per soddisfare ciò occorre che, inizialmente, il valore dello strumento di copertura vari al variare e nella direzione opposta di quello coperto; occorre, successivamente, determinare il “rapporto di copertura13” e verificare che questo non cambi significativamente nel tempo; infine è necessario che il rischio di credito (nel caso in cui non sia il rischio oggetto della copertura) della controparte del derivato e dell'elemento coperto non prevalga sulla variazione di quest'ultimi.

La verifica della sussistenza dei precedenti criteri di ammissibilità deve essere 12 Da pag. 2 e 3 di “Strumenti finanziari derivati: quali sono e come rilevarli” di Luca Fornaciari,

IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 18/04/2016.

13 Il “rapporto di copertura” è il rapporto tra la quantità dello strumento di copertura e la quantità dell'elemento coperto in termini di peso relativo.

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effettuata in via continuativa.

Chiusura del bilancio e aggiornamento della relazione di copertura.

Il par. 72 del nuovo Principio Contabile OIC XX prevede che “ad ogni data di

chiusura del bilancio la società deve valutare se la relazione di copertura soddisfi ancora i requisiti di efficacia, con la conseguente necessità di cambiare la modalità di iscrizione in caso di esito negativo”.

Ogni qual volta un'impresa sottoscrive un contratto derivato dovrà, pertanto, verificare la sussistenza delle condizioni sopra elencate ed iscriverlo come di copertura solo se finalizzato a coprire i rischi indicati. Nel caso in cui non fossero rispettate, già al momento della sottoscrizione o anche successivamente, il redattore del bilancio dovrà rilevare il contratto derivato applicando le regole previste dal Principio Contabile OIC XX per quelli speculativi.

Regime di disponibilità.

Il d.lgs. 139/2015 stabilisce che “non sono distribuibili gli utili che derivano

dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura” (derivati speculativi).

Pertanto, nel caso di strumenti finanziari non inquadrati in operazioni di copertura, gli eventuali utili derivanti dalla valutazione al fair value sono accantonati in una riserva non distribuibile; tale obbligo non sussiste, invece, nel caso di utili derivanti dalla valutazione di strumenti derivati di copertura, a condizione che la copertura si riferisca ad elementi presenti nel bilancio e valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura (fair value hedge14).

Il decreto stabilisce, inoltre, che le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata (cash

flow hedge15) non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le 14 Il “fair value hedge” è la tipologia di copertura che consente di compensare la variazione di fair value di un elemento coperto con l'opposta variazione del fair value dello strumento di copertura (derivato). 15 Il “cash flow hedge” è la cd copertura del rischio di variabilità dei flussi finanziari attesi ed ha

l'obiettivo di proteggere l'azienda da variazioni avverse dei flussi finanziari attesi associati ad un'attività o ad una passività iscritta in bilancio, come nel caso di pagamenti o incassi futuri di interessi a tasso variabile, ovvero a una transazione futura prevista, come gli impegni di acquisto o di

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finalità di cui agli artt. 2412 (recante “limiti all'emissione” di obbligazioni), 2433 (distribuzione degli utili ai soci), 2442 (passaggio di riserve a capitale), 2446 (riduzione del capitale per perdite) e 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) del codice civile e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Le riserve in esame non trovano, infatti, corrispondenza in bilancio con utili o perdite di segno opposto fino a che non si manifestano i flussi o le operazioni coperti.

Classificazione e tipologie di derivati secondo il Principio Contabile OIC XX.

L'appendice A del nuovo Principio Contabile OIC XX fornisce una utile classificazione e descrizione delle possibili tipologie di derivati. In particolare, si distinguono i derivati finanziari da quelli creditizi.

I primi sono rappresentati dalle seguenti categorie:

“contratti a termine” (come ad esempio i forward e i futures), che prevedono lo scambio di un determinato bene ad una data futura e ad un prezzo prefissati al momento della stipula del contratto;

“opzioni” che attribuiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (nel caso delle opzioni call) o di vendere (nel caso delle opzioni put) un sottostante ad un prezzo prefissato (strike price) ad una certa data o entro la stessa data;

“swap”, con cui le due parti si impegnano a scambiarsi tra di loro, a date prestabilite, flussi di cassa secondo uno schema convenuto.

I derivati creditizi sono, invece, contratti che consentono il trasferimento del rischio di credito sottostante ad una determinata attività.

In tale ambito, il nuovo Principio Contabile OIC XX distingue tra:

“credit default swap”, attraverso il quale il venditore adempie all'obbligazione solo al verificarsi di un determinato evento;

“credit spread swap/option”, attraverso il quale l'obbligo ad adempiere del venditore dipende dall'andamento di mercato di un valore di riferimento; vendita di merci in valuta.

