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22/02/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n. 1. Regione Lazio

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Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 gennaio 2022, n. G00647

DGR 689/2020 e s.m.i.: Definizione del valore della produzione riconoscibile spettante alle Case di Cura Private Accreditate, agli Ospedali Classificati, agli IRCSS privati e ai Policlinici Universitari non Statali per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per la gestione dell'emergenza COVID-19, delle funzioni assistenziali-ospedaliere ex art. 8-sexies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., delle funzioni COVID ex art. 7, comma 4, lettera d) dell'Accordo Integrativo COVID, delle funzioni di didattica e ricerca e della distribuzione diretta dei farmaci File F - Accordo integrativo COVID: Definizione del valore della produzione riconoscibile spettante alle Case di cura autorizzate per le prestazioni ospedaliere rese per la gestione dell'emergenza COVID e delle funzioni assistenziali ex art. 7, comma 4, lettera d) dell'Accordo integrativo COVID Anno 2020.

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OGGETTO: DGR 689/2020 e s.m.i.: Definizione del valore della produzione riconoscibile spettante alle Case di Cura Private Accreditate, agli Ospedali Classificati, agli IRCSS privati e ai Policlinici Universitari non Statali per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per la gestione dell’emergenza COVID-19, delle funzioni assistenziali-ospedaliere ex art. 8-sexies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., delle funzioni COVID ex art. 7, comma 4, lettera d) dell’Accordo Integrativo COVID, delle funzioni di didattica e ricerca e della distribuzione diretta dei farmaci File F – Accordo integrativo COVID: Definizione del valore della produzione riconoscibile spettante alle Case di cura autorizzate per le prestazioni ospedaliere rese per la gestione dell’emergenza COVID e delle funzioni assistenziali ex art. 7, comma 4, lettera d) dell’Accordo integrativo COVID Anno 2020.

IL DIRETTORE REGIONALE

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Remunerazione, Budget e Contratti;

VISTI:

x lo Statuto della Regione Lazio;

x la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

x il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi della Giunta regionale.” e s.m.i.”;

VISTA la Determinazione 2 ottobre 2018, n. G12275 concernente “Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257”, come modificata dalle Determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 2018, n. G13374 del 23 ottobre 2018, n. G13543 del 25 ottobre 2018, n. G02874 del 14 marzo 2019 e n. G09050 del 3 luglio 2019, con cui è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree, degli Uffici e del Servizio;

VISTO che con deliberazione n. 1044 del 30 dicembre 2020 la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al Dr. Massimo Annicchiarico;

VISTI

 il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”;

 la Legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante “Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;

 l’Intesa Stato-Regioni e Province autonome del 18 dicembre 2019, rep. n. 209/CSR concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021;

 il DPCM 12 gennaio 2017, avente ad oggetto “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

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 il DCA n. U00081 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”;

 la DGR n. 406 del 26 giugno 2020 avente ad oggetto “Presa d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”;

 la DGR n. 661 del 29 settembre 2020, avente ad oggetto “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. ed in particolare i seguenti articoli:

 l’art. 8-bis, comma 1, che prevede che “le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies”;

 l’art. 8-quater, comma 2, che prevede che “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8-quinquies”;

 l’art. 8-quater, comma 7, secondo cui “Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneo concesso”;

 l’art. 8-quater, comma 8, secondo cui “in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità sanitarie locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della Programmazione nazionale”;

 l’art. 8-quinquies, comma 2, che disciplina la stipula dei contratti tra le Aziende sanitarie locali e le strutture private e con i professionisti accreditati, che indicano, tra l’altro:

x il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell’accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8- quinquies, comma 2, lettera d);

x la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera

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b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), ….omissis….(art. 8-quinquies, comma 2, lettera e- bis);

 l’art 8-quinquies, comma 2-quinquies, che prevede in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, la sospensione dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater;

 l’art. 8 sexies, comma 1, il quale prevede che le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioniassistenziali e alle attivita' svolte nell'ambito e per conto dellarete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione delfinanziamento globale delle singole strutture, le funzioniassistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costostandard di produzione del programma di assistenza, mentre le attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.

