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Programmazione triennale del fabbisogno di personale della Camera di commercio di Ferrara, piano occupazionale 2015: determinazioni

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Verbale n. 8

Delibera n. 97

del 28/10/2014

pagina n. 1

OGGETTO: Programmazione triennale 2015-2017 del fabbisogno di personale della Camera di commercio di Ferrara, piano occupazionale 2015:

determinazioni

LA GIUNTA CAMERALE

VISTO l’articolo 39, comma 1, della legge n. 449/97 che dispone, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità di bilancio, che gli organi di governo delle Pubbliche amministrazioni definiscano la programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 482/68;

VISTO l’articolo 6 del d.lgs. n. 165/01, che stabilisce:

• comma 3 - per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

• comma 4 - le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

• comma 4 bis - il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

• comma 6 - le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

VISTI, gli articoli 30, comma 2-bis, e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 che disciplinano, rispettivamente, la procedura di mobilità volontaria e obbligatoria per assumere personale dipendente proveniente da altra pubblica amministrazione sottoposta agli stessi vincoli e limitazioni nelle procedure concorsuali di assunzione dall'esterno;

ATTESO che, a seguito dell’emanazione del d.lgs n. 150/2009, attuativo della legge n. 15/2009, le Amministrazioni pubbliche possono programmare avanzamenti di carriera del personale solo attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno;

RICHIAMATO l'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 ed, in particolare:

• il comma 11, che consente, qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente siano inferiori all'unità, di cumulare le quote non utilizzate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi fino al raggiungimento dell'unità;

il comma 21, che dispone, per il personale contrattualizzato che le progressioni di carriera comunque denominate di cui al punto precedente ed i passaggi tra le aree eventualmente

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disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

il comma 28, dispone limitazioni di spesa per il personale a tempo determinato e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa degli Enti pubblici;

VISTO il

“Regolamento per l’acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane della Camera di Commercio di Ferrara”

approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 5 del 7 giugno 2011;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta camerale:

• n. 169 del 13 dicembre 2011, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa di questa Camera di Commercio a decorrere dall'anno 2012;

• n. 107 del 5 novembre 2013, con la quale è stata, tra l'altro, confermata in 75 unità la dotazione organica della Camera di Commercio;

VISTO l'articolo 2, comma 13, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, che stabilisce l'avvio, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e la redazione di un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità potrà così presentare domanda di ricollocazione nei posti vacanti relativi al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche dovranno accogliere le suddette domande individuando i criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accoglieranno le domande di ricollocazione non potranno procedere ad assunzioni di personale.

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 95/2102, convertito in legge n.

135/2012, che stabilisce, rispettivamente:

• le nuove modalità di assunzione di personale a tempo indeterminato nelle Camere di Commercio, nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016;

• la non estensione delle precedenti disposizioni in materia di assunzioni del personale a tempo indeterminato (Leggi finanziarie 2008 e 2010) all'anno 2012, facendo salve le assunzioni già effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

CONSIDERATO, pertanto, che non risultano più applicabili i commi 116 e 117 dell’articolo 3 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), e il comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010);

VISTO l'articolo 1, comma 401, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha integrato l'articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo, in particolare, al comma 3-bis, lettera a), che nell'ambito della procedura di assunzione di personale dall'esterno, le amministrazioni pubbliche, dopo aver esperito le procedure di mobilità suddette, possono riservare nel limite massimo del 40 per cento dei posti messi a concorso, l'assunzione a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

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Verbale n. 8

Delibera n. 97

del 28/10/2014

pagina n. 3

RICHIAMATO il decreto legge n. 101/2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013, che dispone:

• all'articolo 4, comma 4, la proroga al 31 dicembre 2016 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, per le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

• all'articolo 4, comma 16-ter, l'individuazione dei limiti di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 95/2012 su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero e composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere;

• all'articolo 7, comma 6, l'obbligo di procedere alla rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente e di procedere, tenendo conto, dell'esito della rideterminazione di cui sopra, all'assunzione, a tempo indeterminato, di un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà;

RICHIAMATO il parere n. 162/2013 della Corte dei Conti del Veneto, la quale, ricostruendo i rapporti tra mobilità volontaria e obbligatoria, considera la mobilità per “ricollocazione”, di cui al punto precedente, quale norma di sistema che si integra alle procedure previste dal d.lgs. n.