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“total rate of return swap”, nei quali l'acquirente ed il venditore del derivato si scambiano flussi di cassa generati da un sottostante o dalla differenza tra tassi di interesse.

Successivamente, sono approfondite le tecniche contabili, distinguendo tra derivati speculativi e di copertura, anche attraverso la presentazione di esemplificazioni numeriche.

3.2 Valutazione in bilancio dei derivati speculativi e di copertura.

La disciplina della valutazione dei contratti derivati è contenuta nella bozza nuovo Principio Contabile OIC XX, posta in consultazione. È bene ricordare che la normativa va applicata dal 01/01/2016 sui nuovi contratti sottoscritti e, retroattivamente, sui derivati in essere al 31/12/2015. Il nuovo Principio Contabile OIC XX, coerentemente allo IAS 39, differenzia i derivati tra speculativi e di copertura. Tale distinzione assume rilievo soprattutto in fase di rilevazione contabile e, nello specifico, di imputazione della variazione di prezzo del derivato.

Rilevazione e valutazione dei “derivati speculativi”.

I derivati sottoscritti per finalità speculative, ossia per lucrare sull'evoluzione del prezzo di un sottostante, devono essere “valutati al fair value sia alla data di

sottoscrizione del contratto sia alla data di chiusura dell'esercizio”. Inoltre, la

variazione di fair value (tra il valore di prima iscrizione e quello di chiusura del primo esercizio di possesso o tra il valore di chiusura dell'esercizio precedente e quello di chiusura dell'esercizio in corso) deve essere rilevata a Conto Economico mediante le seguenti scritture, che si differenziano per il segno della variazione:

1a) Strumenti finanziari derivati (SP B) III 4)) a Rivalutazione (CE D) 18 d)) X 1b) Strumenti finanziari derivati (SP C) III 5)) a Rivalutazione (CE D) 18 d)) X

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2) Svalutazione (CE D) 19 d)) a Strumenti finanziari derivati (SP B) 3) X

Tuttavia, va osservato che il nuovo punto n. 11 bis dell'art. 2426 cc precisa la “non distribuibilità degli utili derivanti dalla valutazione al fair value degli

strumenti derivati speculativi”.

Rilevazione e valutazione dei “derivati di copertura”.

Con riferimento ai derivati di copertura, il nuovo Principio Contabile OIC XX differenzia tra coperture al fair value e coperture di flussi finanziari.

La prima tipologia va applicata quando l'obiettivo di copertura è quello di limitare il rischio delle variazioni del fair value di attività, passività (iscritti in bilancio) o di impegni irrevocabili. La seconda, invece, riguarda la copertura del rischio della variabilità dei flussi finanziari, attribuibili ad attività e passività (iscritte in bilancio), ad impegni irrevocabili oppure ad operazioni programmate altamente probabili.

Contabilmente, la copertura del rischio di variazione del fair value comporta la valutazione al fair value del derivato e la sua rilevazione nello Stato Patrimoniale, come attività o passività, secondo le seguenti modalità:

“caso di un'attività o una passività iscritta in bilancio”: il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura;

“caso di un impegno irrevocabile”: il fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritta nello Stato Patrimoniale, come attività o passività, alla voce che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo.

Le variazioni di fair value del derivato e dell'elemento coperto devono essere rilevate nella macro classe D) del Conto Economico mediante le seguenti scritture contabili.

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1a) Svalutazione (CE D) 19 d)) a Attività finanziarie (SP B) III) X

1b) Strumenti finanziari derivati (SP C) III 5)) a Rivalutazione (CE D) 18 d)) X 1b) Svalutazione (CE D) 19 d)) a Attivo Circolante (SP C)) X

2) Svalutazione (CE D) 19 d)) a Strumenti finanziari derivati (SP B) 3)) X 2) B) III o C) a Rivalutazione (D 18 d)) X

Con riferimento alla copertura della variazione dei flussi di cassa, “l'obiettivo

dell'azienda è la stabilizzazione dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto quale, ad esempio, l'interesse variabile pagato periodicamente su un debito finanziario, un impegno all'acquisto o vendita di beni, oppure un'operazione programmata altamente probabile dalla quale scaturirà, per esempio, un acquisto o una vendita di beni16”.

Tali strumenti derivati devono essere iscritti in bilancio, nell'attivo o nel passivo, mentre la variazione di prezzo deve essere rilevata in una riserva denominata “Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi”.

