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di regolarizzare, entro il 30 aprile 2007, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto

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ENTRO 30 SETTEMBRE 2008 LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA

E CONTINUATIVA, ANCHE A PROGETTO (Min. Lavoro - Circ. 31.3.2008 n. 8/2008)

(Inps - Circ. 10.4.2008 n. 49)

Come abbiamo già in precedenza comunicato (1), la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (2) aveva previsto la possibilità per i datori di lavoro privati, di regolarizzare, entro il 30 aprile 2007, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto (commi da 1202 a 1210).

Tali termine è stato prorogato al 30 settembre 2008 dal D.L. 31.12.2007 n. 248 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" (G. U. 31.12.2007 n. 302), come modificato ed integrato dalla Legge 28.2.2008 n. 31 (Suppl. Ord. n. 47 alla G.U. 29.2.2008 n. 51).

Di seguito pubblichiamo le circolari di cui al titolo, con le quali:

• il Ministero del lavoro ribadisce, anche alla luce dell’esperienza ispettiva maturata, i presupposti che legittimano il corretto utilizzo dei lavoratori inquadrati con contratto di collaborazione, con particolare riferimento a:

- contenuto e destinatari degli accordi;

- atti di conciliazione individuale;

- durata del contratto di lavoro subordinato;

- contributo straordinario integrativo;

- preclusione degli accertamenti ispettivi;

- trasformazione dei rapporti nelle attività di call center.

• l’Inps riconferma la procedura della stabilizzazione, ovvero la possibilità per i committenti-datori di lavoro di trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, in rapporti di lavoro subordinato, illustrata nella circolare 17 aprile 2007 n. 78 di seguito pubblicata e precisa che oggetto della stabilizzazione è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa già esistente e ancora in essere, di qualunque durata, che viene trasformato in contratto di lavoro subordinato e che pertanto possono essere stabilizzati anche lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a partire dal 1° aprile 1996.

(1) Cfr. APIAPPUNTI n. 3/Marzo 2008 pag. L/136.

(2) Cfr. APIAPPUNTI n. 4/Aprile 2007 pag. L/207.

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INPS - Direzione Centrale Entrate Contributive Circolare 10 Aprile 2008 n. 49

OGGETTO: Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, commi 1202-1210. Riapertura al 30 settembre 2008 dei termini per l’accordo aziendale.

Con la circolare n. 78 del 17 aprile 2007 è stata illustrata la procedura della stabilizzazione, ovvero la possibilità per i committenti-datori di lavoro di trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, in rapporti di lavoro subordinato, prevista dall’art. 1, commi 1202-1210 della legge n. 296/2006.

Il primo adempimento previsto per poter accedere alla stabilizzazione era l’accordo sindacale aziendale, con il quale si promuoveva la trasformazione del rapporto di collaborazione in contratto di lavoro subordinato, da stipulare entro il 30 aprile 2007. Detto termine è ora prorogato al 30 settembre 2008.

Infatti, in data 29/2/2008, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 il testo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”.

All’articolo 7 del decreto-legge, comma 2-bis, è stabilito che le parole “entro e non oltre il 30 aprile 2007”, del comma 1202 della legge n. 296/2006, siano sostituite con “entro e non oltre il 30 settembre 2008”.

Pertanto il termine “30 aprile 2007”, riportato nella circolare n. 78 citata, deve ora intendersi “30 settembre 2008”, mentre restano immutati gli ulteriori adempimenti indicati nella circolare, ovvero:

- contratto di collaborazione in essere;

- versamento dell’acconto di un terzo del contributo straordinario;

- deposito presso la sede INPS di competenza, con riferimento alla sede legale del committente, dell’attestazione del versamento dell’acconto, degli accordi di conciliazione e dei contratti di lavoro subordinato di ciascun lavoratore stabilizzato.

Al riguardo è stata recentemente emanata, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione Generale per l’attività ispettiva, la circolare n. 8 del 31 marzo 2008, che viene trasmessa in allegato, con la quale sono forniti utili chiarimenti ed ulteriori istruzioni per la corretta applicazione della disciplina.

Si reputa opportuno chiarire che per la procedura di stabilizzazione non vi sono termini prescrizionali.

La stabilizzazione prevede, infatti, la possibilità per i committenti di stipulare accordi sindacali aventi ad oggetto la trasformazione di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato.

L’oggetto della stabilizzazione, dunque, è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa già esistente e ancora in essere, di qualunque durata, che viene trasformato in contratto di lavoro subordinato.

