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Piano triennale del fabbisogno di personale della Camera di commercio di Ferrara (anni ), piano occupazionale 2019: determinazioni.

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OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno di personale della Camera di commercio di Ferrara (anni 2019-2021), piano occupazionale 2019:

determinazioni.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTO l’articolo 39, comma 1, della legge n. 449/97 che dispone, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, che gli organi di governo delle amministrazioni pubbliche definiscano la programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 482/68;

VISTO l’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/01, così come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che stabilisce:

• comma 1 - le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per il perseguimento delle loro finalità, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;

• comma 2 - allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

• comma 3 - in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

• comma 6 - le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, tranne quello appartenente alle categorie protette;

VISTO l’articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/01, inserito dal D.Lgs. n. 75/2017, che stabilisce:

• comma 1 - con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;

• comma 2 - le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60;

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• comma 4 - le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni;

• comma 5 - ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

VISTO il decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018, recante “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, n. 173, emanato ai sensi del predetto articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/01;

VISTO l’articolo 60 del D.Lgs. n. 165/01, così come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che stabilisce misure di “Controllo del costo del lavoro” delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina, in particolare:

• al comma 1, la procedura di mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche, disponendo che “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza....”;

• al comma 2-bis, la procedura di mobilità obbligatoria quale presupposto necessario per le procedure di reclutamento di personale, disponendo che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio….“;

VISTI gli articoli 34, commi 2 e 3, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplinano la procedura di mobilità obbligatoria relativa all’assunzione di personale collocato in disponibilità verso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, prima di avviare le procedure di assunzione di personale mediante concorso;

ATTESO che, a seguito dell’emanazione del D.Lgs n. 150/2009, attuativo della legge n. 15/2009, le Amministrazioni pubbliche possono programmare avanzamenti di carriera del personale solo attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno;

RICHIAMATO l'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 ed, in particolare:

• il comma 11, che consente, qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente siano inferiori all'unità, di cumulare le

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quote non utilizzate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi fino al raggiungimento dell'unità;

• il comma 28, che dispone che il ricorso alle forme flessibili di lavoro a tempo determinato è limitato al 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n.

135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, ed in particolari i seguenti articoli:

• 2, comma 13, l'avvio, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche mediante la redazione di un elenco, da pubblicare sul relativo sito web, affinché il personale iscritto negli elenchi di disponibilità possa presentare domanda di “ricollocazione”

nei posti vacanti. Le amministrazioni che non accoglieranno le domande di ricollocazione non potranno procedere ad assunzioni di personale;

• 14, comma 5, le nuove modalità di assunzione di personale a tempo indeterminato nelle Camere di Commercio, fatte salve le assunzioni già effettuate secondo le disposizioni precedenti (Leggi finanziarie 2008 e 2010):

a) nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014;

b) nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015;

c) nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016;

RICHIAMATO il parere n. 162/2013 della Corte dei Conti del Veneto, la quale, ricostruendo i rapporti tra mobilità volontaria e obbligatoria, considera la mobilità per “ricollocazione”, di cui all’articolo 2, comma 13, del decreto legge n. 95/2012 su richiamato, quale norma di sistema che si integra alle procedure previste dal D.Lgs. n. 165/2001 nella soluzione delle crisi da eccedenze o sovrannumero, da esperire prima della mobilità volontaria ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 che a sua volta dovrà essere necessariamente attivata solo successivamente, in mancanza di personale collocato in posizione di disponibilità o di domande pervenute (anche a seguito della mancata attivazione dell'apposito elenco presso la Funzione Pubblica); solo dopo che la mobilità volontaria non sia andata a buon fine, le amministrazioni dovranno attivare la comunicazione ex articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in precedenza indicato;

PRESO ATTO, pertanto, che eventuali procedure di assunzione mediante concorso pubblico saranno subordinate, oltre che alla sussistenza dei presupposti di spesa e assunzionali indicati in precedenza, anche alla verifica della impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco ai sensi dell'articolo 2, comma 13, del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e dell'articolo 34, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001 e successivamente dall’esito negativo delle procedure di mobilità volontaria ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 attivate contestualmente alle comunicazioni relative al concorso che s’intende bandire, ex articolo 34-bis del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 35 che disciplina le modalità di reclutamento del personale ed, in particolare, il comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, che dispone: “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine

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di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”;

RICHIAMATO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, che dispone:

• all'articolo 4, comma 4, la proroga al 31 dicembre 2017 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, per le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

• all'articolo 4, comma 16-ter, l'individuazione dei limiti di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 95/2012 su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero e composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere;

• all'articolo 7, comma 6, l'obbligo di procedere alla rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente e di procedere, tenendo conto, dell'esito della rideterminazione di cui sopra, all'assunzione, a tempo indeterminato, di un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà;

RICHIAMATO il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante “Proroga e definizione di termini”, che all’articolo 1, comma 1 prevede, tra l’altro, la proroga al 31 dicembre 2017, dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

VISTO l’articolo 1, comma 1148, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 1, commi da 420 a 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Legge di stabilità 2015”, relativo al contenimento della spesa pubblica nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane, quali “enti di area vasta” ex legge n. 56/2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2015 con il quale vengono definiti i “Criteri per la mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato degli

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enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale”;

