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Informazioni tecniche Protezione degli animali n Obbligo di informazione sui parchi per animali da compagnia e animali selvatici

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Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Protezione degli animali

Informazioni tecniche – Protezione degli animali n. 2.5

Obbligo di informazione sui parchi per animali da compagnia e animali selvatici

Le dimensioni, la configurazione, le attrezzature e l’occupazione dei parchi per animali influenzano notevolmente il benessere degli esemplari ospitati al loro interno. Allo stesso modo dei detentori, anche chi offre e vende questi parchi è quindi responsabile del benessere degli animali. Informare è quindi fondamentale.

Queste informazioni tecniche sono destinate a tutti coloro che vendono parchi per animali da compagnia o animali selvatici a titolo professionale, alle autorità responsabili dell’esecuzione della legislazione e, infine, ai futuri detentori di animali da compagnia e selvatici.

1. Contesto giuridico

L’obbligo d’informazione sulla vendita di animali a titolo professionale, già introdotto nel 2008, è stato esteso con la revisione dell’ordinanza sulla protezione degli animali nel 2018. Ora si applica anche alla vendita di parchi per animali da compagnia e animali selvatici di ogni tipo (cfr. art. 111 cpv. 2 OPAn).

Gli offerenti sono tenuti a dare per scritto informazioni sulla detenzione adeguata della specie interessata e sulle basi giuridiche corrispondenti. Ciò include che anche i parchi siano dichiarati correttamente in merito alla loro idoneità al ricovero delle rispettive specie animali. La dichiarazione dovrebbe aiutare a prevenire la vendita di parchi che non soddisfano i requisiti minimi, che non sono dichiarati o lo sono in modo insufficiente o addirittura errato.

2 A chi si applica l’obbligo di informazione o di dichiarazione?

Ai sensi dell’articolo 111 capoverso 2 OPAn, l’obbligo di dichiarazione si applica a tutti gli offerenti di parchi per animali da compagnia e animali selvatici. Questi sono, in particolare, i negozi di animali, i venditori di parchi nei negozi online, i costruttori di parchi per piccoli animali e i venditori che offrono parchi tramite opuscoli.

3. Che cosa è considerato parco soggetto all’obbligo di dichiarazione?

Devono essere dichiarati i sistemi di detenzione come gabbie, piccoli impianti di stabulazione e voliere per animali da compagnia come roditori, conigli, volatili domestici e uccelli. Sono inclusi anche acquari e terrari per rettili, anfibi e pesci.

Gli elementi della voliera come le pareti a griglia, che possono essere acquistati separatamente e assemblati dal proprietario, non devono essere dichiarati.

4. Quali informazioni devono essere fornite quando si vende un parco?

Dichiarazione del parco

Si tratta di misure corrette come la lunghezza, la larghezza e l’altezza del parco, di informazioni per quali specie animali (comprese le dimensioni del corpo e la classe di peso) sono adatti i parchi in vendita e il numero massimo di esemplari che possono essere ospitati al loro interno. La dichiarazione deve essere fatta per iscritto.

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Per i terrari e gli acquari per rettili, anfibi e pesci, una dichiarazione non è possibile come per gli altri sistemi di detenzione. Bisogna tener presente che, per esempio, quando si sceglie un acquario o un terrario, non sono importanti solo le dimensioni e la configurazione, ma anche le attrezzature e l’occupazione appropriate. Per questi sistemi di detenzione deve essere fatta almeno una dichiarazione generale come: «va notato che per gli animali tenuti in essi, la dimensione minima legale del parco dipende dalla lunghezza del corpo dell’animale più grande». È anche importante che i clienti siano informati che alcune specie animali crescono per tutta la vita.

Dimensioni

È obbligatorio per gli offerenti indicare le dimensioni interne nette (lunghezza x larghezza x altezza) dei parchi. È importante che i clienti sappiano quale superficie e altezza è realmente disponibile per gli animali. Non è sufficiente indicare solo le dimensioni esterne, perché queste spesso differiscono molto da quelle interne, per esempio a causa dello spessore delle pareti, dei tetti sporgenti o se il parco poggia su sostegni alti. Nel caso degli acquari, il loro contenuto deve essere indicato in litri, e nel caso delle voliere, il volume. Inoltre, occorre prendere in considerazione il rapporto tra lunghezza e

larghezza, cfr. tabelle 7 e 8 OPAn.

