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Non applicabilità del divieto previsto dall’art. 8, L. 21 novembre 1991, n. 374 in relazione all’esercizio della professione forense dinanzi al Tribunale per i minorenni e al Tribunale penale militare.

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Non applicabilità del divieto previsto dall’art. 8, L. 21 novembre 1991, n. 374 in relazione all’esercizio della professione forense dinanzi al Tribunale per i minorenni e al Tribunale penale militare.

(Risposta a quesito del 6 marzo 2002).

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 6 marzo 2002, ha adottato la seguente delibera:

- letta la nota indicata in epigrafe, nella quale l’avv…….. chiede se, in quanto giudice di pace nella sede di Napoli, possa esercitare la professione forense dinanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli ed al Tribunale Militare della medesima città;

- rilevato che l’art.8 legge 21 novembre 1991, n.374 e succ.modif., stabilisce, per quanto qui interessa, che gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense (comma 1-bis) e che il divieto si riferisce, quindi, ai soli uffici giudiziari la cui competenza coincide con quella circoscrizione territoriale ovvero è in essa ricompresa;

- considerato che il tribunale per i minorenni ha, viceversa, giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione della corte di appello in cui è istituito (art.3 r.d.l. 20 luglio 1934, n.1404, conv.con modif. in l. 27 maggio 1935, n.835) e che il divieto sancito dall’art.8 cit. non può, pertanto, trovare applicazione in relazione a tale ufficio;

- ritenuto che la conclusione alla quale si perviene in base alla testuale formulazione della disposizione in oggetto trova, altresì, adeguata giustificazione nella circostanza che non vi è alcuna possibilità di interferenza tra le funzioni rispettivamente svolte dai giudici di pace e dai tribunali per i minorenni;

- ritenuto che altrettanto è da dirsi in ordine al quesito concernente l’esercizio di attività forense dinanzi al Tribunale penale militare, le cui circoscrizioni territoriali si estendono ben oltre il perimetro dei circondari (essi sono attualmente otto, tre dei quali soltanto – Napoli, Bari e Palermo – ubicati nel meridione: cfr.d.P.R.14 febbraio 1964, n.199) e la cui specifica competenza esclude, ancora una volta, ogni pericolo di interferenza con le funzioni giudiziarie attribuite ai giudici di pace

d e l i b e r a

di rispondere all’avv. ………… nei termini di cui in motivazione.

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