PRESO ATTO che le Camere di commercio non sono tra gli enti assoggettati alla disciplina transitoria prevista per la ricollocazione del personale soprannumerario derivante dal processo di riordino delle funzioni degli enti di area vasta;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 184” , che trova applicazione anche per le pubbliche amministrazioni con alcune limitazioni e salvo quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti;

RICHIAMATO l'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in merito alla delega al Governo per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2016, n. 276 che all’articolo 3 dispone, tra l’altro:

• comma 1 - entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60;

• comma 3 - la proposta deve prevedere, tra l’altro un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di riassetto degli uffici e dei contingenti di personale, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche e possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere;

• comma 9 - fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, alle camere di commercio è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione;

CONSIDERATO che tale decreto è entrato in vigore il 10 dicembre 2016 e che, pertanto, a decorrere da tale data e sino al completamento delle procedure di razionalizzazione previste dall’articolo 3 dello stesso, ed in particolare dal comma 9, non risulta possibile procedere con alcuna tipologia di assunzione;

ATTESO che Unioncamere, in data 8 giugno 2017, ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico la proposta di cui al comma 1, articolo 3 del decreto di cui trattasi;

VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2017 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2017, n. 219 che, tra l’altro, istituisce, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, le nuove camere di commercio, tra le quali la “Camera di commercio di Ferrara e Ravenna”, che dovrà sorgere dall’accorpamento delle due singole camere di commercio;

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RITENUTO opportuno, sulla base degli interventi normativi in atto finalizzati alla complessiva riorganizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale con riferimento, tra l’altro, alle possibili riduzioni di personale dovuti ai processi di razionalizzazione, accogliere eventuali richieste di nulla osta per mobilità verso altre amministrazioni pubbliche;

RICHIAMATO l'articolo 20, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dispone “Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4 vengano nominati segretari generali.”;

PRESO ATTO che, con decorrenza 1 febbraio 2011, il dottor Maurizio Pirazzini, dirigente a tempo indeterminato presso questa Camera di commercio, è stato nominato Segretario Generale della Camera di commercio di Padova per la durata di 5 anni, con scadenza dell'incarico al 31 gennaio 2016, successivamente rinnovato per ulteriori 3 anni, fino al 31 gennaio 2019, e, non avendo presentato dimissioni risulta, pertanto, a carico del piano occupazionale di questa Camera di commercio;

VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, la Direttiva n. 2/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica sul “Monitoraggio del lavoro flessibile”;

VERIFICATO che risulta possibile proseguire con i tirocini formativi e di orientamento, non trattandosi di costituzione di rapporto di lavoro né dipendente, né indipendente;

VISTI l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 relativi, rispettivamente, ai tirocini formativi e di orientamento e al regolamento attuativo;

VISTO l'articolo 1, comma 34, della legge n. 92/2012, che definisce i criteri con cui il Governo e le Regioni dovranno, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concludere un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

TENUTO CONTO che, in data 24 gennaio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha adottato le “Linee guida in materia di tirocini”;

VISTA la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, relativa alle “Norme per la Promozione dell'Occupazione, della Qualità, della Sicurezza e Regolarità del Lavoro”;

RICHIAMATE le delibere di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 960 del 30 giugno 2014, e n.

1172 del 21 luglio 2014, con le quali sono state, rispettivamente, approvate ed in seguito modificate le modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, ai sensi dell'articolo 26-ter, comma 3, della legge regionale n. 17/2005;

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VISTO il “Regolamento per l’acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane della Camera di commercio di Ferrara” approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 5 del 7 giugno 2011;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 169 del 13 dicembre 2011, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa di questa Camera di commercio a decorrere dall'anno 2012;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 4 del 10 gennaio 2012, con la quale è stata approvata la nuova microstruttura organizzativa della Camera di commercio di Ferrara;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 94 del 14 novembre 2017, con la quale è stato approvato il fabbisogno triennale del personale per il triennio 2018-2020 ed, in particolare, il fabbisogno per l’anno 2018, ricondotto prudenzialmente per le procedure di accorpamento in atto, nella misura (numerica e finanziaria) di n. 57 unità, pari al personale in servizio, prevedendo, inoltre:

• non procedere a nessuna tipologia di reclutamento di personale a tempo indeterminato, sia esso in sostituzione di personale cessato che ad integrazione dei posti vacanti dell'attuale dotazione organica;

• di confermare, per l'esercizio 2018, in quanto ancora consentiti, l'attivazione di tirocini formativi nell'ambito delle attività “alternanza scuola-lavoro”, mediante apposite convenzioni stipulate con gli organismi promotori (ER.GO.- Ente regionale per il diritto allo studio universitario, Università degli studi di Ferrara, Istituti di istruzione di secondo grado, Istituti di formazione professionale, Centro servizi per l'impiego della Provincia di Ferrara), nei limiti numerici e di utilizzo previsti dalle vigenti disposizioni;

• di valutare positivamente le richieste di nulla osta a procedure di mobilità volontaria finalizzate al trasferimento verso altre pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATA la sentenza n. 261 del 13 dicembre 2017 della Corte Costituzionale, che ha accolto il ricorso presentato dalle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia avverso l’articolo 3, comma 4 dello stesso D.lgs. n. 219/2016, dichiarandolo anticostituzionale a seguito della mancata convocazione della Conferenza Stato-Regioni e bloccando il processo di fusione definito dal D.M. 8 agosto 2017;

