• Non ci sono risultati.

COMUNE DI MANDURIA. Provincia di Taranto DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 334 DATA 21/05/2020 ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI MANDURIA. Provincia di Taranto DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 334 DATA 21/05/2020 ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE"

Copied!
26
0
0

Testo completo

(1)

LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Gestone e Manutenzione Beni Immobili Patrimoniali

REG. GEN. N. 334 DATA 21/05/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE DETERMINAZIONE

MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX DISCARICA "LI CICCI" – FASE 2.

AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA',

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZIONE, CONTABILITA' E MISURE, REDAZIONE CERTIF. DI REGOLARE ESECUZIONE - RETTIFICA D.D. N. 323 DEL 18.05.2020.

OGGETTO:

Che con la sottoscrizione esprime il seguente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL DIRIGENTE

ING. FERRETTI CLAUDIO

(2)

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale 202 del 08.08.2017 della Regione Puglia è stato adottato l’avviso per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate a valere sulle risorse del P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”- Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate” da destinare alla TIPOLOGIA A : Progettazione ed esecuzione di interventi di Messa in sicurezza di Emergenza e/o misure di prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di contaminazione o di sorgenti secondarie di contaminazione;

- che con Determinazione Dirigenziale 315 del 21.12.2017 della Regione Puglia è stata disposta l’approvazione degli esiti della commissione tecnica di valutazione delle istanze pervenute entro i termini di scadenza;

- che con Determinazione Dirigenziale 323 del 22.12.2017 della Regione Puglia è stata disposta la riapertura dei termini dell’avviso di cui sopra (BURP n. 6 dell’11.01.2018);

- che il Comune di Manduria inoltrava nei termini stabiliti dall’avviso, ovvero il 14.09.2018 l’istanza prot.n.

29590, corredata dalla documentazione prevista, per la candidatura a finanziamento di intervento finalizzato a interventi di progettazione ed esecuzione di interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza della EX DISCARICA COMUNALE DI RSU IN LOCALITA’ LI CICCI. In particolare si inoltrava il Progetto di fattibilità tecnica / economica redatto dall’Ufficio ed approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 56 del 13.09.2018;

- che con Determinazione Dirigenziale 279 del 15.11.2018 la Regione ha disposto l’approvazione degli esiti della Commissione Tecnica di Valutazione prevedendo l’ammissione a finanziamento del progetto presentato dal Comune di Manduria relativo alla Fase n. 1 per complessivi euro 570.000,00;

- che con Determinazione Dirigenziale 326 del 12.12.2018 la Regione Puglia ha formalmente concesso il finanziamento richiesto e contestualmente provveduto all’impegno di spesa in favore del Comune di Manduria per complessivi euro 570.000,00 (in atti al prot. n. 257 del 03.01.2019);

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 55 del 01.04.2020, assunta con i poteri di Giunta Comunale, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di M.I.S.E. della ex discarica “Li Cicci” FASE 1, nonché nominato il nuovo R.U.P. geom. Pasquale Giuliano dipendente presso l’Area Tecnica – Servizio Ecologia ed Ambiente del Comune di Manduria;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 319 del 14.05.2020 è stata avviata procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per la selezione del contraente al quale affidare gli interventi di “Messa in Sicurezza di Emergenza della ex discarica Comunale di R.S.U. in localita’ Li Cicci – FASE 1”, approvando al contempo lo schema di bando- disciplinare di gara e la relativa modulistica di partecipazione;

Considerato che al fine di poter procedere con l’ammissione alla FASE 2, ovvero alla M.I.S.P. (Messa in Sicurezza Permanente), risulta necessario elaborare uno studio di fattibilità che tenga conto degli interventi previsti nell’allegato 2 del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 il quale “disciplina inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura di una discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed individuare le adeguate misure correttive. Disciplina inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura di una discarica e individua gli adempimenti durante la fase post- operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo”, già richiesti dalla Regione Puglia nella fase dei diversi tavoli negoziali tenutasi presso il competente Servizio Bonifiche e Rifiuti;

