Aliquota ICI deliberata dalla Giunta anziché dal Consiglio Comunale
di Danilo Sciuto
Pubblicato il 24 ottobre 2008
E’ illegittima l’aliquota Ici superiore al 4 per mille se deliberata dalla Giunta e non dal Consiglio Comunale per gli anni dal 1997 al 2000. La Commissione Tributaria Regionale, sezione di Catania, ha bocciato la tesi opposta, con un efficace quanto lapidario dispositivo: “Costante giurisprudenza ha pacificamente statuito che l’organo deputato alla fissazione delle aliquote in materia di tributi locali è il Consiglio Comunale e non la Giunta”.
L’origine del problema
Il problema è stato già esposto in uno dei miei precedenti articoli, per cui, per evitare di ripetersi, ritengo sia più utile rinviarvi alla lettura di questo articolo.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 3869/2005
Inoltre, era già stata a suo tempo segnalata l’ultima sentenza in ordine di tempo, emessa dalla Suprema Corte, che è stata poi commentata in quest’altro articolo.
Le conseguenze pratiche della sentenza riportata sono state già analizzate nell’articolo di commento alla sentenza della Cassazione; in particolare, si legga l’ultimo paragrafo intitolato: “Il rimborso della maggiore imposta versata”
L’articolo 6 del decreto istitutivo dell’Ici, il D.Lgs. n. 504/92, che stabilisce l’organo competente a deliberare l’aliquota Ici superiore al 4 per mille (che in mancanza, si applica ex lege) è stato più volte modificato.
Da ultimo, l’articolo 1 comma 156 della Legge finanziaria per il 2007, ha riportato la competenza alla Consiglio Comunale, dopo che l’art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/00 ne aveva rimesso la competenza alla Giunta.
In sostanza, l’organo competente a tale determinazione è variato come si vede nel seguente schema:
periodo Organo competente Fonte normativa 1/1/93 – 31/12/96 Giunta Art. 6 d.lgs. n. 504/92
1/1/97 – 12/10/00 Consiglio Art. 3 co. 53 legge 662/96 (Finanziaria 1997) 13/10/00 – 31/12/06 Giunta Art. 42 comma 2 lett. f) D.Lgs. 267/00
Dall’ 1/1/07 Consiglio Art. 1 co. 156 legge 296/06 (Finanziaria 2007)
Già dal 2007, dunque, conviene verificare se la delibera con cu il proprio Comune ha stabilito un’aliquota diversa dal 4 per mille sia stata emessa dal Consiglio. Nel caso in cui infatti essa fosse opera della Giunta, si aprirebbe la possibilità di non pagare l’Ici, oppure di pagarla e poi fare l’istanza di rimborso.
*****
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO
SEZIONE STACCATA DI CATANIA
SEZIONE 17
Riunita con l’intervento dei signori:
MAIORANA dott. ANTONIO Presidente
MONACO CREA avv. ANTONINO Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Sull’appello n. 446/05, depositato il 12/2/2005, avverso la sentenza n. 146/14/2004 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA contro COMUNE DI CATANIA
Proposto dal ricorrente
xxxxxxxxxxxxxxxx
difeso da
DOTT. DANILO SCIUTO
VIA ORTIAGARA 15 95100 CATANIA
Atti impugnati: avviso di liquidazione n. xxxxxx ICI 1999
******
Con decisione n. 146/14/04 del 9/3/2004 la CTP dichiarava inammissibile il ricorso di xxxxxxxx avverso l’avviso di liquidazione per ICI 1999.
I Primi Giudici hanno ritenuto inammissibile il ricorso del contribuente in quanto inoltrato in data 1/3/20025 e cioè dopo che lo stesso in data 11/2/2002 aveva già corrisposto e pagato, senza riserva alcuna l’importo richiesto.
In data 12/2/2005 r5icorre in appello il contribuente. Contesta la decisione dei Primi Giudici in quanto il pagamento di quanto richiesto è avvenuto “senza riserva alcuna, con animo di ripetizione, al solo fine di evitare sanzioni ed addebiti in genere”.
Nel merito insiste sulla illegittima applicazione dell’aliquota del 5,6 per mille deliberata dalla Giunta Comunale e non dal Consiglio per come previsto dalle vigenti normative in materia di finanza locale. Chiede la riforma della decisione e l’accoglimento del ricorso originario.
L’Ufficio non si è costituito.
DIRITTO
Il gravame merita accoglimento.
I Primi Giudici non hanno esaminato il merito della controversia.
Il contribuente nel suo ricorso originario ha premesso che il pagamento veniva effettuato “con animo di ripetizione, al solo fine di evitare ulteriori sanzioni ed addebiti in genere”.; è chiara pertanto la volontà del ricorrente nel voler richiedere il rimborso di quanto eventualmente, in caso di accoglimento del ricorso, ha corrisposto più del dovuto.
D.Lgs. n. 504/92. Costante giurisprudenza ha pacificamente statuito che l’organo deputato alla fissazione delle aliquote in materia di tributi locali è il Consiglio Comunale e non la Giunta.
PQM
In accoglimento dell’appello del contribuente ed in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso originario del contribuente.
24 ottobre 2008
Copyright © 2022 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l