Il par. 90 del nuovo Principio Contabile OIC XX, tuttavia, precisa che “tale

riserva non deve accogliere la parte inefficace della copertura contabile”, cioè

quelle variazioni di prezzo del derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno opposto dei flussi attesi dall'elemento coperto.

Se, ad esempio, la variazione di fair value dello strumento derivato è maggiore alla variazione di fair value dell'elemento coperto, l'eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della copertura e, come tale, deve essere rilevata nella sezione D) del Conto Economico.

In linea generale, nel caso dei derivati di copertura di flussi di cassa, si applicano 16 Da pag. 3 di “Strumenti finanziari: valutazione in bilancio dei derivati speculativi e di copertura” di

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scritture analoghe a quelle presentate in precedenza, dove, al posto della posta economica, la variazione di fair value va rilevata nella suddetta riserva (per la parte efficace). La riserva deve essere riclassificata a Conto Economico in una copertura di flussi finanziari connessi ad un'attività o passività iscritta in bilancio, nello stesso esercizio (o negli stessi esercizi) in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (nell'esercizio, ad esempio, in cui gli interessi coperti vengono imputati a Conto Economico).

La voce di Conto Economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è interessata dai flussi finanziari attesi del sottostante.

3.3 Analisi del nuovo Principio Contabile OIC XX. 3.3.1 Basi normative del principio contabile.

L'art. 12 comma 3 d.lgs. del 139/2015 dispone che “l'Organismo Italiano di

Contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'art. 9 bis comma 1 del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”. L'OIC, in applicazione di quanto sopra previsto, ha elaborato

un principio contabile nazionale ex novo sugli strumenti finanziari derivati, denominato “OIC XX – Strumenti finanziari derivati”, che sostituisce le disposizioni, di cui al Principio Contabile OIC 3, “Le informazioni sugli

strumenti finanziari da includere nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione”.

Le novità introdotte o confermate dal d.lgs. 139/2015 sono, sostanzialmente, quelle elencate all'inizio di questo capitolo e l'introduzione di tali novità ha richiesto che il principio contabile disciplinasse una serie di regole contabili per integrare le previsioni del disposto normativo.

Alcune di dette regole sono:

a) linee guida per la valutazione al fair value di un contratto derivato;  b) modalità di scorporo del derivato incorporato in uno strumento

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 c) identificazione di elementi coperti e strumenti di copertura ammissibili;  d) identificazione dei criteri di ammissibilità delle coperture contabili e

loro successiva valutazione;

 e) modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di fair value;

 f) modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di flussi finanziari attesi;

 g) modalità di copertura di un insieme di operazioni attraverso un insieme di contratti derivati;

 h) identificazione di un metodo semplificato per le cd “relazioni di

copertura semplici17”.

3.3.2 Struttura del principio contabile.

Nella definizione dei contenuti del principio contabile, l'OIC ha dichiarato di aver tenuto conto di quanto disciplinato in materia dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Ciò è stato fatto principalmente per 3 motivazioni:

 a) il novellato del codice civile richiama esplicitamente in più parti i principi contabili internazionali adottati dall'UE18;

 b) le regole contabili internazionali in materia sono già conosciute da molte società che redigono il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili nazionali, sia perché in alcuni casi tali società redigono i bilanci consolidati in base agli IAS/IFRS, sia perché nel fornire l'informativa ex OIC 3 vi sono molti riferimenti alle prassi degli IAS/IFRS;

 c) si minimizzano le differenze tra soggetti italiani che applicano i principi contabili internazionali e quelli che applicano i principi contabili nazionali.

Attenzione, però, che tale approccio, tuttavia, non deve intendersi come 17 Le “relazioni di copertura semplici” riguardano strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del

tutto simili a quelle dell'elemento coperto.

18 Il codice civile richiama esplicitamente i principi contabili internazionali IAS/IFRS nelle definizioni di “strumento finanziario derivato” e di “fair value”.

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incorporazione degli IAS/IFRS nel Principio Contabile OIC XX: nonostante le regole di base, per i motivi sopra esposti, siano le stesse di quelle degli IAS/IFRS, il principio contabile nazionale ha sue peculiarità, soprattutto in relazione alla circostanza che le regole dei derivati “si rivolgono alla generalità

delle imprese italiane, con la sola esclusione delle micro-imprese”.

Ciò ha comportato per l'OIC di:

 a) rendere maggiormente comprensibili istituti contabili che risultano particolarmente complessi;

 b) privilegiare, ove possibile, soluzioni semplificatrici (ad esempio, scorporo o copertura);

 c) introdurre modelli contabili snelli per le coperture per operazioni di copertura semplici.

