Responsabilità
Responsabilità:definizione
<<CONGRUENZA CON UN IMPEGNO ASSUNTO O CON UN COMPORTAMENTO, IN QUANTO IMPORTA E SOTTINTENDE L'ACCETTAZIONE DI OGNI CONSEGUENZA,
SPEC. DAL PUNTO DI VISTA DELLA SANZIONE
MORALE>>
Responsabilità:
concetto
LA RESPONSABILITÀ È UNA FORMA DI ATTENZIONE CHE OGNI INDIVIDUO RISERVA A SE STESSO, AGLI ALTRI SUOI SIMILI, A CIÒ CHE LO CIRCONDA, ALLA COMPLESSA REALTÀ NELLA QUALE È CHIAMATO AD OPERARE NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE.
SPESSO LA “RESPONSABILITÀ” È ASSOCIATA ALLA
“COLPA”, A VOLTE SONO QUASI SINONIMI, SOPRATTUTTO QUANDO I RISULTATI SONO DIVERSI DA
QUELLI ATTESI.
Responsabilità:
filosofia
RESPONSABILITÀ NON SIGNIFICA ESSER
COLPEVOLE, MA ESSERE CAPACI DI RISPONDERE
IN MANIERA ABILE E APPROPRIATA A QUALSIASI
EVENTO. ESSA RICHIEDE A CIASCUNO UN BUONA
DOSE DI EQUILIBRIO E SENSO DI REALTÀ, ELEMENTI
ESSENZIALI PER CAPIRE CON CHIAREZZA CIÒ CHE
VA FATTO E CIÒ CHE VA EVITATO.
Responsabilità: filosofia
ESSERE RESPONSABILI SIGNIFICA INTERROGARSI SEMPRE E CAPIRE QUALI POSSONO ESSERE LE POSSIBILI AZIONI DA METTERE IN GIOCO PER AFFRONTARE UNA DETERMINATA SITUAZIONE. SIGNIFICA FARE DELLE SCELTE CONSAPEVOLI E NON LASCIARSI TRASCINARE DAGLI EVENTI E FARSI INFLUENZARE EMOTIVAMENTE, CREANDOSI ALIBI E SCUSE CHE COSTITUISCANO UN FRENO ALL’AGIRE.
QUESTE ABILITÀ CI CONSENTONO DI CAMBIARE IL NOSTRO COMPORTAMENTO, DI AGIRE PER OTTENERE IL MEGLIO PER NOI E SE COMMETTIAMO UN ERRORE È NECESSARIO ACCETTARLO.
SIAMO ESSERI UMANI E IN QUANTO TALI POSSIAMO FALLIRE, NON SIAMO PERFETTI E NESSUNO SI ASPETTA DA NOI CHE LO SIAMO.
La norma
Si richiama alla Costituzione italiana, alle leggi vigenti, ai regolamenti
•Riguarda i cittadini, garante è lo Stato
•E’ prescrittiva, prescrive un
comportamento, un atteggiamento,
prevedendone l’adesione esteriore
La norma
E’ locale, vale solo all’interno dei confini di quel paese
•Vale in uno specifico momento, può essere modificata
•La giurisprudenza è in costante
evoluzione e permette l’interpretazione
della legge nei casi concreti
La norma
Non tutto è includibile in una norma…
•Spesso la regolamentazione avviene in
una fase successiva al dibattito etico e
deontologico
Diritto
DIRITTI UMANI
- Ambito ideologico-normativo in rapida espansione, obiettivo preciso:
- ACCRESCERE LA SALVAGUARDIA DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA
- Essenza dottrina diritti umani è il concetto di
DIGNITA’
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 1948
- 10 dicembre 1948
Assemblea Generale delle Nazioni Unite …
approvò e proclamò la D. dei D. dell’U. in
difesa di quei valori ritenuti universali per la
totalità degli uomini, indipendentemente
dall’appartenenza etnica, culturale e
religiosa
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 1948
- Preambolo: l’accento al riconoscimento della DIGNITA’ a tutti i membri della
“famiglia umana” e l’inalienabilità dei loro diritti, eguali per tutti
Tale dignità costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 1948
- Preambolo: l’accento al riconoscimento della DIGNITA’ a tutti i membri della
“famiglia umana” e l’inalienabilità dei loro diritti, eguali per tutti
Tale dignità costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 1948
- Ogni INDIVIDUO ha diritto, senza distinzione alcuna di razza, colore, sesso, lingua religione, opinione politica, origine nazionale, sociale, di nascita:
•alla vita
•alla libertà di pensiero, coscienza, religione, opinione, espressione
•alla sicurezza della propria persona
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 1948
- al riconoscimento della personalità giuridica
•rispetto della vita privata
•ad un tenore di vita dignitoso per sé e
per la propria famiglia
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 1948
- Alla Dichiarazione universale sono seguite sempre più articolate “convenzioni giuridiche”
internazionali, sia sul piano mondiale, sia sul piano continentale
•Convenzioni giuridiche specifiche:
discriminazione razziale, tortura, bambini, donna, disabilità (ratifica Italia 2009)
•2000 Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dal
2009 giuridicamente vincolante
Costituzione della Repubblica Italiana
- Fonte molto importante per ciò che concerne i diritti dell’uomo e del cittadino italiano
… tre gli articoli che enfatizzano sui diritti inviolabili significativi anche in ambito sanitario e assistenziale:
art n. 2, 3 e 32
Costituzione della Repubblica Italiana
- ART 2:
“La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo…”
Costituzione della Repubblica Italiana
- ART. 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono uguali davanti alla legge, senza
distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali”
Costituzione della Repubblica Italiana
- ART. 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono uguali davanti alla legge, senza
distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali”
Costituzione della Repubblica Italiana
- ART 32 :
“La Repubblica tutela la salute come
diritto fondamentale dell’individuo e
nell’interesse della comunità e garantisce
cure gratuite agli indigenti”
Costituzione della Repubblica Italiana
- Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario…
Inviolabilità del diritto alla salute e alla libertà di scelta rispetto a questioni inerenti la vita personale, a meno che non sussistano obblighi di legge
(TSO, malattie infettive, etc, bene collettivo deve
essere prioritario rispetto a quello del singolo )
DEFINIZIONE SALUTE
- Definizione OMS:ampio concetto di ben- essere nelle tre dimensioni della vita
•Dichiarazione di Alma-Ata (1978): salute come obiettivo sociale fondamentale, responsabilità dei governi
•Carta di Ottawa (1986): salute come risorsa
fondamentale per raggiungere ben-essere
individuale e colletti
Diritti degli utenti
