Diritto Privato Europeo
I diritti dei consumatori
(Traccia della lezione )
prof. Angelo Venchiarutti ©
I diritti dei consumatori
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Direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE, 25.10 2011):– progetto
• restyling generale della disciplina protettiva del consumatore;
• semplificazione, aggiornamento e coordinamento delle regole comunitarie in materia di contratti di vendita tra consumatore e professionista;
• aumento del grado di armonizzazione delle normative nazionali in materia, per consentire lo sviluppo del mercato interno;
– intervento, in realtà, limitato: la direttiva abroga e sostituisce:
• la dir. 85/577 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e la dir. 97/7 in materia di contratti a distanza,
• mentre modifica soltanto alcuni aspetti marginali della dir. 93/13 in materia di clausole abusive e della dir. 99/44 in materia di vendita di beni di
consumo (ex artt. 31 e 32);
I diritti dei consumatori
• Considerando:
– 5° «Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato (…)» ;
– 6° «Tali disparità possono creare barriere importanti nel mercato interno con ripercussioni sui professionisti e suoi consumatori (…)»;
– 7° «L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. (…). Grazie ad una tale
armonizzazione dovrebbe essere possibile eliminare gli ostacoli
derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore. Tali barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello dell’Unione. Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l’Unione»
I diritti dei consumatori
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Oggetto (Art. 1) : «Scopo della direttiva è quello di contribuire, mediante il raggiungimento di un alto livello di tutela del consumatore, ad un miglior funzionamento del mercato interno, approssimando taluni aspetti della regolamentazione degli Stati membri concernente i contratti traconsumatori e i professionisti, ossia coloro che agiscono sul mercato, comprando e vedendo beni o servizi»;
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Campo di applicazione (Art. 3, nn. 1 e 2): La direttiva si applica ad ogni contratto concluso tra un professionista e un consumatore (Si applicaanche ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, inclusi quelli stipulati da pubblici fornitori, nella misura in cui sono forniti su base contrattuale);
– Contratti esclusi: art. 3, n. 3
I diritti dei consumatori
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Livello di armonizzazione (art. 4) : «Gli Stati Membri non possonomantenere o introdurre previsioni divergenti da quelle stabilite dalla direttiva, incluse quelle più o meno stringenti volte ad assicurare un diverso livello di tutela del consumatore, salvo che sia altrimenti previsto dalla direttiva stessa»;
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Inderogabilità della disciplina: l’art. 25 fa divieto ai consumatori dirinunciare ai diritti conferiti dalle misure nazionali di recepimento
della direttiva; pertanto ogni pattuizione contrattuale che comporti,
direttamente o indirettamente, una rinuncia o una riduzione della
tutela non sarà vincolante per il consumatore;
I diritti dei consumatori
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Alcune deroghe significative– «In caso di conflitto tra le disposizioni della direttiva e una
disposizione di un altro atto dell’Unione che disciplini settori specifici, la disposizione di tale altro atto dell’Unione prevale e si applica a tali settori specifici» (art. 3, co. 2):
– «La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva» (art. 3, co. 5) – «La presente direttiva non impedisce ai professionisti di offrire ai
consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre le previsioni della direttiva» (art. 3, co. 6)
– in materia di informazioni per il consumatore, per i contratti diversi dai contratti a distanza o da quelli negoziati fuori dai locali commerciali, la direttiva consente agli Stati membri di «emanare o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale» (art. 5, co. 4)
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• Sul piano generale dello sviluppo del diritto privato europeo:
– L’art. 2 definisce:
• al n. 1 il consumatore : «ogni persona fisica che agisca per scopi di consumo estranei alla propria attività commerciale, artigianale, imprenditoriale o professionale»;
• al n. 2 il professionista: «ogni persona fisica o giuridica, sia pubblica che privata, che agisce direttamene, o per il tramite di un mandatario, per scopi legati alla propria attività
commerciale, artigianale, imprenditoriale o professionale»;
I diritti dei consumatori
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- Interventi nuovi:– Generalizza gli obblighi di informazione preventiva del professionista per il consumatore: «Obblighi d’informazione per i consumatori per i contratti
diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali» (art. 5) – Nei contratti in cui il professionista spedisce i beni, il «passaggio del rischio»
- il rischio di perdita o danneggiamento dei beni - è trasferito al consumatore quando quest’ultimo acquisisce il «possesso fisico» dei beni (art. 20) - sempre che il servizio di trasporto sia offerto dal professionista;
– Obbligo per il professionista di acquisire il consenso esplicito del consumatore in relazione a pagamenti supplementari richiesti in aggiunta al prezzo base del bene o servizio (art. 22);
– Previsione che gli Stati membri garantiscano «mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva»: mezzi
adeguati che comprendano disposizioni che permettano, tra l’altro, a
organizzazioni dei consumatori o associazioni di categoria di «adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni
nazionali di recepimento della direttiva» (art. 23)
– Introduzione di una regolamentazione specifica dei diritti del consumatore in caso di fornitura di beni e di servizi non richiesti (art. 27);
Contratti diversi dai c. a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali
• Informazione
– L’art. 5 elenca una serie di circostanze relative al contratto in via di perfezionamento di cui il venditore deve dare
notizia al consumatore in maniera chiara e comprensibile, a meno che esse non siano auto evidenti (ossia emergano in maniera incontrovertibile dal contesto nel quale si sta
procedendo a concludere il contratto): a)… ; b) …, c) …;
– La disciplina comunitaria non contempla tuttavia sanzioni a carattere generale per le ipotesi di violazione di tali
obblighi (si limita a introdurre alcune specifiche misure quale il prolungamento del termine per il recesso del
consumatore, in caso di mancata informazione sul regime
dello strumento di protezione);
Contratti in cui il professionista spedisce i beni al consumatore
• Il passaggio del rischio (art. 20)
– Nei contratti in cui il professionista spedisce i beni al consumatore, il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, acquisisce il possesso fisico dei beni. Tuttavia, il rischio è trasferito al consumatore al momento della consegna al vettore, se il consumatore ha incaricato il vettore del trasporto dei beni e il vettore scelto non è stato proposto dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore;
– (cfr. art. 1378 c.c.)
