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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda SENTENZA

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Pubblicato il 04/02/2020

N. 00146/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00826/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 826 del 2019, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici in Lecce, Via Rubichi, è per legge domiciliato;

per l'annullamento

della disposizione in data 19 giugno 2019, non meglio conosciuta, a firma del dirigente del Commissariato di P.S. di Gallipoli (LE), con cui viene ordinato al ricorrente il rientro con effetto immediato presso la Questura di Milano e revocato l'ordine di servizio n.

170/2019, sempre del Commissariato menzionato, con cui il

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ricorrente era stato comandato a prestare servizio in data 19 giugno 2019 nell'ambito del primo turno volanti C.O.T. dalle 12.50 alle 19.16;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori avv. V. Parato per il ricorrente, avv. dello Stato S. Colangelo per il Ministero;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. (omissis), poliziotto in servizio presso la Questura di Milano,

a partire dall’anno 2010 veniva “temporaneamente avvicinato” al Commissariato di P.S. di Gallipoli “ai sensi dell’art. 78 D. Lgs.

267/2000”, in quanto eletto consigliere comunale nel Comune di Miggiano. Il temporaneo avvicinamento veniva confermato nel 2015, allorquando il (omissis) era risultato rieletto.

Nel contempo, con atto prot. n. 2445 del 10 maggio 2016, il

Sindaco del Comune di Miggiano, Giovanni Damiano, conferiva al (omissis) delega a rappresentare il Comune nell’Assemblea del CUIS (Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino).

2. In occasione delle successive elezioni amministrative del 2019, (omissis) non si ricandidava alla carica di consigliere comunale.

Tuttavia, con atto Prot. n. 2851 del 6 giugno 2019, il nuovo Sindaco, Michele Sperti, gli confermava la delega permanente a rappresentare il Comune di Miggiano nell’Assemblea del CUIS. La delega aveva il seguente tenore letterale: “Il sottoscritto Avv. Michele P. Sperti – Sindaco

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del Comune di Miggiano, eletto nella tornata amministrativa del 26 maggio 2019. Considerato che il Sig. (omissis) […] ha sinora rappresentato il Comune di Miggiano in seno all’Assemblea del CUIS, giusta delega permanente conferita dal precedente Sindaco, […] ha pertanto acquisito la necessaria esperienza e competenza nel predetto ambito; Ritenuto dover confermare l’incarico conferito conferisce delega permanente al Sig. (omissis) […] a rappresentare questo Comune in seno all’Assemblea del CUIS”.

3. Con propria missiva in data 8 giugno 2019, il (omissis) portava la delega a conoscenza del Ministero dell’Interno, della Questura di Milano e di quella di Lecce, comunicando che: “Per poter esercitare l’incarico conferito presso il suddetto Consorzio, con il diritto espresso dall’art. 78 D. Lgs. 267/2000 intende permanere presso il Commissariato di P.S. di Gallipoli. Resta immutato l’obbligo del sottoscritto di comunicare eventuali variazioni del proprio status”.

L’istanza veniva istruita dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti. Il Direttore del suddetto Servizio, con proprio atto prot. n. 333.D/1159 dell’8 luglio 2019 comunicava a (omissis), ai sensi dell’art. 10 bis L.

241/1990, il preavviso di diniego alla domanda di permanenza a Gallipoli, con riferimento alla ritenuta inapplicabilità alla fattispecie degli artt. 77 e 78 TUEL.

In seguito, con nota del 19 giugno 2019, la Questura di Lecce, Ufficio Personale, comunicava al Ministero dell’Interno (Prot. in entrata n. 55906 del 19 giugno 2019) che: “il Commissariato di P.S. di Gallipoli, con nota Prot. 29696 del 19/6/2019, ha posto in libertà, per fare rientro in sede il dipendente in oggetto indicato [(omissis) n.d.r.] che da oggi risulta in malattia per sei giorni”.