- Negli ultimi trent’anni si sono andate
costituendo e concretizzandosi una serie di
azioni che hanno come scopo basilare la
TUTELA dei DIRITTI FONDAMENTALI dei
CITTADINI, che per svariate motivazioni, si
trovino a dover accedere al SSN e ai suoi
presidi, oppure a strutture che accolgono
persone anziane o portatrici di
handicapp…etc
Diritti degli utenti
- Responsabilità ravvisabili a livello:
1) legislativo, se non sufficientemente consono a regolamentare diritti e doveri delle persone
2) individuale, come operatore sanitario;
3) organizzativo, quando il suo operato non
pone al centro, come priorità assoluta, la
persona e il suo bisogno
CARTA DIRITTI DEL MALATO
- CARTE dei DIRITTI del MALATO, hanno
seguito questa crescita esponenziale,
andando a vigilare, sorvegliare, le
eventuali situazioni in cui si ravvisino casi
di negligenza, omissione dei diritti, etc
Diritti degli utenti: Aziende Sanitarie
D.Leg. 502/1992
•Istituzione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
•Sistema organizzativo dei servizi
Aziende Sanitarie
D.Leg. 502/1992
Ha effettuato un riordino per ciò che concerne la disciplina in ambito sanitario …
Chiaro il riferimento ad un sistema organizzativo dei servizi a supporto e miglioramento della prestazioni e della tutela dei diritti dei cittadini
•Istituzione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
•Sistema organizzativo dei servizi
Aziende Sanitarie
•servizio affidabile
•facoltà di scelta fra le diverse opzioni ed orientamenti della struttura Cliente-Persona: chi esprime un bisogno
Cliente-Cittadino: chi è portatore di diritti inerenti la salute e doveri verso a collettività
Ha effettuato un riordino per ciò che concerne la disciplina in ambito sanitario …
Chiaro il riferimento ad un sistema organizzativo dei servizi a supporto e miglioramento della prestazioni e della tutela dei diritti dei cittadini
•Istituzione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
•Sistema organizzativo dei servizi
Aziende Sanitarie
D.L. 502/1992
La sanità, più di altre organizzazioni, deve poter erogare servizi di
qualità, in quanto offre servizi indispensabili per la totalità della
popolazione
Aziende Sanitarie
D.L. 502/1992
La sanità, più di altre organizzazioni, deve poter erogare servizi di
qualità, in quanto offre servizi indispensabili per la totalità della
popolazione
Aziende Sanitarie
D.L. 502/1992: art. 14:
personalizzazione delle cure umanizzazione diritto all’informazione
indicatori di qualità diritto al reclamo impegno da parte delle ASL a
rilevare e analizzare segnali di disservizio ed individuarne i
responsabili
CARTA DEI SERVIZI
Nella parte dedicata ai suoi principi fondamentali, la Carta si richiama ad altri articoli della Costituzione italiana: n.31, 33 e 34
Benchè ogni ASL definisca delle proprie carte, specifiche per la
propria realtà,tutti i modelli di Carta dei Servizi devono contenere dei
principi fondamentali, stabiliti dalla direttiva citata, essi sono:
CARTA DEI SERVIZI
EGUAGLIANZA:
di diritto all’accesso ai servizi
E’ vietata qualsiasi discriminazione nell’erogazione dei servizi e delle
prestazioni per motivi legati a sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche
CARTA DEI SERVIZI
IMPARZIALITA’:
i servizi, le prestazioni sanitarie, vengono erogati dall’ASL, tramite i suoi dipendenti, secondo criteri che rimandano ad obiettività, equità, regolarità
Divieto di ingiustificate discriminazioni nell’erogazione
CARTA DEI SERVIZI
CONTINUITA’:
Occorre garantire continuità e regolarità dei servizio anche quando
presenti situazioni particolari (tensioni sindacali, scioperi, etc) nel
rispetto della deontologia professionale e dei principi stabiliti dalla
legge italiana (sanzionabile l’interruzione di servizio)
CARTA DEI SERVIZI
DIRITTO DI SCELTA :
tra i diversi erogatori di servizio
Il cittadino è libero di scegliere dove farsi curare purchè strutture
comprese nel SSN
CARTA DEI SERVIZI
PARTECIPAZIONE :
fa riferimento alla gestione partecipata, come previsto dalle legge, di
tutti i soggetti responsabili dell’attuazione della Carta dei servizi: la
Direzione generale e sanitaria di una ASL, il personale in senso più
ampio, le organizzazioni di volontariato a tutela dei diritti
CARTA DEI SERVIZI
EFFICACIA ED EFFICIENZA:
Rapporto risultati ottenuti/obiettivi prefissati
Rapporto risorse impiegate/risultati ottenuti
Responsabilità civile
LA RESPONSABILITÀ CIVILE, IN DIRITTO, RIENTRA NELLA CATEGORIA PIÙ AMPIA DELLE RESPONSABILITÀ GIURIDICHE.
IN PARTICOLARE ESSA INDIVIDUA L'INTERO ISTITUTO COMPOSTO DALLE NORME CUI SPETTA IL COMPITO DI INDIVIDUARE IL SOGGETTO TENUTO A SOPPORTARE IL COSTO DELLA LESIONE A UN INTERESSE ALTRUI;
DALL'ALTRO PUÒ ESSERE CONSIDERATA SINONIMO
DELLA STESSA OBBLIGAZIONE RIPARATORIA IMPOSTA
AL SOGGETTO RESPONSABILE.
Responsabilità civile:
fonti
LA RESPONSABILITÀ CIVILE QUALE ISTITUTO SI FONDA SU UNA
MOLTEPLICITÀ DI NORME, ANZITUTTO QUELLE CONTENUTE NEL CODICE
CIVILE ITALIANO DI CUI AGLI ARTT. 2043 SS. C.C. E 1218 SS. C.C.
ESISTONO, POI, ALTRE DISPOSIZIONI PREVISTE PER SPECIFICHE
FATTISPECIE .
Responsabilità civile:
fonti
TRADIZIONALMENTE LA RESPONSABILITÀ CIVILE SI DIVIDE IN
CONTRATTUALE, EXTRACONTRATTUALE E RESPONSABILITÀ EX LEGE.
Responsabilità civile:
contrattuale
LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE È LA RESPONSABILITÀ IN CAPO AL SOGGETTO DEBITORE DI RISARCIRE I DANNI CAGIONATI AL CREDITORE CON LA NON ESATTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DOVUTAGLI IN VIRTÙ DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO TRA LORO SORTO, AVENTE COME FONTE UN CONTRATTO O QUALSIASI ATTO O FATTO IDONEO A PRODURRE UN'OBBLIGAZIONE.
Responsabilità civile:
extra_contrattuale
ALLA RESPONSABILITÀ DA FATTO ILLECITO SI SUOL DAR IL NOME DI RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (ART. 2043 C.C.).