In particolare, con riferimento alle operazioni di copertura, considerata la complessità delle nuove regole contabili introdotte per tutte le aziende che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile, l'OIC ha ritenuto necessario introdurre alcune semplificazioni, le quali consentono il risparmio di alcuni onerosi passaggi; inoltre, hanno carattere volontario e non obbligatorio e prendono a riferimento le ordinarie operazioni aziendali che, attraverso il ricorso a strumenti finanziari derivati non complessi, rientrino in una oculata gestione dei rischi.

Il fatto di riprendere il testo dei principi contabili internazionali omologati è limitato solo ad alcuni profili di certi istituti. Per gli altri profili, l'OIC ha ritenuto opportuno far riferimento al Principio Contabile “IFRS 9 – Financial

Instruments”, emanato dallo IASB, ma non ancora omologato in Europa. Ciò per

i seguenti motivi:

 a) l'EFRAG ha già manifestato e reso pubblico il proprio parere positivo all'omologazione del Principio Contabile IFRS 9;

 b) la predisposizione di un principio contabile sugli strumenti finanziari derivati in linea con lo IAS 39 avrebbe comportato un aggiornamento dello stesso già nel 2018, data di applicazione, in Europa, per i soggetti IAS, del Principio Contabile IFRS 9;

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c) in materia di “hedge accounting”, il Principio Contabile IFRS 9 è nettamente migliorativo rispetto allo IAS 39, come anche affermato dallo stesso OIC nelle sedi ufficiali internazionali.

3.3.3 Classificazione e contenuto delle voci.

La rigidità dello schema di Conto Economico ex art. 2425 cc, il quale prevede voci specifiche per la classificazione delle variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati, ha comportato la necessità di stabilire in quale voce dovessero essere classificate le variazioni di fair value dell'elemento coperto. Al contrario, il Principio Contabile IFRS 9, nell'ambito delle coperture di fair value, non prevede alcuna voce specifica di Conto Economico per la classificazione delle variazioni di fair value dell'elemento coperto e dello strumento di copertura, ma la loro classificazione in un'apposita voce dell'eventuale componente inefficace della copertura.

L'OIC ha stabilito che:

 a) quando la variazione di fair value dell'elemento coperto è minore di quella dello strumento di copertura, questa deve essere classificata nella stessa sezione in cui è rilevata la variazione di fair value dello strumento di copertura;

 b) quando la variazione di fair value dell'elemento coperto è maggiore di quella dello strumento di copertura, questa deve essere classificata in un'apposita voce in relazione all'elemento coperto.

3.3.4 Valutazione al fair value.

Per quanto riguarda la determinazione del fair value, l'OIC ha fatto riferimento al Principio Contabile “IFRS 13 – Fair value measurement”, nei limiti in cui le sue previsioni sono coerenti con il disposto del codice civile.

Il principale punto di divergenza, anche se per aspetti non particolarmente rilevanti, ha riguardato la “definizione della gerarchia del fair value”, che trova

(17)

una specifica disciplina all'art. 2426 comma 4 cc.

Un aspetto peculiare della disciplina civilistica, già presente nella normativa antecedente alla riforma, è relativo alla “possibilità di non determinare il fair

value nei casi in cui il calcolo non porti a risultati attendibili”. Sul punto, già il

Principio Contabile OIC 3 prevedeva che l'impossibilità di pervenire ad una stima attendibile del fair value doveva essere considerata una circostanza eccezionale. Il Principio Contabile OIC XX ripropone la stessa impostazione, prevedendo, inoltre, che in tali casi eccezionali sia necessario fornire informativa in Nota Integrativa, indicando le caratteristiche dello strumento finanziario derivato e le ragioni che hanno generato l'inattendibilità del fair value.

3.3.5 Separazione dei contratti derivati.

L'art. 2426 comma 1 n. 11 bis cc stabilisce che sono valutati al fair value anche gli strumenti finanziari derivati incorporati in altri strumenti finanziari. La legge non dà altre indicazioni in merito al trattamento di tali strumenti.

Dovendo, almeno in questo caso, disciplinare la separazione e la contabilizzazione dei derivati incorporati, l'OIC ha scelto di integrare il disposto normativo privilegiando soluzioni snelle e, ove possibile, semplificatrici, con le quali concordo vista la difficoltà della materia, e facendo ricorso alla disciplina dei principi contabili internazionali, prevedendo le possibilità descritte all'inizio di questo capitolo.

