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Quesito in materia di assegnazione ad altra sezione a seguito di permanenza ultradecennale nel medesimo posto.

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Academic year: 2022

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Quesito in materia di assegnazione ad altra sezione a seguito di permanenza ultradecennale nel medesimo posto.

(Risposta a quesito del 17 settembre 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 settembre 2003, ha adottato la seguente delibera:

“Con nota in data 26 giugno 2003 il Presidente del Tribunale di …rappresentava di avere invitato in data 7 maggio 2002 la dott.ssa …, magistrato in servizio presso il tribunale di …, addetta da oltre un decennio alla I Sezione civile, ad esprimere entro un anno le proprie preferenze per uno spostamento in uno dei posti disponibili del medesimo ufficio, in ottemperanza al par. 46.4 della circolare sulla formazione delle tabelle per l’organizzazione degli uffici giudiziari 2002-2003 che dispone testualmente “Nel caso in cui per la prolungata permanenza nel medesimo posto, il magistrato debba essere assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio, il dirig ente dell’ufficio - previa comunicazione a tutti i magistrati dell’ufficio dei posti vacanti che intende ricoprire ed includendo tra tali posti anche quello occupato dal magistrato che deve essere tramutato per superamento del limite di permanenza decennale – inviterà quest’ultimo ad esprimere le proprie preferenze nel termine di un anno, trascorso il quale lo destinerà ad uno dei posti disponibili assecondandone le aspirazioni ove non sussistano ragioni ostative“; alla scadenza dell’anno la dott.ssa … non effettuava alcuna scelta e chiedeva invece un differimento del tramutamento dovuto alla permanenza ultradecennale, ovvero la sua assegnazione in soprannumero al collegio B della Prima Sezione civile, che tratta materia diversa da quella originariamente di competenza; il Presidente del Tribunale chiedeva quindi a questo Consiglio di volere esprimere il proprio parere sulle richieste formulate dalla dott.ssa …;

- lette le note trasmesse dalla dott.ssa … al Presidente del Tribunale in data 3 marzo e 5 maggio 2003 nonché quella inviata a questo Consiglio in data 16 luglio 2003;

- rilevato che nelle predette note il magistrato ribadiva la sua contrarietà ad uno spostamento di sezione ed in particolar modo ad una sua assegnazione al settore penale evidenziando il suo diritto a beneficiare del disposto della circolare n. 160/96 del 10 aprile 1996, così come modificata con circolare n. P.98-05252 del 6.3.98 in tema di tutela delle lavoratrici madri;

considerato che la circolare menzionata n. 160/96 del 10 aprile 1996 raccomanda al Capo dell’Ufficio di prevedere una organizzazione del lavoro interna tale da configurare un impegno lavorativo del magistrato in gravidanza o fino ai tre anni di vita del bambino non inferiore quantitativamente, ma diverso e compatibile con i doveri di assistenza che gravano sulla lavoratrice e che tale previsione non elide affatto il limite decennale di permanenza nel medesimo posto;

preso atto della circostanza che il capo dell’Ufficio ha correttamente seguito la procedura fissata nel summenzionato par. 46.4 della circolare sulla formazione delle tabelle per l’organizzazione degli uffici giudiziari 2002-2003 e che la dott.ssa … non ha ottemperato all’invito rivoltole di indicare uno dei posti resisi disponibili nell’arco dell’anno di riferimento e che si rende quindi necessaria una sua destinazione d’ufficio ad altro posto vacante (non potendosi evidentemente accogliere la sua richiesta di destinazione in soprannumero ad altra sezione civile che, essendo ad organico completo, lascerebbe invece vacante un posto in altra sezione , con evidente disfunzione per il servizio complessivo);

rilevato che una eventuale violazione dei dettami della circolare sulla tutela delle lavoratrici madri da parte del Capo de ll’Ufficio non può ravvisarsi aprioristicamente, ma deve valutarsi in concreto, tenuto conto delle specifiche mansioni che saranno affidate al magistrato avente diritto ai benefici;

delibera di rispondere nei termini di cui in premessa.”

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