Possono essere stabilizzati, infatti, anche lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a partire dal 1° aprile 1996.

Le precisazioni fornite con messaggio n. 29513 del 6 dicembre 2007 riguardano, invece, esclusivamente l’emersione di rapporti di lavoro subordinato non risultanti da scritture o altra documentazione, di cui all’art.

1, commi da 1192 a 1201 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Direttore generale

Crecco INPS - Circolare 17.4.2007 n. 78

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), art. 1, commi 1202 - 1210.

Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

Premessa

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha introdotto la possibilità per i committenti-datori di lavoro di trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, in rapporti di lavoro subordinato.

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La finalità espressa dalla norma è volta a promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei citati rapporti di collaborazione.

Premesso che deve quindi trattarsi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ancora in essere, per procedere alla predetta trasformazione è necessario porre in essere una serie di adempimenti previsti dal comma 1202 fino al comma 1210 dell’articolo 1 della citata legge.

1. Datori di lavoro ammessi alla procedura di stabilizzazione

L’accesso alla procedura di stabilizzazione è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro.

In tal caso l’avvio della procedura determina la sospensione degli effetti di tali provvedimenti fino al completo assolvimento degli obblighi connessi al versamento del contributo straordinario integrativo di cui al successivo punto 4.

Il relativo accordo sindacale deve comprendere la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione è stata oggetto di accertamenti ispettivi (comma 1208).

2. Accordi aziendali

Il comma 1202 stabilisce che “… al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali – ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali - con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208”.

La definizione degli accordi sindacali è, quindi, la prima fondamentale tappa del percorso che conduce alla trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le collaborazioni a progetto, in contratti di lavoro subordinato.

I nuovi contratti di lavoro subordinato, devono prevedere una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi (comma 1210).

3. Atti di conciliazione

La successiva fase (comma 1203) comporta che i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivano atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina prevista dagli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile.

Gli atti di conciliazione individuale producono l’effetto di cui ai citati articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso (comma 1207).

Con particolare riguardo agli effetti di natura contributiva si sottolinea che il contributo straordinario previsto dal legislatore fa venir meno un’ulteriore pretesa contributiva per il periodo oggetto di conciliazione.

Infatti, l’ultimo periodo dell’art. 1, comma 1207 della legge finanziaria dispone la preclusione di ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni.

Infine, viene sottolineato che i contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

4. Contributo straordinario

Per rendere validi i predetti atti di conciliazione i datori di lavoro devono versare alla Gestione separata, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente per il periodo di vigenza del contratto di collaborazione di ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro (comma 1205).

Nella tabella di cui all’allegato n. 1 viene descritta per ciascun anno l’aliquota del contributo straordinario determinata così come dispone la citata norma.

I datori di lavoro devono versare subito una somma pari ad un terzo del contributo straordinario, come sopra determinato, ed insieme all’attestazione dell’avvenuto versamento depositano, presso la competente sede dell’Istituto, gli atti di conciliazione ed i contratti stipulati con ciascun lavoratore interessato.

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Per la parte restante del contributo dovuto i datori di lavoro sono autorizzati a provvedere in trentasei ratei mensili successivi.

Qualora i datori di lavoro non provvedano ai versamenti di cui sopra si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva (comma 1206).

5. Effetti della stabilizzazione

Il versamento del contributo straordinario integrativo, così come definito al comma 1205, comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali e in materia di sgravi degli oneri sociali.

Per effetto degli atti di conciliazione è escluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro svolto da ciascuno dei lavoratori interessati alla trasformazione in parola (comma 1207).

6. Istruzioni operative

Al versamento della somma pari ad un terzo del contributo straordinario i datori di lavoro provvedono tramite il modello F24, indicando come “causale contributo” nella sezione INPS il codice EMCO, il CAP seguito immediatamente dal comune di residenza della sede legale (cinque caratteri numerici e dodici alfanumerici) e come periodo di riferimento, soltanto nella prima colonna, il mese del versamento e l’anno, e, infine, l’importo a debito versato.

La documentazione da presentare alle competenti strutture periferiche dell’Istituto dovrà contenere le indicazioni che vengono descritte nell’allegato n. 2.

Si fa riserva di fornire ogni utile indicazione per la comunicazione dei dati necessari all’implementazione della posizione assicurativa nella Gestione separata dei singoli lavoratori interessati (flusso e-mens) attraverso l’acconto nonché le successive trentasei rate del contributo straordinario.

Il Direttore Generale

Crecco

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