VISTO l’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 517 del 21 dicembre 1999, riguardante il riconoscimento dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e ricerca;

RICHIAMATI altresì:

- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e ss. mm. ii.;

- la Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.;

- il DCA n. U0090/2010 del 10 novembre 2010;

- il DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011;

- il DCA n. U00469 del 7 novembre 2017;

- il Regolamento Regionale 6 novembre 2019 n. 20;

CONSIDERATE le disposizioni in termini di fatturazione, liquidazione e pagamento, di cui al DCA n. U00247 del 2 luglio 2019, avente ad oggetto: “Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017” ;

CONSIDERATI gli accordi contrattuali secondo l’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., di cui ai seguenti provvedimenti:

- DCA n. U00324/2015 e DCA n. U00555/2015, con i quali è stato adottato il nuovo Schema Accordo/Contratto ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., sottoscritto tra i soggetti erogatori privati accreditati che erogano prestazioni con onere a carico del SSR (sia per prestazioni soggette a budget che per prestazioni soggette a rimborso quali neonato sano, File F) e le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio;

- DCA n. U00249 del 3 luglio 2017 avente ad oggetto: “Approvazione schema di accordo/contratto ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. – Revisione parziale dello schema di accordo/contratto di cui ai DCA n. 324/2015 e 555/2015”;

- DCA n. U00231 del 8 giugno 2018 avente ad oggetto: “Modifica dell'art. 8, comma 9, dell'accordo/contratto di budget 2017/2018, ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., approvato con DCA U00249 del 3 luglio 2017 per differimento del termine per l'implementazione delle Agende digitali”;

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- DCA n. U00243 del 26 giugno 2019 avente ad oggetto: “Approvazione modifiche allo schema di accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. di cui ai DCA n. 249/2017 - n. 555/2015 - n. 324/2015”;

CONSIDERATO altresì, che con la sottoscrizione dello Schema Accordo/Contratto approvato con il DCA n. U00243 del 26 giugno 2019, i soggetti erogatori e le Aziende Sanitarie Locali hanno accettato integralmente anche la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, di cui al DCA n. U00247/2019 quale parte integrante e sostanziale dello Schema Accordo/Contratto;

VISTA la DGR n. 689 del 6 ottobre 2020, avente ad oggetto “Definizione dei livelli massimi di finanziamento 2020 per l'assistenza sanitaria e disciplina delle regole di erogazione, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, incluse quelle erogate nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Approvazione Addendum al Contratto di budget ex DCA n. U00243 del 25/06/2019. Approvazione dello schema di Accordo/Contratto integrativo ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e D.L. n. 18/2020 per le strutture private che hanno partecipato alla gestione dell'emergenza Covid-19.

Contrattualizzazione delle strutture interessate dal percorso di riconversione”;

CONSIDERATO che con la suddetta DGR n. 689/2020 sono stati determinati, tra l’altro, i livelli massimi di finanziamento per l’esercizio 2020 per l’acquisto delle prestazioni sanitarie da privato accreditato nonché le regole di remunerazione per il riconoscimento di tali prestazioni;

CONSIDERATO che nella sopracitata deliberazione è stato approvato, tra l’altro, l’addendum di cui all’art. 6 dell’Accordo/Contratto di budget 2019 di cui al DCA 243/2019, fino a tutto il 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO, altresì, che con la suddetta deliberazione è stato approvato lo schema di Accordo/Contratto integrativo ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e D.L. n. 18/2020 (di seguito Accordo Integrativo COVID) per le strutture private accreditate e private autorizzate che hanno partecipato alla gestione dell'emergenza Covid-19, nel quale vengono definiti, tra l’altro, all’art. 7 i corrispettivi, le tariffe e le regole di remunerazione dell’attività di ricovero per la gestione dell’emergenza COVID-19, ivi comprese le funzioni assistenziali a copertura dei maggiori costi di attesa dei posti-letto di Terapia Intensiva, Terapia Semi-intensiva, Ordinari di Malattie Infettive/Pneumologia/Medicina generale dedicati ai pazienti COVID;

ATTESO CHE con il suddetto Accordo integrativo COVID è stato, tra l’altro, previsto che:

 Art. 1, comma 5: “Il budget, ai sensi della richiamata normativa emergenziale (DL 18/2020) è da intendersi valicabile esclusivamente nella misura in cui sia necessario gestire i pazienti COVID e NO COVID (casi sospetti COVID 19, trattati come tali, seppure negativi), dalle strutture inserite nella rete dell’emergenza, ovvero NO COVID, solo se correlati, all’attivazione di nuovi posti letto per far fronte al trasferimento di attività delle Aziende pubbliche, per il periodo limitato allo stato di emergenza o per quello diversamente determinato dalla parte pubblica, pure inferiore, per il rientro alla gestione ordinaria”;

