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letta la successiva nota del 29 luglio 2019 a firma della dott.ssa XXX

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Academic year: 2022

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OGGETTO: Pratica num. 569/VV/2019. Nota in data 5.7.2019: osservazioni sulla nomina a coordinatore dell'ufficio GIP-GUP presso il Tribunale di XXX.

(delibera 6 novembre 2019)

“ Il Consiglio,

- letta la nota che in data 4 luglio 2019 la dott.sa XXX, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di XXX, ha rivolto alla Settima Commissione consiliare;

- considerato che in data 18 luglio 2019 la Settima Commissione ha invitato il presidente facente funzioni del Tribunale di XXX a valutare la suddetta nota a firma della dott.ssa XXX e ad interloquire su di essa;

- letta la nota del 30 luglio 2019 a firma del presidente f.f. del Tribunale di XXX, con allegato il

“provvedimento di conferma” del 19 luglio 2019 della dott.ssa XXX nell’incarico di coordinatrice dell’ufficio gip/gup, incarico che la predetta ricopriva di fatto già dal 21 maggio 2019;

- letta la successiva nota del 29 luglio 2019 a firma della dott.ssa XXX;

- letto il seguente quesito che, nella seduta del 14 ottobre 2019, il Consiglio giudiziario di XXX ha ritenuto di rivolgere al Consiglio superiore: “se il magistrato coordinatore di una sezione (…) nominato componente della Commissione di esami per concorso in magistratura debba essere sostituito nella funzione di coordinatore giusta i criteri della supplenza disposta in base alle disposizioni contenute nella tabella ovvero se debba procedersi ad interpello per la nomina di un nuovo magistrato coordinatore”;

- viste le tabelle del Tribunale di XXX, approvate dal Consiglio nella seduta del 12 settembre 2018 (delibera prot. n. 14361/2018):

OSSERVA

La dott.ssa XXX, giudice del Tribunale di XXX“con funzioni di giudice incardinato presso la Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari”, ha rivolto alla Settima Commissione del Consiglio, in data 4 luglio 2019, le proprie “osservazioni circa la mancata adozione da parte del Presidente del Tribunale di un provvedimento formale, di designazione della sottoscritta quale coordinatore della Sezione gip/gup del Tribunale di XXX per il periodo di assenza dall’ufficio del collega XXX, nominato con delibera del 15 maggio 2019 componente della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario…, commissione insediatasi in data 21 maggio 2019”

In tale nota la dott.ssa XXX ha esposto che: il coordinatore dell’ufficio gip/gup del Tribunale di XXX a decorrere dal 21 maggio 2019 è impegnato nella commissione del concorso per magistrato ed è esonerato dalle funzioni giudiziarie; da quella stessa data essa è di fatto divenuta coordinatrice della sezione; ha richiesto più volte al presidente facente funzioni del Tribunale, prima oralmente e poi per iscritto, l’emanazione di “un provvedimento formale” di investitura in tale compito; il presidente f.f. non ha ritenuto di accogliere tale richiesta ritenendo che il ruolo di coordinatore reggente debba essere espletato da essa quale “magistrato più anziano in ruolo in servizio presso l’ufficio e potendo il collega XXX rientrare nell’ufficio in qualsiasi momento”; la richiesta

“investitura formale” al presidente del Tribunale era ed è necessaria “al solo fine di adottare, con la necessaria legittimazione, le decisioni che la funzione rende necessarie”.

La nota a firma della dott.ssa XXX così si conclude: “tanto rappresento ai fini delle determinazioni e dei provvedimenti ritenuti opportuni da codesto on.le Consiglio Superiore e che invoco, ciò al solo fine di adottare, con la necessaria legittimazione, le decisioni che la funzione rende necessarie

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e, comunque, nell’interesse dell’ufficio e del corretto svolgimento delle funzioni giurisdizionali allo stesso devolute”.

La Settima Commissione, preso atto di tale nota, nella seduta del 18 luglio 2019 ha invitato il presidente del Tribunale di XXX “a valutarla e ad interloquire su di essa”.

