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MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

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M

INISTERO DELL

ISTRUZIONE

,

DELL

UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da Istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia: valutazione tecnica dei requisiti da parte

del CNVSU

- febbraio 2006 -

DOC 2/06

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Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è previsto dall’articolo 2 della legge 370/99.

Il Comitato è organo istituzionale del MIUR con il compito di: fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche; effettuare valutazioni tecniche su proposte di nuove istituzioni universitarie statali e non statali in vista dell'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale; predisporre rapporti sullo stato di attuazione e sui risultati della programmazione; predisporre studi e documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria, sull'attuazione del diritto allo studio e sugli accessi ai corsi di studio universitari; predisporre studi e documentazione per la definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università; svolgere per il Ministro attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentate dalle medesime.

Con decreto del 14 maggio 2004, esaurito il primo mandato quadriennale, il Comitato è stato ricostituito e sono stati nominati i seguenti membri: prof. Luigi Biggeri (Presidente), prof. Giovanni Azzone, prof. Carlo Calandra Buonaura, prof. Alessandro Corbino, prof. Giacomo Elias, prof. Luigi Fabbris, dott. Guido Fiegna, dott.ssa Daniela Primicerio, prof. Patrizio Rigatti. In occasione della riunione di insediamento del Comitato, il prof. Giovanni Azzone è stato eletto Vice - Presidente.

Il decreto istitutivo assegna al Comitato una segreteria amministrativa e tecnica per assicurare il supporto necessario. Inoltre, per le esigenze derivanti dall'attività del Comitato, possono essere affidati incarichi ad esperti, a gruppi di lavoro, enti e società specializzate per lo svolgimento di ricerche, studi e indagini.

I documenti prodotti dal Comitato si articolano nelle seguenti tipologie:

DOC Documenti prodotti dal Comitato in ottemperanza alle disposizioni di legge o su richiesta di parere da parte del Ministro;

RdR Rapporti di ricerca prodotti da altri per conto del Comitato;

REPRINT Relazioni presentate a convegni e articoli pubblicati in altra sede da parte di componenti del Comitato. Il contenuto di tali studi è, ovviamente, responsabilità degli autori e non frutto del lavoro collegiale del Comitato.

Ulteriori informazioni sul Comitato nazionale e sulla documentazione fin qui prodotta sono contenute nel sito internet:

www.cnvsu.it e www.murst.it/valutazionecomitato.

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1. Introduzione

Il DM 26 aprile 2004 n. 214 detta il regolamento diretto a fissare criteri e procedure per il riconoscimento del titolo di studio rilasciato dagli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia, in attuazione dell’art. 4 della legge 11 luglio 2002, n.

148.

In tale decreto viene precisamente stabilito, all’art. 2, comma 2, che gli istituti richiedenti debbano possedere i seguenti requisiti:

a) essere istituti riconosciuti facenti parte del sistema di istruzione superiore del proprio Paese, ai sensi dell’articolo VIII.2, lettera b), della Convenzione”;

b) essere istituti di istruzione superiore di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale;

c) la sede o le sedi ove si svolgono in Italia le attività didattiche devono disporre di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti;

d) le attività didattiche svolte devono essere incluse nei programmi di studio degli istituti stranieri di istruzione superiore di cui al punto a);

e) i criteri di accesso ai corsi di studio e di verifica della preparazione degli studenti debbono essere omologhi a quelli adottati dagli istituti di cui al medesimo punto a);

f) le attività di insegnamento devono essere impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente degli istituti di cui al medesimo punto a);

g) i titoli rilasciati in Italia devono avere nel Paese di origine lo stesso valore dei titoli rilasciati dagli istituti stranieri di istruzione superiore di cui al medesimo punto a);

Nel successivo art. 3 viene poi stabilita la procedura da osservarsi per le valutazioni riguardanti il possesso dei requisiti sopra richiamati e stabilito, in particolare, nel comma 2, gli organismi cui vengono demandate le valutazioni. In particolare il CNVSU e il Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio devono verificare i requisiti di cui all’art. 2, comma 2, lettera c); mentre il CUN o il Consiglio nazionale per l’Alta formazione artistica e Musicale devono verificare i requisiti dei cui all’art. 2, comma2, lettere b),d), e), ed f).

Coerentemente con tale attribuzione di compiti, il CNVSU ritiene che sarebbe opportuno che le istanze di riconoscimento del titolo studio avanzate da tali istituzioni fossero trasmesse dal Ministero al Comitato corredate dalle seguenti informazioni:

a) che gli istituti in oggetto soddisfano ai requisiti di cui alle lettere a) e g);

b) che è stata contestualmente avviata la procedura per la verifica, ad opera degli organi competenti (CUN o CNAFAM, Ministero), della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f).

