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Giurisprudenza Tributaria delle

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G iurisprudenza T ribuTaria

delle

C orTi di M eriTo

Boston, proteste dei coloni americani contro il Tea Act, 1846, Litografia

NEWSLETTER N.18

Rassegna delle sentenze emesse da

CTR LOMBARDIA - CTR PIEMONTE - CTR LIGURIA - CTR SICILIA CTR CAMPANIA - CTR PUGLIA - CTR EMILIA-ROMAGNA - CTR VENETO

Massime e selezione a cura di ORAZIO ESPOSITO

Con il contributo di

Giovanni Mondelli - Pietro Cocchiara - Gianluca Bozzelli E la collaborazione di

Mario Avino - Giuseppe Mercuri - Giulio Bartoli - Salvatore Oddo - Giacomo Casale - Giuseppe Toto - Luciano Marranghello

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2 MASSIME GIURISPRUDENZA DI MERITO - NEWSLETTER N.18 DEL 27 OTTOBRE 2021

350. Tributi locali - decadenza - scissione del termine tra notificante e destina- tario - non sussiste

Essendo i provvedimenti impositivi di carattere recettizio (non potendosi ritenere che esplichi effetti un atto semplicemente formato dal funzionario), l’effetto loro proprio si produce quando il destinatario ne viene a conoscenza o comunque l’atto è en- trato nella sua sfera di conoscibilità. Ne deriva l’intervenuta decadenza del potere impositivo del Comune ovvero la prescrizione del tributo per essere stato l’avviso di accertamento notificato in data successiva al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era sorta l’obbligazione tributaria sebbene spedito antecedentemente.

CTP ROMA SEZ. 39 SENTENZA N. 10016 DEL 23.09.2021

351. Società di persone - distribuzione occulta di utili - recupero a tassazione come redditi di capitale - illegittimità - questione meramente formale - esclu- sione

Gli utili distribuiti da una società di persone in favore dei relativi soci non possono mai costituire oggetto di recupero come redditi di capitale, atteso che le società di per- sone sono redditualmente tassate secondo il regime della trasparenza ex art.5 TUIR e i relativi redditi si imputano e si tassano direttamente in capo ai soci come reddito di impresa. La rilevanza della distinzione non è meramente formale, ma sostanziale alla stregua del differente regime di tassazione.

CTR TOSCANA SEZ. 5 SENTENZA N. 1028 DEL 22.09.2021

352. Processo tributario - ricorso in appello - prova della notifica depositata oltre il termine dei trenta giorni di cui agli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992 - inammissibilità

Nel giudizio tributario, la prova della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante) entro trenta giorni dalla spedizione dell’atto introduttivo a mezzo del servizio postale deve essere fornita tramite deposito entro il termine dei trenta giorni di cui agli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992. Qualora tale termine non sia rispettato ne consegue la inammissibilità del ricorso in appello.

CTR SICILIA SEZ. 13 SENTENZA N. 8361 DEL 23.09.2021

353. Processo tributario - tardiva costituzione del resistente - chiamata di terzo in causa - inammissibilità

Nel processo tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emes- sa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti im- positivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Tuttavia la tardiva costituzione della resistente non consente di dare corso alla richiesta della stessa di chiamata del terzo in causa, incorrendo la predetta parte nella decadenza causa della mancata costituzione nel termine di giorni sessanta dal]a notificazione de]

ricorso stabilito dall’art. 23 del d.lgs. 546/1992.

CTP CATANIA SEZ. 1 SENTENZA N. 7160 DEL 27.09.2021

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3 MASSIME GIURISPRUDENZA DI MERITO - NEWSLETTER N.18 DEL 27 OTTOBRE 2021

354. Riscossione - notifica cartella di pagamento - consegna a familiare convi- vente - assenza raccomandata informativa - nullità notifica - consegue

La notifica della cartella di pagamento avvenuta mediante consegna alla moglie del contribuente, in assenza di alcuna raccomandata informativa è nulla per violazione dell’art. 60 c. 1 lettera b-bis DPR 600 del 1973 modificato attraverso la L. n. 248 del 2006, entrata in vigore il 4.07.2006,, laddove prescrive che «se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologi- co della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa de- sumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata»

CTR SICILIA SEZ. 13 SENTENZA N. 8513 DEL 28.09.2021

355. Riscossione - atto interruttivo della prescrizione - assenza di collegamen- to con la cartella di pagamento - efficacia della prova - non sussiste

Qualora dal referto di notifica dell’intimazione di pagamento che avrebbe dovuto in- terrompere il termine di prescrizione dopo la notifica delle cartelle, non emerga alcun riferimento alle cartelle stesse, non è possibile ricondurre tale atto interruttivo alla specifica pretesa in contestazione e di cui si eccepisce la prescrizione. A tal proposi- to non è sufficiente il dato emergente dall’estratto informatico prodotto dall’Agente della Riscossione al fine di collegare l’atto interruttivo alle cartelle in questione, trat- tandosi di atto interno all’Agente della Riscossione.

CTP CATANIA SEZ. 13 SENTENZA N. 7092 DEL 22.09.2021

356. Riscossione - sospensione legale - mancata risposta dell’Ente nei termini previsti dall’art. 1 comma 540 della legge 228/2012 - decadenza - sussiste Incorre nella decadenza dal diritto alla riscossione del tributo il Comune che non ab- bia risposto nei termini alla richiesta di sospensione della riscossione, di cui all’art. 1 comma 540 della legge 228/2012.

CTP CROTONE SEZ. 2 SENTENZA N. 848 DEL 10.06.2021

357. IRPEF - accertamento società di persone - imputazione al socio per tra- sparenza - sentenza di annullamento - effetto caducante nei confronti dell’ac- certamento non opposto dal socio - sussiste

Deve essere annullato il preavviso di fermo amministrativo conseguente a un accerta- mento Irpef emanato in capo a un socio di una società di persone imputato allo stesso per trasparenza ex art.5 del D.P.R.n.917/1986, sebbene non opposto dal socio nei termini, qualora il socio sia stato chiamato come litisconsorte necessario nel procedi- mento giudiziale instaurato dalla società. Ciò per il cd. Principio della invalidità cadu- cante il quale prevede un effetto a cascata sui provvedimenti e sugli atti dipendenti dalla sentenza riformata che nel caso de quo ha annullato la pretesa tributaria

CTP TREVISO SEZ. 1 SENTENZA N. 297 DEL 1.09.2021

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4 MASSIME GIURISPRUDENZA DI MERITO - NEWSLETTER N.18 DEL 27 OTTOBRE 2021

358. Riscossione - notifica cartella di pagamento - indirizzo sconosciuto - ricer- che per verificare se ricorre ipotesi di irreperibilità assoluta - necessità

La notificazione degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art.