 Art. 1, comma 7: “Le attività non tariffabili e legate all’emergenza COVID, per le quali è prevista una funzione assistenziale, potranno essere remunerate in misura ulteriore rispetto al livello di finanziamento assegnato per l’anno 2020, solo in caso di raggiungimento del

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budget per effetto della produzione ospedaliera ordinaria e della produzione ospedaliera autorizzata dal presente contratto, applicando i criteri di remunerazione vigenti e previsti all’articolo 7”;

 Art. 7, comma 4, lettera d: “[…omissis…] Le funzioni di cui alla presente lettera d) includono i maggiori costi remunerati secondo le regole di cui al DCA 498/2019 e sono soggette a rendicontazione annuale dei maggiori costi sostenuti secondo i criteri previsti dal modello allegato (Allegato 3)”;

PRESO ATTO dell’Allegato 2 (“Sistemi informativi”) all’Accordo integrativo COVID riportante indicazioni in merito alle modalità di registrazione delle prestazioni sanitarie rese in virtù del sopracitato Accordo nei sistemi informativi regionali dedicati;

VISTA la Determina n. 12910 del 3 novembre 2020, avente ad oggetto “Rapporti di collaborazione tra Aziende ed Enti del SSR e strutture sanitarie private accreditate e non per l'ospitalità dei percorsi chirurgici NO COVID-19 facenti capo alle strutture delle stesse Aziende Sanitarie per il periodo di emergenza COVID-19”, con la quale, tra l’altro, è stato approvato lo “Schema di Protocollo organizzativo per lo svolgimento dell’attività chirurgica NO COVID-19 dell’Azienda Ospedaliera/Azienda Ospedaliera Universitaria/IRCCS pubblico/Azienda Sanitaria Locale presso la struttura sanitaria privata” in cui vengono disciplinati i criteri di remunerazione di tali prestazioni;

ATTESO CHE all’art 4, comma 2, del sopracitato “Schema di Protocollo organizzativo” è stato previsto che “Le prestazioni rese per le esigenze dell’Azienda pubblica potranno anche superare il budget assegnato alla Struttura”;

PRESO ATTO della nota prot. n. 174070 del 24 febbraio 2021 con la quale sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di codifica, sui sistemi informativi regionali dedicati, delle prestazioni eseguite da equipe esterna in virtù dei protocolli organizzativi sottoscritti ai sensi della sopracitata Determina n. 12910/2020;

VISTA la DGR n. 304 del 28 maggio 2021, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di remunerazione alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 bis e 5 ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. Annullamento parziale della DGR 689/2020”;

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione l’amministrazione regionale ha tra l’altro:

 dato attuazione a quanto disposto all’art. 4, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i., demandando alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio il riconoscimento di un contributo una tantum alle strutture private accreditate che abbiano registrato nel 2020 una produzione complessiva al di sotto del 90 per cento del budget assegnato e sottoscritto, ferma rimanendo la rendicontazione dei costi fissi sostenuti;

 annullato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 nonies della L. 241/1990 e s.m.i., le disposizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 della DGR n. 689/2020;

 sospeso l’applicazione, per l’esercizio 2020, delle regole di remunerazione per le prestazioni di alta complessità erogata nei confronti dei pazienti fuori regione (FRAC) di cui all’Allegato 4 del DCA n. 151/2019, stabilendo “che, anche in considerazione dell’applicazione dell’art. 4,

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commi 5-bis e 5-ter, del D.L. 34/2020 e s.m.i., la produzione ordinaria 2020 di alta complessità erogata a pazienti residenti fuori regione - con esclusione della produzione relativa alle prestazioni erogate per garantire la gestione dell’emergenza COVID-19 - sarà remunerata attingendo integralmente dal budget aggiuntivo F.R.A.C. assegnato alle strutture private accreditate non destinatarie del contributo una tantum a copertura dei costi fissi sostenuti”;

 confermato la sospensione del criterio di ridistribuzione delle economie del budget FRAC non assegnato, ai sensi dell’Allegato 2 del DCA n. 151/2019;

VISTA la DGR n. 769 del 17 novembre 2021, avente ad oggetto “Rettifica della DGR 689 del 6 ottobre 2020 e s.m.i., relativamente al livello massimo di finanziamento per l’assistenza ospedaliera dell’anno 2020, per i maggiori costi connessi alle attività di cui all’art. 8-sexies, c. 2, D.Lgs 502/1992 e s.m.i. (funzioni assistenziali)”;