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4. Avverso il suddetto provvedimento, (omissis) proponeva

ricorso, affidato al seguente articolato motivo: “Violazione e falsa applicazione artt. 77 e 78 D Lgs. 267/2000. Incompetenza. – Violazione artt. 2 e 3 L. 241/1990 – Difetto assoluto di motivazione. Violazione del giusto e corretto procedimento. Erronea presupposizione. Travisamento. Illogicità manifesta. Contraddittorietà”, con cui il dipendente deduceva: a) di essere ancora amministratore locale ex art. 77 TUEL in quanto membro del Consiglio di amministrazione del CUIS, consorzio tra enti locali; b) che l’emissione dell’ordine di rientro immediato a Milano era avvenuta in assenza delle garanzie procedimentali di cui alla L. 241/1990, e senza tener conto della circostanza afferente alla nomina nel CUIS, che pure il dipendente aveva rappresentato alla p.a.

Veniva altresì richiesta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

4.1. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso e alla domanda di sospensiva.

5. L’istanza cautelare veniva trattata alla camera di consiglio del 23 luglio 2019. Il Collegio accoglieva la sospensiva richiesta, con l’ordinanza n. 454/2019, compensando le spese della relativa fase di giudizio.

All’udienza pubblica del 17 dicembre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. Si procede allo scrutinio della prima censura indicata nell’unico motivo di ricorso, afferente all’ applicazione degli artt. 77 e 78 D.

Lgs. 267/2000.

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6.1. Ai sensi dell’art. 78 comma 6 TUEL: “Gli amministratori lavoratori dipendenti pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. […]”.

In virtù di detta disposizione, colui che sia amministratore locale, nel corso dell’espletamento del mandato, non può essere trasferito dal luogo in cui presta la propria attività lavorativa.

L’elemento che risulta controverso nella presente causa è costituito dall’ambito soggettivo di applicazione della norma: il Ministero non ritiene infatti che il (omissis), delegato a rappresentare il

proprio comune nell’Assemblea del Consorzio Universitario, rientri tra gli amministratori locali; posizione opposta sostiene il ricorrente.

6.2. La “Definizione di amministratore locale” è recata, nell’ordinamento positivo, dall’art. 77 D. Lgs. 267/2000. In virtù del secondo comma della citata disposizione, per quanto qui interessa, si prevede che:

“[…] Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, […]

i componenti degli organi […] dei consorzi fra enti locali […]” (art. 77 comma 2 TUEL).

Al fine di stabilire se (omissis) sia un amministratore locale ai sensi dell’art. 77 cit. (e dunque se a esso sia applicabile la garanzia di cui all’art. 78 comma 6 cit.), occorrerà sciogliere due nodi interpretativi.

In primo luogo, sarà necessario valutare se il CUIS sia un consorzio tra enti locali; in seguito, ove tale questione abbia esito positivo, si dovrà stabilire se il ricorrente possa considerarsi membro dell’organo assembleare di tale soggetto giuridico.

6.3. Il CUIS, come si evince dal relativo atto costitutivo, ha natura consortile ed è formato da enti locali delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto; tra essi, vi è il Comune di Miggiano.

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Le finalità del consorzio sono rivolte alla promozione, mediante diverse tipologie di azioni, dell’integrazione tra le attività del sistema economico, sociale e culturale del territorio, e le attività dell’Università del Salento (ad esempio: cofinanziamento di progetti di studio volti alla valorizzazione dei beni culturali del territorio;

realizzazione di strutture edilizie per le attività universitarie; offerta di servizi universitari integrati con i servizi della collettività – art. 2 dello Statuto).

L’art. 1 dello Statuto dà atto che la costituzione del CUIS aveva luogo “ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267”, in virtù del quale: “Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio […]” (art. 31 TUEL).

Da quanto precede, emerge che tanto l’elemento soggettivo (enti locali territoriali quali componenti), che l’elemento oggettivo (finalità di promozione territoriale pienamente riconducibili agli interessi di cui gli enti locali sono diretti portatori), unitamente al contesto normativo di riferimento (art. 31 TUEL), costituiscono sicuri e univoci indici della riconducibilità del CUIS a un consorzio tra enti locali ai sensi dell’art. 77 comma 2 D. Lgs. 267/2000.

Ritiene pertanto il Collegio che alla prima delle questioni sopra prospettate debba darsi soluzione positiva.

6.4. Tra gli organi del Consorzio ha importanza centrale l’Assemblea la quale, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, “è composta dai legali rappresentanti degli Enti pubblici, che possono farsi sostituire, nella partecipazione alle adunanze, da un loro delegato”.

A parere dell’Amministrazione, la suddetta disposizione statutaria deve essere interpretata nel senso che solo il legale rappresentante

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dell’ente locale possa essere considerato componente dell’organo collegiale assembleare, e che tale qualità personale non possa estendersi al di lui delegato.