TENUTO CONTO, che in data 11 gennaio 2018 è stata convocata la Conferenza Stato-Regioni in ossequio alle motivazioni espresse nella sentenza della Corte Costituzionale, senza però raggiungere l’intesa prevista dalla normativa vigente e, pertanto, in data 16 febbraio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un nuovo Decreto, recante “Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”

pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018, n. 57, ricalcante quello dell’8 agosto 2017 nell’istituzione, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, delle nuove Camere di commercio e nella nomina dei Commissari ad acta responsabili delle fusioni ma prevedendo nuovi termini per la costituzione degli stessi;

ATTESO che il differimento del processo di accorpamento, per le vicissitudini normative su indicate, che porterà allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della Camera di commercio di Ferrara ed alla conseguente costituzione della nuova “Camera di commercio di Ferrara e Ravenna”

mediante fusione con la Camera di commercio di Ravenna, avverrà, indicativamente, nei primissimi mesi del 2019;

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pagina n. 8

PRESO ATTO che il piano di razionalizzazione del personale definito da Unioncamere nazionale ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, prevede una dotazione organica per questa Camera di commercio pari a n. 61 unità, compreso il Segretario Generale;

RITENUTO, comunque, opportuno adempiere agli obblighi normativi di cui all’articolo 6 del D.Lgs.

n. 165/2001, e successive modificazioni, che obbliga le amministrazioni pubbliche all’adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione in data odierna, con la quale la Giunta camerale ha preso atto che non sussistono eccedenze di personale presso questa Camera di commercio;

PRESO ATTO dei posti vacanti del personale di questa Camera di commercio per complessive 6 unità e, precisamente:

• 1 unità di personale dirigente, occupato dal dott. Maurizio Pirazzini, Segretario Generale della Camera di commercio di Padova dal 1 febbraio 2011, che non ha cessato il rapporto di lavoro dipendente con questa Camera di commercio non avendo mai presentato le dimissioni, ex articolo 20 della legge 580/93

• 1 unità nella categoria di accesso D3;

• 2 unità nella categoria di accesso D1;

• 2 unità nella categoria di accesso C1;

INFORMATE, in via preventiva, le Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale della Camera di commercio di Ferrara;

VISTO lo Statuto di questa Camera di commercio;

VERIFICATO che sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente provvedimento;

a voti unanimi,

d e l i b e r a

- di prendere atto dell’evoluzione normativa analiticamente riportata in premessa e, più in particolare:

 dell’introduzione del concetto di fabbisogno di personale, integrato con le risorse finanziarie disponibili;

 dell’entrata in vigore il 10 dicembre 2016 del D.Lgs. n. 219/2016 che vieta ogni tipologia di assunzione sino al completamento di tutte le procedure di riforma del sistema camerale;

 del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018, n. 57, che, sostituisce il precedente Decreto Ministeriale 8 agosto 2017, in seguito alla sentenza n. 261 del 13 dicembre 2017 della Corte Costituzionale, ricalcandone il contenuto ma prevedendo nuovi termini per la costituzione dei nuovi enti camerali in esso previsti, tra cui la “Camera di commercio

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di Ferrara e Ravenna”, che dovrà sorgere dall’accorpamento delle due singole Camere di commercio;

- di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale della Camera di commercio di Ferrara 2019-2021 allegato (1) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, confermando, nelle more del processo di accorpamento tra le Camere di commercio di Ferrara e di Ravenna, il fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 e il piano occupazionale 2019 nella misura (numerica e finanziaria) corrispondente al personale attualmente in servizio;

- non procedere a nessuna tipologia di reclutamento di personale a tempo indeterminato, sia esso in sostituzione di personale cessato che ad integrazione dei posti vacanti dell'attuale dotazione organica;

- di confermare, per l'esercizio 2019, in quanto ancora consentiti, l'attivazione di tirocini formativi nell'ambito delle attività “alternanza scuola-lavoro”, mediante apposite convenzioni stipulate con gli organismi promotori (ER.GO.- Ente regionale per il diritto allo studio universitario, Università degli studi di Ferrara, Istituti di istruzione di secondo grado, Istituti di formazione professionale, Centro servizi per l'impiego della Provincia di Ferrara), nei limiti numerici e di utilizzo previsti dalle vigenti disposizioni;

- di valutare positivamente le richieste di nulla osta a procedure di mobilità volontaria finalizzate al trasferimento verso altre pubbliche amministrazioni;

- di conferire mandato al Segretario Generale di provvedere all'adozione degli atti e al compimento di quanto altro necessario per l'attuazione del piano occupazionale di cui trattasi.

IL PRESIDENTE Paolo Govoni

(firmadigitaleaisensidel D.lgsn.82/2005)

IL SEGRETARIO Mauro Giannattasio

(firmadigitale aisensidelD.lgsn.82/2005)

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Allegato 1 alla deliberazione della Giunta camerale

Premessa normativa

Il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha introdotto significative modifiche al D.lgs. 30 marzo 2001, n.