Responsabilità civile: da contatto sociale
LA RESPONSABILITÀ DA CONTATTO SOCIALE È UNA FORMA PARTICOLARE DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE CHE NASCE PERÒ NON DA UN “CONTRATTO”, BENSÌ DA UN “CONTATTO SOCIALE”, OVVEROSIA DA UN RAPPORTO CHE SI INSTAURA TRA DUE SOGGETTI IN VIRTÙ (NON DI UN ACCORDO TRA LE PARTI) MA DI UN OBBLIGO LEGALE OPPURE COME CONSEGUENZA DI UN ALTRO RAPPORTO CONTRATTUALE INSTAURATOSI TRA SOGGETTI DIVERSI RISPETTO A QUELLI DEL “CONTATTO SOCIALE”.
Responsabilità civile: da contatto sociale
LA RESPONSABILITÀ DA CONTATTO SOCIALE È UNA FORMA PARTICOLARE DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, CHE NASCE PERÒ NON DA UN “CONTRATTO”, BENSÌ DA UN “CONTATTO SOCIALE”, OVVEROSIA DA UN RAPPORTO CHE SI INSTAURA TRA DUE SOGGETTI IN VIRTÙ (NON DI UN ACCORDO TRA LE PARTI), MA DI UN OBBLIGO LEGALE, OPPURE COME CONSEGUENZA DI UN ALTRO RAPPORTO CONTRATTUALE INSTAURATOSI TRA SOGGETTI DIVERSI RISPETTO A QUELLI DEL “CONTATTO SOCIALE”. IN ALTRE PAROLE È UNA FORMA DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE CHE NASCE PERÒ NON DA UN CONTRATTO, MA DA UN ALTRO RAPPORTO GIURIDICO. PER CAPIRE BENE LA FIGURA DOBBIAMO RISALIRE ALLA CATEGORIA CUI I RAPPORTI DA CONTATTO SOCIALE APPARTENGONO, OVVEROSIA I RAPPORTI CONTRATTUALI DI FATTO.
Responsabilità civile: da contatto sociale
CON L'ESPRESSIONE CONTRATTO DI FATTO (O RAPPORTO CONTRATTUALE DI FATTO) SI ALLUDE AD UNA SERIE DI FATTISPECIE IN CUI SI RINVIENE UN RAPPORTO GIURIDICO SENZA CHE CI SIA STATO L'INCONTRO DEI CONSENSI.
LA FIGURA È STATA ELABORATA DALLA DOTTRINA TEDESCA E RIPRESA ANCHE IN ITALIA, CON SCARSA ATTENZIONE.
NELL'AMBITO DI QUESTO ISTITUTO RIENTREREBBERO DUE CATEGORIE:
A) RAPPORTI DI MASSA; IN TALE CATEGORIA SI FANNO RIENTRARE I COSIDDETTI CONTRATTI DI MASSA CHE SI CONCLUDONO CON GLI APPARECCHI A GETTONI O A MONETE (COME I DISTRIBUTORI DI BIBITE, BEVANDE O SIGARETTE, I SELF-SERVICE PER LA BENZINA); I CONTRATTI DI PARCHEGGIO IN CUI L'UTENTE USUFRUISCE DEL SERVIZIO PAGANDO MEDIANTE L'INSERIMENTO DI MONETE NEL PARCHIMETRO). IN TALI IPOTESI LA FATTISPECIE SI PERFEZIONA SENZA CHE CI SIA STATA UNA PROPOSTA E UN'ACCETTAZIONE ESPRESSA, MA CON LA SOLA UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO.
Responsabilità civile: da contatto sociale
B) RAPPORTI GIURIDICI CHE NASCONO DA UN CONTATTO SOCIALE; IN TALE CATEGORIA RIENTRANO TUTTI QUEI RAPPORTI IN CUI NASCONO OBBLIGHI E DOVERI RECIPROCI, PUR SENZA CHE SIA STATO STIPULATO UN VERO E PROPRIO CONTRATTO; GLI OBBLIGHI NASCONO INVECE DAL CONTATTO SOCIALE TRA DUE O PIÙ SOGGETTI;
SECONDO ALCUNE RICOSTRUZIONI VI RIENTREREBBERO I RAPPORTI PRECONTRATTUALI E QUELLI DI CORTESIA; VI RIENTREREBBERO POI – ALMENO SECONDO L’INTERPRETAZIONE DATANE DALLA CASSAZIONE - IL RAPPORTO TRA IL MEDICO DIPENDENTE DI UN ENTE OSPEDALIERO E IL PAZIENTE
Responsabilità civile: da contatto sociale
LA GIURISPRUDENZA: IL CONTATTO SOCIALE TRA MEDICO E PAZIENTE
A PARTIRE DAL 1999 LA GIURISPRUDENZA HA ACCOLTO LA TEORIA DEI RAPPORTI CONTRATTUALI DI FATTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO E HA STABILITO CHE LE REGOLE DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE SI APPLICANO ANCHE AI RAPPORTI CHE NASCONO DA CONTATTO SOCIALE; IN PARTICOLARE, CON LA SENTENZA CASS. SEZ. III, N.
589/1999, TALE NOZIONE È STATA APPLICATA AL RAPPORTO TRA IL MEDICO DEL PRONTO SOCCORSO, DIPENDENTE DI UN ENTE OSPEDALIERO, E IL PAZIENTE.
TRA IL MEDICO E IL PAZIENTE, INFATTI, ANCORCHÉ NON SIA STATO STIPULATO ALCUN CONTRATTO, RICORRE COMUNQUE UN RAPPORTO GIURIDICO PARTICOLARE CHE NON PUÒ ESSERE RICONDOTTO ALL’ARTICOLO 2043.
QUEST’ULTIMA NORMA, INFATTI, DISCIPLINA I CASI IN CUI TRA IL SOGGETTO DANNEGGIANTE E DANNEGGIATO NON ESISTE ALCUN RAPPORTO, SE NON UN GENERICO DOVERE DI NEMINEM LAEDERE; SI TRATTA IN SOSTANZA DI UN RAPPORTO TRA SCONOSCIUTI, OVE UNO DEI DUE HA DANNEGGIATO L’ALTRO. IL MEDICO E IL PAZIENTE INVECE, ANCORCHÉ IL MEDICO SIA UN DIPENDENTE OSPEDALIERO, NON POSSONO ESSERE TRATTATI COME DUE SCONOSCIUTI; IN PARTICOLARE IL MEDICO “NON È UN QUISQUE DE POPULO” (ESATTAMENTE IN QUESTI TERMINI SI ESPRIME LA CASSAZIONE) TENUTO ALL’OBBLIGO DI NON DANNEGGIARE L’ALTRO, AL PARI DI QUALSIASI ALTRO SOGGETTO DELL’ORDINAMENTO; AL CONTRARIO, COSTUI È OBBLIGATO IN VIRTÙ DI PRECISE DISPOSIZIONI DI LEGGE, NONCHÉ IN VIRTÙ DEL CONTRATTO STIPULATO CON L’AZIENDA OSPEDALIERA, A TUTELARE LA SALUTE DEL PAZIENTE E AD OPERARE AFFINCHÉ AVVENGA LA GUARIGIONE.