3.3.6 Contabilizzazioni delle coperture contabili per “relazioni di copertura semplici”.

Un elemento di particolare complessità nell'applicazione del modello contabile delle coperture riguarda la “necessità di determinare annualmente la componente

di inefficacia della copertura”. Ciò parte dal voler evitare che, attraverso la

copertura dei flussi finanziari o del fair value, non si rilevino a Conto Economico valutazioni a fair value degli strumenti finanziari derivati che, anche se designati

(18)

alla copertura di un rischio, non svolgono a pieno tale funzione. Al riguardo, è stato osservato che:

a) il “modello di calcolo dell'inefficacia di una copertura” può risultare particolarmente difficile da impostare;

b) il “rischio di elevata inefficacia” è presente in operazioni particolarmente articolate di copertura, mentre potrebbe essere ignorato nei casi di operazioni di copertura semplici, in cui il rapporto economico tra elemento coperto e strumento di copertura può essere verificato attraverso metodologie qualitative.

L'OIC ha dunque deciso, giustamente, di introdurre un modello contabile semplificato per i casi in cui vi sia piena identità tra le caratteristiche dell'elemento coperto e dello strumento di copertura e il contratto derivato sia stato stipulato a condizioni di mercato.

Tale modello consente alle imprese di applicare un trattamento contabile delle coperture senza la necessità di calcolare la componente di inefficacia per le coperture dei flussi finanziari e senza dover determinare autonomamente il fair value dell'elemento coperto nelle coperture di fair value.

3.3.7 Disposizioni di prima applicazione.

Le regole di prima applicazione del Principio Contabile OIC XX hanno carattere retrospettico. Trattandosi di discipline contabili introdotte per effetto di legge, in assenza di una previsione legislativa esplicita, come ad esempio nel caso del costo ammortizzato, non è stato possibile prevedere un approccio differente. Tuttavia, la ricostruzione storica dei dati, nei casi delle coperture contabili e separazione dei derivati incorporati, può essere oggettivamente difficoltosa e, a causa del tempo trascorso, portare a risultati non del tutto attendibili. Pertanto, è stata prevista la possibilità di designare le coperture e separare i derivati incorporati utilizzando le informazioni disponibili al 01/01/2016. Così facendo, è stata lasciata la possibilità di un'applicazione retrospettica piena, ad esempio per quelle imprese che redigono il bilancio ai sensi dei principi contabili nazionali

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ma che appartengono a gruppi che già da tempo redigono il bilancio consolidato in base agli IAS/IFRS.

3.4 Informativa in Nota Integrativa.

L'art. 2427 bis cc, dedicato all'informativa sugli strumenti finanziari, è stato rivisto e, al comma 1, prevede che nella Nota Integrativa siano indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, le seguenti informazioni:

 il loro fair value;

 informativa sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

 gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

 le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto Economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

 una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

3.5 Esempi su tipologie di operazioni con strumenti finanziari.

ESEMPIO 1 – Calcolo del fair value di uno swap secondo il modello del valore attuale19.

La società C acquista un interest rate swap (IRS) che ha le seguenti caratteristiche:

 nozionale: 1.000.000 €;

 data di inizio del contratto: 01/01/2017;  scadenza del contratto: 31/12/2019;

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 regolamento flussi: semestrale;

flussi in entrata per la società C (Leg Receive): 3% all'anno;

flussi in uscita per la società C (Leg Pay): Euribor 6M + 150 bps (spread). Contrattualmente il tasso della leg receive è stato determinato alla stipula in base alla curva dei tassi esistente al 01/01/2017:

Anni Giorni Tasso spot Euribor Tasso spot Eur + 150 bsp Tasso forward

Eur + 150 bsp

0 0

1 360 0,80 % 2,30 % 2,30 %

2 720 1,20 % 2,70 % 3,10 %

3 1.080 1,50 % 3,00 % 3,60 %

Tabella 1: curva dei tassi al 01/01/2017.

Per determinare il fair value dello swap la società utilizza la curva dei tassi spot al 31/12/2017, aggiustata per tener conto dello spread incluso nella leg pay dello

swap. Nel corso del 2017 i tassi di interesse si sono notevolmente abbassati. La

curva dei tassi che risulta al 31 dicembre 2017 è la seguente: Anni Giorni Tasso spot Euribor Tasso spot

Eur + 150 bsp Tasso forward Eur + 150 bps Coefficiente di attualizzazione 1 360 0,60 % 2,10 % 2,10 % 0,9794 2 720 0,90 % 2,40 % 2,70 % 0,9537

Tabella 2:curva dei tassi al 31/12/2017.

Il tasso forward è stato calcolato per poter determinare l'ammontare dei flussi che si prevede la società pagherà ogni anno successivo, mentre il coefficiente di attualizzazione, determinato sulla base del tasso spot serve ad attualizzare al 31/12/2017 i flussi attesi dello swap.