165, così disposto dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, per quanto in specie, il D.lgs. 75/2017 ha modificato l’articolo 6 del D.lgs. 165/2001 in materia di pianificazione triennale dei fabbisogni del personale da parte della Pubblica Amministrazione, sostituendo i concetti di “Programmazione triennale del personale” con “Piano triennale dei fabbisogni di personale” e di “dotazione organica” con quello di “fabbisogno del personale”.

Il “Piano triennale dei fabbisogni di personale” costituisce ora la base su cui definire l’organizzazione degli uffici (in tal senso art. 6, comma 1, D.lgs. 165/2001 e s.m.i., e D.M. 8 maggio 2018 di cui all’articolo 6-ter del medesimo D.Lgs.).

Ne discende che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche:

• adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;

• curano, nell’ambito del Piano, l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;

• indicano, nell’ambito del Piano, le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il nuovo articolo 6, al comma 3 precisa inoltre che “In sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”.

E’ del tutto evidente che sulla base di questi nuovi presupposti giuridici, il Piano triennale di fabbisogno del personale:

• riduce la dotazione organica al personale in servizio;

• prevede nuove assunzioni nei limiti di quanto consentito dalla legislazione vigente e nei limiti della capacità finanziaria dell’Ente.

PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO

DEL PERSONALE 2019-2021

(11)

con l’emanazione del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2016, n. 276.

Tale Decreto, entrato in vigore il 10 dicembre 2016, è intervenuto non solo sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, ma anche sulla razionalizzazione dell’intero sistema camerale, prevedendo una riduzione da 109 a 60 camere di commercio sull’intero territorio nazionale, mediante procedure di accorpamento, anteposte da un Piano complessivo di razionalizzazione, predisposto da Unioncamere Nazionale e presentato al Ministero dello Sviluppo Economico l’8 giugno 2017.

Tale Piano prevede, come indicato dal decreto, procedure di razionalizzazione delle sedi, delle aziende speciali e del personale delle camere di commercio.

A seguito della presentazione e approvazione del Piano, il Ministro dello Sviluppo Economico ha proceduto con l’emanazione del Decreto Ministeriale 8 agosto 2017 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2017, n. 219.

Tale decreto, oltre a nominare i Commissari ad acta responsabili delle fusioni, ha istituito, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 219/2016, le nuove camere di commercio, tra le quali la “Camera di commercio di Ferrara e Ravenna”, che sarebbe dovuta sorgere, indicativamente entro il mese di giugno 2018, dalla fusione delle due singole camere di commercio.

Il processo di fusione ha subito uno stop in data 13 dicembre 2017, a seguito della sentenza n.

261/2017 della Corte Costituzionale, che ha accolto il ricorso presentato dalle Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia avverso l’articolo 3, comma 4 dello stesso D.lgs. n. 219/2016, dichiarandolo anticostituzionale a seguito della mancata convocazione della Conferenza Stato- Regioni. Conseguentemente, in data 11 gennaio 2018 è stata convocata la Conferenza Stato- Regioni in merito a quanto sopraindicato, senza però raggiungere l’intesa prevista dalla normativa vigente ed in data 16 febbraio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un nuovo Decreto, recante “Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018, n.

57, ricalcante quello dell’8 agosto 2017 nell’istituzione, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 219/2016, delle nuove camere di commercio e nella nomina dei Commissari ad acta responsabili delle fusioni ma prevedendo nuovi termini per la costituzione degli stessi.

Non ultimo, il D.Lgs. 219/2016 ha disposto che dalla sua entrata in vigore - 10 dicembre 2016 - sino al completamento delle procedure di razionalizzazione previste dall’articolo 3 dello stesso, è vietata qualsiasi tipologia di assunzione per le camere di commercio.

Premesse, pertanto, le vicissitudini normative sin qui esposte, risulta chiaro che trattandosi di un periodo di transizione, sottoposto, peraltro, a specifici blocchi assunzionali, il presente Piano

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triennale dei fabbisogni e il conseguente Piano annuale 2019 hanno rilevanza temporale limitata, ossia sino alla data di costituzione della nuova Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, che differirà, indicativamente, all’inizio del mese di febbraio 2019.

Struttura organizzativa attuale

La struttura organizzativa della Camera di commercio è rimasta invariata rispetto a quella approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 169 del 13 dicembre 2011, adeguata alle esigenze normative, organizzative, tecnologiche, economico-finanziarie oltre al contesto fortemente innovativo e dinamico nel quale si trova a svolgere la propria attività.

In tal senso anche l’intervento del Ministro dello Sviluppo Economico che, nell’approvare il Decreto Ministeriale del 22 maggio 2017 di aumento del 20% del diritto annuale delle camere di commercio, ha assegnato alle stesse la realizzazione di importanti progetti a grande impatto sul sistema economico nazionale e precisamente:

a) progetti a base nazionale, concordati da Unioncamere con il Ministero

- P.I.D. - Punto impresa digitale - a valere sul più ampio progetto nazionale “Industria 4.0”;

- Alternanza Scuola Lavoro;

b) progetti a base regionale, coordinati da Unioncamere Emilia Romagna - Internazionalizzazione;

- Turismo.

Per la realizzazione dei suddetti progetti, sono stati avviati dal mese di luglio 2017, proseguendo durante l’intero anno 2018 ed in corso di programmazione anche per la prossima annualità del 2019, importanti percorsi di formazione e riqualificazione del personale camerale, dirigente e non.