Il presidente facente funzioni del Tribunale di XXX, dott.ssa XXX, ha inviato in data 30 luglio 2019 una nota di risposta alla Settima Commissione. In tale nota si scrive che il 19 luglio 2019 (e quindi prima della ricezione della nota della Settima Commissione, giuntale il 23 luglio 2019) essa aveva adottato il “provvedimento di conferma” della dott.ssa XXX nell’incarico di coordinatrice dell’ufficio gip/gup, incarico che la predetta ricopre già dal 21 maggio 2019. Tale incarico, si scrive nel decreto, spetta automaticamente alla dott.ssa XXX in virtù della previsione tabellare del Tribunale di Lecce secondo cui “nell’ipotesi di mancanza o nelle ipotesi di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore le relative funzioni sono svolte dal magistrato con la maggiore anzianità di ruolo”. Si precisa poi, da parte del presidente f.f., che il posto di coordinatore gip/gup non poteva considerarsi vacante “stante la natura, comunque temporanea, dell’incarico del titolare di detto posto”; qualora tale posto si dovesse considerare vacante “esso dovrebbe essere assegnato solo a seguito di regolare procedura di interpello e previa valutazione comparativa dei profili di tutti gli aspiranti”.

In data 29 luglio 2019 la dott.ssa XXX ha inoltrato alla Settima Commissione consiliare proprie osservazioni avverso il predetto decreto del 19 luglio 2019 del Tribunale di XXX. In sostanza, la dott.ssa XXX si duole della circostanza che la nomina in proprio favore si fondi “esclusivamente e… erroneamente” sulla propria maggiore anzianità di ruolo rispetto agli altri colleghi della sezione, mentre invece, ai sensi dell’art. 101 della circolare sulle tabelle, si sarebbe dovuta svolgere una valutazione comparativa sulle attitudini e sul merito tra tutti i magistrati della sezione e si sarebbe poi dovuto emettere un provvedimento da trasfondere in tabella e da indicarsi “specificamente nel sistema informatico”.

Tutto ciò premesso, il Consiglio rileva che, ai sensi dell’art. 68 della circolare sulle tabelle, “la sezione Gip/Gup può essere diretta da un presidente di sezione indicato in via tabellare se viene destinato ad essa un organico di almeno cinque giudici, compreso il Presidente. La sezione Gip/Gup, nei casi in cui non è diretta da un Presidente di sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del successivo articolo 101”.

Nel Tribunale di XXX, sulla base delle vigenti disposizioni tabellari, la sezione gip/gup è composta da nove giudici ed è diretta non da un presidente di sezione bensì da un coordinatore, individuato nella persona del dott. XXX, al quale spetta una complessiva riduzione del carico di lavoro “intorno al 20%... necessaria a garantirgli il tempo necessario per le numerose incombenze di coordinamento, nonché di ausilio del Presidente del Tribunale in materia tabellare e in materia di valutazione di professionalità dei colleghi” (pag. 66 del documento tabellare).

Tuttavia il dott. XXX, per quanto pacificamente emerso dagli atti, è stato nominato componente della commissione d’esame per il concorso in magistratura e, a decorrere dal 21 maggio 2019, è esonerato dalle funzioni giudiziarie fino al termine di tale impegno, così come prevede l’art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 160/20061.

Si tratta ora di comprendere, per rispondere alle osservazioni della dott.ssa XXX e per valutare, quindi, il decreto emesso dal presidente f.f. del Tribunale di XXX in data 19 luglio 2019, come debba essere individuato il magistrato che debba subentrare al dott. XXX nell’incarico di coordinatore della sezione gip/gup.

Nelle vigenti tabelle del Tribunale di XXX risulta scritto che “nell’ipotesi di mancanza o nelle ipotesi di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore le relative funzioni sono svolte dal magistrato con la maggiore anzianità di ruolo”; la norma si riferisce a tutti i casi di impedimento temporaneo, siano essi di breve o di lunga durata. Sulla base di tale disposizione tabellare, il

1 Tale norma così recita: “l'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati”.

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presidente f.f. del Tribunale ha provveduto, in data 19 luglio 2019, alla “conferma” della dott.ssa XXX quale giudice coordinatore della sezione gip/gup “fino al rientro in servizio” del dott. XXX;

ciò in quanto la dott.ssa XXX è il “magistrato con maggiore anzianità di ruolo tra i colleghi allo stato assegnati alla predetta sezione”.