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Anno Leg receive Leg pay Regolamento netto VA regolamento netto 31.12.2018 30.000 (21.000) 9.000 8.814,60 31.12.2019 30.000 (27.000) 3.000 2.861,10 FW SWAP 11.675,70

Tabella 3: stima del valore attuale dei flussi finanziari attesi.

Il fair value dello swap non è aggiustato per tenere conto del rischio di credito della controparte in quanto non significativamente mutato dalla data di stipula del contratto. Non si rende necessaria una rettifica al valore dei flussi finanziari per il merito di credito della società in quanto non sono previsti flussi netti in uscita dal derivato. Il valore attuale dei flussi attesi equivale dunque al fair value dello strumento finanziario derivato. Il valore positivo del fair value è giustificato dal forte abbassamento dei tassi che, nel caso dell'esempio, riduce i flussi finanziari attesi da pagare.

ESEMPIO 2 – Fair value dei contratti forward su cambi20.

Il 31/10/2016 la società A sottoscrive un contratto forward di acquisto su tassi di cambio il cui nozionale è USD 1 milione. La scadenza è fissata a 6 mesi. Il tasso di cambio spot EUR/USD è pari a 1,23 mentre il tasso di cambio forward al 30/04/2017 è pari a 1,223. Il contratto prevede il regolamento netto pertanto alla scadenza le parti del contratto si scambiano il differenziale calcolato su un valore nozionale di valuta estera USD 1 milione fra il tasso di cambio EUR/USD spot al 30 aprile e il tasso di cambio EUR/USD fissato dal contratto. Per semplicità il tasso di cambio previsto nel contratto forward coincide con il tasso di cambio a 6 mesi del giorno di stipula (31/10/2016).

Le caratteristiche del forward sono le seguenti:  cross: EUR/USD

(22)

 nozionale: valuta estera USD 1 milione

 segno del contratto: Società A - Posizione di acquisto valuta estera USD  data di inizio del contratto: 31/10/2016

 scadenza del contratto: 30/04/2017  regolamento flussi: regolamento netto

 tasso di cambio contrattuale a scadenza Euro: 1,223  tasso di cambio spot al 31/10/2016 Euro: 1,23

tasso di cambio forward di mercato a 6 mesi al 31/10/2016 Euro: 1,223fair value contratto forward al 31/12/2016: € 0

Al 31/12/2016 per effetto dell'andamento dei mercati valutari e dei tassi di interesse la situazione è la seguente:

 tasso di cambio spot al 31/12/2016: € 1,30

 tasso di cambio forward di mercato a 4 mesi al 31/12/2016: € 1,295 Il fair value al 31/12/2016 del contratto derivato forward su tassi di cambio stipulato dalla società A è positivo per 72.019 €.

La determinazione del fair value viene sinteticamente ricostruita nella tabella seguente in cui si evince che la determinazione del tasso di cambio forward di mercato a quattro mesi al 31/12/2016 deriva sia dal tasso di cambio spot sia dal differenziale delle curve dei tassi di interesse delle due divise.

Nell'esempio non si tiene conto dell'aggiustamento del rischio di credito della banca controparte in quanto non significativamente mutata dalla data di stipula del contratto:

(23)

Valutazione al 31/12/2016 Tasso di cambio Nozionale $ Controvalore Tasso di cambio spot 1,300 1.000.000 1.300.000 Tasso di interesse su valuta a 4 mesi 1,30 % 0,14 % Scadenza residua GG 120 120 Montante $ e Montante € 1.004.315(A) 1.300.606(B) Tasso di cambio forward di mercato a 4 mesi (= B/A) 1,295 1.295.019 C) Tasso di cambio contrattuale a scadenza (30/04/2017) 1,223 1.223.000 D) Fair Value 72.019 C) - D)

Tabella 4: determinazione del fair value.

ESEMPIO 3 – Fair value dei contratti forward su azioni21.

Il 30/06/2016 la società A decide di sottoscrivere un contratto forward di acquisto su azioni di una società B. La scadenza è fissata ad un anno. Il contratto è “senza

scambio di capitali”. Pertanto alla scadenza le parti del contratto si scambiano il

differenziale fra il prezzo spot al 30/06/2017 e il prezzo fissato dal contratto. Il valore delle azioni della società B al 30/06/2016 è pari a 49 € per azione. Inoltre, per semplicità, il prezzo contrattuale a scadenza previsto nel contratto

forward coincide con il prezzo forward a un anno calcolato al giorno della stipula

(30/06/2016).

Alla data del 31/12/2016 la società A valuta il fair value del contratto forward. 21 Da “Esempi Illustrativi degli Strumenti Finanziari – Principio Contabile OIC XX”.