(3)

Ritenuto al fine di svolgere tale attività, dopo aver effettuato un'approfondita analisi delle risorse umane interne e tenuto conto della tipologia e della natura delle attività menzionate richiedenti competenza tecnica e requisiti specifici, verificata l'esistenza di carenza in organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti per l'espletamento di tale funzione e vista la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, necessario affidare incarico professionale a tecnico esterno in possesso dei necessari requisiti in grado di effettuare le prestazioni professionali di che trattasi;

Dato atto:

- che i servizi tecnici di cui sopra presentano notevole grado di complessità tecnica e la necessità di essere trattate da personale tecnico specializzato in materia di bonifiche ambientali di siti contaminati ed iscritto nell’elenco degli operatori abilitati della CUC presso l’Unione dei comuni di Montedoro;

- per carenze di organico di personale tecnico non si è in grado di adempiere alle incombenze relative alle procedure sopra elencate, di rispettare i termini programmati e di svolgere contemporaneamente le funzioni d’istituto;

- che l’importo del servizio, come riveniente da calcolo effettuato ai sensi del D.M. 17 Giugno 2016 è pari ad € 51.723,40 oltre ad I.V.A. e oneri contributivi come per legge;

Considerato altresì:

- che ai sensi dell’art, 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 cosi come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 si stabilisce che “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 e uro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 323 del 18/05/2020, si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente sul portale della C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di redazione dello studio di fattibilità, progettazione esecutiva, coordinamento della Sicurezza D.Lg. 81/2008 in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione per gli interventi di messa in sicurezza permanente M.I.S.P. - Fase 2, attraverso il tramite della C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro, riportando erroneamente quale criterio della scelta del contraente quello del minor prezzo art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

- che ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e in ossequio a quanto previsto dalle linee guida ANAC n.1, che così recita “per iservizi specifici, di importo superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, invitando a partecipare alla procedura di gara n. 5 operatori economici iscritti sulla piattaforma C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro alla categoria merceologica “Bonifica e protezione ambientale (discariche, impermeabilizzazioni terreni, monitoraggio ambientale, ecc.)”;

Ritenuto pertanto necessario rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 323 del 18/05/2020 nella quale per mero errore materiale veniva indicato quale criterio di aggiudicazione del servizio, quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, indicando quale esatto criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016;

(4)

Visti l’art. 31, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e le linee guida n. 1 e n. 3 dell’ANAC;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il seguente: 8303522B1D;

Considerato altresì che l’ufficio competente ha predisposto gli atti necessari all’indizione della presente procedura di scelta di gara, allegati al presente provvedimento, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e specificatamente:

- specifica determinazione dell’onorario professionale;

- lettera d’invito;

- richiesta preventivo;

- schema di disciplinare di incarico;

- modulo offerta economica;

- DGUE;

Si ritiene necessario dover rettificare la determinazione dirigenziale n. 323 del 18.05.2020 con la quale è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio tecnico , nella parte del dispositivo in cui viene erroneamente indicato quale criterio di aggiudicazione del servizio tecnico, quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, mantenendo l’impegno già assunto con la suddetta determinazione dirigenziale n. 323 del 18.05.2020.

Il Responsabile dell’istruttoria Geom. Francesco Lacarbonara

IL DIRIGENTE

Vista la narrativa sopra esposta da parte del responsabile dell’istruttoria geom. Francesco Lacarbonara.;

Visti:

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nella parte ancora vigente;

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, - il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;

- il D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, correttivo del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118;

- il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

- lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

- il Decreto della Commissione Straordinaria n. 04 del 13.02.2020 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del servizio;

- le Linee Guida Anac n. 1 e n. 4;

DETERMINA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di rettificare la determinazione dirigenziale n. 323 del 18.05.2020 nella quale, per mero errore materiale è stato indicato quale criterio di aggiudicazione del servizio tecnico di redazione dello studio di fattibilità, progettazione esecutiva, coordinamento della Sicurezza D.Lg. 81/2008 in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione per gli interventi di messa in sicurezza permanente M.I.S.P. - Fase 2, quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.