Contratti negoziati fuori locali commerciali (Dir. 1985/77/CEE)
• La direttiva 2011/83/UE innova la disciplina dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali e dei contratti negoziati «a distanza»
• (Dir. 85/77, 20 dicembre 1985, per la tutela del consumatore in caso
di contratti negoziati fuori dai locali commerciali; in Italia: d.lgs. 15gennaio 1992, n. 50, succ. nel Cod. consumo);
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Caratteristiche principali:– 1° direttiva comunitaria in materia di contratti con i consumatori;
– Ambito di applicazione: contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore al di fuori dei propri locali commerciali (esemplificazioni art. 1): ipotesi di vendite “aggressive”;
“effetto sorpresa” per consumatore; minore capacità di concentrazione e riflessione del consumatore (cfr. 4° considerando);
– disciplina di uniformazione essenziale (ispirata alla regolamentazione francese già in vigore al tempo e a quella tedesca, allora in fase di approvazione);
– misure di protezione del consumatore (al tempo) innovative;
Contratti negoziati fuori locali commerciali (Dir. 85/77/CEE)
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(Dir. 85/77, 20 dicembre 1985)•
Contenuti principali– Dovere del «commerciante» di informare il consumatore per iscritto su elementi del contratto (art. 4):
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diritto recesso e modalità di esercizio; contenuto informazioni, dettaglio; per iscritto;– Diritto del consumatore di recesso (ripensamento), irrinunciabile, da esercitarsi entro il termine di 7 gg dal momento in cui il consumatore ha ricevuto l’informazione (art. 5)
– Diritti conferiti al consumatore dalla direttiva irrinunciabili (art. 6)
Contratti negoziati a distanza (Dir. 97/7/CE)
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(Direttiva n. 97/7/CE del 20 maggio 1997, concernente la protezione dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza; in Italia: d. lgs. 22 maggio 1999, n. 185, e succ. nel Cod. Cons.)– Ambito di applicazione: Principali forme vendita a distanza: stampati,
cataloghi, telefono, fax, televisione, internet, etc. (esclusione (art. 3.1) : ad es.
dei contratti aventi ad oggetto servizi finanziari e servizi di investimento v. Dir.
2002/65/CE commercializzazione a distanza di servizi finanziari);
– Ragioni:
• Consumatore si trova nell’impossibilità di visionare, se non attraverso foto o video, il bene o il servizio: di conoscerne con sufficiente precisione
caratteristiche e qualità; di conoscere, con la dovuta attenzione, i termini del rapporto contrattuale che va ad instaurare;
• Inoltre tecniche di comunicazione a distanza: talvolta aggressive e
insidiose; la soglia di attenzione più bassa del solito: il consumatore può essere indotto ad accettare affrettatamente, e in modo non pienamente consapevole, le proposte che riceve;
Contratti negoziati a distanza (Dir. 97/7/CE) – (Misure di tutela:
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Informazioni– fornire al consumatore “in modo chiaro e comprensibile”
informazioni in via preliminari (art. 4 dir.; art. 3 d.lgs.);
– dopo perfezionamento del contratto (e non oltre momento
consegna merce) fornire al consumatore informazioni in forma scritta (art. 5 dir.; art. 4 d.lgs.);
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Diritto di recesso (ripensamento): termine ordinario 10 gg (prolungabile a 3 mesi) (art. 6 dir.)•
Obblighi dell’operatore economico professionale in merito all’esecuzione del contratto)Direttiva 2011/83
• CAPO III - Informazioni per il consumatore e diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali
– Articolo 6 - Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali;
– Articolo 7 - Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali
– Articolo 8 - Requisiti formali per i contratti a distanza
Obblighi di informazione
• Articolo 6 - Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per
i contratti negoziati fuori dei locali commerciali:– 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
• a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
• b) l’identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale;
• (…)
• e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte ( …)
• (…)
• h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 11.1,
nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;
• (…)
Contratti a distanza e contratti conclusi fuori dai locali commerciali - Dir. 2011/83
• Art. 7: requisiti formali concernenti l'informazione del contratto concluso fuori dai locali commerciali;
– il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui
all’articolo 6.1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile
– (…)
• Art. 50 Cod. cons.
