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Norme d'attuazione in materia di bibgubrno giudt.l..iarfo

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Norme d'attuazione in materia di bibgubrno giudt.l..iarfo

018liZa

Regione Trentho-Alto

Adige,

I1 Consiglio Superiore della Magistratura, arella seduta del 23 gennaio 1986, Vista la relazione allegata relativa alla normativa in materia di bUiPgwismo giudiziario nella Regione TrentirmAlto Auige, ha deliberato di esprimere al Mini- nistro di Grazia e Giustizia il propnio parere ad sensi dell'art. 10, 2 conma legge 21 marzo 1958, n. 195, nel senso che qualssaci norma di attuazione deilo Statuto di detta Regione debba prevedere sia la faculta di scelta della lingua per i citta- dini di lingua italiana e tedesca nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli uffici della

PA.,

sia la liberth di scelta del difensore.

Allegato Rclncione sulla normativa di attuazione in materia di bilinguismo.

Sono pervenute al Consiglio Superiore della Magistratura svariate note con riferimento alla normativa di attuazione deiio Statuto della Regione Trentino A1tc;- Adige in materia di biiinguismo giudiziario, note provenienti dagli ordini profes- sionali forensi e della magistratura locale.

2

-

C.S.M.

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Notiziario n. I

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6 NOTIZIARIO N. 1 D n 31 GENNAIO 1986

In particolare l'assemblea dei magistrati della Corte di Appello di Trento, nella seduta del 9 ottobre 1984; ha votato un documento di cui si dira piu avanti, con l'invito al Consiglio, ai sensi dell'arit. 10, I1 comma, legge 24 mazza 1958, n. 195, di esprimere il proprio motivato parere sulla materia. Di qui l'impulso a trattare tale pratica, nel merito della quale si osserva che in virth dell'art. 107 del

D.P.R.

31 agosto 1972, n. 670, le norma di attuazione dello Statuto sono emanate con decreti-legislativi dal. Governa Ltaliano previo parere obbligatorio, ma non vinco- lante, di una apposita coplfnissione paritetica composta di dodici membri d i cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale. due del Consiglio provinciaile di Trento e due di quello di Bolzano.

L'art. 100 di detto

D.P.R.,

poi, dispone che a i cittadini di lingua tedesca della provincia di Boizano hanno la facolta di usare la loro lingua. nei rapporti con gli uffici giudiziari e con cla Pubblica Amministrazione

...

rr.

La citata commissione ha reso il suo parere (contenuto integralmente nel pa- rere deliberato nella seduta del 4 novembre 1984 dal Consiglio Nazionale forense e trasmesso al Consigiio) nel senso di regolare non tanto la facolta indicata dal richiamato art. 100 dello Statuto, quanto piuttosto di a stabilire 3 l'obbligo dei cit- tadini di lingua tedesca di usare solo e sempre detta lingua.

Tale parere ha sollevato forti obbiezioni e gravi perplessith sia da parte del Consigiia Nazionale forense, sia da parte dei magistrati della Corte d'Appello di Trento, che dalllUnione delle Curie e dal Consiglio dell'ordine degli awocati e pro- curatori del Veneto e Frid-Venezia Giulia.

In particolare. l'assemblea dei magistrati del circondario di Boizano riunitasi il 30 aprile 1985 ha approvato tra gli altri d seguenti principi che dovrebbero inforo mare l'adozione dei decreti legislativi di competenza del Governo:

I) Liberta di scelta ~dell'uso della lingua italiana o tedesca, da parte del cit- tadino, indipendentemente dalla sua appartenenza all'uno o all'altro gruppo lin- gListic0;

11) Assoluta liberta di scelta del difensore, indipendentemente dalla scelta deUa lingua: e dell'appartenenza al gruppo linguistico;

111) Principi di natura processude ai fini delil'attuazione dei diritti di libera scelta della lingua e del difensore:

a) libertk di scelta della lingua negli interventi orali delle parti proces- suali, dei testimoni ed esperti, con il diritto all'immediata traduzione;

b) obbligo della verbalizzazione nella lingua usata dal dichiarante;