Si precisa poi nel decreto che la suddetta disposizione tabellare è conforme alla previsione dell’art.

38 della circolare consiliare in tema di applicazioni e supplenze, secondo la quale “il presidente di sezione di Corte d’appello o di Tribunale mancante o impedito è sostituito dal più anziano nel ruolo dei magistrati che compongono la sezione”; norma ritenuta applicabile anche all’incarico di coordinatore della sezione gip/gup, trattandosi di un incarico di direzione della relativa sezione.

Osserva in proposito il Consiglio che il provvedimento del 19 luglio 2019 qui in esame si è correttamente attenuto alla predetta disposizione tabellare, approvata dal Consiglio con delibera del 12 settembre 2018 (prot. n. 14361/2018). In particolare, deve ritenersi che l’esonero dalle funzioni giudiziarie del dott. XXX non può essere parificato alla vacanza o al collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, sicché costituisce pur sempre un impedimento temporaneo, anche se di non breve durata.

Pertanto, finché tale norma è in vigore, il provvedimento non può essere ritenuto errato.

Ci si deve però interrogare sulla validità di tale disposizione tabellare alla luce delle norme, primarie o secondarie, delle quali le disposizioni tabellari sono attuative e con le quali non possono porsi in contrasto.

In proposito va rilevato che la riportata disposizione tabellare, la quale prevede che in caso di mancanza, assenza o impedimento temporaneo del coordinatore gli debba subentrare il magistrato più anziano, rimanda, quanto ai presupposti legittimanti, all’istituto della supplenza (previsto dal titolo II della circolare in tema di applicazioni e supplenze, approvata dal Consiglio nella seduta del 20 giugno 2018): infatti, sia la assenza sia l’impedimento temporaneo sono i presupposti tipici della supplenza e la nozione di mancanza deve ritenersi poi compresa in quella più ampia e generale di assenza; quanto alla disciplina della sostituzione, detta disposizione rimanda, invece, alla previsione dell’art. 38, che riguarda, tuttavia, la mancanza o l’impedimento all’esercizio di funzioni semidirettive. Tant’è che la designazione della dott.ssa XXX in supplenza del dott. XXX, come da decreto del 19 luglio 2019, è stata stabilita senza prevedere un limite temporale (atteso che per notoria esperienza, l’impegno nella commissione di concorso per magistrati eccede i sei mesi, e, solitamente, eccede anche l’anno). Mentre la durata del provvedimento di supplenza non può superare i sei mesi, così come chiariscono, in via generale, sia l’art. 8, comma 32, sia l’art. 273 della suddetta circolare.

Va, dunque, valutato quale sia l’istituto applicabile in una fattispecie siffatta ove per effetto di un impedimento temporaneo (sia pure prevedibilmente lungo) si debba individuare un sostituto, da un lato, nelle funzioni giurisdizionali, cioè “nel ruolo”; dall’altro un sostituto nel diverso incarico di

“coordinatore”, che involge compiti organizzativi ed amministrativi.

Ebbene, deve ritenersi che se al provvedimento di supplenza può farsi ricorso per far fronte alla gestione del “ruolo” del magistrato impedito, esso non può, invece, riguardare funzioni di natura prevalentemente amministrativa o organizzativa, quali quelle svolte dai giudici coordinatori delle sezioni GIP. L’art. 8, comma 1, della circolare in tema di applicazioni e supplenze prevede, infatti, che alla supplenza si fa ricorso “per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato”. Per l’effetto, l’istituto non trova applicazione nel caso di un mero incarico, di natura prevalentemente amministrativa o organizzativa, quale quello di coordinatore.

2 “La supplenza comporta la sostituzione del magistrato, in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato dello stesso ufficio, individuabile secondo criteri predeterminati…”.

3 “La supplenza può essere disposta esclusivamente per un tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi. Il provvedimento di supplenza deve prevedere il termine della sostituzione, anche con l’indicazione della cessazione della supplenza al rientro del magistrato assente o impedito”.