50/2016, precisando quale esatto criterio di aggiudicazione del servizio, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. di precisare che l’importo necessario per l’espletamento del servizio è pari ad € 51.723,40 oltre IVA e contributi previdenziali da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

(5)

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di confermare l’impegno complessivo di € 65.626,65 (di cui € 51.723,40 per onorario, € 2.068.94 per CNPAIA al 4% e € 11.834,31 per I.V.A. al 22%) sul cap. 1301, precedentemente assunto con Determinazione Dirigenziale n. 323 del 18.05.2020;

5. di riapprovare, quale parte integrante del presente provvedimento la specifica per la determinazione dell’onorario professionale, la lettera d’invito, la richiesta di preventivo, lo schema di disciplinare di incarico, il modulo offerta economica e il DGUE;

8. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per l’inserimento nella Raccolta Generale, nonché al Servizio Finanziario per le prescritte attestazioni di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

9. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata nella specifica partizione della sezione

«Amministrazione trasparente», presente nella home page del sito internet istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt.23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. ed ii., e 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.

10. di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza amministrativa di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

11. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il geom. Pasquale Giuliano, e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è il geom. Francesco Lacarbonara in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

12. di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: 8303522B1D;

13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

14. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

15. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs 33/2013.

(6)

1

COMUNE DI MANDURIA

- Provincia di Taranto -

AREA TECNICA

Spett.le professionista

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX DISCARICA “LI CICCI” – FASE 2. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ E MISURE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG:8303522B1D.

LETTERA DI INVITO

1. STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI MANDURIA Via F. B. Margarito, 1 c.a.p. 74024

città: Manduria (TA)

Ufficio: Area Tecnica LL.PP.

Telefono: 099-9708054

PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

2. PROCEDURA DI GARA:

Affidamento servizio tecnico ai sensi dell’art. 36, comma 2/b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed in attuazione delle “Linee Guida n. 1” approvate dal Consiglio dell’ANAC con Del. 973/2016 e aggiornate con Del. 138/2018.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Gli operatori economici di cui all’articolo 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 invitati a presentare la propria offerta nell’ambito della presente procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Requisiti di idoneità professionale

- Abilitazione alla categoria “categoria merceologica “Bonifica e protezione

ambientale (discariche, impermeabilizzazioni terreni, monitoraggio ambientale,

(7)

ecc.)” sulla C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro dall'art. 36 comma 6 del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.e ii.;

- Se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti, presso i competenti ordini professionali, con attività esercitata relativa all’oggetto della gara, pertinente alla categoria merceologica.

- Requisiti relativi alla capacità economico finanziaria

- Devono aver conseguito nell’ultimo triennio (2017/2019) per l’esecuzione di servizi simili a quelli in oggetto un fatturato specifico per i servizi di ingegneria come in oggetto di importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara.

- Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali

- Devono dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche necessarie ad eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità, garantendo un gruppo di lavoro avente i seguenti requisiti quantitativi e qualitativi minimi.

4. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

4.1 Natura della prestazione:

Le attività professionali oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere quelle relative allo svolgimento di:

“Progetto per l’intervento di M.I.S.P. – FASE 2 della ex discarica in località Li Cicci”

Il servizio consiste nella redazione della “Lavori di messa in sicurezza permanente

della ex discarica “Li Cicci” – Fase 2. Affidamento Servizio tecnico di redazione studio di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misure, redazione del certificato di regolare esecuzione,” il tutto secondo quanto disciplinato dal nuovo codice dei contratti, nonché da norme e regolamenti vigenti per i settori specifici cui attiene la prestazione professionale di che trattasi.

