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TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

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Academic year: 2022

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TOBIN TAX

Riferimenti:

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 491 e ss.

- D.M. 21 febbraio 2013.

Con la pubblicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (meglio nota come Legge stabilità 2013) nel Supplemento ordinario n. 212/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 dello scorso 29 dicembre, la Tobin Tax italiana è divenuta realtà. Dopo la Francia anche l’Italia si allinea su questa posizione e pone in essere una tassa che colpisce le transazioni finanziarie, le operazioni sugli strumenti derivati e le negoziazioni ad alta frequenza.

L’IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Dal 1° marzo 2013 le transazioni finanziarie relative ad azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia sono interessate dalla nuova imposta. Restano escluse dall’ambito d’applicazione dell’imposta il trasferimento di quote di SRL e di società di persone.

L’imposta, introdotta dal co. 491, art. 1, L. 228/2012, si applica alle operazioni di seguito indicate:

 trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al co. 6, art. 2346 c.c.;

 trasferimento della proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni.

Ne deriva che sono soggette alla TT anche le transazioni relative a titoli rappresentativi dei predetti strumenti finanziari, indipendentemente dal paese di residenza dell'emittente, nonché la conversione di obbligazioni in azioni italiane già esistenti. La norma fa riferimento a tutti i trasferimenti di proprietà e dunque include anche i conferimenti, le permute o le assegnazioni ai soci di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi.

Per queste operazioni la Tobin Tax (TT) prevede un'aliquota dello 0,2% del valore della transazione.

L’aliquota viene ridotta allo 0,1% nei casi in cui l'operazione venga eseguita in un mercato regolamentato.

Il valore della transazione sul quale sarà applicata la Tobin Tax è pari al saldo netto degli acquisti e delle vendite effettuate giornalmente da uno stesso soggetto sul medesimo strumento finanziario.

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L’IMPOSTA SUI DERIVATI

Il 1° settembre 2013 è entrata in vigore la TT relativa agli strumenti derivati. In questo caso l'imposta sarà pari a un importo fisso stabilito in base alla tipologia di strumento e al valore del contratto, e sarà ridotta di 1/5 se l'operazione sarà eseguita in un mercato regolamentato.

Le operazioni che rientrano nel campo di applicazione della TT sono quelle relative a:

 derivati, il cui sottostante è principalmente un'azione o uno strumento finanziario partecipativo soggetto alla TT;

 derivati, il cui valore dipende prevalentemente da azioni o strumenti finanziari partecipativi soggetti alla TT;

 qualsiasi altro strumento che consenta di acquistare o vendere in maggioranza titoli soggetti alla tassa sulle transazioni finanziarie o che preveda un regolamento in contanti determinato in misura prevalente con riguardo a strumenti finanziari imponibili ai sensi della FTT (ad esempio: warrant, covered warrant e certificates).

MOMENTO IMPOSITIVO

L'imposta si applica sul controvalore complessivo della transazione e solo all'atto dell'acquisto.

Più precisamente "è dovuta dal soggetto in favore del quale avviene il trasferimento di proprietà" di titoli azionari emessi da società residenti, in base alla sede legale, nel territorio dello Stato. Non rilevano invece la residenza del soggetto passivo, né il luogo di conclusione del contratto.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

Sono responsabili dell’imposta le banche, le società fiduciarie che intervengono nell’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 (operazioni in mercati regolamentati etc) e i Notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alla transazioni al di fuori dei mercati regolamentati o autenticano la girata sul titolo azionario.

Se la girata sul titolo azionario viene autenticata da funzionario di Banca è responsabile dell’imposta la banca.

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Il versamento dell’imposta va effettuato a cura del soggetto responsabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà.

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. D) D.M. 21 febbraio 2013 l’imposta di cui al comma 491 si applica in base al corrispettivo contrattualmente stabilito o in mancanza in base al valore normale determinato ai sensi del comma 4 dell’art. 9 del TUIR.

ESCLUSIONI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE

L’imposta non si applica nel caso in cui il trasferimento delle azioni o degli strumenti finanziari partecipativi avvenga per successione o donazione ed a tutti gli atti traslativi riconducibili al presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni, come ad esempio l’apporto di azioni o strumenti finanziari assimilato ad un atto di trust.

Sono inoltre escluse:

• Operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo societario intendendosi trasferimenti posti in essere tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all’art. 2359 comma 1 e 2 del codice civile (controllo diretto e indiretto) o che siano controllate dalla stessa società.

• Operazioni di riorganizzazione aziendale ai sensi dell’art.1 comma 494 lett. d) Legge n. 228/2012 tra le quali:

 Trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni , o di uno o più rami della loro attività a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti a condizione che il trasferimento sia remunerato in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente;

 Acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali a condizione che i conferimenti siano remunerati in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l’operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione;

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 Operazioni di fusioni, con o senza annullamento di azioni, scissioni e conferimenti che abbiano per oggetto aziende o rami d’azienda, a determinate condizioni. In altri termini le operazioni menzionate non possono ritenersi di per sé sempre fuori dal campo di applicazione della TT sulla base delle considerazione che secondo l’ordinamento italiano non sono riconducibili ai negozi traslativi, risolvendosi in vicende evolutive e modificative degli enti societari che conservano la loro identità pur in un nuovo assetto organizzativo;

 Conferimento di partecipazioni. Occorre distinguere dal lato della società conferente da quello della società conferitaria. Con riferimento alla conferente nel caso in cui riceva azioni di nuova emissione, non sarà applicata la TT; diversamente in capo alla conferitaria l’imposta troverà applicazione solo nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza dei diritti di voto delle azioni della società conferita.



PARTICOLARI ESENZIONI

Il co. 494, art. 1, L. 228/2012 dichiara esenti dall’imposta le operazioni che hanno come controparte i seguenti soggetti:

 l’Unione europea;

 la Banca centrale europea;

 le banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea;

 le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati;

 gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

ACCERTAMENTO

Ai fini dell’accertamento delle sanzioni e della riscossione dell’imposta nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dell’intermediario finanziario e del Notaio tenuti all’adempimento. Tali soggetti rispondono anche del pagamento dell’imposta. Questi ultimi possono sospendere l’esecuzione dell’operazione fino a che non ottengono provvista dal cliente per il versamento dell’imposta.

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In caso di insufficiente o omesso versamento dell’imposta resta salva la facoltà dell’amministrazione finanziaria di procedere al recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti del contribuente.

TRATTAMENTO FISCALE DELL’IMPOSTA

Ai fini fiscali è prevista l’integrale indeducibilità dell’imposta corrisposta ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e IRAP.

Non concorre alla determinazione del costo fiscale di acquisto delle azioni ai fini del calcolo del Capital gain.

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