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Né può ritenersi applicabile la disciplina specifica della supplenza prevista per le funzioni semidirettive di cui all’art. 38 della circolare sulle applicazioni e le supplenze, secondo cui “il presidente di sezione di Corte d’appello o di Tribunale mancante o impedito è sostituito dal più anziano nel ruolo dei magistrati che compongono la sezione…”: invero il coordinatore deve essere normalmente scelto dal dirigente dell’ufficio sulla base di una procedura comparativa, in dettaglio indicata dall’art. 101 della circolare sulle tabelle, sicché appare distonica un’individuazione del sostituto del coordinatore sulla base della mera regola di anzianità, regola che è invece doverosa nel caso dell’assenza o del temporaneo impedimento del semidirigente, la cui scelta compete al Consiglio superiore; onde sarebbe improprio consentire al dirigente di svolgere la stessa valutazione, sia pure per un periodo temporaneo.

In altre parole proprio la non riconducibilità del ruolo di coordinatore, frutto di una scelta tabellare eventuale e modificabile, a quello di dirigente o semi dirigente, frutto di una nomina consiliare cristallizzata in pianta organica, spiega perché non è estendibile al coordinatore la regola di diritto indicata dall’art. 38 della circolare sulle applicazioni e le supplenze, che invece, nel caso in discorso, la disposizione tabellare riproduce.

Pertanto, tutte le volte che le funzioni di coordinatore non possono essere esercitate – come nel caso di specie - va senz’altro applicato l’art. 101 della circolare sulle tabelle. Resta salva la possibilità, ove l’impedimento o l’assenza si prospettino di breve durata, che i compiti relativi all’espletamento dell’incarico di coordinamento siano temporaneamente esercitati dal presidente della sezione di appartenenza o, in mancanza, da uno dei presidenti di sezione dell'ufficio, come comunque consente l'art. 68 della circolare quanto alle sezioni gip/gup e come, in via generale, risulta consentito in ragione delle generali attribuzioni del presidente di sezione.

In conclusione, va revocata la suddetta delibera consiliare del 12 settembre 2018 (prot. n.

14361/2018) con la quale sono state approvate le tabelle del Tribunale di XXX, limitatamente alla parte relativa alla disposizione che dispone l’esercizio della supplenza per le funzioni di coordinamento della sezione gip, e per di più per un periodo temporaneo non meglio qualificato. Ne consegue che, con decorrenza dalla comunicazione della presente delibera, il presidente del Tribunale di Lecce dovrà provvedere ad apposita variazione tabellare con la quale assegnare il ruolo di coordinatore secondo i parametri di cui all’art. 101 della circolare sulle tabelle.

Nelle more di tale decisione, il ruolo di coordinatore sarà ancora esercitato sulla base del pregresso provvedimento del 19 luglio 2019, in via di prorogatio.

In questi termini deve quindi rispondersi alle suddette osservazioni della dott.ssa XXX ed al suddetto quesito del Consiglio giudiziario di XXX.

Pertanto, il Consiglio

delibera

di rispondere nei termini che seguono sulle circostanze di cui in premessa:

- revoca la delibera del 12 settembre 2018 (prot. n. 14361/2018) di approvazione delle tabelle del Tribunale di XXX, relativamente alla parte in cui tali tabelle prevedono che le funzioni di coordinamento dell’ufficio gip siano svolte, in caso di mancanza, assenza o impedimento temporaneo del coordinatore, dal magistrato con la maggiore anzianità di ruolo del settore, con conseguente perdita di efficacia, a decorrere dalla comunicazione della presente delibera, del provvedimento del 19 luglio 2019 del presidente facente funzioni del Tribunale di XXX e di cui in premessa, salvi gli effetti della prorogatio fino all’individuazione di un nuovo coordinatore;

- invita il presidente del Tribunale di XXX a provvedere ad apposita variazione tabellare per affidare il coordinamento della sezione gip, seguendo la procedura di cui all’art. 101 della circolare.

- indica, in via generale, in risposta al relativo quesito, che, ove l’impedimento o l’assenza del coordinatore di una sezione si prospettino di breve durata, i compiti relativi all’espletamento di tale incarico sono temporaneamente esercitati dal presidente della sezione di appartenenza o, in mancanza, da uno dei presidenti di sezione dell'ufficio; qualora, invece, si prospettino di lunga durata deve procedersi ad interpello per la nomina di un nuovo magistrato coordinatore.”

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