CONSIDERATI i provvedimenti amministrativi con i quali sono stati assegnati i livelli massimi di finanziamento per l’acquisto delle prestazioni di assistenza ospedaliera da privato accreditato:

- Determina n. G14302 del 27 novembre 2020, avente ad oggetto “Definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica, con onere a carico del servizio sanitario regionale, nonché definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per strutture pubbliche e private accreditate – Anno 2020 – in attuazione di quanto previsto nel Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019- 2021 e dalle Delibere di Giunta n. 661 del 29 settembre e n. 689 del 6 ottobre 2020”;

- Determina n. G15345 del 15 dicembre 2020, avente ad oggetto “Ordinanza n. Z00065/2020 avente ad oggetto “Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Rettifica ed integrazione determinazione n.

G14302/2020. Definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture Città di Roma, Aurelia Hospital ed European Hospital. Accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 L.

241/1990 e s.m.i.”, con la quale è stato rideterminato, a seguito della rimodulazione delle strutture “Città di Roma” e “European Hospital”, il livello massimo di finanziamento per le prestazioni di assistenza ospedaliera per l’anno 2020 già assegnato con la Determina n.

G14302/2020;

- Determina n. G12186 del 7 ottobre 2021, avente ad oggetto “Rettifica e integrazione delle determinazione: - G14302 del 27 novembre 2020, avente ad oggetto: “Definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica, con onere a carico del servizio sanitario regionale, nonché definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali-ospedaliere ai sensi dell’art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per strutture pubbliche e private accreditate – Anno 2020 – […omissis…]”;

- Determina G00083 del 10 gennaio 2022, avente ad oggetto: Definizione a consuntivo del livello massimo del finanziamento per l’anno 2020 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di Emergenza ed Urgenza e delle attività connesse alla Terapia Intensiva, alla Terapia Intensiva Neonatale e alle Unità Coronariche da privato accreditato, ai sensi dell’art. 8-sexies, comma 2,

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del D. Lgs. n. 502/1992, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 498/2019 e dalla DGR 689/2020 e s.m.i.;

CINSIDERATO quanto richiamato dalla Determina n. G14302 del 27 novembre 2020 con riferimento al riconoscimento delle funzioni assistenziali-ospedaliere:

 “[…omissis…] che il finanziamento per le funzioni di malattie rare, centri di riferimento, AIDS/HIV, malattie infettive e neoplasie rare è soggetto a rendicontazione dei costi e dei ricavi delle prestazioni effettivamente erogate e che le strutture interessate sono obbligate a trasmettere entro e non oltre il 31 marzo 2021, utilizzando l’apposito format allegato alla presente Determinazione (Allegato B);

 che le Aziende Sanitarie competenti per territorio dovranno acquisire e valutare le rendicontazioni delle Case di Cura Private Accreditate, degli Ospedali Classificati, degli IRCSS privati e dei Policlinici Universitari non statali, al fine di liquidare le relative fatture solo all’esito dell’accertata congruità della rendicontazione;

 che anche i costi e i ricavi relativi ai finanziamenti riconosciuti dalla Regione Lazio alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, ai Policlinici Universitari Statali Pubblici e agli IRCCS pubblici dovranno essere rendicontati dagli stessi utilizzando il medesimo format di cui all’Allegato B e dovranno essere trasmessi alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria entro e non oltre il 31 marzo 2021;

 che, relativamente al finanziamento per le funzioni di donazione e trapianti, per la rendicontazione dei costi, dei ricavi e delle attività effettivamente erogate nel corso dell’esercizio 2020 le strutture interessate sono obbligate a trasmettere la rendicontazione al Centro Regionale Trapianti, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, utilizzando l’apposito format allegato al presente atto (Allegato C);

 che il Centro Regionale Trapianti dovrà procedere alla valutazione della congruità della rendicontazione dei costi e dei ricavi e delle correlate attività, pervenuti attraverso l’apposito format allegato al presente atto (Allegato C), al fine di consentire alle Aziende Sanitarie competenti la liquidazione o l’eventuale recupero entro il 30 aprile 2021 per i maggiori costi sostenuti per le attività erogate nell’esercizio 2020 […omissis…]”;

VISTO l’art.7, comma 2, del D.Lgs. n. 517/1999 che prevede il riconoscimento dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e ricerca in favore dei Policlinici Universitari non Statali;