60, Iett. e), del d.P.R. n.600/1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale. Il messo deve perve- nire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Deve infine emergere chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame

CTP PISTOIA SEZ. 1 SENTENZA N. 181 DEL 28.09.2021

359. Responsabilità del liquidatore ex art. 36 dpr n.602/1973 - fatti antece- denti alla novella del 2014 - limitazione alle imposte sui redditi - sussiste La responsabilità ex art. 36 dpr n. 602/73 è stata estesa a tutte le imposte in virtù del disposto dell’art.28, comma 5 del D.L.vo n.175/2014, entrato in vigore il 13-12-2014.

In precedenza, essa era limitata alle sole imposte sui redditi. Detta estensione, per il principio generale di cui all’art. 3 della legge n.212/2000, non può avere effetto retro- attivo.

CTR TRENTO SEZ. 2 SENTENZA N. 13 DEL 19.01.2021

360. Atto di contestazione sanzioni - definizione tramite pagamento ridotto - successivo annullamento in autotutela - legittimità istanza rimborso - sussiste Il contribuente che abbia ricevuto un atto di contestazione con il quale si ipotizza la violazione dell’art. 19, commi 8 e 10 del D.L. n. 78/2010 (ovvero l’omessa presentazio- ne della dichiarazione di aggiornamento catastale in relazione a fabbricati non risul- tanti nel Catasto fabbricati) e lo abbia definito mediante il pagamento ridotto pari ad 1/3, può legittimamente presentare istanza di rimborso della minor somma versata qualora l’atto stesso sia stato annullato in autotutela dall’Ufficio successivamente al pagamento. Ciò in quanto la definizione della lite è avvenuta in virtù dello sgravio della pretesa tributaria disposto dalla medesima amministrazione finanziaria. Di con- seguenza l’obbligo giuridico dell’ente finanziario di rimborsare le somme versate a titolo di sanzioni origina dall’annullamento della pretesa tributari.

CTP CATANIA SEZ. 5 SENTENZA N. 7428 DEL 6.10.2021

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5 MASSIME GIURISPRUDENZA DI MERITO - NEWSLETTER N.18 DEL 27 OTTOBRE 2021

361. IRAP - utilizzo di beni strumentali di rilevante valore da parte del profes- sionista - assoggettabilità all’imposta - esclusione

Anche una spesa consistente riferita all’acquisto di beni strumentali per l’esercizio del- la professione può rilevarsi inidonea a significare e comprovare l’esistenza del presup- posto impositivo dell’autonoma organizzazione, allorché il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista, ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività me- desima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale o dalla profes- sionalità del lavoratore autonomo.

CTR SICILIA SEZ. 1 SENTENZA N. 8795 DEL 6.10.2021

362. IVA - società consorziate - regime fiscale della doppia fatturazione - appli- cazione principio di equivalenza - legittimità - qualità di esportatore abituale del consorziato - irrilevanza

In tema d’IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l’ente appaltante, riconducibile allo schema giuri- dico del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell’agevolazione tributaria pro- pria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del c.d. ribaltamento.

CTR LOMBARDIA SEZ. 1 SENTENZA N. 2508 DEL 5.07.2021

363. Estinzione società - art. 2495 cc - effetto per l’erario dopo cinque anni - ricorso presentato dall’ex socio e liquidatore in proprio - inammissibile per carenza di interesse -

Ai fini della cancellazione della Società dal registro delle imprese non rileva la data di approvazione o di deposito del bilancio finale di liquidazione, ma l’effettiva formaliz- zazione della cancellazione da richiedere al Registro delle Imprese. In base al D. Lgs.

175/2014 (art. 28) è pacifico che l’estinzione di una società ex art. 2495 c.c. ha effetto per l’erario solo dopo che siano trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese sicché, in quel periodo di sopravvivenza virtuale e ad effetti limitati della società, l’ufficio certamente può, del tutto legittimamente, intestare gli atti impositivi alla società estinta. Ne consegue che il ricorso presentato personalmen- te dall’ex socio e liquidatore in proprio è inammissibile per carenza di interesse ex art.

100 c.p.c., non essendo lui personalmente il destinatario dell’atto, ed avendo invece azionato il contenzioso a titolo personale (laddove in questo caso non c’era ancora alcun fenomeno successorio opponibile all’Ufficio).

CTR LOMBARDIA SEZ. 1 SENTENZA N. 2505 DEL 5.07.2021

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6 MASSIME GIURISPRUDENZA DI MERITO - NEWSLETTER N.18 DEL 27 OTTOBRE 2021

364. IRPEF - redditi prodotti all’estero - detrazione per imposte pagate all’este- ro - sottoposizione a termine di decadenza per il riconoscimento del credito di imposta - non sussiste

L’art. 165 del T.U.I.R. disciplina la detrazione in Italia delle imposte pagate all’estero, anche in forma di ritenuta d’imposta, attraverso il meccanismo del credito d’imposta.

La norma prevede che il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero è riconosciuto solo quando venga rispettata la condizione di concorso di tali redditi alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia e nei limiti della quota di imposta italiana, corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo e, ai fini del recupero del credito d’imposta per il contribuente soggetto passivo del- la doppia imposizione, condizione essenziale è la definitività dell’imposta estera. La norma stabilisce che la detrazione “deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta” “a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione “. Ma, ferma la definitività, essa non pone limiti temporali di decaden- za alla detrazione, ma si limita a prevedere che debba essere calcolata nella dichiara- zione relativa al periodo d’imposta cui “appartiene” il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta.

