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SERVIZI DEMOGRAFICI UFFICIO ELETTORALE

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Academic year: 2022

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Piazza San Magno, 9 20025 Legnano (MI) CF e PI 00807960158

SETTORE 6° – SERVIZI DEMOGRAFICI- STATISTICI - CIMITERIALI Telefono 0331.471.229 Fax 0331.471.249 e-mail: info.demografici@legnano.org

SERVIZI DEMOGRAFICI UFFICIO ELETTORALE

REFERENDUM ABROGATIVI 2011 PROPAGANDA E COMIZI ELETTORALI

INFORMATIVA E ISTRUZIONI FONTI NORMATIVE

Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni Legge 25 maggio 1970, n. 352

Legge 22 maggio 1978, n. 199 Legge 22 febbraio 2000, n. 28

PERIODO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Il giorno che segna l’inizio ufficiale della propaganda elettorale è il 30° (trentesimo) giorno precedente il primo giorno di votazione, quindi il 13 MAGGIO 2011.

Nel periodo precedente la propaganda viene assimilata alla pubblicità ordinaria.

La Corte di Cassazione ha definito propaganda elettorale “ogni attività inerente direttamente o indirettamente alla competizione elettorale tendente, come scopo mediato o immediato, ad acquisire voti o a sottrarne agli avversari”.

PROPAGANDA MURALE

Costituisce propaganda elettorale l’affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale, finalizzati, direttamente o indirettamente, a determinare la scelta elettorale.

TABELLONI ELETTORALI

Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 212/1956, il Comune di Legnano deve provvedere alla posa di tabelloni per la propaganda elettorale in numero non inferiore a 20.

Sono stati individuati le postazioni come da elenco allegato A, per garantire l’effettuazione della propaganda in tutte le zone della città.

L’affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi riservati, stante il divieto contenuto all’art. 8 comma 3, Legge n. 212/56, al fine di evitare che venga deturpato l’aspetto dell’ abitato e del paesaggio.

Infatti non è consentita l’affissione o l’esposizione di manifesti inerenti alla campagna elettorale nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi, sui pali, sugli autoveicoli.

La Polizia Locale procederà all’accertamento delle affissioni abusive, alla redazione dei relativi verbali e alle segnalazioni di competenza nonché all’apposizione di apposita striscia adesiva colorata segnalante l’affissione abusiva.

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PROPAGANDA DIRETTA

Si intende l’affissione di stampati e manifesti:

da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei comitati promotori dei referendum considerando questi ultimi, per ogni referendum, come gruppo unico, ai quali tutti s’intendono attribuite le stesse facoltà dei partecipanti direttamente alla competizione elettorale (c.d. propaganda diretta);

PROPAGANDA INDIRETTA

Si intende l’affissione di stampati e manifesti:

da parte di chiunque che pur non partecipando direttamente alla competizione elettorale, intenda effettuare affissioni di materiale che interessi anche indirettamente la campagna elettorale (fiancheggiatori).

NOTA BENE: Sia per la propaganda diretta che quella indiretta l’assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, nella fattispecie entro lunedì 9 maggio 2011.

Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico o ad ogni soggetto fiancheggiatore, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum.

Si rammenta che le istanze stesse, preannunciate previamente per fax, sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l’originale delle stesse.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi segretari provinciali o, in mancanza, dai rispettivi organi nazionali o anche, ove esistano, da organi di partito a livello comunale.

Le domande provenienti dai comitati promotori dei referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da parte di uno degli anzidetti soggetti abilitati, purchè corredate dal relativo atto di delega.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.

ALTRI MEZZI DI PROPAGANDA ELETTORALE PROPAGANDA FONICA

E’ la presentazione ed illustrazione dei motivi al voto positivo o negativo mediante conferenze, interviste, confronti negli spazi pubblici autorizzati.

PROPAGANDA E COMIZI ELETTORALI ALL’APERTO (v. All. B – C – D - E)

La Polizia Locale, già competente al rilascio dell’autorizzazione per l’ occupazione di suolo pubblico, rilascerà il nulla osta alla manifestazione con le modalità piu’ avanti specificate.