CONSIDERATO che nei contratti, sottoscritti tra la Regione Lazio e i Policlinici Universitari non statali, è previsto, tra l’altro, all’art. 9, comma e) che: “per i maggiori costi connessi all’attività di didattica e ricerca di cui all’art. 7, comma 2, D. Lgs. n. 517/99 e s.m.i., il finanziamento assegnato alla struttura con provvedimento amministrativo per il triennio 2019 - 2021 è pari al 7% del valore delle prestazioni di assistenza ospedaliera remunerabili nell'anno di competenza in favore di pazienti residenti e non residenti, nonchè del valore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale remunerabili nell'anno di competenza, in favore di pazienti residenti;

RITENUTO OPPORTUNO, che, in considerazione dell’assegnazione di una specifica funzione per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera d, dell’Accordo Integrativo COVID, il finanziamento per i maggiori costi connessi all’attività di didattica e ricerca di cui ai sopracitati contratti venga determinato escludendo le prestazioni rese per la gestione dell’emergenza sanitaria;

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CONSIDERATI i provvedimenti in materia di controlli esterni analitici:

- DCA n. U00040 del 26 marzo 2012 avente ad oggetto: “DCA n. 58/2009: "Sistema dei controlli dell'attività sanitaria ospedaliera e specialistica - L. 133/08, art. 79, comma 1 septies".

Modifiche ed integrazioni”, ed in particolare al punto 3.4 denominato “Conseguenze dei controlli analitici e sanzioni amministrative” e s.m.i.;

- DCA n. U00218 del 8 giugno 2017 avente ad oggetto: “Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta del 26 marzo 2012, n. 40”;

- DCA n. U00509 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Revisione del Decreto del Commissario ad Acta n. U00218 del 8 giugno 2017, avente ad oggetto: ”Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta del 26 marzo 2017, n.

40”;

TENUTO CONTO che nell’elaborazione del valore della produzione riconoscibile dell’anno 2020 non sono state considerate le risultanze economiche relative ai controlli esterni, in quanto non disponibili;

RITENUTO OPPORTUNO precisare che il finanziamento per i maggiori costi connessi all’attività di didattica e ricerca assegnato per il 2020 ai Policlinici Universitari non statali ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 517/99 e s.m.i., potrà subire delle variazioni a seguito della comunicazione delle risultanze economiche dei controlli esterni di competenza del 2020 e che quindi, potrebbe essere ri-definita la produzione riconoscibile su cui calcolare tale finanziamento, ai sensi dell’art. 9, comma e) del contratto sottoscritto tra la Regione Lazio e i Policlinici Universitari non statali;

CONSIDERATE le regole di remunerazione di cui all’Allegato 4 del DCA n. 151/2019 richiamate nella sopracitata DGR n. 689/2020 che prevedono, tra l’altro:

- la stadiazione tariffaria, introdotta con il DCA n. 332/2015, per gli accessi con data di ricovero dal 1 gennaio 2020;

- la conferma degli abbattimenti di cui al DCA n. 255/2017;

- la modifica, con decorrenza dal 1 giugno 2019, in linea con quanto stabilito dal D.M. 70/2015, (i) degli abbattimenti per ricovero per frattura del femore, introdotti con la DGR n. 613 del 7 agosto 2009, in base alla proporzione aggiustata di interventi chirurgici entro 48 ore a seguito di frattura del collo del femore nell’anziano (65+) e (ii) dei valori soglia e degli abbattimenti per i parti cesarei primari (DRG 370, 371), introdotti con il DCA 225/2017, in base alla corrispondente proporzione aggiustata;

- la conferma delle decurtazioni dei 119 DRG di cui al DCA 218/2017 e s.m.i. di cui all’allegato 4E del DCA n. 151/2019, nonché la decurtazione, a far data dal 1 gennaio 2020, degli ulteriori 26 DRG a rischio di inappropriatezza di cui all’allegato 4F del DCA n. 151/2019;

- la conferma degli abbattimenti e dei valori soglia per le prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione post-acuzie introdotte con il DCA n. 332/2015, Allegato F punto 3.4;

- la conferma delle soglie del DCA n. 310 del 4 luglio 2013, che prevedono una decurtazione del 40% della tariffa per le prestazioni di lungodegenza medica erogate dopo il 60esimo giorno di ricovero;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, precisare, con riferimento alle prestazioni ordinarie (escluse, dunque, le prestazioni COVID) erogate in regime di ricovero per acuti, di riabilitazione post-acuzie

(10)

e di lungodegenza medica, che le eventuali differenze tra la produzione validata sui sistemi SIOXL e RAD-R dalle Aziende Sanitarie e quella utilizzata per la definizione della produzione riconoscibile in oggetto sono riconducibili all’applicazione degli abbattimenti applicati ai sensi dell’Allegato 4, del DCA n. U00151/2019 sopra elencati;

CONSIDERATE, inoltre, le nuove regole di remunerazione per le prestazioni di alta complessità erogata nei confronti dei pazienti fuori regione (FRAC), introdotte dalla sopra citata DGR n.