165/2001 nelle soluzione delle crisi da eccedenze o sovrannumero, da esperire prima della mobilità volontaria ex articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che a sua volta dovrà essere necessariamente attivata solo successivamente, in mancanza di personale collocato in posizione di disponibilità o di domande pervenute (anche a seguito della mancata attivazione dell'apposito elenco); solo dopo che la mobilità volontaria non sia andata a buon fine, le amministrazioni potranno attivare la comunicazione ex articolo 34-bis del d.lgs. indicato;

PRESO ATTO, pertanto, che eventuali procedure di assunzione saranno subordinate, oltre che alla sussistenza dei presupposti di spesa e assunzionali indicati in precedenza, anche alla verifica della impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco ai sensi dell'articolo 2, comma 13, del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e dell'articolo 34, comma 8, del d.lgs. 165/2001;

RICHIAMATO l'articolo 4 del decreto legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato e integrato l'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001, confermando la possibilità, per le amministrazioni, di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, ed, in particolare:

• fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicando sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui

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siano indicati i posti che si intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere;

• prevedendo l’istituzione un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità a cura del Dipartimento delle Funzione Pubblica;

• provvedendo alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione (utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica);

• ai fini della mobilità d’ufficio, tutte le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs.165/2001, collocate nel territorio dello stesso comune o comunque collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito (anche se cadenti nel territorio di altro Comune) costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Pertanto, quest'ultima precisazione rende possibile il trasferimento del dipendente ad altra sede senza particolari motivazioni e, in particolare, senza necessità di specificare le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall’articolo 2103 del codice civile; la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che l’obbligo di comprovare le esigenze organizzative e di servizio poste a base del trasferimento sussiste solo in caso di trasferimento ad altra unità produttiva;

VISTE le note del 9 settembre 2011, 9 agosto 2012 e ottobre 2014, con le quali Unioncamere indica, rispettivamente, il quadro normativo in materia di assunzione del personale avente impatto sulle Camere di Commercio e le ultime modifiche introdotte a seguito dell'emanazione del decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014;

RICHIAMATI, infine, i commi da 453 a 456, articolo 1 della legge 147/2013 “legge di stabilità 2014” che prevedono il blocco dei trattamenti economici del personale del pubblico impiego sino al 31 dicembre 2014;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 139 del 8 novembre 2011 e n. 107 del 5 novembre 2013, con le quali, rispettivamente, la Giunta camerale ha:

assegnato, con decorrenza 16 novembre 2011, alla dott.ssa Elena Cassani, di vice Segretario Generale, con funzioni vicarie; di Conservatore del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Ferrara e di diretto responsabile dell’Area Anagrafe delle Imprese e della Regolazione del Mercato, così come definito nella struttura organizzativa dell’Ente;

approvato la dotazione organica per il triennio 2014-2016 ed il piano occupazionale per l’anno 2014 della Camera di Commercio di Ferrara, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, a seguito della scadenza del contratto del dirigente a tempo determinato, di indire, nel corso dell'anno di riferimento, un concorso a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. 165/2001;

TENUTO CONTO che, con deliberazione della Giunta camerale n. 140 dell'8 novembre 2011, la dott.ssa Elena Cassani è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese, a decorrere dal 16 novembre 2011;

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Verbale n. 8

Delibera n. 97

del 28/10/2014

pagina n. 5

RICHIAMATO, al riguardo, l’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che stabilisce che “

Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impegno del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”;

TENUTO CONTO che l'articolo 9, comma 28 del DL 78/2010, come modificato dall'articolo 4, comma 102 della legge 183/2011, dispone che le Camere di Commercio, a decorrere dall'anno 2012, “..

possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009..”

