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Contratti telefonia: ultime sentenze

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Contratti telefonia: ultime sentenze

Autore: Redazione | 06/04/2021

Inadempimento contrattuale; tassa sulle concessioni governative;

modifiche unilaterali dei contratti di telefonia.

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Quando l’utente può conservare il numero?

In tema di contratti di telefonia, va precisato che l’utente ha diritto a conservare il numero se ne richiede la portabilità, ma non nell’ipotesi in cui eserciti il recesso dal contratto, senza indicare un altro operatore telefonico a favore del quale migrare il numero.

Tribunale Milano sez. XI, 02/12/2020, n.7892

L’emissione di bollette per servizio diverso da quello previsto nel contratto

È illegittima l’emissione di fatture per un servizio diverso da quello promesso in virtù del contratto, con conseguente accertamento dell’inadempimento della compagnia telefonica per aver fornito un servizio difforme a quello contrattualizzato, con la conseguenza che la stessa compagnia va condannata a dare corretto adempimento al contratto mediante riattivazione delle linee disattivate.

Tribunale Civitavecchia, 16/09/2020, n.742

Telefonia mobile in abbonamento: la riconsegna dell’apparecchio

In tema di contratti di telefonia cellulare mediante sottoscrizione di abbonamento, sebbene il cliente dimostri di aver esercitato il diritto di recesso nei modi e secondo le modalità contrattualmente previste, è necessaria anche la materiale ed immediata riconsegna del terminale. Ciò perché, in mancanza, legittimamente la compagnia telefonica può continuare a dare esecuzione al contratto, registrando i consumi effettuati dal cliente ed emettendo le relative fatture, inviando le richieste di addebito alla banca emittente della carta di credito a quest’ultimo intestata.

Tribunale Avellino, 12/08/2020, n.1475

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Contratti di telefonia: irrisarcibilità del danno esistenziale

Il danno esistenziale causato dalla condotta della compagnia telefonica a causa di inadempimenti e violazioni contrattuali ovvero attivazione di servizi non richiesti, condotte che non sono lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, è irrisarcibile.

Tribunale Torre Annunziata sez. I, 07/08/2020, n.1247

Guasto alla linea telefonica per condizioni climatiche avverse e responsabilità del gestore

Nei contratti di telefonia perché il guasto patito dall’utente generi un diritto di risarcimento dei danni, è necessario che sia stato cagionato da motivi imputabili al gestore. La ricorrenza di condizioni climatiche particolarmente avverse (nevicate consistenti e durature, testimoniate anche da notizie di stampa) che hanno determinato l’interruzione della fornitura elettrica con difficoltà do ripristino in considerazione dell’area montana, rendono non addebitabile la responsabilità per il disservizio alla compagnia telefonica.

Tribunale Benevento sez. II, 27/05/2020, n.792

Telefonia: le modifiche del contratto

In tema di contratti per telefonia, poiché le modifiche ad un contratto intervengono tra le stesse parti contrattuali il fatto che sia intervenuta una modifica verbale ad opera della coniuge del contraente non implica che gli ipotetici atti di disposizione da questa compiuti (sempre ammesso che siano effettivamente intervenuti) ricadano nella sfera giuridica del contraente stesso.

Tribunale Salerno sez. II, 26/11/2019, n.3774

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Telefonia: interruzione del servizio

In tema di telefonia, il protrarsi della mala gestio da parte della società telefonica, consistente in interruzioni del servizio, interferenze e disturbi sulla linea integrano inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c.

Tribunale L’Aquila, 25/06/2019, n.486

Telefonia: interferenze e disturbi sulla linea

I problemi tecnici insorti nel corso dell’erogazione del servizio telefonico, quali le interruzioni del servizio di telefonia, le sovrapposizioni e le interferenze di utenze, i disturbi sulla linea telefonica, integrano un inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c.

