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Academic year: 2022

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Diritto Privato Europeo

I diritti dei consumatori

(Traccia della lezione )

prof. Angelo Venchiarutti ©

(2)

I diritti dei consumatori

Direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE, 25.10 2011):

– progetto

restyling generale della disciplina protettiva del consumatore;

semplificazione, aggiornamento e coordinamento delle regole comunitarie in materia di contratti di vendita tra consumatore e professionista;

aumento del grado di armonizzazione delle normative nazionali in materia, per consentire lo sviluppo del mercato interno;

– intervento, in realtà, limitato: la direttiva abroga e sostituisce:

la dir. 85/577 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e la dir. 97/7 in materia di contratti a distanza,

mentre modifica soltanto alcuni aspetti marginali della dir. 93/13 in materia di clausole abusive e della dir. 99/44 in materia di vendita di beni di

consumo (ex artt. 31 e 32);

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I diritti dei consumatori

• Considerando:

– 5° «Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato (…)» ;

– 6° «Tali disparità possono creare barriere importanti nel mercato interno con ripercussioni sui professionisti e suoi consumatori (…)»;

– 7° «L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. (…). Grazie ad una tale

armonizzazione dovrebbe essere possibile eliminare gli ostacoli

derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore. Tali barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello dell’Unione. Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l’Unione»

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I diritti dei consumatori

Oggetto (Art. 1) : «Scopo della direttiva è quello di contribuire, mediante il raggiungimento di un alto livello di tutela del consumatore, ad un miglior funzionamento del mercato interno, approssimando taluni aspetti della regolamentazione degli Stati membri concernente i contratti tra

consumatori e i professionisti, ossia coloro che agiscono sul mercato, comprando e vedendo beni o servizi»;

Campo di applicazione (Art. 3, nn. 1 e 2): La direttiva si applica ad ogni contratto concluso tra un professionista e un consumatore (Si applica

anche ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, inclusi quelli stipulati da pubblici fornitori, nella misura in cui sono forniti su base contrattuale);

– Contratti esclusi: art. 3, n. 3

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I diritti dei consumatori

Livello di armonizzazione (art. 4) : «Gli Stati Membri non possono

mantenere o introdurre previsioni divergenti da quelle stabilite dalla direttiva, incluse quelle più o meno stringenti volte ad assicurare un diverso livello di tutela del consumatore, salvo che sia altrimenti previsto dalla direttiva stessa»;

Inderogabilità della disciplina: l’art. 25 fa divieto ai consumatori di

rinunciare ai diritti conferiti dalle misure nazionali di recepimento

della direttiva; pertanto ogni pattuizione contrattuale che comporti,

direttamente o indirettamente, una rinuncia o una riduzione della

tutela non sarà vincolante per il consumatore;

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I diritti dei consumatori

Alcune deroghe significative

– «In caso di conflitto tra le disposizioni della direttiva e una

disposizione di un altro atto dell’Unione che disciplini settori specifici, la disposizione di tale altro atto dell’Unione prevale e si applica a tali settori specifici» (art. 3, co. 2):

– «La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva» (art. 3, co. 5) – «La presente direttiva non impedisce ai professionisti di offrire ai

consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre le previsioni della direttiva» (art. 3, co. 6)

– in materia di informazioni per il consumatore, per i contratti diversi dai contratti a distanza o da quelli negoziati fuori dai locali commerciali, la direttiva consente agli Stati membri di «emanare o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale» (art. 5, co. 4)

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I diritti dei consumatori

• Sul piano generale dello sviluppo del diritto privato europeo:

– L’art. 2 definisce:

• al n. 1 il consumatore : «ogni persona fisica che agisca per scopi di consumo estranei alla propria attività commerciale, artigianale, imprenditoriale o professionale»;

• al n. 2 il professionista: «ogni persona fisica o giuridica, sia pubblica che privata, che agisce direttamene, o per il tramite di un mandatario, per scopi legati alla propria attività

commerciale, artigianale, imprenditoriale o professionale»;

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I diritti dei consumatori

- Interventi nuovi:

– Generalizza gli obblighi di informazione preventiva del professionista per il consumatore: «Obblighi d’informazione per i consumatori per i contratti

diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali» (art. 5) – Nei contratti in cui il professionista spedisce i beni, il «passaggio del rischio»

- il rischio di perdita o danneggiamento dei beni - è trasferito al consumatore quando quest’ultimo acquisisce il «possesso fisico» dei beni (art. 20) - sempre che il servizio di trasporto sia offerto dal professionista;

– Obbligo per il professionista di acquisire il consenso esplicito del consumatore in relazione a pagamenti supplementari richiesti in aggiunta al prezzo base del bene o servizio (art. 22);

– Previsione che gli Stati membri garantiscano «mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva»: mezzi

adeguati che comprendano disposizioni che permettano, tra l’altro, a

organizzazioni dei consumatori o associazioni di categoria di «adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni

nazionali di recepimento della direttiva» (art. 23)