(24)

Le caratteristiche del forward sono le seguenti:  sottostante: titolo azionario della società B

 segno del contratto: posizione di acquisto azioni della società B  data di inizio del contratto: 30/06/2016

fair value contratto forward al 30/06/2016: € 0

fair value del titolo azionario della società B al 30/06/2016: € 49  scadenza del contratto: 30/06/2017

 prezzo contrattuale a scadenza: € 51,51

 tasso di interesse privo di rischio: 5% su base annua, ipotizzato costante per tutto il periodo

fair value del titolo azionario della società B al 31/12/2016: € 53

Il fair value al 31/12/2016 del contratto derivato forward su azioni stipulato dalla società A è pari a 2,76 €. L'incremento di valore di fair value rispetto al 30/06/2016 (in cui il fair value del contratto era pari a zero) riflette la variazione positiva di € 4 (da 49 a 53) intervenuta sul prezzo delle azioni della società B durante il medesimo arco temporale.

Al 31/12/2016, per l'acquirente del contratto forward (società A), l'ammontare figurativo costituito dal prezzo contrattuale a scadenza e dal fair value del contratto, pari a 54,27 € (51,51 + 2,76), risulta superiore al prezzo spot del titolo azionario della società B alla stessa data, pari a 53 €.

Il differenziale, tra l'ammontare figurativo ed il prezzo spot del titolo azionario, pari a 1,27 € (54,27 – 53), rappresenta il valore temporale del denaro applicando il tasso dell'esempio, pari al 5%22.

ESEMPIO 4 – Contabilizzazione di un'obbligazione convertibile23.

Si ipotizzi che la società A emetta un titolo obbligazionario convertibile per € 1.000.000 di durata di 5 anni che capitalizza interessi annui al 3% e rimborsa il capitale a scadenza. Al quinto anno il possessore può convertire il debito in 22 Nell'esempio, il differenziale di 1,27 € è collegato al valore del prezzo contrattuale a scadenza (pari ad

51,51 €), attualizzato applicando l'interesse del 5%.

(25)

strumenti di capitale ad un prezzo per azione prestabilito. La società colloca i titoli ad un prezzo di 86,2 € ed incassa 862.000 €.

Il contratto primario è uno strumento di debito perché lo strumento ibrido ha una scadenza stabilita nella quale sarà previsto un esborso finanziario da parte della società A, ed è contabilizzato come uno strumento di debito zero coupon. Poiché l'opzione, se esercitata, dà diritto al possessore a ricevere azioni, il fair value dell'opzione viene registrato in una riserva di futuro aumento di capitale. Il fair value di detta opzione può essere determinato per differenza rispetto al valore del debito. Ipotizzando un tasso spot di mercato a 5 anni per titoli quotati dello stesso

rating della società A pari al 4% e un premio di liquidità del 2%, il valore attuale

dello strumento di debito sarebbe pari a 747.000 € (1.000.000 € attualizzato al tasso del 6% per 5 anni). La differenza rispetto a quanto incassato (862.000) è pari a 115.000 € e rappresenta il valore dell'opzione. Tale valore è iscritto in una riserva di patrimonio netto e non viene aggiornato annualmente, in quanto rappresenta il prezzo pagato dai sottoscrittori del titolo obbligazionario per il diritto di conversione in capitale. Il debito è iscritto in bilancio a 747.000 € e valutato al costo ammortizzato applicando il tasso di interesse effettivo del 6% (quello utilizzato per la determinazione del valute attuale alla rilevazione iniziale).

ESEMPIO 5 – Calcolo dell'efficacia in una copertura di flussi finanziari di un'operazione programmata di vendita di caffè24.

La società C nel mese di agosto 2016 programma la vendita di 5 tonnellate di caffè in Italia nel mese di febbraio 2017. La società copre la variazione dei flussi dovuti ad una variazione del prezzo del caffè sottoscrivendo con la banca un contratto forward. Il contratto prevede il regolamento netto, determinato sulla base della differenza tra il prezzo spot del caffè alla data della vendita ed € 2.000.000.

La componente inefficace è determinata, confrontando, in termini assoluti, il fair 24 Da “Esempi Illustrativi degli Strumenti Finanziari – Principio Contabile OIC XX”.

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value del derivato con il fair value dell'elemento coperto. Ipotesi 1

Al 31/12/2016 il fair value del derivato è negativo per 90.000 € mentre il fair value dei flussi finanziari attesi è positivo per 100.000 €.