304/2021, secondo cui “la produzione ordinaria 2020 di alta complessità erogata a pazienti residenti fuori regione - con esclusione della produzione relativa alle prestazioni erogate per garantire la gestione dell’emergenza COVID-19 - sarà remunerata attingendo integralmente dal budget aggiuntivo F.R.A.C. assegnato alle strutture private accreditate non destinatarie del contributo una tantum a copertura dei costi fissi sostenuti”;

CONSIDERATE, altresì, le regole di remunerazione delle prestazioni sanitarie acquistate per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, di cui all’Accordo/Contratto integrativo approvato con la DGR n. 689/2020;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0048970 del 19 gennaio 2021, avente ad oggetto “Richiesta dei dati e della valorizzazione delle prestazioni sanitarie 2020, ordinarie e COVID-19, ai fini delle elaborazioni relative al CE Preconsuntivo 2019, e dell’adozione del Bilancio di esercizio 2020 da parte delle aziende sanitarie del Lazio”, con la quale l’Area Risorse Finanziarie del SSR ha richiesto, tra l’altro, i dati di produzione 2020 riferiti alle prestazioni sanitarie acquistate dagli erogatori privati, comprese quelle per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0251102 del 22 marzo 2021 e successive comunicazioni, con cui l'Area Sistemi Informativi/ICT, Logistica Sanitaria e Coordinamento Acquisti ha comunicato la pubblicazione dei dati di produzione sanitaria 2020 sull'area condivisa regionale relativi all'attività ospedaliera (acuti, neonato sano, lungodegenza, riabilitazione post-acuzie e alta complessità 2020, comprese le prestazioni rendicontate per la gestione dell’emergenza COVID);

PRESO ATTO della nota prot. n. 0557208 del 24 giugno 2021, avente ad oggetto “Riapertura straordinaria SIO 2020”, con la quale l'Area Sistemi Informativi/ICT, Logistica Sanitaria e Coordinamento Acquisti ha comunicato la riapertura del flusso SIOXL dal 25 al 30 giugno inclusi per le sole SDO mai inviate al SIOXL;

VISTA la nota prot. n. 0623319 del 19 luglio 2021, avente ad oggetto “Procedura straordinaria per la correzione delle SDO che presentano una codifica dei reparti difforme rispetto a quanto indicato all’Allegato 2 della DGR n. 689/2020 – Strutture pubbliche e private”;

CONSIDERATO che a seguito della conclusione delle procedure straordinarie di cui alle note prot.

0557208/2021 e 0623319/2021 l’Area Remunerazione, Budget e Contratti ha richiesto all’Area Sistemi Informativi/ICT, Logistica Sanitaria e Coordinamento Acquisti la nuova valorizzazione della produzione riferita all'attività ospedaliera (acuti, neonato sano, lungodegenza, riabilitazione post-acuzie e alta complessità 2020, comprese le prestazioni rendicontate per la gestione dell’emergenza COVID);

PRESO ATTO delle comunicazioni dell'Area Sistemi Informativi/ICT, Logistica Sanitaria e Coordinamento Acquisti:

(11)

 nota prot. n. 0969213 del 24 novembre 2021, avente ad oggetto “Valorizzazione delle prestazioni sanitarie 2020. Acuti e lungodegenza medica 2020, ordinarie e COVID-19”;

 nota prot. n. 0973731 del 25 novembre 2021, avente ad oggetto “Prestazioni sanitarie 2020 di Pronto Soccorso e Riabilitazione Post Acuzie. Ritrasmissione file excel”;

 nota prot. n. 0978909 del 26 novembre 2021, avente ad oggetto “Valorizzazione delle prestazioni sanitarie 2020. Elementi calcolo dell’abbattimento per femore e parti cesarei primari. Ri-trasmissione file excel”;

 nota prot. n. 1066662 del 22 dicembre 2021, avente ad oggetto “Richiesta dati SIES 2019- 2020;

PRESO ATTO delle comunicazioni dell’Area Farmaci e Dispositivi:

 nota prot. n. 1014913 del 7 dicembre 2021, avente ad oggetto “Dati di produzione 2020 – File F”, con la quale sono stati trasmessi i valori della produzione riferita alla somministrazione dei farmaci in File 2020 e degli abbattimenti tariffari relativi ai ricoveri in DH dei farmaci oncologici”;

 note prot. n. 921459, n. 921523, n. 921537, n. 921553, n. 921620, n. 921668, n. 921499, n.