L’Organizzazione è suddivisa in tre Aree dirigenziali:

1) Area del Segretario Generale;

2) Area Promozione, Informazione economica, Risorse e Patrimonio;

3) Area Anagrafe delle Imprese e Regolazione del Mercato

Tutte e tre le aree sono sotto la responsabilità del Segretario Generale, in quanto unico dirigente in servizio presso questa Camera di commercio. Il Segretario Generale ricopre, altresì, l’incarico di Conservatore del Registro delle Imprese.

Le Aree dirigenziali sono a loro volta suddivise in Servizi e Uffici. Di seguito si riporta l’Organigramma completo.

(13)

Programmazione e controllo strategico Cristina Sandri

Comitato di direzione

Area Promozione, Informazione Economica,

Risorse e Patrimonio

Area Anagrafe delle imprese e Regolazione del Mercato

Affari generali e segreteria organi Maria Gloria Matteotti

Cultura e Relazioni d’impresa Studi, Statistica e Prezzi

Caterina Pazzi

Risorse e patrimonio Cristina Sandri

Promozione e sviluppo del territorio e

dell’impresa interim

Sistema qualità e comunicazione

Andrea Migliari

Regolazione del mercato, Arbitrato e

Conciliazione Laura Tarabbia

Registro delle imprese

interim

Tutela del mercato e della Fede pubblica

interim

Contabilità e bilancio Diritto annuale

(interim)

Provveditorato e servizi tecnici Maria Pia Bonfatti

Personale e organizzazione

(interim)

Marketing del territorio Manuela Sarasini

Marketing Internazionale

(interim)

Ufficio relazioni con il pubblico e Comunicazione

(interim)

Protocollo e Archivi (interim)

Sede decentrata di Cento

Attività regolamentate (interim)

Servizi Innovativi (interim)

Ufficio Registro delle imprese Alberto Tassinari

Brevetti, Marchi e Protesti Paola Bonzagni

Vigilanza sul Mercato Enrico Bonazzi

Visure e ricerche (interim)

Ufficio AQI Maria Gloria Matteotti

Orientamento al lavoro e alle professioni Punto Impresa Digitale

Sede decentrata di Comacchio

(14)
(15)

della struttura organizzativa finalizzata sia alle nuove funzioni assegnate dal Decreto sia all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse pubbliche disponibili, come indicato all’articolo 6, commi 1 e 2 del D.lgs. 165/2001 s.m.i..

Dotazione organica attuale

Il fabbisogno di personale per l’anno 2018 è stato determinato con deliberazione della Giunta camerale n. 94 del 14 novembre 2017, in occasione dell’approvazione della Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e del relativo piano per l'anno 2018, in n. 57 unità, compreso il Segretario Generale, ovvero pari al n. di unità di personale in servizio, nelle more del processo di accorpamento in atto ed a seguito del divieto di assunzione disposto dal D.Lgs. 219/2016 e del piano di razionalizzazione del personale definito da Unioncamere nazionale ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 febbraio 2018.

Nel corso del 2018, la movimentazione del personale ha presentato le seguenti registrazioni:

• n. 1 decesso di categoria C1;

• nessun ingresso;

• nessuna richiesta di nulla osta di mobilità.

Di seguito la composizione del fabbisogno di personale, composta di n. 57 unità, la movimentazione del personale intervenuta nel 2018 e la situazione al 31.12.2018:

Fabbisogno di personale

Personale in servizio 1.1.2018

Personale in servizio 31.12.2018

Posti vacanti Posti in soprannumero SEGRETARIO

GENERALE

1 1 1 0 0

DIRIGENTE 1 0 (*) 0 (*) 0 (*) 0

CATEGORIA D3 2 2 2 0 0

CATEGORIA D1 8 8 8 0 0

CATEGORIA C 41 41 40 1 0

CATEGORIA B3 1 1 1 0 0

CATEGORIA B1 3 3 3 0 0

CATEGORIA A 0 0 0 0 0

TOTALI 57 56 (*) 55 (*) 1 (*) 0

(*) Si tratta del posto occupato dal dirigente, dott. Maurizio Pirazzini, nominato Segretario Generale della Camera di commercio di Padova in febbraio 2011, e che non ha cessato il rapporto di lavoro dipendente con questa Camera di commercio non avendo mai presentato le dimissioni, in forza di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 580/93.

(16)

In base alle disposizioni contenute nell’articolo 6, così come modificato dal D.lgs. 75/2017, la proiezione di un fabbisogno del personale sotto il profilo qualitativo oltre che quantitativo, che consenta l’ottimizzazione dell’impiego del personale per il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in relazione alle funzioni proprie attribuite dalla legge e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ad oggi non risulta realizzabile a seguito del divieto di assunzione disposto dal D.Lgs. 219/2016 e dell’avvio del processo di accorpamento che si concluderà, indicativamente entro il 1 febbraio 2019.

Inoltre, tenuto conto altresì, del piano di razionalizzazione del personale di cui al decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, che quantifica numericamente in n. 61 unità il fabbisogno di personale di questa Camera di commercio e del divieto di assunzione precedentemente indicato, il fabbisogno di personale verrà transitoriamente e finanziariamente definito in n. 55 unità ovvero pari al personale in servizio.

Piano triennale dei fabbisogno del personale

L’articolo 6, comma 2 dispone all’ultimo periodo che “Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”.

