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RG riunite. TRIBUNALE di ROMA. Sez.XIII. ORDINANZA (art.185 bis cpc art.5 co.ii decr.lgsl.28/2010)

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RG.461727-14 + 25228-18 riunite TRIBUNALE di ROMA

Sez.XIII°

ORDINANZA (art.185 bis cpc – art.5 co.II° decr.lgsl.28/2010) Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva:

Non si ravvisano ostacoli di principio alla riunione alla presente causa di quella, del tutto connessa, RG 25228-18 (senza, per quest’ultima, concessione di termini ex art. 183 cpc, assolutamente non necessari). Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti (1) le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo; per il che si dispone un percorso di mediazione demandata.

Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.

Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 20.6.2019, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgsl.28/'10 come modificato dal D.L.69/'13 2 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Ed inoltre consente l’applicazione dell’art. 96 III° cpc (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante giurisprudenza, edita anche on line, ex multis (3

P.Q.M.

a scioglimento della riserva che precede,

 DISPONE la riunione alla presente della causa RG 25228-18;

 DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia;

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 INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona 4 , assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;

 INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall’art. 96 III ° cpc;

 VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 20.6.2019 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10; RINVIA all’udienza 28.10.2019 h.9,30 per quanto di ragione.

- Roma lì 13.5.2019 AVVISI

Il Giudice dott.cons.Massimo Moriconi

1) Gli esiti degli accertamenti peritali (C.T.U condotta da un medico legale e da uno specialista dermatologo) unitamente alle osservazioni dei consulenti delle parti, consentono di affermare che l’eventuale protrazione del giudizio fino alle estreme conseguenze, cioè alla sentenza, non sia ragionevole e dovranno trarsene le conseguenze a carico della parte (o delle parti) che di tale condotta si rendessero responsabili. A tale riguardo va rammentato che l’applicazione dell’art.96 cpc nella più recente giurisprudenza della S.C. ha abbondonato la convinzione che fosse sempre necessaria la colpa grave, potendo derivare l’applicazione del terzo comma dell’articolo, anche da una condotta ostinata e in definitiva pretestuosa (cfr. Cass. ord. Sez.III 29.5/10.9.2018 n.21943 secondo la quale ad integrare il presupposto soggettivo della condanna ex art. 96 co.III° è sufficiente la sussistenza di condotte pretestuose). In tale contesto, le parti potranno prendere utilmente in considerazione i seguenti parametri e proposte:

1.il rispetto e l’applicazione delle linee guida e/o delle buone pratiche clinico- assistenziali è requisito imprescindibile per escludere la responsabilità del medico; laddove vi sia stata carenza e omissione nella descrizione in cartella clinica, diaria et similia della sequenza e del contenuto delle prestazioni effettuate dal medico, il deficit NON va a carico del paziente (cfr. pag.ne 28 in basso, 29 in alto parere dott.R M, ausiliare del giudice)

2.ogni qualvolta, in presenza di risultato NON normale della prestazione medico- sanitaria, ciò valutato in relazione alla natura e complessità-routinarietà dell’ intervento praticato e ad ogni altra circostanza oggettiva e soggettiva, e alle correlate ragionevoli aspettative del paziente, non sia stato soddisfatto, da parte della struttura e/o del medico, l’onere che incombe loro di provare che non vi è stato inadempimento, deriva a carico di entrambi responsabilità per colpa; secondo autorevole e condivisa

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giurisprudenza infatti (Cassazione civile, sez. un., 30/10/2001, n. 13533 , Cassazione civile, sez. III, 21/06/2004, n. 11488) il creditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento costituita dalla violazione dei doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalle difformità qualitative o quantitative dei beni, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.

E' importante sottolineare che la Corte stabilisce che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento;

estendendo tale principio all’ipotesi in cui il creditore deduca l’inesatto inadempimento;

3.la responsabilità del medico, quale che sia il rapporto con la casa di cura, e la struttura dove ha operato, configura, secondo consolidata giurisprudenza, un’obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta; con responsabilità solidale verso il danneggiato;

4.esclusa la sussistenza di una prova sufficientemente certa (secondo il tralaticio criterio del più probabile che non) che all’errore iniziale (imputabile al personale medico e quindi alla struttura nosocomiale) sia imputabile, in tutto o in parte (fatto indifferente ex art. 41 cp sul piano della causalità materiale), il decesso di R T – e ciò fra l’altro in considerazione della “efficienza” mortale del melanoma acrale, che nel caso del Tassile e sia pure con la limitatezza assertiva del prelievo istologico del febbraio 2009, aveva superato, non si sa quanto, l’’epiderma - è invece ragionevole applicare i principi relativi alla perdita di chances Non pare si possa negare che nel caso in esame sussistano i presupposti per il risarcimento della relativa perdita, in quanto che:

 le chances di sopravvivenza a cinque anni del compianto Raffaele Tassile, affetto da gravi comorbilità di cui va tenuto il giusto conto (non per escludere l’imputabilità ai convenuti dell’evento morte, escluso a prescindere, quanto ai fini del “peso” da attribuire alle chances), superavano alla data del febbraio 2009 il 50% che è la soglia al di sotto della quale non si ritiene risarcibile la chance

 a tale conclusione può agevolmente (ma principalmente per via deduttiva essendo carente e imperfetto il prelievo e la diagnosi istologici del febbraio 2009) pervenirsi, considerata la stadiazione del tumore dopo un anno. Se, come è stato affermato (..il ritmo di crescita del tumore – melanoma acrale, n.d.r. - è piuttosto rapido , relazione, dott. Ro M ausiliare del giudice) e al momento dell’esatta diagnosi (febbr.2010) la stadiazione del tumore era al III B (sopravvivenza a 5 anni del 63,3 %) , ibidem, è di conseguenza logico presumere che un anno addietro il tumore fosse in una fase significativamente meno grave, essendo la sua tipica rapida progressione incompatibile con un livello “solo” III B al febbraio 2010

 si tratta, ben intendendo i fatti, non di elisione totale delle chances, in dipendenza dell’errore, , ma di

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riduzione (in misura considerevole) 5.considerato che per la perdita di chances il Tribunale di Roma, al momento attuale, è ancora alla ricerca di criteri univoci e di generale applicazione, e non giovano quindi le Tabelle per il danno non patrimoniale elaborate dall’Ufficio né direttamente, il che è ovvio per quanto detto, né indirettamente perché ragionare di percentuali rapportate alla perdita parentale è errato, trattandosi di fenomeni affatto diversi : nella chance avendosi riguardo alle probabilità – sottratte per colpa dei sanitari - di vivere ancora per qualche tempo o di vivere il tempo in modo migliore ; e nella perdita della vita avendosi riguardo al venir meno della stessa. Danni peraltro diversi anche nell’imputazione soggettiva attiva, spettando il primo alla stessa vittima (e derivatamente ai parenti iure hereditatis) e il secondo ai parenti iure proprio 6. il giudice ha, nel frattempo, elaborato, per la perdita di chance, un criterio di ristoro in ordine al quale appare ragionevole che le parti discutano di una somma globale compresa, per anno, fra i 15.000 e i 30.000 euro oltre ad un appropriato contributo a favore degli attori per le spese di causa e di consulenza. 2) 2 non attinto in alcun modo dalle considerazioni, la cui condivisione o meno qui non rileva, espresse, in punto primo incontro informativo, da Cass.8473-19 del 7.3.2019 che si occupava esclusivamente della mediazione obbligatoria ex art. 5 co.1 bi decr.lgsl.28/2010 3

http://www.mondoadr.it/giurisprudenza/roma-capitale-condannata-8000-art-96-iii-cpc-mancata-partecip azione-alla-mediazione-ordinata-dal-giudice.html

http://www.concormedia.it/2016/12/richiesta-leffettiva-partecipazione-al-procedimento-di-mediazione-d emandata-laddove-per-effettiva-si-richiede-che-le-parti-non-si-fermino-alla-sessione-informativa/della http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasenten za-14.7.2016.pdf

https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mancata-partecipazione-alla-mediazione-615.aspx http://www.arcadiaconcilia.it/news/122-nuovo-contributo-del-giudice-dott-massimo-moriconi-sentenza-n -12776-del-23-giugno-tribunale-civile-di-roma-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito http://www.concormedia.it/2017/02/mediazione-demandata-mancata-partecipazione-per-ingiustificato- motivo-sanzioni-e-insufficienza-del-mero-incontro-informativo-con-verbalizzazione-per-ingiustificata- renitenza-della-parte-invitata/

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-08-04/mediazione-disposta-gi udice-deve-104316.php?preview=true

http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-06-24/mediazione-punito-anche-chi-vince-c ausa-merito-174313.php?uuid=AD7VGhi

http://www.oua.it/sentenze-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito-il-sole-24- ore/

http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale- di-

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Romasentenza-14.7.2016.pdf

http://www.mediatoriprofessionistiroma.com/condannata-roma-capitale-per-non-aver-aderito-alla-media zione/

http://www.arcadiaconcilia.it/news/149-tribunale-di-roma-sentenza-del-29-05-2017-giudice-massimo-mo riconi-condannata-la-compagnia-di-assicurazione-a-10-000-euro-a-favore-della-parte-attrice-per-non- essere-comparsa-in-mediazione

http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/05/mediazione-demandata

http://www.concormedia.it/2017/10/lassicurazione-che-non-partecipa-alla-mediazione-va-condannata/

https://www.studiocataldi.it/articoli/27804-condanna-aggravata-per-l-assicurazione-che-si- rende- latitante-alla-mediazione.asp

4) Per le persone giuridiche, pubbliche o private, "di persona" va riferito al soggetto - incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia - che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell'ambito dei poteri conferitigli

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