921693, n. 921704, n. 921586, n. 921650 del 11 novembre 2021, con le quali sono stati comunicati i valori delle note di credito e dei rimborsi AIFA 2020;

PRESO ATTO della comunicazione dell’Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli, assunta a protocollo n. 29710 del 13 gennaio 2022, recante “ Abbattimenti tariffari anno 2020 su archivio SIO V.3” , con la quale sono stati trasmessi i dati riferiti agli abbattimenti tariffari sui ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza se erogati in regime di degenza ordinaria (Appro),agli abbattimenti sui ricoveri ripetuti, agli abbattimenti tariffari sui ricoveri assimilabili ad Accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA);

PRESO ATTO della nota prot. n. 0290969 del 2 aprile 2021, con la quale l’Area Rete Ospedaliera e Specialistica ha comunicato le giornate di disponibilità dei posti letto di Terapia Intensiva, Terapia Semi-Intensiva e Ordinari attivati nel 2020 presso le strutture private per la gestione dei pazienti affetti da COVID-19;

CONSIDERATO che con note prot. n. 0617214 del 15 luglio 2021 e n. 0657161 del 29 luglio 2021 l’Area Remunerazione, Budget e Contratti ha richiesto alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio di verificare le giornate di disponibilità dei posti letto di cui alla sopracitata note prot. n.

0290969/2021 e di comunicare eventuali difformità rispetto all’affettiva messa a disposizione dei posti letto di terapia intensiva, terapia semi-intensiva e ordinari COVID da parte delle strutture private che hanno contribuito alla gestione dell’emergenza COVID;

PRESO ATTO dei riscontri pervenuti:

 dall’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 con nota prot. n. 114185 del 22 luglio 2021 (acquisita agli atti prot. n. 0638024 del 22 luglio 2021);

 dall’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 con nota prot. n. 145784/2021 del 22 luglio 2021 e n.

0148295/2021 del 27 luglio 2021 (acquisite agli atti prot. n. 0640024 del 23 luglio 2021 e prot.

n. 0650121del 27 luglio 2021);

 dall’ASL Roma 3 con nota prot. n. 47721 del 20 luglio 2021 (acquisita agli atti prot. n.

0631589 del 21 luglio 2021);

(12)

 dall’ASL Roma 5 con nota prot. n. 27031/DSA del 21 luglio 2021 (acquisita agli atti prot. n.

0636586 del 22 luglio 2021);

 dell’ASL Roma 6 con note prot. 49439 del 5 agosto 2021 e n. 74668 del 19 novembre 2021 (acquisite agli atti prot. 0689933 del 31 agosto 2021 e n. 0952092 del 19 novembre 2021);

 dell’ASL di Latina con nota prot. 0064277 del 22 luglio 2021 (acquisita agli atti prot. n.

0636461 del 22 luglio 2021):

 dall’ASL di Frosinone con comunicazioni per mezzo mail acquisita agli atti prot. n. 0636627 del 22 luglio 2021 e n. 0648111 del 27 luglio 2021;

RITENUTO necessario, quindi, procedere alla definizione del valore (i) della produzione riconoscibile spettante alle Case di cura private accreditate, agli Ospedali Classificati, agli IRCSS privati e ai Policlinici Universitari non Statali per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria, entro i livelli massimi di finanziamento assegnati, e COVID, (ii) delle le funzioni assistenziali- ospedaliere ex art. 8-sexies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., (iii) delle funzioni ex art. 7, comma 4, lettera d) dell’Accordo/Contratto Integrativo COVID, (iv) delle le funzioni di didattica e ricerca e (iv) della distribuzione diretta dei farmaci File F, relativo all’annualità 2020, di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario, altresì, procedere, ai sensi dell’Accordo/Contratto Integrativo COVID di cui alla DGR 689/2020 e s.m.i, alla definizione del valore (i) della produzione riconoscibile spettante alle Case di cura autorizzate per le prestazioni ospedaliere rese per la gestione dell’emergenza COVID e (ii) delle funzioni assitenziali ex art. 7, comma 4, lettera d) dell’Accordo/Contratto integrativo COVID, relativo all’annualità 2020, di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