Tribunale L’Aquila, 13/06/2019, n.438

Valutazione delle clausole dei contratti di telefonia mobile

Nell’ambito dei contratti di telefonia mobile, per valutare le pattuizioni contenute nelle condizioni generali di contratto e nelle opzioni prescelte dall’utente, il giudice deve prima, anche d’ufficio, individuare la qualità dei contraenti per valutare l’eventuale squilibrio di obblighi e diritti derivanti dalle clausole stipulate e la loro vessatorietà con le conseguenze derivanti, lo precisa la Cassazione pronunciandosi su un caso risalente a prima dell’entrata in vigore del Codice del consumo di un privato cittadino che aveva sottoscritto con H3G una proposta di abbonamento telefonico con l’opzione della portabilità del numero, servizio quest’ultimo mai attivato.

La Corte ha accolto le ragioni del privato che chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale, svolgendo importanti considerazioni sulla distinzione tra le nozioni di “professionista” e “consumatore”, valutazione che il giudice di merito è tenuto a fare prima di applicare la relativa disciplina.

Cassazione civile sez. III, 05/07/2018, n.17586

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Diritti fondamentali del consumatore

Alla luce dell’articolata disciplina sostanziale dei contratti di telefonia fissa, sussiste il fumus che l’adozione di una periodicità diversa dal mese nei contratti di telefonia fissa (e servizi offerti in abbonamento alla telefonia fissa) con i consumatori violi i diritti e gli interessi collettivi degli stessi ad un’informazione adeguata, ad una corretta pubblicità ed alla trasparenza, pregiudicando la possibilità per il consumatore di comparare e scegliere le offerte tra gli operatori telefonici concorrenti.

In effetti, la periodicità temporale d’uso per i pagamenti nei contratti di somministrazione continuativi di beni (energia, gas e acqua) e di servizi (telefonia fissa)è sempre stata il mese (o multipli del mese, quali ad esempio il bimestre o il trimestre): tale asserto può reputarsi fondato sul notorio ex art. 115 comma 2 c.p.c., che è quel “fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile”.

Ciò posto, le clausole che adottano un parametro temporale eccentrico rispetto a quello d’uso appaiono violare i diritti “fondamentali” previsti dall’art. 2 comma 2 lett. a) e c bis) cod. consumo, vale a dire i diritti dei consumatori ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità ed il diritto alla trasparenza nei rapporti contrattuali con il professionista.

Tribunale Milano sez. XI, 04/06/2018

Limite minimo di durata dei rinnovi per la telefonia

Le misure contenute nella delibera n. 121/17/Cons. adottata dall’AGCOM il 15 marzo 2017 non limitano in alcun modo il diritto degli operatori di procedere a modifiche unilaterali dei contratti di telefonia, individuando, in funzione regolatoria, uno standard minimo di riferimento idoneo a garantire informazioni contrattuali trasparenti e offerte agevolmente comparabili tra loro, come prescritto dagli artt.

70 e 71 del CCE.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 22/03/2018, n.3259

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Tassa sulle concessioni governative per i contratti di abbonamento per la telefonia mobile

In tema di tassa sulle concessioni governative relative alla stipula di contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile, deve essere applicata la disciplina speciale di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 e non quella generale prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, sicché opera il termine di decadenza triennale, il cui “dies a quo” va identificato nel giorno in cui è stata commessa la violazione e, cioè, in quello entro cui deve essere pagata la bolletta poiché la tassa di concessione governativa va riscossa unitamente al canone di abbonamento, ai sensi della nota 1 all’art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R n. 641 del 1972.

Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, n.20522

Contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 della l. n. 40/2007 – che convertiva il decreto l. n.

7/2007 (c.d. decreto Bersani) – i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate dai costi dell’operatore.

La “ratio” della norma (vedi anche art. 12, comma 1, delle Preleggi: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”) è quello di favorire la concorrenza piena nel mercato della telefonia eliminando i costi correlati al recesso operato dall’utente – parte debole del rapporto.

