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Diritti umani: ultime sentenze

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Diritti umani: ultime sentenze

written by Redazione | 15/12/2020

Protezione sussidiaria; riconoscimento del permesso di soggiorno;

comparazione tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riguardo al Paese d’origine.

Irretroattività del dl sicurezza

In tema di successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con d.l. n. 113 del 2018, convertito con la l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge.

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Tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.

Tribunale Firenze, 16/09/2020

La compressione radicale dei diritti umani

In tema di protezione sussidiaria, all’allegazione del richiedente relativa alla situazione attuale in Italia ed a quella che conseguirebbe al rientro deve seguire un’indagine officiosa volta a verificare se, per via della complessiva condizione in cui verrebbe a trovarsi il ricorrente nel Paese di origine, egli possa andare incontro ad una compressione radicale dei diritti umani, tale da impedirgli la conduzione di una vita dignitosa.

Cassazione civile sez. I, 14/09/2020, n.19017

L’orizzontalità dei diritti umani fondamentali

L’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (confermato il diritto di un cittadino senegalese ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, la grave siccità in patria e i conseguenti danni ai raccolti privavano il contadino della possibilità di sopravvivere).

Cassazione civile sez. I, 10/09/2020, n.18817

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Permesso di soggiorno per motivi umanitari

Non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel Paese d’origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili.

Solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità.

L’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di partenza ineludibile dell’accertamento da compiere.

E’ necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.

Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, n.18443

La protezione per il giovane straniero

Se è vero che sono da intendersi atti di persecuzione quelli specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia e gli atti di violenza fisica o psichica, è altrettanto vero che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria, sono necessari altri elementi.

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Al riguardo, è lo stesso legislatore che depone per un’ulteriore e necessaria connotazione, quando afferma che gli atti di persecuzione devono essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali e tali da dare origine al fondato timore di persecuzione personale e diretta nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (respinta la richiesta presentata da un uomo originario del Gambia che aveva spiegato di essere scappato dal proprio Paese di origine a causa delle violenze psico-fisiche ad opera del padre.

La Corte non ha ritenuto sufficiente tale motivazione per accoglierlo in Italia poiché nella sua Patria era possibile una adeguata tutela da parte delle autorità).

Cassazione civile sez. I, 10/07/2020, n.14841

Le situazioni di vulnerabilità individuale

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, n.13573

Status di rifugiato politico: le condizioni di riconoscibilità

Ai sensi dell’articolo 2 d. lgs. 251/2007, lo status di rifugiato politico va riconosciuto al cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale paese.

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Il successivo articolo 3 prevede che ai fini del riconoscimento del predetto status, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Secondo quanto stabilito dai successivi articoli 6 e 7 del medesimo decreto, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati devono essere sufficientemente gravi, per natura e frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma della violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori, ad opera dello Stato o di partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

Corte appello Roma, 24/06/2020, n.3094

Criticità economiche e sociali in patria

In tema di protezione umanitaria l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza; la valutazione delle condizioni socio- politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, e, quindi, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (nella specie, la Corte ha ritenuto che i problemi sociali ed economici del Paese di origine dello straniero approdato in Italia possono consentirgli di ottenere almeno la protezione umanitaria.

Cassazione civile sez. III, 19/06/2020, n.11967

Reiterate violazioni dei diritti umani

Le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari costituiscono un catalogo aperto, che può comprendere situazioni soggettive, quali per esempio i motivi di salute, di età,

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familiari, ma anche situazioni oggettive (cioè relative al paese di provenienza), quali una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari. L’artt.

5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 infatti non definisce i “seri motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine” e gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, a traumi subiti in patria o durante il viaggio.

Tribunale Genova sez. XI, 11/06/2020

Protezione umanitaria: concessione o diniego

Ai fini della concessione o del diniego della protezione umanitaria il punto di partenza ineludibile dell’accertamento da compiere è l’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale.

Non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d’origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili.

Solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità.

È necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono

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positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.

Cassazione civile sez. I, 08/06/2020, n.10917

Protezione sussidiaria: la verifica dei presupposti per il riconoscimento

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva del tutto omesso l’esame delle corrispondenti domande perché ritenute assorbite dalla valutazione negativa della credibilità della narrazione sulla condizione di omosessualità).

Cassazione civile sez. I, 28/07/2020, n.16122

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