Lo spazio a disposizione degli animali si riduce poiché gli acquari sono spesso imballati, vengono indicate solo le dimensioni esterne, gli stessi non possono essere riempiti di acqua fino in cima e alcuni contengono grandi impianti di filtraggio. Alla luce delle esperienze, questo comporta in media una riduzione del 10 % delle dimensioni. Pertanto, si deve specificare che il volume utilizzabile per i pesci è inferiore del 10 %.

La stalla effettiva deve soddisfare la superficie minima. Ciò significa che nel caso di stalle per piccoli animali con uscite all’aperto integrate sul fondo o annesse ai lati (pavimento naturale, pareti laterali con griglie) soltanto il vano della stalla con pareti chiuse e fondo pavimentato conta per il calcolo della superficie minima. Le aree rimanenti non possono essere contate per le superfici minime prescritte, perché in queste gli animali non sono protetti dal freddo, dalle correnti d’aria e dall’umidità.

Figura 1: In questo parco, solo il piano superiore conta per la superficie minima, la parte inferiore con tre pareti a griglia offre troppo poca protezione e non soddisfa i requisiti climatici.

Per i criceti, i gerbilli, i topi, i ratti e i degu, le superfici sopraelevate del parco non rientrano nel calcolo.

Per i porcellini d’India, le superfici sopraelevate accessibili agli animali possono essere incluse nel calcolo fino a un terzo della superficie minima richiesta. Questo significa anche che in una stalla a due piani, il piano superiore viene contato per un terzo.

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devono essere facilmente accessibili agli animali e consentire agli stessi di sdraiarsi con il corpo totalmente disteso.

Nel caso del pollame, le superfici sopraelevate possono rientrare nel calcolo a certe condizioni. Ulteriori dettagli sono disponibili nelle informazioni tecniche n. 10.4 «La detenzione amatoriale di pollame»

(https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/huehner.html)

Specie animali di destinazione

Le singole specie animali devono essere elencate nella dichiarazione. Non è sufficiente indicare grandi gruppi come «animali esotici», «uccelli», «pappagalli» o «piccoli animali».

Quando è fattibile, occorre indicare tutte le possibili specie animali. Se, tuttavia, una specie animale è adatta a un parco perché la sua superficie soddisfa i requisiti ma non lo è invece per il tipo di parco (ad es., i terrari in vetro non sono adatti ai porcellini d’India a causa dell’insufficiente circolazione dell’aria, le stalle per piccoli animali non sono adatte ai criceti a causa dell’insufficiente altezza della ciotola per la lettiera, i parchi in legno non sono adatti ai degu a causa della loro abitudine a rosicchiare e per le dimensioni delle maglie della griglia), questa specie deve essere omessa dall’elenco.

Numero di animali

Per il calcolo dell’occupazione massima possibile, devono essere utilizzate le dimensioni minime elencate negli allegati 1 e 2 dell’ordinanza sulla protezione degli animali. Nel descrivere il parco, la dichiarazione deve indicare il numero massimo di animali di una specie che possono essere tenuti nella superficie disponibile. Nel caso di parchi che superano di gran lunga le dimensioni minime, questo porta a un numero massimo di animali possibile molto elevato secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali. In questo caso devono essere presi in considerazione altri fattori, tra cui la struttura sociale del gruppo di animali (cfr. articoli 9 e 13 dell’ordinanza sulla protezione degli animali). Gli offerenti dovrebbero quindi fare riferimento all’«occupazione massima sensata consentita». Per esempio, tenere topi e soprattutto criceti nani in gruppi troppo grandi non è adatto. Nel caso di recinti per criceti dorati, occorre indicare che questi sono animali solitari e che quindi devono essere tenuti individualmente.

Si può inoltre raccomandare come indicazione di tenere un numero di animali inferiore al massimo legale in un determinato parco. Questo vale in particolare per i parchi che sono molto più grandi di un parco minimo.

Specialmente nel caso dei conigli, bisogna tener conto di quanto segue: la dimensione o il peso degli animali determina quali e quanti animali possono essere tenuti in una certa superficie; le categorie di peso sono pertanto obbligatorie. Per la detenzione di conigli in gruppo, non ci sono dimensioni minime per animale stabilite per legge, tranne che per le coppie e per la detenzione di animali giovani dallo svezzamento fino alla maturità sessuale. Ecco perché è necessario attenersi alle raccomandazioni contenute nelle Informazioni tecniche «Detenzione in gruppo de conigli» dell’USAV (https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierschutz/heim-und-wildtierhaltung/kaninchen.html).