Il suddetto periodo può essere così tradotto:

Costo del personale in servizio più

costo del personale da assumere,

necessario per il perseguimento degli obiettivi di performance, se non ci sono divieti di legge per le assunzioni

La previsione 2019 dei costi complessivi del personale, corrispondenti al relativo Mastro, indica un valore pari a euro 2.312.799,00, in diminuzione rispetto al 2017 ed in lieve aumento rispetto alla proiezioni di costo 2018, e tiene conto del solo personale in servizio, pari a n. 55 unità, stante il divieto assoluto di qualsiasi tipologia di assunzione disposta dal D.lgs. 219/2016.

Ai fini della sostenibilità finanziaria, tenuto conto che il suddetto Decreto ha disposto anche tagli al diritto annuale introitato dalle Camere di commercio, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei dati di consuntivo 2017, pre-consuntivo 2018, Preventivo economico 2019 e pluriennale 2020/2021.

(17)

Sono stati riportati i dati del Preventivo pluriennale 2020-2021, predisposti ai sensi del Dm 27 marzo 2013, in quanto, anche se di valore limitato nel tempo (poiché interverrà nel 2019 la fusione) risultano significativi ai fini della sostenibilità del costo del personale attualmente occupato.

Come si può evincere dal prospetto i risultati di parte corrente (ricavi, oneri fissi e ammortamenti e accantonamenti) consentono di prevedere un “margine di copertura” per gli interventi economici da programmare, che costituiscono, peraltro, la parte “variabile” dei costi.

Occorre precisare che i costi di funzionamento, indicati nella parte corrente fissa, includono tutti gli oneri per il finanziamento dei servizi che la Camera di commercio deve erogare sulla base di quanto indicato dalla legge 580/93, modificata e integrata dal D.lgs. 219/2016.

Tutto ciò premesso e tenuto conto dell’attuale periodo di transizione che porterà entro febbraio 2019 alla fusione con la Camera di commercio di Ravenna, il “Piano triennale di fabbisogno del personale 2019/2021” di questa Camera di commercio risulta così definito:

Fabbisogno triennale del personale Piano di razionalizzazione del

personale di cui al D.M 16 febbraio 2018

2019 2020 2021

SEGRETARIO

GENERALE 1 1 1 1

ges tione s ervizi 231.704 217.531 202.300 204.000 240.000 240.000

Variazione rimanenze 1.568 -2.232 0 0 0 0

Totale proventi correnti 5.599.623 5.121.843 5.844.260 5.748.500 5.005.000 5.005.000

Costi del personale -2.567.632 -2.355.000 -2.292.700 -2.312.799 -2.310.650 -2.300.000

Costi di funzionamento -1.526.635 -1.372.089 -1.399.912 -1.466.570 -1.494.070 -1.515.000

Totale oneri fissi -4.094.267 -3.727.089 -3.692.612 -3.779.369 -3.804.720 -3.815.000

perdite su crediti 0 0 0 0 0 0

MARGINE (1) 1.505.356 1.394.754 2.151.648 1.969.131 1.200.280 1.190.000

Amm ortamenti -187.369 -208.842 -74.376 -74.200 -90.000 -90.000

Accantonamenti a fondo s valutazione crediti -850.000 -1.050.000 -650.000 -650.000 -710.280 -700.000

TOTALE AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI -1.037.369 -1.258.842 -724.376 -724.200 -800.280 -790.000

MARGINE COPERTURA INTERVENTI ECONOMICI 467.987 135.912 1.427.272 1.244.931 400.000 400.000

Iniziative dirette -897.328 -874.963 -1.626.263 -1.369.981 -500.000 -500.000

costi di prom ozione econom ica territorio 0 0 0 0 0 0

Totale oneri interventi economici -897.328 -874.963 -1.626.263 -1.369.981 -500.000 -500.000

risultato operativo -429.341 -739.052 -198.991 -125.050 -100.000 -100.000

Risultato della gestione finanziaria 27.795 45.746 53.850 55.050 30.000 30.000

Risultato della gestione straordinaria 1.062.697 210.146 48.000 70.000 70.000 70.000

Rettifiche dell'attivo patrim oniale 0 0 0 0 0 0

Sopravvenienze attive da incas so diritto annuale 0 0 0 0 0 0

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO 661.150 -483.160 -97.141 0 0 0

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DIRIGENTE 1 (1*) ( 1*) ( 1*)

CATEGORIA D3 4 2 2 2

CATEGORIA D1 10 8 8 8

CATEGORIA C 42 40 40 40

CATEGORIA B3 1 1 1 1

CATEGORIA B1 2 3 2 2

CATEGORIA A 0 0 0 0

TOTALE 61 55

(+1*) 54 (+1*)

54 (+1*)

(*) Si tratta del posto occupato dal dirigente, dott. Maurizio Pirazzini, nominato Segretario Generale della Camera di commercio di Padova in febbraio 2011, e che non ha cessato il rapporto di lavoro dipendente con questa Camera di commercio non avendo mai presentato le dimissioni, in forza di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 580/93.

In conclusione il presente Piano ha valore esclusivamente per il lasso di tempo necessario alla costituzione della nuova Camera di commercio di Ferrara e Ravenna.