Responsabilità civile: da contatto sociale
LA GIURISPRUDENZA: IL CONTATTO SOCIALE TRA MEDICO E PAZIENTE
DEVE INOLTRE CONSIDERARSI CHE L’OBBLIGAZIONE DI RISARCIRE IL DANNO IN CASO DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, PREVISTA E DISCIPLINATA DALL’ARTICOLO 1218, NON NASCE SOLO DALL’INADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO IN SENSO STRETTO, MA ANCHE DA FONTI NON CONTRATTUALI: L’ARTICOLO 1173 INFATTI È ESPLICITO IN TAL SENSO, STABILENDO CHE L’OBBLIGAZIONE POSSA NASCERE DA CONTRATTO, DA FATTO ILLECITO, MA ANCHE DA OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO PER L’ORDINAMENTO A PRODURRE OBBLIGAZIONI.
IL RAPPORTO CONTRATTUALE DI FATTO È, QUINDI, UNO DEI QUEGLI ALTRI ATTI O FATTI IDONEI PER L’ORDINAMENTO A COSTITUIRE FONTE DI UN’OBBLIGAZIONE.
OCCORRE TENERE PRESENTE, INOLTRE, CHE SI RISOLVE IN UN’INGIUSTIZIA SOCIALE TRATTARE DIFFERENTEMENTE – A LIVELLO DI DISCIPLINA – IL RAPPORTO TRA IL MEDICO E IL PAZIENTE VINCOLATI DA UN CONTRATTO, E IL MEDICO E IL PAZIENTE TRA I QUALI IL CONTRATTO NON INTERCORRE PER ESSERE IL PRIMO UN DIPENDENTE PUBBLICO.
ASSOGGETTARE IL RAPPORTO PRIVATO ALL’ARTICOLO 1218 E QUELLO PUBBLICO ALL'ARTICOLO 2043 SIGNIFICA TRATTARE IN MODO DIVERSO REALTÀ PRATICAMENTE IDENTICHE.
TALE SENTENZA, CHE ACCOGLIE IN DEFINITIVA LA TESI DI GAZZONI, PUÒ DEFINIRSI RIVOLUZIONARIA, PERCHÉ INTRODUCE PROFONDE INNOVAZIONI ALLA TEORIA GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI COME ERA DELINEATA IN MODO CLASSICO DA MANUALISTICA E GIURISPRUDENZA A PARTIRE DAL 1942:
A) INTRODUCE NEL NOSTRO ORDINAMENTO LA FIGURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI FATTO, FINO AL 1999 SCONOSCIUTA ALLA GIURISPRUDENZA E IGNORATA DALLA DOTTRINA MAGGIORITARIA;
B) ROMPE IL CONFINE TRA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE FACENDO PASSARE NELL’AREA CONTRATTUALE FIGURE CHE PRIMA ERANO RICONDOTTE NELL’AREA DELL'ARTICOLO 2043.
Responsabilità civile: da contatto sociale
LA GIURISPRUDENZA: IL CONTATTO SOCIALE TRA MEDICO E PAZIENTE: GLI SVILUPPI SUCCESSIVI
OVVIAMENTE I PRINCIPI ESPOSTI DALLA SENTENZA DEL 1999 SONO APPLICABILI ANCHE AD ALTRI RAPPORTI GIURIDICI, COSICCHÉ A PARTIRE DA QUELL’ANNO LA GIURISPRUDENZA HA APPLICATO LA FIGURA DEL RAPPORTO DA CONTATTO SOCIALE AI SEGUENTI RAPPORTI (TRAGHETTANDOLI NELL’ALVEO DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE):
AL RAPPORTO TRA IL FIGLIO DIVENTATO MAGGIORENNE, E NATO MALFORMATO A CAUSA DI UN ERRORE DEL MEDICO GINECOLOGO, E IL MEDICO STESSO;
AL RAPPORTO TRA LA MADRE E IL MEDICO GINECOLOGO CHE A CAUSA DI UN SUO ERRORE ABBIA FATTO NASCERE IL FIGLIO CON MALFORMAZIONI (CASS. SS.UU. 25767/2015; IN TEMA DI RESPONSABILITÀ MEDICA V. ANCHE, TRA LE MOLTE, CASS. 14642/2015;7354/2015;18304/2014);
AL PADRE CHE VOGLIA VANTARE DELLE PRETESE NEI CONFRONTI DEL MEDICO GINECOLOGO CHE HA COMMESSO UN ERRORE DI DIAGNOSI (CASS. 16123/2006);
ALLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER IL PAGAMENTO DI UN ASSEGNO CIRCOLARE A SOGGETTO NON LEGITTIMATO (CASS. SS.UU. 14712/2007);
Responsabilità civile: da contatto sociale
LA GIURISPRUDENZA: IL CONTATTO SOCIALE TRA MEDICO E PAZIENTE GLI SVILUPPI SUCCESSIVI
AL RAPPORTO TRA L’INSEGNANTE E L’ALUNNO DI UNA SCUOLA PUBBLICA CHE SI SIA PROVOCATO UNA LESIONE (CASS. 3612/2014E 19158/2012);
ALLA RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER INESATTE INFORMAZIONI FORNITE AL CITTADINO (CASS. 15992/2011).
L’ELENCO DEI CASI IN CUI LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE INVADE L’AREA CHE PRIMA ERA EXTRACONTRATTUALE DEVE ESSERE CONSIDERATO UN ELENCO APERTO, CHE IN FUTURO SI AMPLIERÀ DI SEMPRE NUOVE IPOTESI; TALI IPOTESI SARANNO RICONDUCIBILI, IN SOSTANZA, A TUTTI QUEI RAPPORTI IN CUI IL DANNO VIENE EFFETTUATO DA UN SOGGETTO DELL’ORDINAMENTO CHE ERA OBBLIGATO, IN VIRTÙ DI UNA DISPOSIZIONE DI LEGGE, A PROTEGGERE E TUTELARE I TERZI (SI PENSI, SOLO PER FARE ALCUNE IPOTESI, AD AMMINISTRATORI PUBBLICI NEI CONFRONTI DELLO STATO, A ORGANI DI P.G. NEI CONFRONTI DEI CITTADINI, ECC.).
