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giudice onorario del Tribunale per i minorenni di

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Eventuali profili d'incompatibilità ex art. 7 punto 7 della circolare 26 ottobre 2015 tra il ruolo di Giudice onorario del Tribunale per i minorenni e l'attività lavorativa svolta nel territorio di competenza del Tribunale stesso.

(Risposta a quesito del 25 gennaio 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 25 gennaio 2017, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota pervenuta in data 23 novembre 2016 con la quale il Presidente del Tribunale per i minorenni di …, nel trasmettere la comunicazione con cui il dott. …, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di …, rappresenta di essere in procinto di essere assunto come coordinatore del Centro Diurno “…”, segnala di non ravvisare “cause d'incompatibilità ex art. 7 punto 7 della circolare 26 ottobre 2015 tra il ruolo di Giudice onorario e l'attività lavorativa che il dott. … andrebbe a svolgere, considerato che trattasi di un Centro Diurno destinato all'accoglienza e al sostegno di minori provenienti dal territorio ristretto in cui ha sede (quartiere di …), e solo subordinatamente dai territori limitrofi, sempre con invio a mezzo dei Servizi Sociali”; rileva altresì che “per tale ragione la posizione del dott. … mi pare più correttamente riconducibile (trattandosi di servizio territoriale privato) al disposto del punto 6 dell'art. 7 della circolare citata, con previsione di astensione dell'interessato nei casi dei minori seguiti dal Tribunale per i minorenni avviati dai Servizi al Centro Diurno. Prevedo che il numero sarebbe certamente esiguo, stante il imitato ambito territoriale nel quale opererebbe il Centro Diurno, rispetto all'ampio territorio di competenza del Tribunale per i minorenni; conseguentemente l'eventuale astensione del dott. … non sarebbe tale da creare disservizi”, evidenziando infine che “il dott. … si è rivelato in questo triennio, per la sua competenza, l'interesse dimostrato per il lavoro e la sua capacità, una risorsa preziosa per questo Tribunale per i minorenni, di tal che la sua conferma per il prossimo triennio è ampiamente auspicabile.”;

- visto l'art. 7 della circolare consiliare P-19415/2015 del 26 ottobre 2015, concernente le incompatibilità riguardanti i giudici onorari minorili, il quale ai punti 6 e 7, prevede che: “6. Se il giudice onorario minorile svolge attività di operatore socio-sanitario dei servizi territoriali, pubblici e privati, o vi collabora a qualsiasi titolo, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, il giudice onorario minorile non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione.

Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari

7. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private.

Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge o dal convivente.

Spetta al Presidente dell'ufficio giudiziario interessato fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.”;

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- rilevato che è sempre necessario che siano assicurate la posizione di terzietà e l'imparzialità del giudice rispetto ai procedimenti trattati e che sarà cura del dirigente dell'Ufficio giudiziario evitare che vi siano interferenze o confusione di ruoli;

- rilevato, inoltre, che il giudice onorario non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali a qualsiasi titolo il medesimo, il coniuge, il convivente, o i suoi parenti sino al secondo grado o affini in primo grado collaborano venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione;

- ritenuto, pertanto, che eventuali profili d'incompatibilità come indicati sono da accertarsi in concreto e possono essere risolti con l'utilizzo dell'istituto dell'astensione;

delibera

di rispondere che gli eventuali profili d'incompatibilità come indicati nella nota in oggetto sono da accertarsi in concreto e possono essere risolti con l'utilizzo dell'istituto dell'astensione; si invita pertanto il Presidente del Tribunale per i minorenni di … a vigilare che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole sulla formazione delle tabelle dell'ufficio giudiziario."

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