Piano occupazionale 2018 – consuntivo

Il Piano occupazionale 2018 è stato deliberato dalla Giunta camerale con il provvedimento n. 94 del 14 novembre 2017, contestualmente alla Programmazione triennale 2018/2020.

Stante l’imminente emanazione della norma di riforma delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, non prevedeva alcuna assunzione ma solamente:

• il ricorso all'attivazione di tirocini formativi nell'ambito delle attività “alternanza scuola- lavoro”, mediante apposite convenzioni stipulate con gli organismi promotori (ER.GO.- Ente regionale per il diritto allo studio universitario, Università degli studi di Ferrara e Bologna, Istituti di istruzione di secondo grado, Istituti di formazione professionale, Centro servizi per l'impiego della Provincia di Ferrara), nei limiti numerici e di utilizzo previsti dalle vigenti disposizioni;

• la concessione di nulla osta a procedure di mobilità volontaria finalizzate al trasferimento verso altre pubbliche amministrazioni, ai dipendenti che ne facessero richiesta.

A seguito del blocco delle assunzioni disposte già a decorrere dal 10 dicembre 2016 dal D.Lgs.

219/2016, questa Camera di commercio non ha fatto ricorso nel 2018 nemmeno all'utilizzo di forme flessibili di lavoro.

Si è invece proseguito nell'attivazione di tirocini formativi nell'ambito delle attività di “alternanza scuola-lavoro”, come programmato.

Nel corso del 2018 si è verificata n. 1 cessazione, non prevedibile, di personale di categoria di accesso C1, per decesso.

Relativamente agli obblighi di carattere generale, è stata redatta la Relazione sulla performance, come previsto dal D.Lgs. 150/2009, che ha consentito, grazie anche al Sistema di misurazione e di valutazione delle performance, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 147 del 4 ottobre 2011, di analizzare più compiutamente non solo l'area di attività strategica dell'Ente, ma anche il complesso dei suoi processi amministrativi. La Relazione è stata approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 46 del 5 giugno 2018 e regolarmente pubblicata sul sito camerale

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Ulteriori informazioni

Infine, si riportano ulteriori informazioni in ordine agli obblighi in materia di gestione del personale e di composizione del costo complessivo dello stesso, disposto da norme attualmente vigenti.

Sul piano normativo nel 2019 continuano a trovar applicazione le riduzioni introdotte nel 2012, rubricate “Riduzione della spese di personale”, inserite nella più complessa e strutturata revisione della spesa pubblica di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 che, si ricorda, prevede, tra gli altri:

• riduzioni afferenti la gestione del personale, quali il limite di 7,00 euro al valore del buono pasto ed il divieto di monetizzare ferie, riposi e permessi;

• nuovi criteri in materia di limiti di assunzione di personale a tempo indeterminato per le camere di commercio. Tale nuovo criterio consente, a decorrere dal 2012, di assumere nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino al 2014; nel limite del 50% per l'anno 2015 e nel limite del 100% dall'anno 2016;

• l'avvio, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e la redazione di un elenco, da pubblicare sul relativo sito web, affinché il personale iscritto negli elenchi di disponibilità possa così presentare domanda di ricollocazione nei posti vacanti relativi al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche accolgano le suddette domande individuando i criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento.

Continueranno, inoltre, ad applicarsi le disposizioni contenute agli articoli 6 e 9 del decreto-legge recante "Misure urgenti finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e alla competitività economica"

del 31 maggio 2010, n. 78, convertito nelle Legge 122/2010, in particolare:

• l'articolo 6, commi 12 e 13 – a decorrere dal 1 gennaio 2011, è prevista la riduzione del 50% rispetto al costo 2009 per spese per missioni, anche all’estero, escluse quelle afferenti i servizi ispettivi. La stessa percentuale di riduzione, da applicare sempre al costo 2009, anche per le spese di formazione al personale;

• l'articolo 9 è stato modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Legge di stabilità 2014” che all'articolo 1, comma 456, ha disposto la riduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2015, del fondo risorse decentrate di un importo pari alle riduzioni operate per l'anno 2014;

inoltre, continuano ad operare le disposizioni introdotte nel corso dell'anno 2013:

• la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione” che stabilisce l'adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno del piano triennale di prevenzione della corruzione, da trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica. Questo Ente, con deliberazione della Giunta camerale n. 24 del 19 febbraio 2013, ha nominato il Segretario Generale quale responsabile della prevenzione della corruzione e con determinazione del Presidente n. 3

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dell’1 febbraio 2017 e ratificata dalla Giunta camerale nella riunione del 21 febbraio 2017 ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019;

• il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni relative al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. A decorrere dall’anno 2017 il Programma triennale della trasparenza e l'integrità è integrato nell’ambito del più ampio Piano anticorruzione, come disposto dal D.lgs. 97/2016;

• il DPR n. 62/2013, con il quale è stato emanato il Codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche;

Relativamente alle disposizioni introdotte nel corso dell'anno 2014 ed applicabili anche nel 2019:

• l'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha ridotto, a decorrere dal 1.1.2014, a 240.000 euro annui lordi il limite massimo retributivo del primo presidente della Corte di cassazione, con conseguente applicazione a tutta la dirigenza del settore pubblico del medesimo limite retributivo;