Ritiene il Collegio che tale opzione ermeneutica, nella fattispecie oggetto della presente causa, non possa essere condivisa.

Invero, la delega conferita al ricorrente dal Sindaco del Comune di Miggiano non era riferita a singole sedute, né a oggetti definiti o a un periodo di tempo predeterminato. Al contrario, la nomina di

(omissis) era disposta senza alcun limite, né oggettivo né cronologico, essendo stata prevista per l’intera attività dell’organo e sine die (dunque con effetti fino alla scadenza dalla carica del delegante, oppure fino a revoca da parte di quest’ultimo, o a rinuncia del delegato).

Orbene, come già sostenuto dalla giurisprudenza di questa Sezione, dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, in presenza di una delega permanente e generale, quale è quella conferita a

(omissis) dal Sindaco di Miggiano, il delegato, nominato

“rappresentante” del Comune nel Consorzio, temporaneamente e salvo revoca e/o rinuncia, deve ritenersi componente dell’Assemblea. In tal senso: “Nel caso di specie, l’Amministrazione di P.S. ha omesso di valutare la circostanza sopravvenuta e tempestivamente comunicata dal ricorrente, della nomina del medesimo quale componente delegato dal Sindaco del Comune di Acquarica del Capo a partecipare alle adunanze degli organi collegiali del Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino e, in particolare, dell’Assemblea di detto consorzio (vedi nota del CUIS del 21 agosto 2015 in atti). Non ci sono dubbi che, in forza di siffatta nomina, il [omissis] rivestisse ancora, senza soluzione di continuità rispetto ai due incarichi di consigliere comunale a Calimera, il ruolo di amministratore di ente locale. In questo senso

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milita la previsione di cui all’art. 77, comma 2, del d.lgs 267/2000, che include espressamente i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali – come il CUIS- nel catalogo degli amministratori degli enti locali. In quanto tali, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali godono di un peculiare regime giuridico in materia di trasferimenti atteso che essi, ai sensi dell’art. 78, comma 6 dello stesso T.U.E.L., non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato” (TAR Puglia, Lecce, II, 26 settembre 2016 n. 1498).

Del resto, l’interpretazione alla quale il Collegio ritiene di accedere, appare altresì confermata dall’art. 31 comma 4 D. Lgs. 267/2000 (espressamente richiamato dall’art. 1 dello Statuto, come precisato al precedente punto 6.3), a norma del quale: “[…] l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato […]”. Dalla disamina della suddetta disposizione (suppletiva), appare pienamente in linea con il tenore della norma l’attribuzione, al delegato del sindaco, della qualifica di componente dell’organo del consorzio.

6.5. In virtù di tutto quanto sopra esposto, (omissis), al tempo del provvedimento gravato, era un componente dell’assemblea del CUIS.

Come tale, esso poteva annoverarsi tra i “componenti degli organi dei consorzi fra enti locali” ai sensi dell’art. 77 comma 2 TUEL, ed era dunque, in virtù della medesima norma, un amministratore locale.

Al ricorrente doveva pertanto applicarsi la garanzia prevista dall’art.

78 comma 6 D. Lgs. 267/2000, che ne impediva il trasferimento involontario da Gallipoli, sede di lavoro al momento dell’atto qui impugnato.

6.6. La censura esaminata risulta dunque fondata.

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7. L’ulteriore doglianza avanzata in ricorso, con la quale il (omissis) lamentava l’avvenuta violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990, è invece destituita di fondamento.

La p.a. ha infatti documentato l’avvenuta trasmissione al ricorrente del preavviso di diniego (Nota Ministero dell’Interno prot.

333.D/1159 dell’8 luglio 2019, notificata a (omissis) il 9 luglio 2019).

8. Conclusivamente, in virtù di tutte le considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

9. Le spese del giudizio della fase di merito, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e devono pertanto essere poste a carico del Ministero dell’Interno, che dovrà rifonderle al ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Seconda di Lecce definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per le ragioni indicate in motivazione, e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese afferenti alla fase di merito della causa, che vengono liquidate nella complessiva somma di €. 3.000,00 (Tremila/00) oltre accessori di legge, maggiorata degli importi versati a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

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Eleonora Di Santo, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Katiuscia Papi Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO

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