Responsabilità civile: da contatto sociale: in sintesi
TALE SENTENZA, CHE ACCOGLIE IN DEFINITIVA LA TESI DI GAZZONI, PUÒ DEFINIRSI RIVOLUZIONARIA, PERCHÉ INTRODUCE PROFONDE INNOVAZIONI ALLA TEORIA GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI COME ERA DELINEATA IN MODO CLASSICO DA MANUALISTICA E GIURISPRUDENZA A PARTIRE DAL 1942:
A) INTRODUCE NEL NOSTRO ORDINAMENTO LA FIGURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI FATTO, FINO AL 1999 SCONOSCIUTA ALLA GIURISPRUDENZA E IGNORATA DALLA DOTTRINA MAGGIORITARIA;
B) ROMPE IL CONFINE TRA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE FACENDO PASSARE NELL’AREA CONTRATTUALE FIGURE CHE PRIMA ERANO RICONDOTTE NELL’AREA DELL'ARTICOLO 2043.
L’educatore
L’educatore professionale viene normato per la prima volta nel 1984 con DM Ministro della Sanità (Degan) n.10.2.84 dove è contenuta la prima definizione di educatore professionale e del suo percorso formativo (CORSO DI DURATA ALMENO BIENNALE TENUTO IN STRUTTURE AFFERENTI AL SERVIZIO SANITARIO)
In base a questa normativa sono stati istituiti i corsi regionali, provinciali e ussl per educatori professionali dal 1984 al 1998.
L’educatore
Chi è l’educatore professionale?
Questo è il motivo principale per cui in Italia al di fuori dell’area sanitaria, possono ancora lavorare e lavorano come educatori (professionali, di strada, sociali, di comunità….) anche chi non rientra nel profilo sanitario dell’EP
L’educatore
Professione sanitaria
DECRETO 29 marzo 2001 (G.U. n. 118 del 23-05-2001)
Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e4, della legge
10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n.
251/2000).
Con questo decreto del 2001 e con il profilo stabilito dal DM 520/98, l’educatore professionale è entrato a
far parte delle 22 professioni sanitarie nazionali e collocato fra le figure professionali dell’AREA DELLA
RIABILITAZIONE
L’educatore
Area della riabilitazione a) podologo
b) fisioterapista c) logopedista
d) ortottista - assistente di oftalmologia e) terapista della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica g) terapista occupazionale
h) educatore professionale
L’educatore: profilo
l'educatore professionale è l'operatore
sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti
educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe
multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi
educativo/relazionali in un contesto di
partecipazione e recupero alla vita quotidiana;
cura il positivo inserimento o reinserimento
psico-sociale dei soggetti in difficoltà.
L’educatore
a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo
sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli
sempre più avanzati di autonomia;
b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al
fine di realizzare il progetto educativo
integrato;
L’educatore
c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative, in
modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il
coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;
e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione
finalizzate agli scopi sopra elencati.
L’educatore
L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo
professionale e all'educazione alla salute.
4. L'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici
o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero
professionale.
L’educatore
L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo
professionale e all'educazione alla salute.
4. L'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici
o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero
professionale.
L’educatore
L’Autonomia professionale
L’E.P è un professionista che, attraverso interventi educativi definiti da un progetto ed
uniti ad una relazione interpersonale, accompagna il soggetto nel suo percorso di
crescita.
Proprio perché la relazione è UNICA e
IMPRESCINDIBILE non si può non pensare che l’EP lavori in piena autonomia con i soggetti. La
relazione infatti non può essere stabilita da altri se non da chi vi rientra direttamente
(EP/soggetti).
L’educatore
L’autonomia professionale Legge 251/00 art 2
“Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con
titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della
collettività, attività dirette alla
prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie
previste dai relativi profili professionali.”
L’educatore
L’autonomia professionale Legge 251/00 art 2
“Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con
titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della
collettività, attività dirette alla
prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie
previste dai relativi profili professionali.”
L’educatore: la responsabilità verso la professione Non abusa della propria posizione
professionale e delle informazioni privilegiate ottenute grazie al suo ruolo per ottenerne
vantaggi per sé o terzi, e deve essere
consapevole del potere e delle responsabilità di cui è investito
Segnalerà ingiustizie o abusi nel proprio ambito professionale nonché le azioni esercitate da persone non qualificate che
rechino danno o pregiudizio al lavoro
educativo in atto
Esercizio abusivo della professione: quando animatori musicisti e giardinieri si improvvisano educatori, Torino 2016
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale èrichiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a
cinquecentosedici euro.
L’educatore: la responsabilità verso i soggetti
Rispetta la personalità e la dignità dei soggetti con cui opera e il loro ambiente di vita, evita qualsiasi
forma di discriminazione e rispetta la diversità (etnica, di genere, religiosa, giuridica, politica o
dovuta a una qualsiasi infermità o malattia e in generale alle condizioni personali e sociali).
Non utilizza tecniche di costrizione o manipolative.
Durante il processo educativo evita tutte le relazioni personali con i soggetti che esulano dal
rapporto professionale e presuppongono una dipendenza intima e affettiva a proprio vantaggio.
L’educatore: la responsabilità verso i soggetti
Tiene costantemente presente il diritto del soggetto con cui lavora all’autodeterminazione e al libero
arbitrio, rispettandone pertanto la libertà di opinione e di decisione.
L’EP è tenuto al rispetto delle direttive di chi esercita i poteri tutelari curando comunque,
nell’esercizio delle proprie funzioni, che al soggetto sia assicurato il rispetto della personalità e della
dignità umana e, per quanto possibile, della sua
autonomia.
L’educatore: la responsabilità verso i soggetti
Al momento della raccolta delle informazioni, è tenuto ad assolvere all’obbligo di
informazione preventiva nei confronti
dell’interessato. E’ inoltre tenuto a procurarsi il consenso dell’interessato nei casi e nei modi
previsti dalla normativa vigente.
I dati personali dei soggetti con cui lavora o di terzi interessati devono essere raccolti e
registrati dall’ep unicamente per scopi
determinati attinenti allo svolgimento dei propri compiti professionali ed esclusivamente
nell’interesse dei soggetti medesimi.
L’educatore: la responsabilità verso i soggetti
Le informazioni e i dati che riguardano il soggetto o terzi interessati devono essere mantenuti riservati dall’ep che deve adottare
misure preventive per ridurre al minimo la distruzione o la perdita dei dati nonché
l’accesso non autorizzato.
L’utilizzo di supporti audiovisivi o di registrazione sonora comporta l’accordo preliminare della persona interessata che
comprende il modo di conservazione del
materiale e/o la sua distribuzione dopo l’uso,
L’educatore: la responsabilità segreto professionale L’ep è tenuto al segreto professionale su tutto
ciò che gli è confidato o di cui può venire a
conoscenza in ragione della sua professione e del carattere fiduciario della relazione instaurata con
il soggetto, salvo le giuste cause di rivelazione previste dalla legge e salvo il rischio di
pregiudizio del soggetto stesso.