CTR LOMBARDIA SEZ. 19 SENTENZA N. 2519 DEL 6.07.2021

365. Processo tributario - produzione in giudizio di documenti non richiesti dall’Ufficio in sede precontenziosa - ammissibilità - violazione art. 32 DPR 600/1973 - esclusione

Non viola il disposto dell’art. 32 del DPR 600/1973 la produzione in giudizio di due documenti (email) pervenuti alla società ricorrente solo nell’immediatezza del loro de- posito. Essi sono senza dubbio utilizzabili ai fini probatori, non operando le preclusioni dell’art. 32: si tratta invero, non solo di documenti che l’Ufficio non aveva richiesto di esibire in sede pre-contenziosa, ma neppure, a quel tempo, in possesso dalle società.

CTR LOMBARDIA SEZ. 19 SENTENZA N. 2526 DEL 6.07.2021

366. Avviso di accertamento - notifica a persona diversa dal destinatario - rac- comandata informativa - omessa prova dell’avvenuta spedizione - invalidità - consegue

Ogni qualvolta l’Agenzia delle entrate notifichi un atto impositivo deve, necessaria- mente, rispettare le modalità previste dalla legge n. 890/1992 e non quelle relative al servizio postale ordinario. L’ipotesi disciplinata dall’art. 7 della legge n. 890/1992, riguarda il caso di consegna dell’atto notificando a persona diversa dal destinatario (“persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario” e in assenza “al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”) ove è necessario ai fini della validità della notifica che venga spedita a quest’ultimo “una raccomandata semplice che gli dia notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto medesimo”. Pertanto, ove l’Agenzia delle entrate non avvia prodotto in giudizio la prova dell’avvenuta spedizione della racco- mandata informativa, deve ritenersi invalida la notifica dell’avviso di accertamento.

CTP CATANIA SEZ. 11 SENTENZA N. 7959 DEL 22.10.2021

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7 MASSIME GIURISPRUDENZA DI MERITO - NEWSLETTER N.18 DEL 27 OTTOBRE 2021

367. Avviso di accertamento - notifica per compiuta giacenza - assenza di rife- rimenti alla data della stessa - nullità notifica - sussiste

E’ da considerarsi nulla la notifica di un avviso di accertamento qualora essa sia avve- nuta per compiuta giacenza, ma la copia dell’avviso di ricevimento della raccomanda- ta presenti soltanto, insufficientemente, un timbro con l’indicazione “al mittente per compiuta compiuta giacenza”, privo di riferimenti sulla data della stessa, quindi con oggettive caratteristiche di carenza ai fini attestativi del decorso del tempo necessario per la giacenza stessa.

CTR SICILIA SEZ. 21 SENTENZA N. 2978 DEL 31.03.2021

368. Avviso di accertamento - notifica a persona diversa dal destinatario - rac- comandata informativa - omessa prova dell’avvenuta spedizione - invalidità - consegue

Il consulente “esterno”, a cui gli amministratori della società si siano rivolti per ot- tenere assistenza fiscale, contabile e societaria finalizzata a frodare il Fisco e gli Enti previdenziali ed assistenziali, ma che non abbia mai avuto effettivi poteri di gestione non è legittimato a subire sanzioni amministrative sotto il profilo tributario delle quali può rispondere solo la persona giuridica cui fa capo la violazione fiscale ovvero, in caso di fictio iuris, coloro che hanno agito in nome e per conto della persona giuridica utilizzando la società come mero schermo per conseguire.

CTR LOMBARDIA SEZ. 1 SENTENZA N. 2601 DEL 9.07.2021

369. Imposta registro - registrazione del decreto ingiuntivo - avviso di liquida- zione che consideri le fatture quali atti enunciati soggetti a tassazione - illegit- timità

Ai fini dell’imposta di registro non possono essere tassate le fatture poste a base del decreto ingiuntivo quali enunciazione di atti non registrati. Per aversi enunciazione di atto non registrato si deve infatti ritenere l’espresso richiamo a un negozio ulteriore rispetto alla domanda cautelare, con un contenuto autonomo e con propri atti iden- tificativi, in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato con atto autonomo.

Il richiamo alle fatture non costituisce invece enunciazione di atto non registrato ma rappresenta il presupposto logico della domanda e rimane assorbito nella tassazione della somma ingiunta che deriva dalla fattura, ad eccezione degli interessi moratori che devono essere sottoposti a tassazione secondo i criteri ordinari, poiché non si tratta di somme soggette a IVA.

CTR LOMBARDIA SEZ. 12 SENTENZA N. 2615 DEL 9.07.2021

370. Processo tributario - tardività ricorso rilevata d’ufficio - mancata assegna- zione di un termine per chiarimenti alle parti - nullità sentenza - consegue E’ nulla la sentenza di primo grado qualora il primo giudice non abbia posto all’’ at- tenzione delle parti la questione che ha esaminato d’ufficio sulla presunta tardività’

del ricorso a fondamento della sua decisione, di fatto impedendo il contraddittorio e violando irrimediabilmente il diritto alla difesa del ricorrente costituzionalmente pro- tetto.

CTR LOMBARDIA SEZ. 7 SENTENZA N. 1758 DEL 5.08.2020

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8 MASSIME GIURISPRUDENZA DI MERITO - NEWSLETTER N.18 DEL 27 OTTOBRE 2021

371. Iscrizione a ruolo straordinario - cartella di pagamento priva delle ragioni per le quali sussiste un periculum in mora - nullità - consegue

L’iscrizione nel ruolo straordinario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art.

15 bis consente all’Ufficio di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi, alla riscossione dell’intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi, in luogo della ri- scossione del solo terzo delle imposte e degli interessi (con esclusione delle sanzioni), consentito dall’iscrizione nei ruoli ordinari D.P.R. citato, ex art. 15. Tale procedura di carattere eccezionale (poiché legittima la riscossione dell’intero importo indicato in un avviso di accertamento non definitivo, perciò passibile di annullamento totale o parziale ad opera del giudice) richiede, a norma del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, comma 3, la sussistenza del “fondato pericolo per la riscossione”. La specifica- zione normativa del presupposto di fatto legittimante, in via di eccezione, l’iscrizione a ruolo dell’intero importo richiesto con l’avviso di accertamento non definitivo, com- porta per l’Amministrazione finanziaria l’obbligo di indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, ha ritenuto la sussistenza di fatti indicativi di un fondato (cioè non aprioristicamente e immotivatamente affermato) periculum in mora, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese le sanzioni), ancorché privo del requisito della definitività. Se all’Amministrazione finan- ziaria fosse consentito di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad im- pugnare la cartella senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l’Ufficio, sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussi- stenza delle condizioni per procedere alla iscrizione a ruolo straordinario.