Ciò in quanto le verifiche che il Comitato è chiamato a compiere – essendo legate anche a valutazioni che potrebbero non essere espletabili per via esclusivamente documentale, ma richiedere ispezioni dei luoghi e altre attività materiali – potrebbero comportare

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anche tempi e costi che non sarebbe opportuno affrontare in assenza dei presupposti che le rendessero utili.

2. La verifica del rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, lettera c.

Al riguardo, il Comitato, tenuto conto della utenza sostenibile dall’istituto richiedente, definita secondo i medesimi criteri che si applicano alle università nazionali, valuterà:

a) se le strutture edilizie (aule, sale di studio, locali per la docenza e per il personale amministrativo) abbiano capacità corrispondenti a quelle che si richiedono alle università nazionali per il rispetto dei requisiti minimi delle strutture;

b) se sussista uguale corrispondenza anche in relazione alle caratteristiche delle strutture scientifiche, con particolare riferimento a biblioteche e laboratori;

c) se sussistano risorse di docenza stabile impegnata nell’attività didattica dell’istituto equiparabili – per numero e qualità – a quelle richieste, ai fini dei requisiti minimi, alle università nazionali;

d) se i servizi assicurati agli studenti possano considerarsi di livello non inferiore a quello richiesto per le università nazionali.

2.1 La verifica delle risorse edilizie Il Comitato valuterà in particolare:

- le informazioni dettagliate su sede e strutture già disponibili;

- gli eventuali ulteriori progetti di acquisizione di strutture edilizie, ove queste siano necessarie per le esigenze connesse alla attività attuale e futura (con documentazione che indichi la quantificazione finanziaria).

In particolare per la verifica della compatibilità delle strutture disponibili con l’offerta formativa esistente e con il numero degli studenti iscritti si terrà conto della disponibilità di aule secondo la tipologia di utilizzo (uso esclusivo o in condivisione), il numero dei posti e dei mezzi audiovisivi disponibili, il numero di ore di utilizzo nel caso si tratti di aule condivise1.

Per la valutazione dell’adeguatezza delle strutture si farà riferimento a normative dell’Unione Europea laddove esistenti.

2.2 La verifica delle risorse di strutture strumentali e didattico scientifiche

Per valutare la capacità della struttura di permettere la piena frequenza degli iscritti alle attività formative si verificherà anche la esistenza di strutture di ricerca e di biblioteche.

Per le strutture didattico-scientifiche e di ricerca si considereranno: i laboratori informatici (per studenti), il numero delle postazioni connesse in rete (sia locale che con collegamenti esterni) ed il numero di ore settimanali di apertura e i mesi di utilizzo (nell’anno); il numero dei laboratori linguistici (numero postazioni, ore di utilizzo); le strutture bibliotecarie (numero di

1 Come indicazione generale, per quanto riguarda le aule, si richiama la necessità di assicurare nei periodi didattici una fruibilità di posti aula per studente regolare stimabile in almeno 25 ore alla settimana, considerando una ipotesi di 50 ore di pieno utilizzo per ogni aula.

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posti di lettura utilizzabili da parte degli studenti, le ore di apertura settimanale, i mesi di utilizzo, il numero dei volumi e degli abbonamenti a periodici).

2.3 La verifica delle risorse di docenza

Il Comitato ritiene che gli Istituti richiedenti debbano disporre di propria “docenza stabile”. A tale scopo, il numero di docenti necessario sarà determinato come segue:

a) per i corsi di studio di durata triennale, di 9 docenti per il primo corso della classe di corsi di studio considerata e di 7 per ogni ulteriore corso di studi della stessa classe;

b) per i corsi di studio di durata quadriennale, di 12 docenti per il primo corso della classe di corsi di studio considerata e di 9 per ogni ulteriore corso di studi della stessa classe;

c) per i corsi di studio di durata quinquennale di 15 docenti per il primo corso della classe di corsi di studio considerata e di 12 per ogni ulteriore corso di studi della stessa classe.

Saranno considerati docenti al fine della valutazione quelli con qualifica corrispondente a quella di professori ordinari e associati.

Per i corsi di studio dell’area sanitaria e per quelli di medicina veterinaria saranno definiti criteri omologhi a quelli fissati per i corrispondenti corsi attivati presso le università italiane.

2.4 La verifica dei servizi agli studenti

Si ritiene opportuno che le informazioni indispensabili relative ai servizi per gli studenti siano contenute in un’apposita carta dei servizi (da predisporsi se non già esistente), disponibile anche via web, in modo da facilitare il più possibile l’orientamento degli studenti.

La carta dei servizi dovrebbe contenere informazioni in relazione alle modalità di iscrizione, ai criteri adottati per la valutazione della preparazione individuale e ai servizi previsti per il recupero di eventuali debiti formativi, le modalità di tutoraggio, le attività culturali, i servizi di ristorazione ….).

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