;

PRESO ATTO che in base alla prescrizione di cui al punto precedente questa Camera di Commercio non può provvedere né alla proroga del contratto a tempo determinato in scadenza il 15 novembre 2014 nè all'assunzione di un dirigente a tempo determinato essendo il costo da sostenere superiore al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione n. 169 del 13 dicembre 2011, con la quale la Giunta camerale, facendo propria la proposta formulata dal Segretario Generale, ha condiviso le linee fondamentali della nuova macrostruttura della Camera di Commercio di Ferrara, che si articola in sole “due” aree dirigenziali:

• Promozione, Informazione economica, Risorse e Patrimonio: realizza le iniziative e i progetti di sviluppo del territorio e cura la rilevazione e l’elaborazione dei dati sull’andamento economico provinciale; gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento dell’Ente;

• Anagrafe delle imprese e regolazione del mercato: fornisce i servizi di carattere amministrativo e quelli a tutela dei consumatori e del corretto funzionamento del mercato.

Predispone, inoltre, tutte quelle attività aventi per obiettivo la promozione e lo sviluppo dei servizi innovativi della Camera di Commercio;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 4 del 10 gennaio 2012, con la quale è stata approvata la nuova microstruttura organizzativa della Camera di commercio di Ferrara;

RICHIAMATA la deliberazione n. 51 del 27 maggio 2014 con la quale la Giunta camerale ha confermato, con decorrenza 3 agosto 2014 e sino al 2 agosto 2019, l'incarico dirigenziale al Dott.

Mauro Giannattasio – incarico di Segretario Generale e di diretto responsabile dell’Area Promozione, Informazione economica, Risorse e Patrimonio, così come definito nella struttura organizzativa dell’Ente – attribuendone la relativa retribuzione di posizione annua lorda;

ATTESO, inoltre, che l'organigramma, anche per effetto dell'impossibilità di ricoprire i posti vacanti di categoria D3 e D1 (n.8), a seguito delle restrizioni normative in materia, pone direttamente sotto la responsabilità, anche organizzativa, del Dirigente del settore “Anagrafe delle Imprese e Regolazione del Mercato” quanto segue:

l'interim del servizio “

Registro delle Imprese”,

che ricomprende:

➢ l'ufficio “Servizi innovativi” ;

l'ufficio “Registro delle Imprese”,

➢ l'ufficio “Sede decentrata di Cento”;

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➢ l'ufficio “Attività regolamentate”;

l'interim del servizio “

Tutela del mercato e della fede pubblica”,

che ricomprende:

➢ l'ufficio “Verifiche amministrative, Protesti, marchi e brevetti” ;

l'ufficio “Vigilanza sul mercato”,

➢ l'ufficio “Visure e ricerche”;

RICHIAMATO l'articolo 20, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dispone “

Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4 vengano nominati segretari generali.

PRESO ATTO che, con decorrenza dall'1 febbraio 2011, il dottor Maurizio Pirazzini, dirigente a tempo indeterminato presso questa Camera di Commercio, è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio di Padova per la durata di 5 anni e non avendo presentato dimissioni risulta, pertanto, a carico del piano occupazionale di questa Camera di Commercio;

RITENUTO, dunque, necessario, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’Ente, prevedere l'assunzione di un dirigente a tempo indeterminato, non potendo né attivare un tempo determinato né conferire incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, per garantire la copertura del posto di dirigente del settore “Anagrafe delle Imprese e Regolazione del Mercato” e di Conservatore del Registro delle imprese mediante le procedure assunzionali nell'ordine di seguito indicato e, precisamente:

• valutazione di domande pervenute da personale collocato in disponibilità nell'ambito della mobilità per “ricollocazione” ;

mobilità volontaria ex articolo 30 del d.lgs. 165/2001, da attivare necessariamente solo dopo che la mobilità da ricollocazione non sia andata a buon fine per mancanza di personale collocato in posizione di disponibilità o di domande pervenute (anche a seguito della mancata attivazione dell'apposito elenco di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);

• mobilità obbligatoria mediante comunicazione ex articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001;

• selezione mediante concorso pubblico esterno;

PRESO ATTO dei posti vacanti del personale di questa Camera di commercio ed, in particolare, 5 nella categoria di accesso D1 e 3 nella categoria di accesso D3;

RITENUTO, pertanto, necessario prevedere la copertura di n. 1 posto di categoria D1, mediante le procedure di assunzione in precedenza indicate esperendo necessariamente la mobilità obbligatoria e volontaria prima di procedere, qualora abbiamo esito negativo, ad una selezione mediante concorso pubblico esterno;

VISTI i conteggi predisposti dall'Ufficio Personale e Organizzazione in merito alla valutazione delle cessazioni dei dipendenti per gli anni dal 2012 al 2014, con le relative percentuali di utilizzo;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione in data di oggi, con la quale la Giunta camerale ha preso atto che non sussistono eccedenze di personale presso questa Camera di Commercio;

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Verbale n. 8

Delibera n. 97

del 28/10/2014

pagina n. 7

RICHIAMATI l’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di lavoro flessibile, la Direttiva n.