a) di definire il valore (i) della produzione riconoscibile erogata da parte delle Case di cura private accreditate, agli Ospedali Classificati, agli IRCSS privati e ai Policlinici Universitari non Statali per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria, entro i livelli massimi di finanziamento assegnati, e COVID, (ii) delle funzioni assistenziali-ospedaliere ex art. 8- sexies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., (iii) delle funzioni assistenziali ex art. 7, comma 4, lettera d) dell’Accordo/Contratto Integrativo COVID, (iv) delle funzioni di didattica e ricerca e (iv) della distribuzione diretta dei farmaci File F, relativo all’annualità 2020 (Allegato 1), fermo restando quanto stabilito nei successivi punti d) ed e);

b) di definire il valore (i) della produzione riconoscibile erogata da parte delle Case di cura autorizzate per le prestazioni ospedaliere rese per la gestione dell’emergenza COVID e (ii) delle funzioni assitenziali ex art. 7, comma 4, lettera d) dell’Accordo/Contratto integrativo COVID, relativo all’annualità 2020 (Allegato 1), fermo restando quanto stabilito al successivo punto e);

c) di definire il valore provvisorio del finanziamento per i maggiori costi connessi all’attività di didattica e ricerca ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 517/99 e s.m.i. spettante ai

(13)

Policlinici Universitari non statali, prevendendo un’eventuale recupero a seguito della comunicazione delle risultanze economiche dei controlli esterni di competenza del 2020;

d) di demandare alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio il compito di procedere con il riconoscimento del finanziamento per le funzioni di malattie rare, centri di riferimento, AIDS/HIV, donazione e trapianti solo a seguito della verifica della congruità della rendicontazione dei costi e dei ricavi e della correlata attività prodotta dalle Case di Cura Private Accreditate, degli Ospedali Classificati, degli IRCSS privati e dei Policlinici Universitari non statali, secondo le modalità riportate dalla Determina n. 14302/2020;

e) di demandare alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio il compito di procedere con il riconoscimento del finanziamento delle funzioni assistenziali di cui all’art. 7, comma 4, lettera d, dell’Accordo integrativo COVID (ex DGR n. 689/2020) solo a seguito della verifica delle rendicontazioni dei maggiori costi sostenuti secondo i criteri previsti dal modello “Allegato 3” al sopracitato accordo integrativo;

f) di dare mandato alle AA.SS.LL., competenti per territorio, di comunicare alle strutture di cui ai punti a) e b) che precedono, la valorizzazione della produzione riconoscibile per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e COVID, delle funzioni assistenziali- ospedaliere ex art. 8-sexies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i, delle funzioni assistenziali ex art. 7, comma 4, lettera d) dell’Accordo/Contratto Integrativo COVID, delle funzioni di didattica e ricerca e della la distribuzione diretta dei farmaci (File F) relativa all’annualità 2020, così come riportato all’Allegato 1 nonché pubblicato, in forma analitica, sulla piattaforma Alfresco nella relativa cartella dedicata, considerando in ogni caso quanto riportato nei punti d) e e) che precedono;

g) di precisare che le ASL potranno utilizzare le risultanze della produzione riconoscibile di cui al presente provvedimento ai fini della determinazione del contributo una tantum ex DGR 304/2021.

Il Direttore Regionale (Dr. Massimo Annichiarico)

(14)

Allegato 1

DGR 689/2020 e s.m.i.: Definizione del valore della produzione riconoscibile spettante alle Case di Cura Private Accreditate, agli Ospedali Classificati, agli IRCSS privati e ai Policlinici Universitari non Statali per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per la gestione dell’emergenza COVID-19, delle funzioni assistenziali-ospedaliere ex art. 8-sexies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., delle funzioni COVID ex art. 7, comma 4, lettera d) dell’Accordo Integrativo COVID, delle funzioni di didattica e ricerca e della distribuzione diretta dei farmaci File F. Accordo integrativo COVID: Definizione del valore della produzione riconoscibile spettante alle Case di cura autorizzate per le prestazioni ospedaliere rese per la gestione dell’emergenza COVID e delle funzioni assistenziali ex art. 7, comma 4, lettera d) dell’Accordo integrativo COVID Anno 2020.

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