– 1° co. … – 2° co. …
Contratti a distanza e contratti conclusi fuori dai locali commerciali - Dir. 2011/83
• Art. 8: requisiti formali concernenti l'informazione del contratto a distanza:
– il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio
semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.
– (…)
• Art. 51 Cod. cons.
– 1° co.
– 2° co. c. a distanza mezzi elettronici: obbligo di pagare … – 6° co. c. a distanza concluso per telefono ..
– 7° co. Conferma del contratto
Contratti a distanza e contratti negoziati fuori dai locali commerciali - Dir. 2011/83
• Diritto di recesso (o di ripensamento) (artt. 9 e ss) *
– Termine per recedere dal contratto: quattordici giorni – Decorrenza del periodo di 14 gg: art. 9, co. 2;
– In caso di non adempimento dell’obbligo di informazione del recesso, il periodo recesso scade dopo dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale (art. 10);
– Le modalità di esercizio sono indicate nell’ art. 11 (modulo di recesso: allegato «B» della direttiva);
– Effetti del di recesso (art. 12): recesso pone termine agli obblighi
delle parti: a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori
dai locali commerciali; b) di concludere un contratto a distanza o
negoziato fuori i locali commerciali (può riguardare anche una
proposta contrattuale);
Contratti a distanza e contratti negoziati fuori dai locali commerciali - Dir. 2011/83
• Obbligazioni che discendono dall'esercizio del recesso:
– per il professionista (art. 13):
•
tenuto a restituire non oltre 14 giorni dall'informazionedell'avvenuto recesso tutti i pagamenti ricevuti, incluse le spese di consegna (a meno che il consumatore non abbia scelto un tipo di consegna diverso dal quello meno costoso che gli era stato offerto);
– per il consumatore (art. 14):
•
restituisce il/i beni; il consumatore sostiene soltanto il costo diretto della restituzione del/i bene/i - a meno che il professionista non abbia concordato di sostenerlo lui;•
responsabile della sola diminuzione di valore dei benicompravenduti derivante dal loro uso non limitato all'ordinaria verifica della natura, delle caratteristiche e del funzionamento - a meno che il professionista non abbia omesso l'informazione sul diritto di recesso;
Contratti a distanza e del contratto concluso fuori dai locali commerciali - Dir. 83/2011
• Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori (art. 15)
– (Fatto salvo l’articolo 15 della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori), se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso
fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 9 a 14 della presente direttiva, eventuali contratti accessori sono
automaticamente annullati, senza costi per il consumatore, ad eccezione (…).
– Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate per la
risoluzione di tali contratti• Art. 58 Cod. cons.
Direttiva 2011/83
• Direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE):
– (Recepimento (art. 28): entro 13 dicembre 2013; Direttiva si applica a decorrere dal 13 giugno 2014
– Abrogazioni (art. 31): Dir. 85/577/CEE e Dir. 97/7/CE a decorrere dal 13 giugno 2014)
• Italia: Codice del consumo
– Artt. 45 -67
Nuova Direttiva per la modernizzazione del diritto dei consumatori
• L’8 novembre 2019 l’UE ha adottato una nuova Direttiva
(2019/2161) che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore
applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori;
• La direttiva fa parte del cosiddetto “New Deal for Consumers”,
• Si tratta di un pacchetto di riforme legislative volte a rivedere le leggi europee esistenti in materia di tutela dei consumatori.
• L’obiettivo principale di queste riforme è quello di adattare la legislazione dell’UE in materia di tutela dei consumatori alle realtà dell’era digitale, nonché di promuovere la trasparenza e garantire l’effettiva applicazione delle norme a tutela dei
consumatori;
Nuova Direttiva per la modernizzazione del diritto dei consumatori
• La direttiva 2019/2161 (60 considerando; 9 articoli) modifica le seguenti normative UE in materia di tutela dei consumatori:
– Direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE)
– Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) – Direttiva sulle clausole contrattuali abusive (1993/13/CEE) – Direttiva sull'indicazione dei prezzi (1998/6/CE)