Avendo constatato che le vie del centro cittadino e l’area antistante l’ingresso al parco Castello sono maggiormente richieste per la propaganda elettorale all’aperto, si è deciso di destinare alla posa di banchetti o gazebo per la raccolta delle firme e/o per la distribuzione di materiale elettorale:

Piazza San Magno: 4 postazioni

altezza dei numeri civici 28/32 (edicola) altezza dei numeri civici 21/23 (banca) corso Garibaldi angolo via Lanino.

corso Magenta all’altezza circa dei numeri civici 13/17

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Piazza Mercato : 3 postazioni emiciclo centrale 2 posti ingresso Parco Castello 2 posti emiciclo fronte cimitero Piazza Ferrè: 1 postazione di fronte alla fontana Piazza Morelli: 1 postazione di fronte al pozzo luce

Corso Magenta: 1 postazione all’altezza dell’incrocio con la via Ratti Da lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 23

Sabato e festivi dalle 9 alle 23 mentre per i comizi verrà posizionato un palco in Via Luini

La Polizia locale potrà concedere altresì l’autorizzazione a svolgere propaganda e comizi elettorali anche in altre piazze o località, nel caso di richieste specifiche o per sopravvenute esigenze di viabilità.

Per i banchetti delle associazioni Onlus che fanno richiesta al settore 5 durante il periodo elettorale è stata individuata

una postazione in Piazza Mercato e una postazione in Piazza San Magno.

L’assegnazione degli spazi come sopra individuati sarà determinata con i seguenti criteri:

Le richieste dovranno pervenire, esclusivamente all’ufficio della polizia locale, anche tramite fax, almeno 7 giorni prima in caso di banchetti e gazebo e 10 giorni prima se si tratta di comizi o manifestazioni e, comunque non prima di gg. 15 dalla data di effettuazione dell’occupazione, e questo al fine poter meglio garantire una equa distribuzione delle aree.

L’ufficio di P.L. rilascerà l’autorizzazione dal quarto giorno successivo alla consegna dell’istanza e potrà essere ritirata da lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e da lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 17. Tale autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo della manifestazione ed esibita alle autorità di P.L. che effettuano i controlli.

Non è possibile inoltrare richieste cumulative per piu’ date o manifestazioni e installare gazebo/banchetti fissi per un periodo superiore alle 8 ore. Le eventuali richieste in tal senso non saranno prese in considerazione.

Qualora vi fosse convergenza spazio-temporale tra più richieste per svolgere comizi o installare gazebo/banchetti varrà la data e l’ora di presentazione della richiesta all’ufficio di P.L. per la protocollazione.

Per poter consentire a tutti i gruppi e movimenti politici l’esercizio del proprio diritto allo svolgimento della campagna elettorali, le manifestazioni dovranno avere una durata massima di:

- Comizi: ore 1,30 (in orario compreso tra le 8 e le 23) L’intervallo tra i comizi nella stessa piazza o località deve essere di almeno 30 minuti.

- Gazebo e/o banchetti: ore 8,00 (in orario compreso tra le 9 e le 23) Tali strutture devono essere riservate per quelle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda

- Spettacoli d’intrattenimento ore 1,30 (In orario compreso tra le 9 e le 23)

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In caso di manifestazioni con spettacolo d’intrattenimento, gli organizzatori dovranno prendere accordi con la Polizia Locale, tenendo presente che l’intrattenimento musicale potrà essere svolto solo in piazza del mercato. Il martedì ed il sabato tale manifestazione potrà iniziare dalle 19.

I suddetti orari potranno essere derogati in considerazione della specificità dei luoghi.

In caso di concomitanti manifestazioni del Palio di Legnano la polizia locale valuterà l’opportunità di autorizzare forme di propaganda politica sentito anche l’ufficio di Staf COMIZI IN SALE COMUNALI

Per quanto concerne l’utilizzo delle sale comunali, si propone di utilizzare, come di consueto l’auditorium della scuola elementare “G. Rodari”, la sala conferenze Leone da Perego la cui disciplina e le relative tariffe, sono indicate nei relativi regolamenti.

Le tariffe delle sale, in applicazione della L. 515/1993, art. 19 che impone che non ci siano oneri per i Comuni stessi, si applicano senza riduzione alcuna.

Pertanto durante il periodo di campagna elettorale è sospesa l’agevolazione dell’utilizzo gratuito a favore dei gruppi consiliari.

Le relative autorizzazioni saranno rilasciate dall’ufficio cultura, che terrà conto degli impegni già assunti e delle normali esigenze di altri gruppi e associazioni, e dallo stesso comunicate all’ufficio di Polizia Locale.

ALTRI MEZZI DI PROPAGANDA ELETTORALE PROPAGANDA FIGURATIVA LUMINOSA FISSA E MOBILE.

L’art. 6 della Legge n. 212/1956 prescrive il divieto, a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (divieto dal quale sono escluse le sedi dei partiti).