CPV 71420000-8 Servizi di ingegneria

4.2 Importo del corrispettivo professionale: l’importo professionale a base d’asta ammonta a € 51.723,40 oltre I.V.A. e C.A.P.

Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi delle seguenti fonti di riferimento disciplinanti le modalità di determinazione dei compensi professionali da porre a base d’asta:

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle

prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto

legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

(8)

3 All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA dovuta per legge, gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge.

L’importo posto a base del servizio sarà assoggettato ad un unico ribasso e precisamente a quello costituente l’offerta economica/comparativa.

4.3 Indirizzi progettuali ed oneri contrattuali:

il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi alle disposizioni del nuovo codice dei contratti e dalle specifiche linee guida emanate dall’ANAC, nonché alle norme e regolamenti vigenti nazionali e regionali per i settori specifici, oltre che quelle dell’Ente regionale erogatore, cui attiene la prestazione professionale nonché alle disposizioni contrattuali e alle “istruzioni” o ordini di servizio ricevute dalla Stazione Appaltante.

5. TERMINE PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO:

L’incarico relativo all’elaborazione dello studio di fattibilità, dovrà essere espletato entro 20 giorni dalla firma del disciplinare d’incarico.

La successiva redazione della progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dovrà essere espletato entro 30 giorni dalla data di approvazione dello studio di fattibilità.

L’incarico di Direttore dei lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà la durata riportata nel cronoprogramma che verrà predisposto di concerto con la Regione Puglia e comunque nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010.

6. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine di presentazione delle offerte: ore ______ del giorno ___________;

6.2. Indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune sito in via F. B. Margarito, 1, C.A.P. 74024 - Manduria (TA) per il tramite della CUC Unione dei Comuni Montedoro;

6.3. Modalità: l’offerta deve pervenire secondo le modalità previste dal Regolamento della Gara Telematica della C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro con il quale sono disciplinate le modalità di partecipazione e la gestione telematica della procedura di gara.

L’offerta dovrà essere corredata da curriculum professionale, DGUE, PASSOE rilasciato dall’ANAC e dalle seguenti dichiarazioni, rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 455/00 e ss.mm.ii.:

-

dichiarazione sull’inesistenza di carichi pendenti e procedimenti in corso;

(9)

-

dichiarazione di essere in possesso di polizza professionale;

-

dichiarazione di regolarità contributiva;

-

dichiarazione sull’inesistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti che comportano decadenza o divieti o sospensioni dell’Albo Professionale;

-

dichiarazione circa l’insussistenza di incompatibilità o impedimento di qualsiasi natura a svolgere l’incarico professionale.

6.4 Apertura offerte: in modalità telematica, previa comunicazione sulla C.U.C.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i soggetti invitati o i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. CAUZIONE E GARANZIA: Non sono richieste garanzie provvisorie per la partecipazione alla procedura comparativa mentre per l’espletamento dell’incarico oggetto della presente selezione è necessaria copertura assicurativa per specifica attività professionale.

9. FINANZIAMENTO: Fondi regionali.

10. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La valutazione delle offerte sarà affidata ad una commissione all’uopo nominata che procederà all’attribuzione per ciascun concorrente di un punteggio complessivo determinato dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica, sulla base della seguente tabella:

OFFERTA MAX PUNTI

A) OFFERTA TECNICA 80

B) OFFERTA ECONOMICA 20

A) CRITERI OFFERTA TECNICA

La valutazione delle offerte avverrà sulla base dei seguenti criteri:

ELEMENTI QUALITATIVI DELL’OFFERTA

TECNICA

MAX PUNTI 80

Criterio Sub criterio Punteggio

(10)

5 1)

Adeguatezza dell’offerta

Documentazione descrittiva e/o fotografica e/o grafica del numero massimo di 3 servizi tecnico-professionali

precedentemente espletati e relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione

40

2) Caratteristiche metodologiche

Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione dalle modalità di svolgimento dell’incarico

30

3) Riduzione dei

tempi

Riduzione percentuale dei tempi nella redazione della documentazione progettuale ai vari livelli

10

I punteggi saranno attribuiti dalla commissione all’uopo nominata con valutazione discrezionale e motivata mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore sulla base della seguente formula:

Pi = (Cai + Cbi + Cci + ….+ Cni) * Pn numero commissari dove:

Pi = punteggio del sub-criterio del concorrente “i”

Cai = coefficiente del commissario “a” rispetto al concorrente “i”

Cbi = coefficiente del commissario “b” rispetto al concorrente “i”

Cci = coefficiente del commissario “c” rispetto al concorrente “i”

……….

Cni = coefficiente del commissario “N” rispetto al concorrente “i”

Pn = peso di valutazione del sub criterio

Nell’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ognuno dei sub criteri di cui ai punti sopraindicati, sono previsti dieci giudizi da attribuire per la valutazione e precisamente:

ECCELLENTE

OTTIMO

BUONO

DISCRETO

(11)

SUFFICIENTE

MEDIOCRE

INSUFFICIENTE

SCARSO

INADEGUATO

NON VALUTABILE

Ogni commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente compreso da 0 e 1, espresso in valori centesimali, come di seguito specificato:

GIUDIZIO COEFFICIENTE

ECCELLENTE 1,00

OTTIMO 0,90

BUONO 0,80

DISCRETO 0,70

SUFFICIENTE 0,60

MEDIOCRE 0,50

INSUFFICIENTE 0,40

SCARSO 0,30

INADEGUATO 0,20

NON VALUTABILE 0,00

Si determinerà la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun sub-criterio.

Al fine di non alterare la proporzione tra i diversi sub criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa, la commissione effettuerà la “riparametrazione” assegnando il massimo punteggio previsto al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto relativo al singolo sub-criterio ed il punteggio proporzionalmente decrescente alle altre offerte.

Pertanto si attribuirà il coefficiente 1 al valore medio massimo su ciascun sub-criterio, proporzionando a tale media massima gli altri valori medi.

Il possesso dei titoli e delle esperienze dichiarate nell’offerta tecnica potrà essere comprovato dall’aggiudicatario attraverso contratti e/o fatture e/o attestati di regolare esecuzione e/o atti amministrativi e/o altra documentazione equipollente, oltre che dal Curriculum vitae dell’esperto presentato nelle modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000 e s.m.i..

Non si procederà alla valutazione dell’offerta economica dei concorrenti il cui punteggio dell’offerta tecnica attribuito dalla commissione all’uopo nominata non abbia ottenuto, a seguito di riparametrazione, almeno una valutazione di 48/80.

B) OFFERTA ECONOMICA

Per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica si utilizzerà la seguente formula:

Pmin x PE

= PAmax X --- P

dove:

(12)

7 P = prezzo (valore) offerto dal concorrente

P

min

= prezzo più basso tra quelli offerti

C) PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio complessivo sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica con il punteggio attribuito all’offerta economica.

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che abbia ottenuto il punteggio complessivamente più alto.

A parità di punteggio si proporrà l'aggiudicazione a favore dell'offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. Nell'ipotesi di ulteriore parità, si procederà al sorteggio in seduta pubblica.

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere con l’affidamento dell’incarico.