4.2 Informazioni su ulteriori elementi della detenzione adeguata dell’animale e sulle basi legali

Tipo di informazione

Oltre alla suddetta dichiarazione dei parchi, gli offerenti di parchi devono fornire ai futuri detentori di animali informazioni scritte sulla detenzione adeguata degli animali e sulle esigenze delle rispettive specie animali. Le seguenti informazioni sono adatte a questo scopo:

 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e Protezione svizzera degli animali PSA (2017). Opuscolo «Detenzione adeguata di roditori e conigli: parchi e attrezzature idonei».

Disponibile solo in tedesco al seguente: Detenzione adeguata di roditori e conigli

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 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e Protezione svizzera degli animali PSA (2017). Opuscolo «Detenzione adeguata di uccelli: parchi e attrezzature idonei».

Disponibile solo in tedesco al seguente: Ucelli – Detenzione adeguata

 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e Protezione svizzera degli animali PSA (2018). Opuscolo «Rettili - Parchi e attrezzature idonei». Disponibile solo in tedesco al seguente: Rettili – Parchi e attrezzature idonei

 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e Protezione svizzera degli animali PSA (2021). Opuscolo «Pesci d’acquario: acquari adeguati, allestimenti corretti e scelta di specie adatte» Disponibile al seguente: Pesci d'acquario

 Protezione svizzera degli animali (PSA) Fogli informativi Animali da compagnia. Disponibili qui: Protezione Svizzera degli Animali PSA, Pubblicazioni

 Fogli informativi Protezione degli Animali Zurighese: Ratgeber - Zürcher Tierschutz (tedesco)

 Informazioni tecniche – La detenzione amatoriale di pollame:

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/huehner.html

 Informazioni tecniche – Detenzione rispettosa dei piccioni domestici:

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierschutz/heim-und-wildtierhaltung/tauben.html

 Informazioni tecniche – Detenzione rispettosa delle quaglie :

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierschutz/heim-und-wildtierhaltung/wachteln.html

I promemoria dell’USAV «Gli animali nella legge» sono particolarmente adatti all’informazione giuridica. Sono disponibili al seguente: www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierschutz/heim-und- wildtierhaltung.html

Come vengono trasmesse le informazioni

Vendita in negozio

Oltre alla dichiarazione relativa ai parchi, i documenti scritti con tutte le informazioni necessarie sulla detenzione adeguata degli animali dovrebbero essere disponibili direttamente con i parchi pubblicizzati.

Le informazioni scritte sulla detenzione adeguata degli animali e sulle esigenze della specie interessata devono essere consegnate ai clienti al più tardi al momento della vendita dei parchi o inserite nell’imballaggio al momento della spedizione.

Se la presentazione del parco non avviene fisicamente in un negozio, la relativa dichiarazione deve essere redatta e aggiunta al momento della spedizione.

Ordini tramite cataloghi e vendite online tramite webshop

Nei cataloghi e sul sito web dei negozi, le informazioni richieste devono essere indicate direttamente nella descrizione del prodotto e nella dichiarazione di ogni parco, dato che il venditore di solito non contatta l’acquirente. Se il materiale informativo viene dato direttamente al cliente al momento del ritiro, può essere limitato alle specie a cui è il parco è destinato.

Nella vendita online, le informazioni sulla detenzione adeguata degli animali e le loro esigenze possono essere indicate direttamente insieme al parco ad esempio in un’area di download o attraverso un link.

Non è sufficiente fare riferimento solo ad altri siti web (USAV, PSA ecc.). I link diretti ai promemoria con le informazioni necessarie sono sufficienti, ma devono essere controllati regolarmente per la funzionalità e l’aggiornamento. Quando si spedisce, tutte le informazioni devono essere allegate al pacco come documenti, anche se sono disponibili su Internet.

5. Ulteriori informazioni sull’attuazione dei requisiti minimi legali e sulla dichiarazione

Misurare l’altezza

L’altezza minima richiesta, ad esempio per ratti, degu e uccelli, è data dal quoziente di volume minimo / area minima.

Se i soffitti sono inclinati, l’altezza minima sopra la superficie minima deve essere garantita. Poiché

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su almeno il 35 % della superficie totale. La superficie con l’altezza netta richiesta per il 35 % dell’area totale si riferisce ai requisiti minimi relativi alla superficie totale e non alla superficie misurata, eventualmente più grande, in un parco specifico. Questa nota è particolarmente importante se il parco è più grande di quanto richiesto dai requisiti minimi.