CTR LOMBARDIA SEZ. 15 SENTENZA N. 2620 DEL 9.07.2021

372. Interventi di ristrutturazione edilizia - agevolazione fiscale - sostituzioni copertura edifizio con aggiunta di corona di muratura - sopraelevazione o am- pliamento - non sussiste - diniego da parte dell’ufficio - illegittimità

Va riconosciuto integralmente il beneficio fiscale per le spese per interventi di re- cupero del patrimonio edilizio sostenute dal Contribuente che abbia provveduto a sostituire e isolare la copertura dell’edificio con aggiunta di una corona in muratura resasi necessaria ai fini dell’adeguamento strutturale e del miglioramento antisismico della struttura. L’opposta tesi dell’Ufficio fondata sul fatto che le ipotesi per le quali è possibile fruire delle detrazioni sono tassative perché relative ad agevolazioni come tali non suscettibili di interpretazione analogica non regge in quanto qui non viene in questione un’interpretazione analogica, ma solo l’applicazione delle normativa vigen- te che non può essere condizionata dal richiamo alla circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E de124/02/l998 che non ha certo valore di legge.

CTR VENETO SEZ. 7 SENTENZA N. 722 DEL 26.05.2021

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9 MASSIME GIURISPRUDENZA DI MERITO - NEWSLETTER N.18 DEL 27 OTTOBRE 2021

373. IVA - frode carosello - mancata allegazione degli atti di accertamento compiuti ne confronti degli altri partecipi alla supposta frode carosello - nullità - consegue

In materia di IVA, è nullo l’avviso di accertamento quando non riporti in allegato il PVC su cui questo si basa se esso è stato spiccato nei confronti di società diversa dalla ricorrente, la quale quindi non ne era in possesso e non ha avuto modo di prendere piena coscienza del merito della pretesa tributaria. Né può ritenersi che a ciò possa supplire lo stralcio di parti di esso fatta dall’Ufficio, soprattutto in considerazione della laconicità della motivazione dell’accertamento che dedica al caso concreto meno di una pagina e della apodittica affermazione “l’inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate deve ritenersi conosciuta dal legale rappresentante della cessionaria”

CTR LOMBARDIA SEZ. 2 SENTENZA N. 2143 DEL 8.06.2021

374. Credito di imposta R&S - accertamenti di natura tecnica - parere del MISE - necessità - sussiste

In materia di credito di imposta per R&S, qualora nell’ambito delle attivita’ di verifica e di controllo l’Agenzia delle entrate, debba procedere a valutazioni di carattere tec- nico, la mera possibilità che sembrerebbe sottintesa al comma 12 dell’articolo 3 della normativa primaria (“ ... la predetta Agenzia può’ richiedere al Ministero dello svilup- po economico di esprimere il proprio parere ...”) esprime in realtà la necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla pubblica amministrazione se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero dello Sviluppo Economico o altri enti pubblici che, se del caso, possono essere chiamati in veste di consulente super partes.

Ne consegue, evidentemente, l’eccesso di potere che inizia l’attività procedimentale di accertamento, a prescindere dalle conclusioni cui l’organo accertatore è pervenuto.

CTP ANCONA SEZ. 2 SENTENZA N. 392 DEL 11.08.2021

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE·•····-··---···- -- -- ---···--·-·-···---···----·---

DI ROMA SEZIONE 39

riunita con l'intervento dei Signori:

MARTINELLI FILOCAMO CIRILLO

ha emesso la seguente

- sul ricorso n. 6706/2020 depositato il 14/06/2020

ANGELO FULVIO

MARCO EMILIO LUIGI

SENTENZA

- avversoAWISO DI ACCERTAMENTO n° 2505 TASI 2014 contro:

COMUNE DI FIUMICINO V 00054 FIUMICINO proposto dal ricorrente:

difeso da:

MARRANGHELLO LUCIANO FRANCESSCO VIA CONI ZUGNA 67 00054 FIUMICINO RM

Presidente Relatore Giudice

pag. 1

SEZIONE N° 39

REG.GENERALE

N° 6706/2020 UDIENZA DEL 16/09/2021 ore 10:00

PRONUNCIATA IL:

) 6(oJ(2ottt

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

23. /os ( �11

(11)

6706/2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe - ai fini TASI per il periodo di imposta 2014 - deducendo l'intervenuta decadenza del potere impositivo del Comune ovvero la prescrizione del tributo per essere stato l'avviso di accertamento notificato in data successiva al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era sorta l'obbligazione tributaria.

Resisteva il Comune di Fiumicino deducendo che la notifica era stata tempestiva applicandosi anche agli atti tributari la scissione del termine per il notificante e il destinatario.

La causa veniva trattata all'udienza del 16 settembre 2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In base al comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificali, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".

La questione della scissione del termine tra notificante e destinatario in tema di atti tributari è stata rimessa alla Sezioni Unite.

In attesa di tale pronuncia il Collegio ritiene di aderire a quell'indirizzo interpretativo secondo cui, essendo i provvedimenti impositivi di carattere recettizio (non potendosi ritenere che esplichi effetti un atto semplicemente formato dal funzionario), l'effetto loro proprio si produce quando il destinatario ne viene a conoscenza o comunque l'atto è entrato nella sua sfera di conoscibilità (Cass. SS.UU.

19854/04 e tra le più recenti Cass. 21071/18, Cass. 2203/18, Cass. 654/14 e Cass.

8374/15).

Ne deriva che la pretesa fiscale azionata deve essere dichiarata estinta per intervenuta decadenza.