– Introduzione di una regolamentazione specifica dei diritti del consumatore in caso di fornitura di beni e di servizi non richiesti (art. 27);

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Contratti diversi dai c. a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali

Informazione

– L’art. 5 elenca una serie di circostanze relative al contratto in via di perfezionamento di cui il venditore deve dare

notizia al consumatore in maniera chiara e comprensibile, a meno che esse non siano auto evidenti (ossia emergano in maniera incontrovertibile dal contesto nel quale si sta

procedendo a concludere il contratto): a)… ; b) …, c) …;

– La disciplina comunitaria non contempla tuttavia sanzioni a carattere generale per le ipotesi di violazione di tali

obblighi (si limita a introdurre alcune specifiche misure quale il prolungamento del termine per il recesso del

consumatore, in caso di mancata informazione sul regime

dello strumento di protezione);

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Contratti in cui il professionista spedisce i beni al consumatore

Il passaggio del rischio (art. 20)

– Nei contratti in cui il professionista spedisce i beni al consumatore, il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, acquisisce il possesso fisico dei beni. Tuttavia, il rischio è trasferito al consumatore al momento della consegna al vettore, se il consumatore ha incaricato il vettore del trasporto dei beni e il vettore scelto non è stato proposto dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore;

– (cfr. art. 1378 c.c.)

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Contratti negoziati fuori locali commerciali (Dir. 1985/77/CEE)

La direttiva 2011/83/UE innova la disciplina dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali e dei contratti negoziati «a distanza»

(Dir. 85/77, 20 dicembre 1985, per la tutela del consumatore in caso

di contratti negoziati fuori dai locali commerciali; in Italia: d.lgs. 15

gennaio 1992, n. 50, succ. nel Cod. consumo);

Caratteristiche principali:

– 1° direttiva comunitaria in materia di contratti con i consumatori;

– Ambito di applicazione: contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore al di fuori dei propri locali commerciali (esemplificazioni art. 1): ipotesi di vendite “aggressive”;

“effetto sorpresa” per consumatore; minore capacità di concentrazione e riflessione del consumatore (cfr. 4° considerando);

– disciplina di uniformazione essenziale (ispirata alla regolamentazione francese già in vigore al tempo e a quella tedesca, allora in fase di approvazione);

– misure di protezione del consumatore (al tempo) innovative;

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Contratti negoziati fuori locali commerciali (Dir. 85/77/CEE)

(Dir. 85/77, 20 dicembre 1985)

Contenuti principali

– Dovere del «commerciante» di informare il consumatore per iscritto su elementi del contratto (art. 4):

diritto recesso e modalità di esercizio; contenuto informazioni, dettaglio; per iscritto;

– Diritto del consumatore di recesso (ripensamento), irrinunciabile, da esercitarsi entro il termine di 7 gg dal momento in cui il consumatore ha ricevuto l’informazione (art. 5)

– Diritti conferiti al consumatore dalla direttiva irrinunciabili (art. 6)

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Contratti negoziati a distanza (Dir. 97/7/CE)

(Direttiva n. 97/7/CE del 20 maggio 1997, concernente la protezione dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza; in Italia: d. lgs. 22 maggio 1999, n. 185, e succ. nel Cod. Cons.)

– Ambito di applicazione: Principali forme vendita a distanza: stampati,

cataloghi, telefono, fax, televisione, internet, etc. (esclusione (art. 3.1) : ad es.

dei contratti aventi ad oggetto servizi finanziari e servizi di investimento v. Dir.

2002/65/CE commercializzazione a distanza di servizi finanziari);

– Ragioni:

Consumatore si trova nell’impossibilità di visionare, se non attraverso foto o video, il bene o il servizio: di conoscerne con sufficiente precisione

caratteristiche e qualità; di conoscere, con la dovuta attenzione, i termini del rapporto contrattuale che va ad instaurare;

Inoltre tecniche di comunicazione a distanza: talvolta aggressive e

insidiose; la soglia di attenzione più bassa del solito: il consumatore può essere indotto ad accettare affrettatamente, e in modo non pienamente consapevole, le proposte che riceve;

(14)

Contratti negoziati a distanza (Dir. 97/7/CE) – (Misure di tutela:

Informazioni

– fornire al consumatore “in modo chiaro e comprensibile”

informazioni in via preliminari (art. 4 dir.; art. 3 d.lgs.);

– dopo perfezionamento del contratto (e non oltre momento

consegna merce) fornire al consumatore informazioni in forma scritta (art. 5 dir.; art. 4 d.lgs.);

Diritto di recesso (ripensamento): termine ordinario 10 gg (prolungabile a 3 mesi) (art. 6 dir.)