2/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e l'articolo 9, comma 28 del DL 78/2010, come modificato dall'articolo 4, comma 102 della legge 183/2011;

VISTI l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 relativi, rispettivamente, ai tirocini formativi e di orientamento e al regolamento attuativo;

VISTO l'articolo 1, comma 34, della legge n. 92/2012, che definisce i criteri con cui il Governo e le Regioni dovranno, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concludere un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

TENUTO CONTO che, in data 24 gennaio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha adottato le “Linee guida in materia di tirocini”;

VISTA la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, relativa alle “Norme per la Promozione dell'Occupazione, della Qualità, della Sicurezza e Regolarità del Lavoro”;

RICHIAMATE le delibere di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 960 del 30 giugno 2014, e n.

1172 del 21 luglio 2014, con le quali sono state, rispettivamente, approvate ed in seguito modificate le modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, ai sensi dell'articolo 26-ter, comma 3, della legge regionale n. 17/2005;

VISTA la proposta di Programmazione triennale del fabbisogno di personale della Camera di Commercio di Ferrara, per il triennio 2015/2017, predisposta dal Segretario Generale;

VISTO lo Statuto di questa Camera di Commercio;

VERIFICATO che sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente provvedimento;

a voti unanimi,

d e l i b e r a

- di prendere atto del prospetto allegato (1) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale ;

- di confermare la dotazione organica - relativamente al triennio 2015/2017 - di cui alla deliberazione della Giunta camerale n. 133 del 18 ottobre 2011;

- di approvare il piano occupazionale, per l’anno 2015, della Camera di Commercio di Ferrara, così come risulta nei documenti allegati (2 e 3) alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale e, precisamente:

(8)

1. eventuale copertura di n.1 posto da dirigente a tempo pieno e indeterminato e di n. 1 posto di categoria D1 a tempo pieno e indeterminato, mediante concorso pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità, analiticamente riportate in premessa;

2. utilizzo di forme flessibili di lavoro, sino ad un massimo di 14 mensilità e, comunque, non superiore al limite del 50% del costo sostenuto nel 2009, di unità di categoria C1, per coprire congedi di maternità;

3. di confermare, per l'esercizio 2015, l'attivazione di tirocini formativi nell'ambito delle attività

“alternanza scuola-lavoro”, mediante apposite convenzioni stipulate con gli organismi promotori (ER.GO.- Ente regionale per il diritto allo studio universitario, Università degli studi di Ferrara, Istituti di istruzione di secondo grado, Istituti di formazione professionale, Centro servizi per l'impiego della Provincia di Ferrara), nei limiti numerici e di utilizzo previsti dalle vigenti disposizioni;

- di conferire mandato al Segretario Generale di provvedere alla adozione degli atti e al compimento di quanto altro necessario per l'attuazione del piano occupazionale di cui trattasi.

- di sottrarre alla pubblicazione on-line parte dell'allegato 1 in quanto contenente dati sensibili e personali.

IL PRESIDENTE Paolo Govoni

(firmadigitaleai sensidelD.lgsn.82/2005)

IL SEGRETARIO Mauro Giannattasio

(firmadigitaleaisensidel D.lgs n.82/2005)

(9)

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta camerale

VALUTAZIONE CESSAZIONI

Cessazione dall'entrata in vigore del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

Nel corso del 2013 e del 2014 non sono state effettuate nuove assunzioni e pertanto non è stato utilizzato il 20% delle cessazioni dal 2012.