Il costo di disattivazione o a maggior ragione quello di migrazione, posto che in quest’ultimo caso si ha un passaggio dell’utente ad altro operatore, di per sé non può giustificarsi, alla luce del precetto normativo sopra evocato, perché si finirebbe per rendere oneroso il recesso, che invece la legge ha voluto gratuito.

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Solo i costi diversi e quindi quelli non strettamente correlati al recesso – ed all’operazione conseguente della disattivazione – potrebbero essere sopportati dall’utente.

Tribunale Taranto sez. II, 28/09/2016

Contratti di telefonia: delitto di truffa

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l’identità fra la persona indotta in errore e la persona, che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l’induzione in errore, il profitto ed il danno.

(Nella fattispecie la Corte di cassazione ha ritenuto configurabile il delitto di truffa in danno di un ente pubblico con riferimento all’abusiva stipula di contratti di telefonia da parte di due dipendenti di un tribunale amministrativo regionale in relazione ai quali le compagnie telefoniche, che avevano invano richiesto all’ente il pagamento delle relative prestazioni, avevano erogato delle provvigioni ai promoter che agivano in concorso con i due dipendenti pubblici).

Cassazione penale sez. II, 06/10/2015, n.2281

Contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile

In un caso come quello oggetto dei procedimenti principali, il diritto dell’Unione, quale risulta dalle direttive 1999/5, 2002/19, 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, 2002/21 e 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, nonché dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che non osta a un trattamento differenziato degli utenti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, a seconda che essi sottoscrivano un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile o acquistino tali servizi in forma di carte prepagate eventualmente ricaricabili, in base al quale solo i primi sono assoggettati a una normativa nazionale come quella che istituisce la tassa di concessione governativa.

(La Corte si è così pronunciata nell’ambito di una controversia relativa al diniego

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opposto dall’Amministrazione finanziaria al rimborso della tassa di concessione governativa versata da due società per contratti di abbonamento a un servizio di telefonia mobile).

Corte giustizia UE sez. VIII, 17/09/2015, n.416

Messaggio pubblicitario contratti di telefonia

Si pone in contrasto con il divieto di utilizzare contenuti volgari e di operare discriminazioni di genere, ledendo la dignità della donna, di cui agli artt. 9 e 10 del CAP, il messaggio pubblicitario diffuso da un’associazione di consumatori e volto a promuovere un’azione collettiva – nello specifico per il recupero della tassa di concessione governativa applicata ai contratti di telefonia mobile – che presenti due immagini femminili in atteggiamento provocante e seduttivo, del tutto privo di correlazione con il contenuto del messaggio stesso, comportando un utilizzo distorto dello stereotipo femminile connotato da gratuita volgarità.

Giurì cod. aut. pubb.ria, 25/03/2014, n.9

Pagamento delle tasse sulle concessioni governative

Non sussiste alcun obbligo, per carenza del presupposto oggettivo, di pagamento delle tasse sulle concessioni governative per i contratti di telefonia mobile stipulati da un ente pubblico, pertanto l’accertamento nei confronti dell’ente stesso è illegittimo..

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XXXIX, 24/06/2013, n.328

Contratti di telefonia mobile in abbonamento

Per quanto riguarda i contratti di telefonia mobile in abbonamento, il diniego dell’istanza di rimborso della relativa tassa di concessione governativa è legittimo, in quanto il documento sostitutivo della licenza ha natura autorizzatoria e il

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momento impositivo coincide con il pagamento dei corrispettivi periodici. Occorre precisare che non ha alcuna importanza il fatto che i contratti di telefonia mobile prepagati vengano trattati in modo diverso, perché tali servizi vengono erogati con modalità differenti.

Comm. trib. prov.le Mantova sez. I, 12/02/2013, n.20

Contratti di attivazione di utenze di telefonia cellulare

La truffa consistita nella falsa formazione di contratti di attivazione di utenze di telefonia cellulare per ricevere le provvigioni corrisposte dal gestore si consuma nel momento della ricezione di queste ultime, costituenti l’ingiusto profitto perseguito dall’agente.

Cassazione penale sez. II, 05/02/2013, n.8438

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