Il Dirigente Area Tecnica

Dott. Ing. Claudio Ferretti

(13)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Comuni Associati

Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Erchie, Lizzano, Ginosa, Castellana Grotte, Manduria, Alberobello, Faggiano, Leporano, Locorotondo, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Noci, Oria, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Pulsano, Torre Santa Susanna, Torricella, Villa Castelli,

Putignano, Avetrana, Latiano, Gioia del Colle, Bitetto

Sede: c/o Comune di Faggiano Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) - 74020 - FAGGIANO (TA) http://montedoro.traspare.com - pec: unionemontedoro@pec.it

COMUNE DI MANDURIA (TA)

VIA FRA B. MARGARITO 1 - 74024 - MANDURIA (TA) Part. IVA: Cod. Fisc. 80009070733 Cod. Istat 073012

E-Mail: SEGRETERIO@COMUNE.MANDURIA.TA.IT PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

Inviata tramite PEC

RICHIESTA DI PREVENTIVO – LETTERA DI INVITO

Oggetto Lavori di messa in sicurezza permanente della ex discarica “Li Cicci” – Fase 2.

Affidamento servizio tecnico di redazione studio di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misure, redazione del certificato di regolare esecuzione.

Struttura proponente Settore Area Tecnica Lavori Pubblici Manutenzione e Urbanistica Comune di Manduria

Modalità TELEMATICA

Procedura Affidamento servizio tecnico ai sensi dell’art. 36, comma 2/b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Dettaglio dell’invito

Vedasi l’allegata lettera di invito e disciplinare di incarico regolante i rapporti tra professionista e Stazione Appaltante.

L’offerta dovrà essere corredata da curriculum professionale, DGUE e dalle seguenti dichiarazioni, rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 455/00 e ss.mm.ii.:

- dichiarazione sull’inesistenza di carichi pendenti e procedimenti in corso;

- dichiarazione di essere in possesso di polizza professionale;

- dichiarazione di regolarità contributiva;

- dichiarazione sull’inesistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti che comportano decadenza o divieti o sospensioni dell’Albo Professionale;

- dichiarazione circa l’insussistenza di incompatibilità o impedimento di qualsiasi natura a svolgere l’incarico professionale.

Il preventivo deve pervenire entro il giorno __.__.2020 alle ore 12:30 utilizzando la procedura presente sulla piattaforma Traspare raggiungibile al seguente indirizzo:

https://montedoro.traspare.com/employees/quote_requests/69.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l’affidamento.

Manduria, __.05.2020

(14)

COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

Area 4 - Settore lavori pubblici e gestione del patrimonio

COMUNE DI MANDURIA Via Fra B. Margarito, 1 - 74024 Taranto C.F. 80009070733 - C. IPA C_e882

1 Allegato A

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza permanente della ex discarica “Li Cicci” – Fase 2. Affidamento servizio tecnico di redazione studio di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misure, redazione del certificato di regolare esecuzione.

DETERMINAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE

Si determina l’onorario professionale secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 17 giugno 2016, pubblicato sulla GURI del 27 luglio 2016 n. 174.

L’importo dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza risulta essere pari ad €. 709.554,98.

L’onorario professionale per redazione studio di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misure, redazione del certificato di regolare esecuzione, viene determinato secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 17 giugno 2016, pubblicato sulla GURI del 27 luglio 2016 n. 174.

Interventi recupero e riqualificazione ambientale ID. opere P.03 a) Importo lavori a base d’asta: V=709.554,98 €

b) Parametro base: P = 0,03 + 10/V0,4 = 0,07566733 c) Grado di complessità (tabella Z-1): G = 0,85 d) Studio di fattibilità (tabella Z-2): QaI (01, 02) = 0,12

e) Progettazione esecutiva (tabella Z-2): QbIII (01, 02, 03, 04, 05, 07) = 0,33 f) Direzione Lavori (tabella Z-2): QcI (01, 02, 10, 11, 12) = 0,4567

g) Onorario: CP = V x G x ƩQ x P = 709.554,98 x 0,85 x 0,9067 x 0,07566733 = ……….……...€. 41.378,72 Spese (25% su €. 41.378,72)………..…..…………...……….…...……..………...€.