Dal momento che il fair value del derivato non eccede il fair value dell'elemento coperto la variazione del fair value del contratto forward è iscritta per intero a “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

Ipotesi 2

Al 31/12/2016 il fair value del derivato è negativo per 90.000 € mentre il fair value dei flussi finanziari attesi è positivo per 85.000 €.

Dal momento che il fair value del derivato eccede il fair value dell'elemento coperto la variazione del fair value del contratto forward è iscritta per intero a “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, salvo poi essere rettificata per la componente inefficace di 5.000 €, imputata a Conto Economico nella sezione D).

3.6 Strumenti finanziari derivati OIC XX e strumenti finanziari derivati IAS 39: molte le similitudini.

Per la prima volta, il legislatore introduce una normativa precisa sulla valutazione dei derivati per le imprese che applicano il codice civile per redigere il bilancio di esercizio.

Inizialmente, tuttavia, era emerso il problema di come applicare operativamente il punto n. 11 bis), in quanto non esisteva, al momento, un principio contabile nazionale che, in modo approfondito, descriveva contabilmente come rilevare i derivati. Così la soluzione trovata dal decreto è stata nell'evidenziare che per la definizione di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si deve far riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'UE. Pertanto, il decreto rimanda direttamente allo IAS

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39 per valutare i derivati di copertura e speculativi. In particolare, occorre applicare quanto descritto nel suddetto principio contabile internazionale se coerente a quanto previsto nel descritto punto n. 11 bis) dell'art. 2426 cc.

Quindi la definizione di contratti derivati è la stessa di quella contenuta nello IAS 39, con la precisazione che, ai fini dell'applicazione del punto n. 11 bis), devono essere considerati derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

 il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

 il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;  si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. Alla definizione generale sopra riportata, lo IAS 39 aggiunge la descrizione di relazione di copertura per definire quando uno strumento derivato si deve considerare di copertura, al fine dell'applicazione delle relative regole contabili. Stesso discorso vale per la definizione di fair value, ripresa dal d.lgs. 139/2015 e che lo IAS 39 definisce come il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

Inoltre lo IAS 39 descrive la rilevazione iniziale e successiva sia per gli strumenti derivati di copertura che per quelli speculativi ed, in attesa della pubblicazione da parte dell'OIC della versione definitiva del Principio Contabile OIC XX, il decreto stabilisce che, per le società che applicano il codice civile nella redazione del bilancio, tali criteri di valutazione dello IAS 39 sono applicabili nei limiti di quanto disciplinato dal nuovo punto n. 11 bis) dell'art. 2426 cc.

Per quanto riguarda la valutazione degli strumenti derivati speculativi, le nuove regole introdotte con il d.lgs. 139/2015 impongono di iscrivere periodicamente utili e perdite a Conto Economico. Applicando il nuovo punto n. 11 bis), il redattore del bilancio dovrà iscrivere sia il maggior valore che il minor valore del

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derivato speculativo a Conto Economico, determinandone il valore alla data di chiusura del bilancio per ogni esercizio in cui si possiede lo strumento.

Tale criterio di valutazione va comunque letto alla luce del principio di prudenza che impone di non distribuire utili “sperati”, principio che vale sia per le imprese che applicano il codice civile che per quelle che utilizzano gli IAS/IFRS a norma del d.lgs. 38/200525.

Per quanto riguarda la valutazione degli strumenti derivati di copertura, coerentemente con quanto disciplinato dallo IAS 39, il nuovo punto n. 11 bis) accoglie la divisione tra “fair value hedging” e “cash flow hedging”.

25 Da pag. 4 di “I contratti derivati nel nuovo bilancio d'esercizio” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 02/2016.

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BIBLIOGRAFIA:

“Il d.lgs. 139/2015 recepisce la Direttiva UE/34/2013: le implicazioni

operative per il bilancio in forma ordinaria” di Piero Pisoni, Fabrizio

Bava, Donatella Busso, Alain Deville, Fabio Rizzato, Roma, Bilancio, vigilanza e controlli n. 09/2015.

“Bozza Principio Contabile OIC XX”.

“Strumenti finanziari derivati: in consultazione la bozza del nuovo OIC” di Redazione IPSOA Quotidiano, Roma, 13/04/2016.

“Strumenti finanziari derivati: quali sono e come rilevarli” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia, 18/04/2016.

“Strumenti finanziari: valutazione in bilancio dei derivati speculativi e di

copertura” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiano, Reggio Emilia,

26/04/2016.

“Esempi Illustrativi degli Strumenti Finanziari – Principio Contabile OIC

XX”.

“I contratti derivati nel nuovo bilancio d'esercizio” di Luca Fornaciari, IPSOA Quotidiani, Reggio Emilia, 02/2016.

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