C ) liberta di usa delia lingua, nelle scritture, a scelta dello scrivente, saiva

una opportuna regolamentazione della traduzione degli atti notificati e di quelli aventi comunque effetti non meramente interni e1 processo;

d) liberta di scdta delia lingua da parte dell'estensore nelle sentenze, requi- sitorie soritte ed ordinanze, con l'obbligo dell'ufficio di. provvedere alla tradu- zione, nell'ipotesi che una delle parti abbia scelto l'altra lingua o ne faccia ri- chiesta;

IV) Necessita dell'adozione di attrezzature e strutture idonee per l'attuazione del bibguismo processuaie, ed, in particolare, dell'istituzione di uffici di tnciu- zione.

I1 Consiglio Nazionale forem, poi, con nota del 9 novembre 1984, ritiene che con il predetto parere non si regola l'uso della a: facolta m concessa, ma si stabi- lisce l'obbligo per i cittadini di lingua tedesca di usare solo e sempre detta lin-

,

W con violazione del principio costituzionale della libera scelta del difensore sia per i cittadini italiani di lingua tedesca che per quelli di lingua. italiana. I1 parere, inoltre, suggerisce

-

sempre ad awiso del Consiglio Nazionale forense

-

una procedura macchinosa, piena di nullith, con pesanti oneri (quali termini-peren- tori), violatrice di altri principi Fondamentali dell'ordinamento.

L'unione degli Ordini degli awocati e procuratori del Veneto e del Friuli-Vene- zia Giulia con nota del 16 ottobre 1984, rilevato che ogni restrizione della facolta di usare l'una o l'altra lingua comporta violazione anziche attuazione dell'Xuto- nomia, afferma i seguenti principi:

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N a r ~ z ~ ~ ~ n i o K. 1 DEL 31 C1:NNAIO 1986 7

1) ad ogni cittadino, a qudunquc gmppo hguistico appartenga, deve essere riconosciuto il diritto alla libera scelta delia lingua in cui esprimersi, in qualsiasi veste intervenga nelle procedure giudiziarie m e r o nelliattivita di polizia; conte- stando qualsiasi criterio di predeterminazione che contrasti con la manifestazione individuale di volonta;

2) ad ogni cittadino, a qualunque gruppo linguistico appartenga, deve essere riconosciuto il diritto alla libera dscelta del difensore nel processo penale, civile o amniinistrativo, senza alcuna iimitazione, neppure quella del gruppo linguistico di appartenenza dei difensore.

Parimenti anche l'Unione Nazionale delle Curie, con nota del 25 settembre 1984 riafferma: a I1 principio democratico secondo cui ad ogni cittadino, a qualunque gruppo linguistico appartenga, deve essere riconosciuto il diritto allac libera scelta

dcllri lingua in cui esprimersii, in qualsiasi vestc intervenga nelle procedure giudi- zitwic, senza che possano o debbano istituirsi norme che predeterminino la lingua dclla procedura secondo i criteri di individuazione del gruppo linguistico di appar- tenenza, nonche il diritto alla libera ticelta del difensore, cui, altrettanto libera- mente, deve spettare il diritto di scegliere la lingua in cui svolgere la difesa tecnica n.

11 Consiglio Superiore della Magistratura ritiene:

LI) che debba essere affermata la propria competenza ad esprimere

il

parere ai sensi dell'art. 10 legge 24 mano 1958, a. 195;

b) la Commissione dei a sei, non ha potere di proposta ma soltanto di parere;

C ) la competenza ad emettere i prowedimenti definitivi spetta esclusiva-

mente al Governo della Repubblica.

Quanto poi al merito deila questione il Consiglio Superiore della Magistratura sottolinea la fondatezza dei dubbi

e

le preoccupazioni da varie parti avanzate e precedentemente riferiti e condivide la necessita di riaffeirna~e i principi generali, gia sanciti nell'art. 100 del D.P,R. 31 agosto 1972, n. 670 contenente lo Statuto spe- ciale del Trentina-Alto Adige, secondo i quali va riconosciuta da facolta di scelta della lingua per i cittadini di lingua italiana e di lingua tedesca nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli uffici deila Pubblica Amministrazione, nonche la li- berta di scelta dal difensore.

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