Stante il contrasto giurisprudenziale le spese devono essere integralmente compensate.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma così decide: PQM

a) dichiara estinta la pretesa fiscale di cui all'avviso di accertamento impugnato per intervenuta decadenza;

b) compensa integralmente le spese del giudizio.

Roma, li 16 re 2021 Il giuun·.

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE1 -· - - - -·

Dl TOSCANA

riunita con l'intervento dei Signori:

Q PEDONE

MENCHINI

NISI

ha emesso la seguente

- sull'appello n. 923/2019 depositato il 27/05/2019

VINCENZO

MAURO GIOVANNI ITALO

SENTENZA

SEZIONE 5

Presidente Relatore

_� avverso la pronuncia sentenza n. 1181/2018 Sez:1 emessa dalla Commissione ,· ,i:JrlbùfariaProvinciale di FIRENZE

difeso da:

COLI FABIO

LUNGARNO AMERIGO VESPUCCI 50123 FIRENZE

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CONTlt IACOPO

VIA DANNUNZIO 50135 FIRENZE eda MERCURI GIUSEPPE

MARZABOTTO 2 89841 ROMBIOLO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

VIA SANTA CATERINA D'ALESSANQRIA,23 50129 FIRENZE FI .. · ?M.l;iÌ:ppugnati:

· AWISO DI ACCERTAMENTO n° T8B010103798 IRPEF-ALTRO 2012

O ipartim ento

delle F inanzc

pag. 1 (continua}

SEZIONE 1r 5

REG.GalffiALE N" 923/2019 UDIENZA DEL 16/04/2021 ore 10:30

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

2 2 SET 202-1

Il Segretario

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precedente verifica della Guardia di Finanza di Siena alla propria Azienda Agricola SP di ,,'i·-1 ;J�pnette (Omissis).

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] .... ::,;i;}/ La verifica trae origine da un'altra precedente verifica nei confronti della Società P S.r.l. di

(Omissis) Claus con sede in Chiusino Siena , a seguito degli anomali flussi di liquidità a favore della Ditta individuale della ricorrente e questo in relazione al rapporto coniugale tra le persone fisiche Claus e Jannette.

L'ufficio contestava inoltre la violazione formale della mancata indicazione nel quadro RH del�� quota del 50% nella Società.

La ricorrente attestava che le movimentazioni bancarie discendevano dalla restituzione di finanziamenti infruttiferi effettuati dai Soci mentre l'ufficio ribadiva che queste movimentazioni non avessero la necessaria documentazione atta a dimostrare la restituzione.

La CTP accoglieva il ricorso.

Ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate ribadendo che i rilievi di distribuzione occulta di utili erano provati dalle indagini finanziarie e che la contribuente non aveva offerto prove sufficjenti per superare la presunzione dell'Art. 32 D.P.R. n. 600 DEL 29/09/1973 e che la questione relativa alla imputazione di reddito di capitali . è una questione meramente formale.

C>SS�RVA

Gli utili distribuiti da una Società di persona in favore dei relativi Soci non posson<imai costituire o formare oggetto di ripresa, redditi di capitali dal momento che le .società di persone sono redditualmente tassate secondo il regime della trasparenza di cui ali' Art. 5 del TUIR e dei relativi redditi si imputano e si tassano direttamente in capo ai Soci come reddito d'impresa.

L'ufficio nel rettificare la dichiarazione della comparente sostenendo che i proventi contestati sarebbero da considerare come redditi di capitale e riportati nel quadro Altri Redqiti RL - Redditi di Capitale - ,non ha commesso soltanto un errore formale ma sostanziale per la differente tassazione dei redditi di capitale e quella del reddito d'impresa.

Per quanto riguarda la sanzione relativa alla mancata compilazione del quadro RH, è illegittima in quanto tale obbligo (come riportato nelle istruzione per la compilazione della dichiarazione Unico per l'anno 2012) è richiesta soltanto ed unicamente per le partecipazioni in Società di persone e non nelle S.R.L come il nostro caso.

PQM

Respinge l'appello e condanna l'a.f. al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.500,00 per compensi oltre accessori come per Legge.

·.., · Firenze, 16/04/2021

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(15)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per la SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 15/09/2021 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore PUGLISI ADRIANA, Giudice

VALENTINI NICOLO', Giudice

in data 15/09/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5108/2018 depositato il 26/06/2018

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania

elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it

contro

Raimonda Grasso - GRSRND72A56L219G

Difeso da

Salvatore Oddo - DDOSVT74R24F258M

ed elettivamente domiciliato presso salvo.oddo@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 11894/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 11 e pubblicata il 20/06/2017

Atti impositivi:

(16)

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01D503925/2010 IRPEF-ALTRO 2005 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01D503925/2010 IVA-ALTRO 2005 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01D503925/2010 IRAP 2005

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza impugnata, la conferma dell'atto impositivo e la condanna alle spese.

Resistente/Appellato: preliminarmente l’inammissibilità dell’appello perché tardivo, nel merito il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese,.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in esame, l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania, in persona del suo legale rapp.te pro tempore dichiarava di impugnare nei confronti di Raimonda Grasso, la sentenza in epigrafe.

Premettendo che oggetto della controversia era l’avviso di accertamento ex art. 41 bis d.p.r. n. 600 del 1973 col quale l’Ufficio aveva accertato maggiore reddito di impresa per euro 18.655,00, maggiore valore della produzione per euro 19.520,00 e maggiore IVA per euro 8.610,00 per l’anno 2005, che la contribuente aveva impugnato tale accertamento per eccepirne la nullità e l’inesistenza giuridica della notifica, nonché il difetto di motivazione e l’assenza di contraddittorio preventivo, che l’adita CTP di Catania aveva accolto il ricorso compensando le spese, presentava un unico articolato motivo di impugnazione. Col detto motivo, lamentava che erroneamente la sentenza aveva annullato l’avviso di accertamento impugnato per difetto di delega da parte del funzionario sottoscrittore e che comunque era possibile produrla nel giudizio di appello, peraltro l’atto in questione era riferibile all’Ufficio e di fatto sottoscritto dal capo Team dell’ufficio Controlli di Catania, inoltre confutava le deduzioni di controparte formulate in prime cure, quali la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, ed in sede di accertamento induttivo si era fatto riferimento ai dati indicati dalla contribuente e dagli studi di settore, quanto poi all’inattendibilità della contabilità essa derivava dalla mancata esibizione della distinta di magazzino, cui il soggetto era tenuto essendo infondata l’eccezione secondo la quale fruendo della contabilità semplificata la parte non sarebbe stata tenuta a tale incombente, infatti essa non ha esibito la distinta delle rimanenze per gli anni 2004, 2005 e 2006 ma soltanto un riepilogo delle stesse a valore complessivo ed inoltre eccepiva che i registri acquisti prodotti non riportavano il dettaglio delle rimanenze alla chiusura degli esercizi 2004, 2005 e 2006, infine la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sui motivi di merito dell’accertamento, che comunque deve essere considerato legittimo.

Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la condanna alle spese.

(17)

Si costituiva Raimonda Grasso, la quale chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’appello perché tardivo in quanto notificato oltre i termini di legge e cioè il 31.05.2018, mentre la sentenza impugnata risulta pubblicata il 29.11.2017, quindi i termini di impugnazione scadevano improrogabilmente il 29.05.2018. Eccepiva, altresì in via preliminare che l’Agenzia appellante non avrebbe depositato la ricevuta della raccomandata entro i trenta giorni prescritti a pena di decadenza dalla legge processuale per la costituzione dell’appellante. Deduceva altresì la nullità dell’avviso di accertamento per inesistenza della notifica, perché eseguita da un soggetto notificatore non identificato e non avente i requisiti di legge. Nel merito, insisteva per dire che la contabilità della contribuente non si poteva considerare inattendibile, in quanto il prospetto riepilogativo delle rimanenze, mancante nel dettaglio dei valori per categorie non rappresenta una irregolarità grave essendo comunque presente il valore complessivo nella dichiarazione dei redditi, inoltre l’accertamento non risultava basato su presunzioni gravi, precise e concordanti come richiesto dalla legge. Puntualizzava ancora che non era stato assolto l’obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo e che infine l’avviso di accertamento non aveva considerato il merito del rapporto concreto in cui operava la ditta.

Con nota depositata il 3.10.2018, l’Agenzia produceva copia di n. due avvisi di ricevimento attestanti la notifica dell’atto di appello alla parte appellata.

Il ricorso era posto in decisione come da verbale in atti, ai sensi dell’art. 27 del d.l. n. 137 del 2020 convertito nella l. n. 176 del 2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che l’appello è inammissibile. Va rilevato, anzitutto, che l’appello risulta notificato entro i termini di legge in quanto risulta depositato per la spedizione all’Ufficio postale il 29.05.2018, ultimo giorno utile. Infatti, la data che fa fede, per il notificante, è quella della presentazione all’Ufficio postale non quella della ricezione che è del 31.05.2018. Quanto, invece, all’altra eccezione, circa l’inammissibilità per inosservanza del termine di trenta giorni per la costituzione dell’appellante, è a dirsi che il ricorso risulta iscritto a ruolo regolarmente entro trenta giorni dalla notifica cioè in data 26.06.2018, mentre la documentazione inerente alla notifica risulta depositata in data 3.10.2018 come integrazione. Ma la giurisprudenza, con principio consolidato, ha statuito che la prova della notifica del ricorso dev’essere depositata entro il termine dei trenta giorni di cui agli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992 affermando (Cass., Sez. 6 - 5, Ord. n. 15182 del 11/06/2018, Rv. 649220 - 01) che “nel giudizio tributario, la prova della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante) entro trenta giorni dalla spedizione dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale deve essere fornita contestualmente a detta costituzione, al fine di consentire la verifica officiosa delle condizioni di ammissibilità del procedimento.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto inammissibile il gravame proposto dall'Agenzia delle entrate che aveva depositato la distinta attestante la data di spedizione della raccomandata soltanto all'udienza)”. Ne consegue che gli altri profili dedotti risultano assorbiti. Quanto alle

(18)

spese, va tenuto presente che la soccombenza governa il regolamento delle stesse.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile l’appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Catania, 15.09.2021

Il Presidente estensore

(19)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI CATANIA

riunita con l'intervento dei Signori:

---LOPES

CASTIGLIA

PULEIO

ha emesso la seguente

- sul ricorso n. 548/2018 depositato il 05/02/2018

SANTO GIULIANO FRANCESCO

SENTENZA

SEZIONE 1

Presidente Relatore Giudice

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 293 2016 0061634340 1.C.I. 2009 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 293 2016 0061634340 1.C.I. 2010

contro:

AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:

ESPOSITO ORAZIO STEFANO

VIA CARMELO PATANE' ROMEO 28 95126 CATANIA CT

pag. 1

SEZIONE N° 1

REG.GENERALE N° 548/2018 UDIENZA DEL 24/05/2021 ore 09:00

PRONUNCIATA IL:

7

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

1/

U Segretario

I

(20)

Comm. Trib. Prov. CT - Sez. I R.G.R. N. 548/2018

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 9.10.2017 e depositato il 5.2.2018, proposto nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a., impugnava la cartella di pagamento indicata in intestazione, emessa dalla predetta Riscossione e relativa a I.C.I. dell'anno 2009 e dell'anno 2010.

A fondamento del ricorso, la parte ricorrente eccepiva la nullità della cartella impugnata perché non preceduta dalla notificazione del prodromico avviso di accertamento e per intervenuta prescrizione.

Riscossione Sicilia S.p.A. si costituiva solo in data 3.5.2021, deducendo la propria estraneità alle questioni sollevate dalla parte ricorrente e la legittimità dell'intrapresa azione di riscossione nonché chiedendo di potere procedere alla chiamata di terzo in causa nei confronti del Comune di Paternò.

Il procedimento veniva trattato all'udienza del 24.5.2021 come da verbale in atti e, all'esito, posto in deliberazione.

Motivi della decisione

Premesso che "in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora

impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confi·onti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore" (Cass. civ., Sez. V, ord. 28 aprile 2017, n. 10528; conf Id., ord. 2

febbraio 2012, n. 1532), la tardiva costituzione di Riscossione Sicilia s.p.a. non consente di dare corso alla richiesta della stessa di chiamata del terzo in causa, essendo la predetta resistente incorsa sul punto nella decadenza causa della mancata costituzione nel termine di giorni sessanta dalla notificazione de] ricorso stabilito dall'art. 23 del d.lgs. 546/1992.