• il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare:

a) l'articolo 1 che abroga le norme sul trattenimento in servizio di dipendenti pubblici e dispone nuovi criteri sul collocamento a riposo;

b) l'articolo 4 che ha modificato e integrato l'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001:

confermando la possibilità, per le amministrazioni, di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicando sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui siano indicati i posti che si intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere;

prevedendo l’istituzione un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità a cura del Dipartimento delle Funzione Pubblica;

provvedendo alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione (utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica);

rendendo possibile la mobilità d’ufficio per tutte le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs.165/2001, collocate nel territorio dello stesso comune o comunque collocate a una distanza non superiore ai

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necessità di specificare le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall’articolo 2103 del codice civile; la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che l’obbligo di comprovare le esigenze organizzative e di servizio poste a base del trasferimento sussiste solo in caso di trasferimento ad altra unità produttiva;

c) l'articolo 5 riguardo l'assegnazione di nuove mansioni al personale – dipendente pubblico – collocato in disponibilità;

d) l'articolo 6 che dispone il divieto tassativo di conferire incarichi dirigenziali pubblici a dipendenti pubblici collocati in quiescenza.

Tra le novità normative che hanno riguardato l'anno 2017, in materia di personale ed applicabili anche nel 2019, si evidenzia:

il D.Lgs. 74/2017 che introduce modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in materia di misurazione e valutazione della performance del personale delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, viene data enfasi alla performance organizzativa, con inversione di tendenza rispetto al D.Lgs. 150/2009 che prediligeva la performance individuale, ed il sistema di valutazione che deve quindi prevedere un peso maggiore per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi rispetto a quelli individuali;

l’articolo 23 del D.Lgs. 75/2017 che è intervenuto sulla determinazione del salario accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche. In particolare, per quanto riguarda il personale delle camere di commercio è di rilievo il comma 2 di tale articolo laddove dispone che a decorrere dall’1 gennaio 2017:

• l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;

• è abrogato l’articolo 1, comma 236 della legge 208/2015, con conseguente eliminazione della riduzione automatica in misura proporzionale a seguito della diminuzione del personale in servizio.

Nell’ambito dei rapporti instaurati con le varie Istituzioni scolastiche locali, si prevede anche per il 2019 l’attivazione di tirocini formativi (ER.GO.- Ente regionale per il diritto allo studio universitario, Università degli studi di Ferrara, Istituti di istruzione di secondo grado, Istituti di formazione professionale, Centro servizi per l'impiego della Provincia di Ferrara), nei limiti numerici e di utilizzo previsti dalle vigenti disposizioni. Si segnala, in particolare, che con la definizione di linee-guida condivise, in materia di tirocini formativi, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come disposto dall'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la Pubblica Amministrazione ospitante dovrà anche rispettare la clausola di invarianza finanziaria contenendo la spesa per i tirocini nei limiti della

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medesima sostenuta l'anno precedente all'entrata in vigore della legge, pertanto, quella sostenuto nell'anno 2011.

Infine, nel corso dell'anno 2019, la Camera di commercio effettuerà specifici investimenti in formazione rivolti a tutte le fasce di “popolazione” camerale, entro i limiti economici imposti dall’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nelle Legge 122/2010. Pertanto, in considerazione delle riduzioni di spesa imposte dalla suddetta norma (50% della spesa 2009).

Per quanto concerne, infine, il monitoraggio della spesa del personale, si evidenzia quanto segue:

la previsione della retribuzione ordinaria è determinata tenendo conto del piano del fabbisogno di personale per il 2019 e delle disposizioni previste dall’articolo 9 del D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010;

il mantenimento della previsione per il lavoro straordinario previsto nei limiti già indicati nei precedenti esercizi, con la riduzione indicata dall’articolo 14 del CCNL a favore delle risorse del fondo di cui all’articolo 15;

la previsione di spesa per le retribuzioni fisse ed accessorie di tutto il personale, effettuata sulla base dei CCNL vigenti (da ultimo il CCNL comparto Funzioni locali triennio normativo e economico 2016-2018 del 21 maggio 2018) ed in linea con le disposizioni previste dall’articolo 9 del D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010;

le risorse per il finanziamento dei fondi per il trattamento accessorio rispettano le previsioni dell’art. 9 comma 1 e 2 bis, D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, dell'articolo 1 comma 456 della legge 147/2013 e dell'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017. Per quanto concerne l’esatta quantificazione:

1. del fondo sono state applicate le disposizioni contenute nella circolare n.

12 del 15 aprile 2011 e n. 8 del 2 febbraio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

2. delle eventuali somme di cui all’articolo 67, comma 5, lettera b), del CCNL 21 maggio 2018, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; si rinvia ad apposito progetto da sottoporre al parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti;

• la previsione di una quota di risorse da destinare alla formazione del personale e del rimborso per le trasferte del personale delle sole spese sostenute è inferiore al 50% della spesa 2009, ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L.122/2010;

• non sono stati previsti oneri, per divieto normativo, per l’utilizzo di contratti di somministrazione lavoro, né per altra tipologia di lavori flessibili;

• sono state applicate, ai fini delle previsioni 2019, le disposizioni contenute:

per il personale non dirigenziale nel CCNL Funzioni locali 21.5.2018 e nei precedenti CCNL ove richiamati e nel CCID;

per il personale con qualifica dirigenziale nel CCNL 22.2.2010 e 3.8.2010.

Riferimenti

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