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L'abbinamento dal punto di vista del Tribunale per i minorenni

Autore: 

Ottavia Pennisi, Psicologa, psicoterapeuta, giudice onorario Tribunale per i minorenni di Roma.

L’interrogativo di quale sia la metodologia utilizzata per abbinare la coppia aspirante adottiva ed il bambino da adottare è da sempre un tema presente e delicato sia per chi si occupa della materia sia per gli aspiranti genitori adottivi i quali rimangono in attesa di una chiamata del Tribunale anche per periodi molto lunghi.

L'attesa è un momento alquanto delicato poiché la coppia si trova in una fase di

sospensione in cui ha la sensazione di non potere fare nulla; fase caratterizzata da alcuni fattori comuni:

l'imprevedibilità del tempo: per le numerose variabili non prevedibili;

la paralisi del movimento: che si contrappone all’intensa azione che ha investito la coppia nella fase precedente (raccolta di informazioni svolta in autonomia,

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partecipazione a corsi proposti dai Servizi territoriali o dagli Enti Autorizzati o percorsi e incontri proposti dalle Associazioni familiari, percorso con il Servizio adozioni con diversi colloqui, esami, visite) con un investimento sia emotivo che di tempo personale dedicato al progetto adottivo;

lo stato di tensione: che inevitabilmente tende a far riemergere le aspettative, le fantasie o le angosce della coppia (che si alimentano nell’attesa stessa).

 

QUAL È IL RUOLO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI?

All’interno della banca dati delle coppie/famiglie che hanno dato disponibilità all’adozione nazionale, il Tribunale deve scegliere quella che maggiormente sembra in grado di

corrispondere alle esigenze specifiche del minore adottabile, quasi sempre in una situazione di rischio giuridico.

Nella ricerca della coppia idonea per adottare quel "particolare" bambino, con quella

"particolare" storia di abbandono, con il disagio vissuto, i traumi subiti, è necessario ricercare una famiglia in grado di corrispondere in maniera non generica, ma personale e reale alle aspettative, alle carenze, alle interferenze con la sua evoluzione e agli eventuali danni che ha dovuto affrontare.

Tale decisione viene presa dal Collegio abbinamenti, composto da quattro giudici: il Presidente del Tribunale, il Giudice relatore (che si sta occupando di quel minore) e una coppia di Giudici onorari (maschio e femmina).

 

L’ABBINAMENTO E LE SUE DIVERSE FASI

1. Innanzitutto il Collegio abbinamenti compie la valutazione delle caratteristiche ed esigenze specifiche del minore per il quale va individuata la situazione di accoglienza familiare migliore. Ciò viene realizzato sulla base di tutte le informazioni raccolte dal momento in cui il bambino è entrato nel percorso di tutela. Il Tribunale per i Minorenni conosce storia, qualità relazionali e bisogni di ogni bambino/ragazzo - elementi determinanti al fine del suo abbinamento - proprio in ragione dei pregressi interventi amministrativi (sostegno della famiglia in difficoltà) e giudiziari.

Il Collegio abbinamenti, soprattutto nei casi particolarmente delicati e complessi, in

riferimento all'età del minore, al suo stato di salute, alla sua situazione giuridica, delega un giudice onorario (GO) (scelto in base a dei criteri specifici) a sentire gli operatori che

seguono o hanno seguito il minore (casa famiglia, tutore, servizi, ecc.), per valutare bene le caratteristiche e le necessità specifiche di quel determinato bambino. Minore che viene ascoltato direttamente dal GO quando maggiore di 12 anni, per sentire il suo parere, o quando maggiore di 14 anni per avere il suo consenso. Nella realtà di molti tribunali, il minore viene ascoltato anche quando è più piccolo, con una osservazione dello stesso nello

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scambio relazionale e comunicativo con il giudice, al fine di comprendere meglio la sua situazione, le sue necessità ed aspettative. Con i bambini più piccoli, a Roma, si ricorre alla stanza dell’ascolto del tribunale, una stanza pensata più a misura di bambino, ben illuminata, di aspetto gradevole, con arredamento accogliente e la presenza di giochi o materiali per disegnare.

2. Il Collegio abbinamenti procede quindi ad una valutazione comparativa tra le coppie che hanno dato disponibilità all’adozione, individuando una rosa di coppie che presenta le caratteristiche più adatte per quello specifico bambino/ragazzo in difficoltà. Nella ricerca della coppia/famiglia vengono indicati dei criteri di ricerca, ad

esempio disponibilità al rischio sanitario, età del minore, accoglienza di due o più minori, disponibilità al rischio giuridico, al mantenimento dei rapporti tra la fratria, accoglienza di minori abusati sessualmente, figli di genitori psichiatrici o tossicodipendenti, ecc.