10.344,68

Totale studio di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misure, redazione del certificato di regolare esecuzione € 51.723,40 Manduria, 14 maggio 2020

Il Dirigente Area Tecnica:

Dott. Ing. Claudio FERRETTI

(15)

n. __ del __.__.2020

COMUNE DI MANDURIA

VIA FRA BEATO MARGARITO, 1

Provincia di Taranto

COD FISC. 80009070739 PART. IVA 00900930736

OGGETTO: DISCIPLINARE DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITA’ E MISURE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SUCUREZZA PERMANENETE DELLA EX DISCARICA “LI CICCI” - FASE 2.

L'anno duemila__________, il giorno ___________ (__), del mese di _______, presso l'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Manduria, premesso che con determinazione n. reg gen. ______ del __.__.20__, si stabiliva di conferire a _________________________ l'incarico professionale di progettazione esecutiva, coordinamento della Sicurezza D.Lg. 81/2008 in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione per l’intervento in oggetto e per lo svolgimento delle prestazioni propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo, approvando altresì lo schema del presente disciplinare,

tra

a) il Comune di Manduria, rappresentato dal ________________ dell’Area Tecnica LL.PP.

______________________ (c.f.:______________________) nato a ______________ (__) il __.__.19__

di seguito denominato Amministrazione;

e

b) ____________________________, nato a ____________________ (__) il __.__.19__ (C.F.

______________________), domiciliato in ____________________ alla via ___________, __, di seguito denominato professionista:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1. (Oggetto dell’incarico)

1. L’oggetto dell’incarico consiste nell’affidamento dei servizi tecnici di “REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITA’ E MISURE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX DISCARICA “LI CICCI” - FASE 2;

2. L’intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui al successivo articolo 6, comma 2.

3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207

(16)

2

4. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 23 del presente contratto:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’affidamento è il seguente: ______________;

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.

2. Il tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare e dagli atti dallo stesso richiamati, all’osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l’Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

3. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

4. Il tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività: redazione dello studio di fattibilità, della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza D.Lg. 81/2008 in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione per l’intervento in oggetto.

2. L’incarico di cui al presente disciplinare, dovrà essere svolto sotto le direttive generali dell’Ente, nonché sotto la sorveglianza del RUP, che impartirà all’occorrenza le necessarie istruzioni.

3. Le prestazioni affidate non possono essere subappaltate.

Prestazioni accessorie (fasi di esecuzione)

1. Le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e quelle ad esse accessorie devono garantire l’esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest’ultima da parte del tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell’intervento.

2. Sono escluse dall’incarico le prestazioni non individuate al comma 1 e in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:

a) attività di supporto al responsabile del procedimento, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all’articolo 2, comma 3, primo periodo, del presente contratto, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità.

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. ed in particolare il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.

(17)

2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al comma 2, lettera b), è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..

3. L’Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto.

L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell’Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora eseguite dal tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell’Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:

a) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del tecnico incaricato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13;

b) direzione e coordinamento di eventuali opere complementari;

c) interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione dell’amministrazione.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l’incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell’Amministrazione committente.

2. L’Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all’inizio dell’incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell’incarico medesimo;

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 10.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della

(18)

4

2. Nessuna variazione sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all’Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.

3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il tecnico incaricato e l’Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest’ultima.

Art. 8. (Durata dell’incarico e termini)

1. La redazione dello studio di fattibilità dovrà essere redatto entro e non oltre 20 giorni dalla firma del presente disciplinare.

2. La progettazione esecutiva e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere ultimata entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell’Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui all’articolo 21, comma 3 (assunzione dell’impegno di spesa) e all’articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propedeutica).

L’incarico di Direttore dei lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà la durata riportata nel cronoprogramma che verrà predisposto di concerto con la Regione Puglia e comunque nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 nella parte ancora vigente.

3. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell’Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all’atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

4. I termini per l’espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del d.P.R. n. 207 del 2010 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all’andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell’Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all’ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell’Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni che le rendono necessarie e in ogni caso in tempo utile per l’avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

5. I termini non decorrono nei periodi di legittima sospensione dei lavori, pertanto restano sospesi dalla data del verbale di sospensione e riprendono a decorrere all’emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto dell’Amministrazione committente. La sospensione dei termini non opera se la sospensione dei lavori dipende

(19)

da comportamenti, fatti o omissioni imputabili al tecnico incaricato o quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione dei lavori.