Vaschette igieniche

È obbligatorio indicare l’altezza della vaschetta. Nel caso di gabbie a griglia per criceti, gerbilli e degu l’altezza della vaschetta deve essere leggermente superiore alla profondità della lettiera richiesta per legge per la specie in questione. Altrimenti quando l’animale scava, gran parte della lettiera viene gettata fuori e la profondità minima della stessa non è più garantita.

Per le vaschette con pareti inclinate, occorre considerare la superficie del pavimento nel calcolo della superficie minima (eccezione conigli: si misura la distanza da parete a parete).

Parco all’aperto

I conigli o i porcellini d’India sono inoltre spesso tenuti in parchi all’aperto durante il giorno. Le dimensioni minime previste dall’ordinanza sulla protezione degli animali devono essere rispettate anche in questi parchi, se non c’è un accesso diretto al parco principale e se gli animali vi passano diverse ore. Le attrezzature necessarie, come le possibilità di ritirarsi e per soddisfare le esigenze comportamentali, devono essere disponibili anche nei parchi all’aperto.

Parco con diversi scompartimenti/piani

Per questi parchi è necessario indicare sempre le dimensioni interne di tutti questi settori singolarmente e la superficie totale. Per garantire un buon uso di queste suddivisioni, devono essere abbastanza grandi da permettere agli animali di girarsi facilmente, per esempio, o di stendersi completamente.

Parco per polli

Le dimensioni minime previste per i polli nell’ordinanza sulla protezione degli animali si riferiscono alle grandi aziende commerciali. Per la detenzione amatoriale ci sono linee guida specifiche nelle informazioni tecniche «La detenzione amatoriale di pollame» da osservare. Per soddisfare le esigenze dei polli (tutte le attrezzature necessarie disposte in modo funzionale, clima della stalla ecc.), l’interno del pollaio deve avere un’altezza superiore a 1 m o, nel caso delle razze nane, superiore a 80 cm (cfr.

art. 34a dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici) e si raccomanda una superficie del pavimento di almeno 2 m2 per tutte le razze di polli.

Parchi per uccelli ornamentali

Molte gabbie per uccelli disponibili in commercio hanno tetti arrotondati o inclinati o altre forme speciali.

È necessario misurare sempre l’altezza nel punto più basso e indicare sempre il volume.

Contenitori adibiti al trasporto

I contenitori adibiti al trasporto devono essere contrassegnati come tali.

Si deve dichiarare esplicitamente che i contenitori adibiti al trasporto non sono ammessi per la detenzione di animali.

Nessun parco al di sotto del minimo legale

I parchi più piccoli del minimo legale non sono consentiti, nemmeno per una «detenzione temporanea»

come per un «soggiorno durante le vacanze». Non è possibile concedere alcuno sconto sulle dimensioni minime, nemmeno per un breve periodo di tempo. Deviazioni dalle dimensioni minime sono permesse durante il trasporto, per ragioni mediche e nelle esposizioni.

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Basi legali: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Art. 111 OPAn Obbligo d’informazione

1 Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulle esigenze dell’animale, sull’accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Non è necessario dare informazioni alle persone titolari di un’autorizzazione di cui all’articolo 13 LPAn oppure all’articolo 89 o 90 della presente ordinanza.

2 Chiunque vende a titolo professionale parchi per animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulla detenzione adeguata della specie animale in questione e sulle basi giuridiche corrispondenti.

Art. 9 OPAn Stabulazione in gruppo

1 Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o più specie in un ricovero o in un parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente.

2 In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve:

a. tener conto del comportamento delle singole specie e di quello del gruppo;

b. se necessario, prevedere per gli animali la possibilità di evitarsi e di ritirarsi; e

c. per gli animali che vivono temporaneamente da soli e per gli animali incompatibili, predisporre ricoveri separati o parchi d’isolamento.

Art. 13 OPAn Specie sociali

Gli animali delle specie sociali devono avere adeguati contatti con i conspecifici.

All. 1 tab. 8 e 9 OPAn comprese le osservazioni preliminari e le osservazioni All. 2 tab. 1, 2, 5, 6 e 8 comprese le osservazioni preliminari e le osservazioni

Art. 34a Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Posatoi

1 Al di sopra dei posatoi destinati ai polli domestici, l’altezza libera deve essere di almeno 50 cm. I posatoi più bassi devono essere collocati a un’altezza minima di 50 cm dal pavimento del pollaio.

2 Per gli animali di razza nana è possibile ridurre a 40 cm le misure di cui al capoverso 1.

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