3. La fase successiva inizia nel momento in cui la coppia è contattata per presentarsi ad un incontro in Tribunale dove è in comparazione con altre coppie ritenute adeguate per il minore preso in considerazione. L’incontro è sia per accertare che la situazione della coppia non sia cambiata o se eventuali cambiamenti non pregiudichino il percorso adottivo, sia per la presentazione della situazione e delle caratteristiche del minore agli aspiranti genitori adottivi. In questa fase la coppia viene sollecitata ad esprimersi in relazione alle disponibilità che aveva presentato inizialmente. Ai coniugi viene data ogni informazione rilevante sul minore emersa nel corso delle indagini che hanno portato alla sua dichiarazione di adottabilità. Il Tribunale per i minorenni deve, invero, informare i richiedenti “sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini”, deve cioè fornire ai potenziali futuri genitori le informazioni riguardanti la storia personale e familiare del bambino (per es. malattie, cause dell’abbandono, comportamenti del minore, ambiente sociale di provenienza, caratteristiche dei genitori, ecc), oltre che giuridici. Questa disposizione normativa è molto importante perché, oltre a favorire una scelta consapevole della coppia, può contribuire a garantire un migliore inserimento del minore nel nucleo adottivo.

La proposta di abbinamento rappresenta un passaggio di grandissima importanza nel progetto adottivo. Si tratta, infatti, del momento in cui tutte le fantasie, le speranze, i timori della coppia si confrontano con una prospettiva concreta di genitorialità. Si confrontano con un bambino concreto, un’età, una storia più o meno vicini a ciò che avevano immaginato (o meglio desiderato).

L’incontro con la storia del bambino è il punto centrale di questa fase. A mio

avviso, l’impatto emotivo di questo momento è fondamentale: quanto i potenziali genitori adottivi riescono a sintonizzarsi con quel minore, quanto riescono ad immaginare

concretamente quel bambino nelle sue specificità? Quale risonanza emotiva suscita in loro la storia del minore? il pensiero dei suoi genitori naturali? con cosa si identificano? quanto sono consapevoli delle specificità e/o criticità di quel bambino? quali risorse personali e di coppia si riconoscono? come affronteranno il rischio giuridico? ecc.

4. Un'altra fase importante dell’abbinamento è la valutazione da parte della coppia della proposta: la coppia è chiamata a valutare attentamente ed in modo dettagliato la proposta

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di abbinamento in modo da compiere una valutazione consapevole rispetto a tutte le informazioni ricevute sul bambino/ragazzo. Questo è un momento delicato poiché si

attiva, dopo il periodo di attesa (che può essere durato anche anni), il reale confronto tra le aspettative e la realtà, che a volte può essere molto diversa da quella prevista e auspicata, da quanto immaginato. Una realtà che dovrebbe portare alla riflessione e consapevolezza da parte dei coniugi dei propri limiti e risorse e delle emozioni suscitate nel venire a conoscenza della realtà e dalla storia di quel bambino.

Se diciamo di no?

La coppia deve liberamente decidere se accettare la proposta di abbinamento o rifiutarla. E’

importante chiarire che un rifiuto motivato dell’abbinamento non comporta necessariamente un giudizio negativo, in quanto espressione di conoscenza del sé e consapevolezza dei propri limiti, sintomatico di un percorso di coppia che non ambisce ad un bambino a tutti i costi.

Se diciamo di sì?

E’ corretto precisare che anche l’accettazione dell’abbinamento non comporta

automaticamente l’abbinamento con il minore proposto. L’abbinamento infatti è sempre in comparazione con altre coppie.

5. L’ultima fase si conclude con la scelta del Collegio abbinamenti della coppia/famiglia ritenuta più idonea per l’accoglienza di quel minore.

E’ importante sottolineare come la comparazione tra le coppie, non sia una graduatoria generica o asettica delle coppie in sè, non è una competizione tra le coppie, ma la valutazione è sempre relativa alla situazione di quel minore specifico. Una coppia può risultare la più idonea per una situazione e non per un’altra! A parità di condizioni viene sempre seguito l’ordine cronologico delle domande.

 

IL FOCUS DI TUTTO

E’ importante ricordare che l’adozione ha il fine di dare una famiglia ad un bambino e non un figlio ad una coppia. Un bambino concreto, con specificità, bisogni, caratteristiche e risorse.

Un bambino il cui percorso di crescita ed evoluzione è stato almeno in parte compromesso. Il fine dell’adozione è far avere al bambino una famiglia, un altro contesto dove possa non solo ricevere quello che non ha avuto o ha avuto parzialmente ma anche recuperare il danno che ha subito. La coppia adottiva deve avere una funzione riparatrice, al di là dell’amore che ha da dare al bambino.

Attenzione: Infine, il numero di domande che pervengono annualmente ai singoli Tribunali per i minorenni è elevato rispetto ai bambini e ai ragazzi in attesa di adozione. Ma ancor di più non vi è sempre corrispondenza tra le disponibilità date dalla coppia e la realtà dei minori dichiarati adottabili.

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"" Data di pubblicazione:

Lunedì, Dicembre 13, 2021

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