L’educatore deve pertanto porre in essere ogni precauzione per garantire la tutela del segreto professionale e deve pretenderne l’osservanza
anche da parte dei colleghi.
L’educatore: la responsabilità segreto professionale
L’obbligo di mantenere il segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro
con l’ente di appartenenza o comunque al termine
dell’espletamento di una singola prestazione professionale e in ogni caso di cessazione del rapporto con
il soggetto.
L’educatore: Responsabilità nei confronti delle famiglie
L’EP deve sempre attivarsi per conoscere la situazione familiare del soggetto con cui opera, tiene un contatto diretto con i
componenti e agisce, laddove e possibile, in maniera coordinata.
Deve operare per potenziare le risorse personali e sociali di tutti i membri della famiglia del soggetto perché collaborino secondo le
loro possibilità alla soluzione del problema educativo.
Ha l’obbligo di denunciare nelle sedi opportune tutti quei fatti che mettono in grave pericolo la dignità o l’integrità dei membri di
una famiglia in cui si sta svolgendo l’intervento educativo.
Deve delegare ad altre persone competenti o servizi le problematiche familiari quando queste superano le proprie competenze o interferiscono significativamente nel suo lavoro.
L’educatore: Responsabilità nei confronti delle famiglie
L’EP deve operare in ambiti interdisciplinari collaborando
con gli altri professionisti, rispettandone le opinioni, i valori e gli approcci teorici di riferimento.
All’interno dell’équipe deve trasmettere tutte quelle informazioni che possono servire alla formulazione
dell’intervento globale.
Ha l’obbligo di non interferire nelle funzioni nei compiti e nelle relazioni degli altri professionisti col soggetto Deve rispettare e assumere le decisioni dell’équipe una volta confrontate, condivise ed approvate, facendole sue al
momento di intervenire.
L’educatore: Responsabilità nei confronti delle famiglie
L’EP ha l’obbligo di informarsi sulla filosofia e le norme
dell’istituzione dove realizzerà il suo lavoro e, una volta accettata, perseguirle con coerenza.
L’EP partecipa alla definizione degli obiettivi e collabora allo sviluppo dell’istituzione per la quale presta la propria opera, per
quanto di sua competenza.
L’EP è tenuto ad informare con regolarità e precisione il diretto superiore e il datore di lavoro del proprio adempimento
professionale.
L’Ep ha il dovere di informare a chi compete sulle irregolarità commesse dai colleghi o dalla stessa organizzazione, qualora queste danneggiassero seriamente il lavoro educativo.In tal senso
s’impegna ad affrontare apertamente i conflitti e a favorire soluzioni costruttive.
RESPONSABILITA’ CIVILE extracontrattuale DELL’EDUCATORE
Art. 2047 cc Danno provocato dall’incapace
Art. 2048 cc Responsabilità dei genitori,
tutori etc
ART. 2047 CC: danno dell’incapace
In caso di danno cagionato da persona
incapace di intendere o di volere, il
risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla
sorveglianza dell’incapace, salvo che provi
di non aver potuto impedire il fatto.
ART. 2047 CC: danno dell’incapace
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere
o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla
sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia
potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza,
il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle
parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità
ART. 2047 CC: danno dell’incapace. Il caso
Ai fini di cui all'art. 2047 c.c., per affermare o escludere la capacità di intendere e di volere di un minore d'età, autore di un fatto illecito, il giudice di merito non è tenuto a compiere una indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità del fatto e l'età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito con la quale era stato ritenuto incapace di intendere e di volere un bambino di dieci anni che, colpendo alla schiena con la cartella altro minore, gli aveva provocato la frattura di quattro vertebre).
ART. 2047 CC: responsabilità extra- contrattuale, 3 elementi
- produzione di danno da parte di soggetto incapace di intendere e di volere,
- posizione del sorvegliante, tenuto ad agire al fine di scongiurare il verificarsi dell’evento
- prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto
ART. 2047 CC: responsabilità extra- contrattuale: Educatore
2047 cc si applica agli Educatori, alla
Comunità, all’Istituto che ne ha cura
ART. 2047 CC: definizione incapace
In ambito penale è da intendersi come IMPUTABILITA’, ovvero maturità psichica e sanità mentale dell’agente in grado di rendersi conto del disvalore sociale dell’atto compiuto.
Al di sotto dei 14 anni la presunzione di non imputabilità è assoluta.
Infatti prescinde da una eventuale maturità psicofisica acquisita del minore.
Dai 14 ai 18 anni la presunzione è relativa: va accertata caso per caso.
ART. 2047 CC: equivalenza minore/incapacità di intendere e di volere
In ambito civile è da intendersi come: il soggetto in età
pedagogica ha responsabilità più ridotte in virtù della
minore età, ma il solo fatto che abbia meno di 14 anni
non determina l’automatica esclusione di responsabilità
ART. 2047 CC: in sintesi
In ambito civile il Giudice non si limita a tenere conto dell’età dello
stesso ma deve anche considerare lo sviluppo intellettivo del soggetto,
lo sviluppo fisico, l’assenza di malattie ritardanti, la forza del carattere,
la capacità del minore di rendersi conto dell’illiceità della sua azione. Il
Giudice, in base a criteri tratti dalla comune esperienza e dalle nozioni
di scienza deve compiere una verifica sul caso.
ART. 2047 CC: PROVA LIBERATORIA
L’educatore/ sorvegliante deve provare di non aver potuto impedire il fatto:
«criterio di imputazione sta nel difetto di
vigilanza>>
ART. 2047 CC: PROVA LIBERATORIA
Per gli educatori l’esercizio di vigilanza inizia dal
momento della presa consegna, ivi inclusa i
mezzi di trasporto (ex, accompagnamento bus,
auto etc), fino a che non vi si compie la
riconsegna a genitore e/o sostituto
ART. 2047 CC: OGGETTO PROVA LIBERATORIA
Bisogna valutare la situazione di controllo di cui il soggetto è titolare.
Diverse tesi:
- Tesi responsabilità per fatto altrui, ovvero si risponde per fatto altrui ma per colpa propria per non aver sorvegliato
- Responsabilità oggettiva: si risponde sempre e cmq in virtù dell’oggetto di tutela
- - Tesi responsabilità per fatto proprio colposo: inosservanza colposa del dovere di controllo sul soggetto incapace.
ART. 2047 CC: esclusione
Il 2047 non trova applicazione nel caso in cui
l’incapace abbia arrecato danni non a terzi ma a
se stesso.
