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Quesito posto dal Presidente della sezione penale del Tribunale di … diretto a conoscere se l'assenza per maternità vada computata ai fini della permanenza ultradecennale nell'ufficio di appartenenza.

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Quesito posto dal Presidente della sezione penale del Tribunale di … diretto a conoscere se l'assenza per maternità vada computata ai fini della permanenza ultradecennale nell'ufficio di appartenenza.

(Risposta a quesito dell’8 febbraio 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’8 febbraio 2006, ha adottato la seguente delibera:

"- premesso che la pratica è stata rinviata dal Plenum del 21 aprile 2004 alla Commissione al fine di acquisire il parere del Comitato per le “Pari Opportunità”;

- rilevato che il Comitato per le Pari Opportunità ha espresso il parere nella seduta del 26 gennaio 2005 pervenendo alla seguente conclusione: “appare, dunque, corretto ancorare il riconoscimento dell'efficacia sospensiva ad assenze medio lunghe e continuative dall'attività giudiziaria che, pur se inferiori ad un anno, non possono qualificarsi in termini di “temporaneità”, ma si presentino sin dall'inizio come periodi di assenza che realizzeranno una prevedibile e duratura “scopertura”, sì da consigliare da subito provvedimenti organizzativi di sostituzione (interni, infradistrettuali o persino distrettuali) duraturi e stabili, per un lasso di tempo non inferiore ai 5-6 mesi e ciò indipendentemente dal titolo giustificativo dell'assenza. Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, dunque, anche l'astensione obbligatoria per maternità (così come quella facoltativa, ove utilizzata in maniera continuativa per un lasso di tempo non inferiore a quello indicato) rientra nei casi di assenza medio lunga dall'attività giudiziaria che certamente realizzano, in concreto, le condizioni poste a fondamento del riconoscimento dell'efficacia del termine della decennalità”;

- operata una ricognizione della normativa secondaria consiliare dalla quale risulta che, con riferimento alla specifica funzione di magistrato addetto alla D.D.A il Consiglio, con delibera del 14 giugno 2000, concludeva nel senso della computabilità ai fini del biennio della astensione obbligatoria per maternità aderendo alla interpretazione che della normativa primaria e secondaria sul punto era stata espressa dall'Ufficio studi nella relazione n. 256/00 e che di tali principi la successiva delibera plenaria dell'11 ottobre 2001 costituisce diretta e coerente applicazione;

- rilevato che la normativa consiliare con riferimento ad una serie di istituti (ad esempio in tema di attribuzione del punteggio per le sedi disagiate, per specifiche funzioni, per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo per le applicazioni extradistrettuali cfr. circolare n. 11333 del 1999) prevede che quando “la normativa primaria e le circolari del Consiglio fanno riferimento a “effettivo esercizio di funzioni o di servizio” non possono essere computati ai fini del periodo minimo di permanenza i periodi di astensione dal lavoro, salvo i periodi di astensione obbligatoria ( stante la specifica tutela assicurata dalla legge)”;

- rilevato, infine, che la nuova circolare n. P 27060 del 19 dicembre 2005 per la formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il biennio 2006-2007 approvata il 15 dicembre 2007, ha recepito in larga parte il parere del Comitato per le Pari Opportunità adottato nella seduta del 24 ottobre 2005;

in particolare, con riferimento a tale specifico argomento, ed in accoglimento delle proposte formulate dal predetto Comitato è stato introdotto il principio secondo il quale “il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi determina l'efficacia sospensiva del termine decennale”. Di tale principio la circolare ha previsto puntuale applicazione al paragrafo 46.1. relativo ai criteri di computo dei termini per la permanenza ultradecennale nel medesimo posto e al paragrafo 76.1. che disciplina il computo della durata dell'incarico del magistrato addetto alla Direzione distrettuale antimafia;

- rilevato che all'esito della predetta ricognizione è necessario armonizzare l'interpretazione della normativa secondaria consiliare e che, a tale fine, si deve dare concreta e omogenea interpretazione della disciplina tabellare in modo da dare adeguata ed efficace risposta alle esigenze di introdurre previsioni dirette a contemperare le esigenze di organizzazione e di funzionalità degli uffici con quelle proprie delle situazioni di gravidanza o di assenza per congedo parentale senza che ciò incida negativamente sulla professionalità del magistrato donna.

(2)

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito proposto dal Presidente della sezione penale del Tribunale di … nel senso di ritenere che il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quello facoltativo per un periodo superiore a tre mesi determina l'efficacia sospensiva del termine decennale."

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