Ciò posto, il ricorso è fondato.

Il ruolo e la cartella di pagamento possono essere impugnati solo per vizi propri ma ciò presuppone che siano stati preceduti dagli indispensabili atti prodromici (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, ecc.).

Nel caso di specie, spettava alla parte convenuta fornire la prova dell'intervenuta notificazione di detto atto ma nessuna prova è stata fornita dell'anzidetta notificazione.

Inevitabile, pertanto, l'accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sì liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione annulla la cartella di pagamento impugnata e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente de e spese di lite, che liquida in€ 280,00, di cui€ 30,00 per spese.

Catania, 24 maggio 2021

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-2-

(21)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per la SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 22/09/2021 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore PUGLISI ADRIANA, Giudice

VALENTINI NICOLO', Giudice

in data 22/09/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5377/2018 depositato il 05/07/2018

proposto da

Difeso da

Orazio Stefano Esposito - SPSRST77T15C351X

ed elettivamente domiciliato presso orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Ag. Riscossione Catania Riscossione Sicilia S.p.a. - Via Luigi Rizzo 39 95131 Catania CT

Difeso da

Benedetta Caruso - CRSBDT73S41B157Q

ed elettivamente domiciliato presso benedetta.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 12059/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 3 e

(22)

pubblicata il 29/11/2017

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320159005820102000 IRPEF-ALTRO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320159005820102000

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293200700025456200 IRPEF-ALTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: la riforma della sentenza e l’annullamento dell’atto di intimazione con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del difensore.

Resistente/Appellato: il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in esame, S, a mezzo difensore, impugnava nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. la sentenza in epigrafe. Premettendo che detta sentenza era stata emessa in relazione al fatto che la Riscossione Sicilia s.p.a. aveva notificato all’odierno appellante l’intimazione di pagamento n. 293 2015 9005820102000 con la quale richiedeva il pagamento, entro cinque giorni, della somma di euro 25.792.00, oltre sanzioni, compensi di riscossione ed interessi di mora, riferiti alla cartella di pagamento n. 293 2007 0002545642 dell’Agenzia delle Entrate di Catania, che il contribuente aveva eccepito la nullità dell’intimazione di pagamento per violazione del diritto di difesa ai sensi della l. n. 212 del 2000, in quanto all’intimazione non era allegata copia della cartella, così come previsto dalla legge ex art. 7 l. n. 212 del 2000, la nullità e/

o annullabilità dell’intimazione di pagamento, della cartella e del ruolo presupposto per mancata notifica della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 d.p.r. n. 602 del 1973, l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito intimato, rappresentava che l’agente della riscossione si era costituito opponendo l’inammissibilità del ricorso per avvenuta notifica della cartella di pagamento sottesa all’intimazione, senza tuttavia chiamare in giudizio l’ente impositore ex art. 39 d. lgs. n. 112 del 1999, che la CTP adita dopo aver sospeso l’efficacia dell’atto, aveva rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, presentava quattro motivi di impugnazione. Col primo motivo lamentava che la CTP avesse rigettato il ricorso essendo inammissibile quello proposto contro la sottostante cartella perché notificato oltre i sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, di cui la società di riscossione aveva fornito prova, ma l’appellante aveva impugnato l’atto di intimazione non la cartella per vizi propri, sicché la CTP aveva omesso di pronunciarsi.

Col secondo motivo eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale successiva alla notifica della cartella,

(23)

perché sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione successivo alla notifica delle cartelle di pagamento (avvenuta il g. 11.02.2007) in quanto la notifica dell’intimazione di pagamento impugnata era avvenuta il 2.12.2015, primo atto interruttivo e nessuna prova era stata prodotta in giudizio di atti interruttivi della prescrizione successivamente alla data di notifica delle cartelle di pagamento, confermando pertanto l’inerzia dell’agente di riscossione per oltre cinque anni, termine di prescrizione vigente in materia di tributi erariali e delle correlative sanzioni. Col terzo motivo lamentava l’erroneità della sentenza impugnata laddove aveva omesso di dichiarare prescritto il diritto a riscuotere le sanzioni recate nella impugnata intimazione di pagamento, perché il vigente art. 20 del d.lgs. n. 447 del 1997 stabilisce espressamente che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”. Pertanto, -evidenziava- in relazione alle sanzioni tributarie che non potrebbe che applicarsi “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale”, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Col quarto motivo deduceva l’erroneità della sentenza impugnata in quanto il giudice di prime cure aveva ritenuto legittima l’impugnata intimazione, mentre la stessa era priva di motivazione, segnatamente senza l’allegazione della cartella sicché sarebbe stato impedito al contribuente di evincere la natura del tributo sottostante, il relativo anno d’imposta così da poter verificare l’eventuale estinzione del debito per avvenuto pagamento o per prescrizione del tributo intimato, con l’esatta modalità di calcolo degli interessi e il tasso applicato così da poter valutare l’eventuale sussistenza di anatocismo. Peraltro, il giudice di prime cure aveva considerato come nuovo il motivo di ricorso della dedotta difformità dell’intimazione impugnata rispetto al modello approvato, in quanto con tale deduzione il ricorrente avrebbe voluto evidenziare l’assenza di informazioni dovute e la consequenziale lesione del diritto di difesa. Chiedeva la riforma della sentenza e l’annullamento dell’atto di intimazione con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del difensore.

Si costituiva la Riscossione Sicilia s.p.a., la quale chiedeva il rigetto dell’appello con vittoria di spese, perché la notifica della cartella era stata eseguita regolarmente e quindi il ricorso doveva considerarsi inammissibile in ogni caso la proposizione di quest’ultimo rimedio avrebbe sanato qualsivoglia irregolarità per raggiungimento dello scopo. In secondo luogo, eccepiva l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo per carenza di interesse, ribadiva inoltre la correttezza della sentenza impugnata in quanto nessuna violazione dell’art. 7 l. 212 del 2000 era dato riscontrare, come pure nessuna decadenza dell’azione di riscossione era ravvisabile né di prescrizione del credito

Con nota del 30.08.2021 l’appellante depositava memoria illustrativa con la quale ribadiva le deduzioni formulate e insisteva nelle richieste rassegnate.