6. L’Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna dei risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all’uno per mille dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all’articolo 8.

2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all’importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l’ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 6.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l’inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.

4. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l’Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

5. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

Art. 10. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure.

2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione committente è preclusa al tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell’Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

(20)

6

4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all’Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l’andamento degli uffici e degli organi dell’Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto il tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.

2. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all’articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell’articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;

b) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 18;

g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell’articolo 9, comma 5;

i) reati accertati che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile;

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

(21)

Art. 12. (Corrispettivo)

1. E’ stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento all’Allegato «A»

(calcolato ai sensi del D.M. 17 Giugno 2016) e all’articolo 24 pari ad euro ______________.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra la fase di esecuzione.

5. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l’entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base alle classi e categorie di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 ai soli fini certificativi nonché in base alle categorie e destinazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143/2013;

6. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 13. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivo, così come stabiliti all’articolo 12, diminuiti delle penali di cui all’articolo 9, sono corrisposti entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

- il corrispettivo per la progettazione, verrà liquidato dopo la validazione e approvazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da parte degli organi competenti entro 30 giorni dalla trasmissione della regolare fattura elettronica ai sensi della normativa vigente e comunque previo accreditamento all’Ente comunale da parte dell’organo regionale erogatore;

- il corrispettivo per le prestazioni in fase di esecuzione, saranno corrisposte in funzione della presentazione dei S.A.L. e comunque previo accreditamento all’Ente comunale da parte dell’organo Regionale erogatore.

2. Se per cause non imputabili al tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1, non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:

a) dall’ultimazione della relativa prestazione con la consegna all’Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;

b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell’articolo 8, comma 8, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

4. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese forfetarie, nelle proporzioni di cui all’articolo 12, comma 5. Nella stessa

(22)

8

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 23, comma 1.

6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell’efficacia temporale dell’assicurazione di cui all’articolo 16 e all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:

a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;

b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;

c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 5, o nei casi di cessione del credito;

7. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 6.

8. In relazione alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare al frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di esecuzione, in acconti proporzionali agli stati d’avanzamento dei lavori, fatti salvi i termini per il saldo.

Art. 15. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all’Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall’Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione del corso d’opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 3 (tre). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all’articolo 12, comma 3, limitato a un solo professionista.

Art. 17. (Adempimenti legali)

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita l’autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, del tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo.

Riferimenti

Documenti correlati

Considerato opportuno, sulla base delle tempistiche di realizzazione procedere con la prima iniziativa “Estate: vinci il virus con lo Sport”, per la cui realizzazione si

1) Di dare atto dell’iniziativa formulata dall’Associazione Discovery Sud dal titolo “TraMare. Archeologia Marina e Torri costiere” consistente nell’effettuazione di escursioni

Attivazione dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) inerenti la misura di contrasto alla povertà “Reddito di Cittadinanza” (RdC). 0035532 è stata inviata alla tipografia

36 all’art. 83 del medesimo Codice. La sottoscrizione avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In

“Nuova pavimentazione dell’area presso la pineta di San Pietro in Bevagna” (in Catasto Terreni al fg. 50/2016 e ss.mm.ii., i contratti di lavori di manutenzione ordinaria

2) di dare avvio alla procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 2 comma 6, usufruendo della riduzione dei termini prevista al

Per i veicoli non autorizzati l’orario di divieto di transito e sosta nella Z.T.L. Per i veicoli non autorizzati l’orario di divieto di transito e sosta nella Z.T.L. Per i veicoli

• la Regione Puglia al fine di promuovere lo sviluppo e la qualità del sistema dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza, dare sostegno alla genitorialità e