Obblighi dell’operatore economico professionale in merito all’esecuzione del contratto)

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Direttiva 2011/83

CAPO III - Informazioni per il consumatore e diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

– Articolo 6 - Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali

commerciali;

– Articolo 7 - Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

– Articolo 8 - Requisiti formali per i contratti a distanza

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Obblighi di informazione

• Articolo 6 - Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per

i contratti negoziati fuori dei locali commerciali:

– 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l’identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale;

(…)

e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte ( …)

(…)

h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 11.1,

nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;

(…)

(17)

Contratti a distanza e contratti conclusi fuori dai locali commerciali - Dir. 2011/83

Art. 7: requisiti formali concernenti l'informazione del contratto concluso fuori dai locali commerciali;

– il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui

all’articolo 6.1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile

– (…)

• Art. 50 Cod. cons.

– 1° co. … – 2° co. …

(18)

Contratti a distanza e contratti conclusi fuori dai locali commerciali - Dir. 2011/83

Art. 8: requisiti formali concernenti l'informazione del contratto a distanza:

– il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio

semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

– (…)

• Art. 51 Cod. cons.

– 1° co.

– 2° co. c. a distanza mezzi elettronici: obbligo di pagare … – 6° co. c. a distanza concluso per telefono ..

– 7° co. Conferma del contratto

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Contratti a distanza e contratti negoziati fuori dai locali commerciali - Dir. 2011/83

Diritto di recesso (o di ripensamento) (artt. 9 e ss) *

– Termine per recedere dal contratto: quattordici giorni – Decorrenza del periodo di 14 gg: art. 9, co. 2;

– In caso di non adempimento dell’obbligo di informazione del recesso, il periodo recesso scade dopo dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale (art. 10);

– Le modalità di esercizio sono indicate nell’ art. 11 (modulo di recesso: allegato «B» della direttiva);

– Effetti del di recesso (art. 12): recesso pone termine agli obblighi

delle parti: a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori

dai locali commerciali; b) di concludere un contratto a distanza o

negoziato fuori i locali commerciali (può riguardare anche una

proposta contrattuale);

(20)

Contratti a distanza e contratti negoziati fuori dai locali commerciali - Dir. 2011/83

• Obbligazioni che discendono dall'esercizio del recesso:

– per il professionista (art. 13):

tenuto a restituire non oltre 14 giorni dall'informazione

dell'avvenuto recesso tutti i pagamenti ricevuti, incluse le spese di consegna (a meno che il consumatore non abbia scelto un tipo di consegna diverso dal quello meno costoso che gli era stato offerto);

– per il consumatore (art. 14):

restituisce il/i beni; il consumatore sostiene soltanto il costo diretto della restituzione del/i bene/i - a meno che il professionista non abbia concordato di sostenerlo lui;

responsabile della sola diminuzione di valore dei beni

compravenduti derivante dal loro uso non limitato all'ordinaria verifica della natura, delle caratteristiche e del funzionamento - a meno che il professionista non abbia omesso l'informazione sul diritto di recesso;

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Contratti a distanza e del contratto concluso fuori dai locali commerciali - Dir. 83/2011

Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori (art. 15)

– (Fatto salvo l’articolo 15 della direttiva 2008/48/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori), se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso

fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 9 a 14 della presente direttiva, eventuali contratti accessori sono

automaticamente annullati, senza costi per il consumatore, ad eccezione (…).

– Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate per la

risoluzione di tali contratti

• Art. 58 Cod. cons.

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Direttiva 2011/83

Direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE):

– (Recepimento (art. 28): entro 13 dicembre 2013; Direttiva si applica a decorrere dal 13 giugno 2014

– Abrogazioni (art. 31): Dir. 85/577/CEE e Dir. 97/7/CE a decorrere dal 13 giugno 2014)

Italia: Codice del consumo

– Artt. 45 -67

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Nuova Direttiva per la modernizzazione del diritto dei consumatori

L’8 novembre 2019 l’UE ha adottato una nuova Direttiva

(2019/2161) che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore

applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori;

La direttiva fa parte del cosiddetto “New Deal for Consumers”,

• Si tratta di un pacchetto di riforme legislative volte a rivedere le leggi europee esistenti in materia di tutela dei consumatori.

• L’obiettivo principale di queste riforme è quello di adattare la legislazione dell’UE in materia di tutela dei consumatori alle realtà dell’era digitale, nonché di promuovere la trasparenza e garantire l’effettiva applicazione delle norme a tutela dei

consumatori;

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Nuova Direttiva per la modernizzazione del diritto dei consumatori

La direttiva 2019/2161 (60 considerando; 9 articoli) modifica le seguenti normative UE in materia di tutela dei consumatori:

– Direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE)

– Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) – Direttiva sulle clausole contrattuali abusive (1993/13/CEE) – Direttiva sull'indicazione dei prezzi (1998/6/CE)

• Il termine per il recepimento nazionale è stato fissato al 28

novembre 2021, mentre quello di applicazione è stato fissato al

28 maggio 2022 (art. 7)

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