ART. 2047 CC: prova liberatoria, dettaglio
<<il soggetto gravato dell’obbligo di controllo sulla
condotta dell’incapace deve provare che il fatto si
sarebbe verificato comunque, ossia anche in
costanza della dovuta sorveglianza, e che quindi non
vi è nesso di causalità tra l’omissione di essa e
l’evento dannoso»
ART. 2047 CC: contenuto
L’Obbligo di sorveglianza è da rapportare alle
circostanze di luogo, di tempo, di pericolo, le quali –
considerando altresì la natura e il grado di incapacità
del soggetto sorvegliato, possono consentire il
compimenti di atti lesivi da parte del medesimo.
ART. 2047 CC:
La fuga di un bambino dalla finestra di un Istituto
di assistenza non può ritenersi evento
caratterizzato dalla imprevedibilità, se preceduto
da segni di irrequietezza e da un altro tentativo di
fuga. (Cass. N. 6503)
ART. 2047 CC:….quindi
Il sorvegliante dunque andrà esente da responsabilità
provando che l’evento dannoso è stato
assolutamente imprevedibile e repentino, al punto da
non lasciare spazio al sorvegliante per intervenire
oppure di non aver potuto legittimamente impedire il
fatto.
RESPONSABILITA’ CIVILE
DELL’EDUCATORE, ART. 2048 cc
La culpa in educando --- genitori
e la culpa in vigilando ---
tutori, insegnanti, educatori
Art. 2048 cc.
Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi (1).
La stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Art. 2048 cc., presupposti
Capacità di intendere e di volere del minore, principale discrimen con il 2047 cc
Fatto illecito commesso da minore
Imputazione di una colpa consistente
nell’omissione di vigilanza e/o educazione
Art. 2048 cod. civ.1°c.
CULPA IN EDUCANDO E CULPA IN VIGILANDO
DEI GENITORI
Il padre e la madre, o il tutore,
sono responsabili del danno cagionato
dal fatto illecito dei figli minori non emancipati
o delle persone soggette alla tutela.
Il dovere di vigilanza sul minore è ancorato all’indole
ed all’educazione, nel senso che deve essere tanto
più elevata quanto minore è l’educazione impartita, e
si attenua man mano che egli cresca di età.
Si può escludere che il minore quasi diciottenne debba essere costantemente
controllato e che sia sempre necessaria la presenza di un genitore, soprattutto
se, avuto riguardo all’età in relazione all’educazione impartita e al livello di
maturità raggiunto, nonché alle caratteristiche dell’ambiente in cui viene lasciato
libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore stesso
con la vita extra-familiare.
Nota Bene
La Culpa in educando dei genitori non viene meno:
La responsabilità genitoriale non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti, educatori etc).
L’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori
dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche
da quella di culpa in educando.
Responsabilità da culpa in vigilando:
ART. 2048 cod. civ. 2° comma
I PRECETTORI e COLORO CHE INSEGNANO UN MESTIERE o UN’ARTE SONO RESPONSABILI DEL DANNO CAGIONATO DAL FATTO ILLECITO DEI LORO ALLIEVI E APPRENDISTI NEL TEMPO IN CUI SONO SOTTO LA LORO VIGILANZA.
LE PERSONE INDICATE NEI COMMI PRECEDENTI SONO LIBERATE
DALLA RESPONSABILITA’ SOLTANTO SE PROVANO DI NON AVER
POTUTO IMPEDIRE IL FATTO.
Responsabilità da culpa in vigilando:
l’educatore
L’art. 2048 , 3° c . del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a
carico dell’educatore, in quanto essa si basa su di una colpa
presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un
negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sui soggetti
affidati.
Responsabilità da culpa in vigilando: l’educatore
Il dovere di vigilanza gravante sugli educatori ai sensi dell’art. 2048
c.c. va inteso in senso non assoluto, ma relativo, " dovendo correlarsi
il suo contenuto e i suoi limiti , in particolare, all’età ed al normale
grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del
caso concreto " Se, quindi, la sorveglianza, "deve assumere il
massimo grado di efficienza con i minori al di sotto dei 14 anni, al
contrario, l’espletamento di tale dovere non richiede la continua
presenza degli operatori con l’avvicinamento degli alunni all’età del
pieno discernimento, essendo necessario correlare il contenuto e
l’esercizio del dovere di vigilanza "in modo inversamente
proporzionale all’età e al normale grado di maturazione" dei minori in
custodia.
Responsabilità da culpa in vigilando:
l’educatore
Nota bene:
gli educatori devono osservare dovuta cautela nell’autorizzare, senza prima aver coinvolto gli esercenti la potestà genitoriale, ovvero tutoriale nei confronti del proprio assistito.
<<Non può costituire esimente da responsabilità le eventuali disposizioni date dal genitore potenzialmente pregiudizievoli per il minore, derivandone ove attuate una possibile situazione di pericolo per l’incolumità dello stesso >>(ex, lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo)
Responsabilità da culpa in vigilando: prova liberatoria
La prova da fornire di <<non aver potuto impedire il fatto>> si
concreta normalmente nella dimostrazione di aver esercitato
sul medesimo una vigilanza adeguata all’età, mentre resta da
valutare in concreto contenuti, modalità, durata del progetto
educativo.
Responsabilità da culpa in vigilando: prova liberatoria, esempio
L’educatore non potrebbe essere ritenuto responsabile di un gesto
inconsulto compiuto da un minore a danno di un altro, durante una
lite scoppiata in Comunità, qualora dimostri di essere intervenuto
per dividere i due, ma lo sarà se, incautamente, aveva lasciato a
disposizione dei minori oggetti atti a ferire o se, negligentemente, si
era allontanato dalla stanza dove il litigio si stava verificando.
Responsabilità da culpa in vigilando ed in educando:
concorso di colpa
POSSIBILE CONCORSO DI COLPA TRA GENITORI ED EDUCATORE
L’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i
genitori dalla presunzione di culpa in
vigilando, ma non anche da quella di culpa
in educando.
Riassumendo:
Nel 2047 cc il minore non è ritenuto responsabile, viceversa nel caso del 2048 cc la responsabilità personale del minore si cumula solidalmente a quella dei genitori, etc.
La prova liberatoria è assolutamente identica nei due
casi: provato che il fatto è stato compiuto dal minore o
dall’incapace, l’adulto che era tenuto alla sorveglianza
si libera da responsabilità dimostrando di non aver
potuto impedire il fatto, tuttavia il 2047 cc richiede
l’ulteriore sforzo di provare l’adempimento al proprio
obbligo di sorveglianza.
Abuso dei mezzi di correzione, art. 571 c.p.
Commette il delitto di abuso dei mezzi di correzione o disciplina
chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di
una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per
ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia,
ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte (art. 571 c.p.).
Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché ben può ritenersi integrato da un unico atto espressivo dell'abuso, ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica e della serenità psichica del minore, che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente considerati, realizzano l'evento, quale che sia l'intenzione correttiva o disciplinare del soggetto attivo (Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 16 febbraio 2010, n.
18289
Per l'integrazione del reato, peraltro è reputato sufficiente il mero pericolo che i soggetti passivi subiscano una malattia nel corpo o nella mente
(Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 12 febbraio 2008, n. 11038)
<<Il delitto di “abuso dei mezzi di correzione e disciplina” presuppone un uso consentito e
legittimo dei mezzi educativi, che, senza attingere a forme di violenza, trasmodi in abuso a causa dell'eccesso, arbitrarietà o intempestività della misura. Ove, invece, la persona offesa sia vittima di continui episodi di prevaricazione e violenza, tali da rendere intollerabili le condizioni di vita, ricorre il più grave reato di maltrattamenti in famiglia>> (Cassazione Penale, sez. VI sentenza 12 settembre 2007, n. 34460).
Art. 572 c.p. Maltrattamenti
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona …una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di
minore degli anni quattordici.]
(3)Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la
reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione
gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la
morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni
PUBBLICO UFFICIALE
e INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
* ART.357 C.P. (pubblico ufficiale)
chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, o amministrativa, quindi oltre alle FF.OO. per esempio i dirigenti scolastici sono considerati P.U. mentre i docenti sono P.U.
quando compiono attività amministrativa come la valutazione degli alunni;
* ART. 358 C.P. (incaricato di un pubblico servizio)
chi a qualunque titolo esercita un pubblico servizio, con
esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e
della prestazione di opera meramente materiale, ad esempio
i docenti sono incaricati di pubblico servizio quando svolgono
l’attività didattica che non comporta di per se, l’esercizio di
alcun potere autoritativo.
OBBLIGO DELLA DENUNCIA
Preliminarmente si sottolinea il dovere, sanzionato penalmente (artt. 361 – 362 c.p.), dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (es. assistenti sociali, insegnanti, educatori, operatori di comunità, medici e psicologi, ecc.) di “segnalare” e denunciare senza ritardo ogni ipotesi di reato procedibile d’ufficio, di cui vengano a conoscenza nell’esercizio o a causa del loro servizio: informazioni ricevute dal minore, dai familiari, da compagni/e del minore o da terzi in contatto con lo stesso, scritti o altro.
Inoltre la mancata segnalazione di situazioni
pregiudizievoli costituisce altresì l’ipotesi delittuosa
dell’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).
DEFINIZIONE
Principali forme di violenzaViolenza fisica = atti che producono lesioni fisiche.
Violenza sessuale = atti coinvolgenti la vittima e finalizzati a gratificare sessualmente l’autore e/o procurargli benefici economici (pornografia, prostituzione, altre forme di sfruttamento sessuale).
Violenza psicologica = (nelle varie forme) = azioni od omissioni idonee a causare alterazioni di tipo comportamentale, cognitivo ed affettive od altri disordini mentali.
Violenza economica = controllo e limitazione dell’autonomia
economica, che si manifesta nel costringere le donne a non
lavorare, sottrarre loro lo stipendio, verificare i loro conti
bancari negando loro qualsiasi accesso diretto al denaro e al
patrimonio comune.
NORME GIURIDICHE PRINCIPALI
Codice penale
Art. 388 (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)
querela
Art. 612 (minaccia)
querela / d’ufficio se grave
Art. 594 (ingiuria)
querela
Art. 581 (percosse)
querela
Art. 582 (lesioni)
querela / d’ufficio se supera i 20 gg. o con armi
Art. 612 bis (atti persecutori / stalking)
querela magg. / d’ufficio min.
Art. 610 (violenza privata)
d’ufficio
Art. 609 bis (violenza sessuale)
querela magg. / d’ufficio min.
Art. 609 quater (atti sessuali con minorenne)
d’ufficioSegnalazione o Denuncia
La segnalazione e la denuncia
rappresentano il primo concreto
gesto d’aiuto grazie al quale si offre
la possibilità di affrontare situazioni
talvolta molto gravi rispetto alle quali
è possibile formulare ipotesi di
pregiudizio.
SEGNALAZIONE
È indicata quando ci si trova di fronte a minori che presentano un disagio comportamentale, emotivo, che necessiti di essere approfondito.
Può avvenire con il coinvolgimento della
famiglia, o senza, nei casi in cui si ravvisino gli
estremi di una condizione di pregiudizio per il
minore.
DENUNCIA
Va fatta quando la situazione rilevata presenta elementi tali da fare ritenere certa o ragionevolmente probabile
l’esistenza di un reato perseguibile d’ufficio, come tutti i reati sessuali
che si verificano a danno di minori o i
maltrattamenti e reati connessi.
RESPONSABILITA’ GERARCHICHE
Sarà compito del singolo operatore vigilare sull’opportunità che, in taluni casi, la denuncia o la segnalazione vengano presentate dai superiori gerarchici (direttori didattici, presidi, dirigenti scolastici), al fine di evitare il rischio di
“personalizzazioni”; non si ritiene altresì
sufficiente consigliare il privato, che costituisce
la fonte dell’operatore, di fare denuncia per
assolvere l’obbligo stabilito dalla legge, essendo
noto che molti privati si astengono dal
presentare denuncia.
INTERVENTO
Chi si trova di fronte ad una vittima (anche minore) con lesioni gravi o segni di maltrattamento, persistenti nel tempo e non giustificati, si attiverà, in particolar modo se ci si trova in ambito scolastico, chiedendo l’intervento dei Servizi Sanitari Territoriali di Emergenza (112) e se necessario, degli Organi di Polizia competenti territorialmente.
E’ complementare a quanto sopra citato, che gli stessi
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in
ambito scolastico nel caso di minori, sono anche tenuti a
segnalare ai Servizi Socio-Sanitari territorialmente
competenti, le situazioni di più lieve entità (es. lesioni
lievi, trascuratezza o altro).
COME
SEGNALARE O DENUNCIARE
Un primo contatto con le Istituzioni può avvenire anche telefonicamente; è tuttavia importante un incontro diretto che consenta di formalizzare al meglio la SEGNALAZIONE rendendola più efficace: gli operatori preposti all’accoglienza della segnalazione raccoglieranno le informazioni essenziali. La fattiva collaborazione tra alcune Istituzioni, in particolare tra l’Istituzione scolastica e i Servizi Sociali, può costituire un elemento di facilitazione allo scambio tempestivo di informazioni relative ai casi di pregiudizio.
La DENUNCIA è più opportuno formalizzarla in forma scritta, anche nell’ipotesi in cui l’autore del reato non sia conosciuto, ed anche in questo caso, quanto prima viene presentata tanto più tempestive ed efficaci saranno avviate le indagini utili ad identififcarlo.