Richiesta di modifica legislativa dell'art. 30 del R.D.L. 31 maggio
1946,n, 511, per il ccoUocamento fuori ruolo dei magistrati sospesi dalle funzioni.
(Parere approvato
cialCorzsiglio
nella scdtita deZ1'8gennaio).
Come e noto, allo stato attuale della legislazione, il magistrato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio con provvedimento della Sezione Disciplinare del Con- siglio Superiore della Illagistratura (art. 30
R.D.L.
31 maggio 1946, n. 5111, al con- trario di quanto avviene per il magistrato sospeso di diritto perche colpito da mandato o ordine di cattura (art. 31 R.D. citato), non viene collocato fuori dal ruolo organico della ~nagistrntura. Conseguenza di tale normativa e spesso il grave disservizio degli ulfici cui i magistrati sospesi appartengono, dal momento che la relativa unita lavorativa resta di fatto congelata senza la possibilita di mettere a concorso e dare concreta copertura al posto in questione. I1 danno, poi, S u in re ipsa a per gli uffici unipersonali (si pensi alle preture mandamentali), privati dell'unico magistrato in essi operante.Di qui la necessita ravvisata da questo Consiglio dell'iniziativil di una limitata, ma pur tanto utile riforma legislativa che sia suscettibile di ovviare all'inconve- niente sopra illustrato, riforma che potrebbe semplicemente concretizzarsi nel disporre che vengano collocriti fuori dal ruolo organico anche i magistrati sospesi dalle funzioni e dallo stipendio a seguito di deliberazione della Sezione Disciplinare del C.S.M.
Allo scopo di meglio chiarire la proposta, il Consiglio ha ritenuto di formularla in forma articolata nei termini che seguono, preoccupandosi anche di fornire gli indispensabili suggerimenti in ordine al richiamo in ruolo e alla destinazione del magistrato la cui sospensione sia venuta meno, prevedendo le varie ipotesi e regolandole in linea di massima secondo gli schemi adottati dal legislatore nel 1946 (art. 2) nei casi di riduzione dell'organico owero di soppressione di un ufficio giudiziario. L'unico aspetto di novita, infatti, e rappresentato dalla mancata appli- cazione nci confronti dei magistrati richiamati in ruolo nelle circostanze specificate del disposto dell'art. 194 Ord. giud., suggerimento che non richiede una particolare iIlustrazione perche si giustifica alla luce di quelle medesime ragioni equitative che ispirano il gia citato disposto dell'art. 2 del
R.D.L.
n. 511/19ilo.•á I1 magistrato sospeso e collocato di diritto fuori dal ruolo organico cfellri magistratura, anche nei casi di sospensione facoltativa e dal giorno della delibe- razione della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
In caso di revoca della sospensione, i1 magistrato, ove non manifesti cna volonth contraria ed il posto in precedenza da lui occupato risulti ancora vacant.3, deve essere richiamato in ruolo cd assegnato al medesimo posto.
Qualora il posto sia stato coperto, :;e il magistrato non puo essere assegnato ad altro ufficio della stessa sede, si tiene conto, per quanto possibiIe, delle sue aspirazioni per un posto vacante del suo grado in altra sede, riconoscendogli, co- munque, la legittimazione a proporre successivu domanda di tramutamento, a prescindere dal disposto dcll'art. 194 R.D. 30 gennaio 1911, n. 12 P.