In base alla norma sono da ritenersi proibiti:

- ogni forma di propaganda figurativa o luminosa (con cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, ecc.);

- l’esposizione di materiale fotografico che, per il suo contenuto, realizzi fraudolentemente forme di affissione di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti dal Comune;

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

- l’uso di altoparlanti su mezzi mobili.

Fanno eccezione e sono quindi consentiti:

l’uso di altoparlanti su mezzi mobili, esclusivamente per il preannuncio dell’ora e del luogo delle riunioni elettorali il giorno stesso o quello precedente;

la distribuzione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico di volantini interessanti la propaganda elettorale. Per opportuna conoscenza e al fine di verificare l’effettivo carattere “elettorale” del volantino, comunicazione delle date di volantinaggio corredata di copia del/i volantino/i dovrà essere fatta pervenire al Comando Polizia Locale almeno TRE giorni prima dell’inizio del volantinaggio stesso;

le forme di propaganda figurativa non luminosa eseguita su mezzi mobili.

Il Ministro degli Interni ha ritenuto che durante la propaganda elettorale – riferendosi la Legge n. 212/56 alla disciplina delle affissioni su immobili – possa essere consentita l’affissione di stampati inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale su mezzi mobili quali automezzi, tricicli, carrelli, ecc. “i quali, però, non possono essere lasciati in sosta in alcuna via o piazza o altro luogo pubblico o aperto al pubblico”.

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PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE E IN QUELLI STABILITI PER LE ELEZIONI

Per consentire la “pausa di riflessione”, dalle ore 00.01 di sabato 11 giugno non potranno essere più consentiti né comizi, né riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 9 Legge n. 212/56).

E’ inoltre stabilito il divieto di svolgere ogni forma di propaganda elettorale, nei giorni destinati alla votazione, entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.

Lo stesso art. 9 della Legge n. 212/56 sancisce il divieto, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche in sostituzione di altri deteriorati.

VIOLAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Le Leggi n. 212/56 e n. 130/1975 contemplano sanzioni per le violazioni alla disciplina della propaganda elettorale; tali sanzioni sono peraltro state depenalizzate dalla Legge n.

515/1993.

Violazioni Norma sanzionatoria Procedure e

Autorità competente Propaganda elettorale su mezzi

mobili, con altoparlante

Art.7 L.130/75: Arresto sino a 6 mesi, Ammenda da Euro 51,00 a Euro 516,00

Autorità Giudiziaria:

comunicazione di reato art.347 C.P.P.

NOTA: L'uso dell'altoparlante è consentito dalle ore 9.00 alle ore 21.30, solamente per

preannunciare l'ora e il luogo ove si terranno i comizi, nel giorno della manifestazione ed in quello precedente previa autorizzazione del Sindaco

Affissione manifesti negli spazi destinati ad altre liste, da parte di persone che non hanno titolo

Art.8 L.212/56: Sanzione

amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta

Verbale di

accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura

Distacco, lacerazione o, in genere, atti che rendono

inservibili i manifesti già affissi negli spazi riservati alla

propaganda elettorale

Art.8 L.212/56: Sanzione

amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta

Verbale di

accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura

Affissione manifesti, tenuta comizi e propaganda elettorale nel giorno antecedente e nel giorno stabilito per le votazioni

Art.9 L.212/56: Sanzione

amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta

Verbale di

accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura

Affissione manifesti fuori degli appositi spazi

Art.8 L.212/56: Sanzione

amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta

Verbale di

accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura

Propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali nei giorni

Art.9 L.212/56: Sanzione

amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19

Verbale di

accertamento, senza cifra. Rapporto alla

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delle votazioni L.515/93: non ammesso il pagamento

in misura ridotta Prefettura

RESPONSABILITA’ SOLIDALE IN CASO DI AFFISSIONI ABUSIVE.

La Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), con l’art. 178, ha modificato nuovamente l’art. 15 della L. 515/1993 reintroducendo, in tema di affissioni abusive in campagna elettorale la responsabilità solidale dell’esecutore materiale e del committente responsabile.

Il Comune deve provvedere a far defiggere subito il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi ha titolo. Anche in tal caso, le spese sostenute dal Comune per la defissione, sono a carico esclusivamente dell’esecutore materiale e del committente responsabile ai sensi dell’art. 15 comma 3 della Legge n.

515/1993, come modificato dalla Legge n. 296/2006.

Riferimenti

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