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Il Direttore della UOC Dr.ssa Floriana Rosati. Proposta n 338 del (DIG)

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Academic year: 2022

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(1)

Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata”

Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051– Fax 77053253 – C.F. e P.IVA 04735061006 – Cod.Attività 8511.2 L.R. Lazio 16.06.94, n.18 – D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE _____________________________________

Numero data

Oggetto: Presa d’atto dei periodi di assenza dal servizio di numero due dipendenti di questa Azienda, profilo professionale CPSI cat. D, scelti dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell’art. 1 del O.C.D.P.C. n. 656 del 26.3.2020.

Esercizio 2020 Conto

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Centro di Costo 1UOAO400

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Sottoconto n°

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Budget:

- Assegnato €

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- Utilizzato €

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- Presente Atto €

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- Residuo €

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Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale

Dr. Pasquale Ferrari _________________

Data………..

U.O.C. Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane

Estensore

Data 9.4.2020 Firma _f.to Elisabetta Frontini__

Responsabile del Procedimento

Data 9.4.2020 Firma _f.to Elisabetta Frontini__

Il Direttore della UOC Dr.ssa Floriana Rosati

Data__________ Firma_____________

Proposta n 338 del 16.04.2020 (DIG)

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

__________________________________

__________________________________

Data ___________________

__________________________________

IL DIRETTORE SANITARIO Antonio Fortino

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

________________________________________

________________________________________

Data _____________________

________________________________________

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n° ____ di cui n° _____ di pagine di allegati e di una pagina

attestante la pubblicazione e l’esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale. -

(2)

Deliberazione n. del 2

Il Direttore della U.O.C. Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

RICHIAMATO il decreto legge n. 6 del 23.2.2020, convertito in legge n. 13 del 5.3.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19;

VISTI tutti i provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19;

DATO ATTO che l’OCDPC n. 656 del 26 marzo 2020 ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo 2020, all’art.

1 (Costituzione di una Unità tecnico infermieristica) dispone testualmente:

1. Per l’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a integrare l’Unità medico-specialistica di cui all’art. 1 OCDPC n. 654 del 21 marzo 2020 con una unità tecnico infermieristica a supporto delle strutture sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3. L’Unità è composta di un numero massimo di 500 infermieri scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle specifiche esperienze professionali ritenute necessarie, tra le seguenti categorie:

a) infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale;

b) infermieri dipendenti da strutture sanitarie private anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;

c) infermieri liberi professionisti anche con rapporto di somministrazione di lavoro;

2. La partecipazione alla predetta Unità è su base volontaria e gli infermieri individuati si rendono disponibili a prestare tale attività presso i servizi sanitari regionali, che ne facciano richiesta, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile con priorità per quelli maggiormente in difficoltà operativa a causa dell’emergenza. Per l’impiego nell’Unità di cui al comma 1, lettera a), si prescinde dall’assenso del servizio sanitario regionale di appartenenza. Per gli infermieri di cui alla lettera b) del medesimo comma è richiesto il previo assenso della struttura di appartenenza qualora trattasi di strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario nazionale e, per quelli di cui alla lettera c), della struttura presso cui prestano servizio in regime di somministrazione di lavoro, qualora trattasi di strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale;

3. L’attività prestata nell’Unità è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile privilegia, ove possibile, l’assegnazione nei servizi sanitari delle Regioni maggiormente in difficoltà operativa a causa dell’emergenza limitrofe a quella di provenienza

(3)

Deliberazione n. del 3

dell’infermiere. Le Regioni presso cui gli infermieri sono destinati a prestare la propria attività provvedono all’alloggio del personale ed al rimborso delle spese documentate di viaggio tra il domicilio e la sede assegnata;

4. A ciascun infermiere dell’Unità è corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, un premio di solidarietà forfettario di 200 euro, che non concorre alla formazione del reddito, corrisposto direttamente dal dipartimento della protezione civile. Per gli infermieri di cui al comma 1, lettere a) e b) resta fermo il trattamento economico complessivo, eventualmente, già in godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero delle strutture di appartenenza;

5. l’unità opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020;

ACQUISITA l’istanza prot. n. 12850 del 6.4.2020 del dipendente Antonio Cherubini, collaboratore professionale infermiere cat. D, con la quale chiede congedo dal servizio a decorrere dal 10.4.2020 fino al 1.5.2020, per prestare la propria attività professionale in conseguenza dell’emergenza CoViD19 a seguito di scelta da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile;

l’istanza prot. n. 12839 del 6.4.2020 del dipendente Antonio De Marco, collaboratore professionale infermiere cat. D, con la quale chiede congedo dal servizio a decorrere dal 10.4.2020 fino al 1.5.2020, per prestare la propria attività professionale in conseguenza dell’emergenza CoViD19 a seguito di scelta da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di prendere atto dei periodi di assenza dal servizio ai sensi dell’art. 1 del O.C.D.P.C. n. 656/2020, dei seguenti dipendenti, profilo professionale CPSI cat. D, sotto riportati, per prestare la propria attività professionale in conseguenza dell’emergenza CoViD19:

nome cognome profilo professionale periodo dell’assenza Antonio De Marco collaboratore

professionale infermiere cat. D

dal 10.4.2020 al 1.5.2020

Antonio Cherubini collaboratore professionale infermiere cat. D

dal 10.4.2020 al 1.5.2020

di dare atto che resta fermo il trattamento economico complessivo già in godimento, corrisposto dall’Azienda, e che il premio di solidarietà, previsto dal citato OCDPC n.656/2020, che viene corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile, non concorre alla formazione del reddito;

(4)

Deliberazione n. del 4

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 di prendere atto dei periodi di assenza dal servizio ai sensi dell’art. 1 del O.C.D.P.C. n.

656/2020, dei seguenti dipendenti, profilo professionale CPSI cat. D, sotto riportati, per prestare la propria attività professionale in conseguenza dell’emergenza CoViD19:

nome cognome profilo professionale periodo dell’assenza Antonio De Marco collaboratore

professionale infermiere cat. D

dal 10.4.2020 al 1.5.2020

Antonio Cherubini collaboratore professionale infermiere cat. D

dal 10.4.2020 al 1.5.2020

 di dare atto che resta fermo il trattamento economico complessivo, già in godimento, corrisposto dall’Azienda, e che il premio di solidarietà previsto dal citato OCDPC n.656/2020, che viene corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile, non concorre alla formazione del reddito;

di comunicare il contenuto del presente provvedimento agli interessati, nonché alle UU.OO e/o Uffici competenti a porre in essere gli adempimenti consequenziali.

Il Direttore della U.O.C.

Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane Dr.ssa Floriana Rosati

(5)

Deliberazione n. del 5

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTÙ dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio n.

T00206 del 2 agosto 2019;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE Massimo Annicchiarico

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Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata”

Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051– Fax 77053253 – C.F. e P.IVA 04735061006 – Cod.Attività 8511.2 L.R. Lazio 16.06.94, n.18 – D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163

DELIBERAZIONE N.____________ DEL________________

Si attesta che la deliberazione: è stata

pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data ________________________________

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data: __________________________________

- data di esecutività: ___________________________________

Deliberazione originale Composta di n. fogli

Esecutiva il,

Il Direttore U.O.C Affari Generali e gestione amministrativa ALPI

(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)

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