Il ricorso era posto in decisione come da verbale in atti, ai sensi dell’art. 27 d.l. n. 137 del 2020 convertito nella l. n. 176 del 2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(24)

Osserva la Commissione che l’appello è fondato e va accolto. La cartella precedente risulta notificata mediante consegna alla moglie del contribuente in data 11.04.2007, mentre non risulta alcuna raccomandata informativa. Al riguardo è a dirsi che la fattispecie in esame è regolata dall’art. 60 c. 1 lettera b-bis DPR 600 del 1973, laddove si prescrive che «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata». Alla luce di quanto sopra, andava fatta applicazione del citato art. 60 DPR 600 del 1973 lett. b-bis, in quanto la modifica intervenne attraverso la l. n. 248 del 2006, entrata in vigore il 4.07.2006, cioè prima della notifica in esame e il notificante doveva dare notizia della notifica tramite l’invio della raccomandata informativa. Da qui discende la nullità della notifica della cartella e l'illegittimità della emanazione dell'intimazione di pagamento, non preceduta da una valida notifica della cartella e peraltro in tempi che superano la prescrizione quinquennale. Gli altri motivi sono assorbiti. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento dell’appello riforma la sentenza impugnata e annulla l'intimazione di pagamento. Condanna parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Catania, 22.09.2021

Il Presidente estensore

(25)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI CATANIA SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

o

PALMA ROMEO ERMENEGILDO Presidente

o

LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MJ Relatore

o

URSINO ANDREA MARIA MASSIMO Giudice

o o o o

ha emesso la seguente

- sul ricorso n. 5168/2019 depositato il 21/10/2019

SENTENZA

- avverso INT.PAGAMENTO n° 293 2018 9016471775 TAS.AUTOMOBILI contro:

AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

pag. 1

SEZIONE N° 13

REG.GENERALE N° 5168/2019 UDIENZA DEL 26/05/2021 ore 11 :30

N•

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PRONUNCIATA IL:

2 6 MAG, 2021

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

2 2 SET. 2021

Il Segretario

(26)

R.G.R. n. 5168/2019 Commissione Tributaria Provinciale di Catania - Sez. 13"

OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.

C, rappresentato e difeso dall'avv., propone ricorso nei confronti della Riscossione Sicilia spa, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320189016471775, notificata in data 22.03.2019, nella parte in cui si riferisce alle cartelle di pagamento n. 29320120031548310 e n. 29320120056233136 afferenti a tasse automobilistiche anni 2006 e 2007

Eccepisce:

L'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento - illegittimità della notifica a mezzo poste private Nexive srl, violazione del D.lgs n. 261/99 art. 4 comma 5

La mancata notifica delle cartelle di pagamento L'intervenuta prescrizione triennale

Conclude chiedendo dichiararsi la nullità dell'intimazione impugnata per mancata notifica delle predette cartelle, l'intervenuta prescrizione.

Si costituisce la Riscossione Sicilia spa, deducendo:

L'inammissibilità del ricorso avverso ai ruoli e alle cartelle di pagamento in quanto tardivo rispetto alla loro notifica; invero, la cartella n. 29320120031548310 è stata notificata in data 29.12.2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed è stata seguita dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.

29320159011022438 avvenuta in data 12.09.2016; la cartella di pagamento n. 29320120056233136 è stata notificata in data 07.05.2013 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed è stata seguita dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320159011022438 avvenuta in data 12.09.2016

Il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle eccezioni riguardanti l'iscrizione a ruolo e comunque alle attività dell'Ente impositore

La legittimità della notifica attraverso operatore privato, posto che il divieto di recapito per le stesse riguarda esclusivamente gli atti giudiziari e non gli altri servizi postali che possono, invece, essere effettuati previo rilascio di apposita licenza individuale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Nel caso concreto la Riscossione Sicilia spa si è avvalsa del RTI composto da Nexive srl e Consorzio Stabile Olimpo, entrambi titolari di apposita licenza individuale rilasciata dal citato Ministero. In ogni caso l'irritualità della notifica non ne comporta la nullità se essa ha raggiunto il proprio scopo

L'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata allegazione delle cartelle di pagamento all'intimazione impugnata

L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione

Che in relazione agli effetti della L. n.147 del 2013 (cd Legge di Stabilità 2014) i termini di prescrizione vanno posticipati (in quanto sospesi) per mesi cinque e giorni quindici

La legittimità della procedura di riscossione.

Conclude come da controdeduzioni

Con successive memorie parte ricorrente rileva:

La piena legittimazione passiva della Riscossione Sicilia spa ai sensi dell'art. 39 D.lvo 112/1999 La decadenza dalla facoltà di chiamata del terzo per violazione dell'art. 23 D.lvo 546/1992, non essendosi la Riscossione Sicilia spa costituitasi entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla notifica del ricorso

Che il termine di prescrizione risulterebbe comunque decorso anche a prescindere dalla notifica delle cartelle di pagamento, posto che l'atto di intimazione menzionato dalla Riscossione Sicilia spa quale atto interruttivo asseritamente notificato in data 12.09.2016 non reca alcun collegamento con la cartella di riferimento, di talché non è possibile stabilirne il legame con essa. Pertanto, dalla notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione impugnata sono comunque decorsi oltre tre anni in assenza di validi atti interruttivi.

Insiste, pertanto, nella richiesta di annullamento dell'atto impugnato nella parte relativa alle cartelle n.

29320120031548310 e n. 29320120056233136

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato.

In merito alla carenza di legittimazione passiva eccepita da Riscossione Sicilia spa, osserva il Collegio che il ricorso può essere proposto nei confronti del solo Concessionario della Riscossione, il quale, se non vuole rispondere delle conseguenze della lite, ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore, senza che tra il predetto Concessionario e l'ente stesso possa configurarsi un litisconsorzio necessario. In proposito, è ormai giurisprudenza costante di legittimità quella per cui (Cass. SSUU 16412/07 e di recente Cass. n.

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