2012 Dipendente categoria C (mobilità) Non recuperabile

2012 Dipendente categoria C 21.075,33

2012 Dipendente categoria B 18.681,78

2013 Dipendente categoria C Non recuperabile

2014 Dipendente categoria D3 26.560,04

TOTALE COMPLESSIVO € 66.317,15 TOTALE COMPLESSIVO € 39.757,11 x 20% = 7.951,42 TOTALE COMPLESSIVO € 26.560,04 x 50% = 13.280,02 UTILIZZO RISORSE PER ASSUNZIONI ANNO 2012 0

UTILIZZO RISORSE PER ASSUNZIONI ANNO 2013 0 UTILIZZO RISORSE PER ASSUNZIONI ANNO 2014 0

SOMMA DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2015 21.231,44

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(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(*) N. 1 dirigente a tempo indeterminato collocato in aspettativa per incarico a tempo determinato di Segretario Generale Camera di Commercio di Padova. Il posto da dirigente rimane quindi occupato.

La copertura dell’incarico lasciato scoperto è stata effettuata con bando di concorso pubblico a tempo determinato per la durata di 3 anni, il cui termine è previsto per il 15 novembre 2014. Il dirigente a tempo indeterminato collocato in aspettativa non avendo presentato dimissioni risulta ancora a carico del piano occupazionale di questa Camera di Commercio ( articolo 20 L.580/93).

(**) N. 1 dipendente categoria giuridica accesso D3 cessato con decorrenza dal 1 maggio 2014 ;

(***) N. 1 assunzione a tempo indeterminato dipendente categoria C riservata a categorie legge 68/99 a copertura quota riserva obbligatoria;

(****) Mediante procedura di mobilità obbligatoria e volontaria ed in caso di esito negativo delle stesse mediante concorso pubblico esterno.

organica (deliberazione

n. 107 del 5 novembre

2013)

tra dotazione precedente e dotazione

attuale

Dotazione organica proposta

in servizio all’1 gennaio

2014

Cessazioni nel 2014

per mobilità esterna nel

2014

Ingressi per concorso nel 2014

In servizio al 31.12.14

Posti vacanti

Assunzione dall'esterno con

ingresso 2015

Vacanti dopo programmaz.

2015

DIRIGENTE 1 0 1 1(*) 0 0 0 1(*) 1(*) 1(****) 0

CAT. D3 5 0 5 3 1 0 0 2 3 0 3

CAT. D1 13 0 13 8 0 0 0 8 5 1(****) 4

CAT. C 51 0 51 47 0 0 1 48 3 0 3

CAT. B3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0

CAT. B1 4 0 4 3 0 0 0 3 1 0 1

CAT. A / / / / / / / / / / /

Totale 75 0 75 63 -1(**) 0 1(***) 63 12 0 12

(17)

PIANO OCCUPAZIONALE 201

5 escluso il Segretario Generale

Dotazione organica proposta

Personale in servizio al 31 dicembre 2014

Posti vacanti 2014 da ricoprire nel 2015

da interno da Esterno

DIRIGENTE 1 1 (*) 0 1(**)

CAT. D3 5 2 0 0

CAT. D1 13 8 0 1(**)

CAT. C 51 48 0 0

CAT. B3 1 1 0 0

CAT. B1 4 3 0

CAT. A / / / /

Totale 75 63 0 0

(*) N. 1 dirigente a tempo indeterminato collocato in aspettativa per incarico a tempo determinato di Segretario Generale Camera di Commercio di Padova. Il posto da dirigente rimane quindi occupato.

La copertura dell’incarico lasciato scoperto è stata effettuata con bando di concorso pubblico a tempo determinato per la durata di 3 anni, il cui termine è previsto per il 15 novembre 2014. Il dirigente a tempo indeterminato collocato in aspettativa non avendo presentato dimissioni risulta ancora a carico del piano occupazionale di questa Camera di Commercio ( articolo 20 L.580/93).

(**) Mediante procedura di mobilità obbligatoria e volontaria ed in caso di esito negativo delle stesse mediante concorso pubblico esterno.

PIANO OCCUPAZIONALE 2015 Utilizzo forme flessibili di lavoro

Interinali previsti

Numero Ufficio

1

Area Promozione, Informazione economica, Risorse e Patrimonio – Segretario Generale

Totale 1 -

PIANO OCCUPAZIONALE 2015 Tempo determinato

Dirigenti previsti Numero qualifica

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Totale 0 0

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