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C I T T À DI T R E C A T E

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Academic year: 2022

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C I T T À DI T R E C A T E

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2017.

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione Preintesa 26/10/2017 Periodo temporale di vigenza Anno 2017

Composizione

della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

Presidente: Segretario Generale dott.ssa Carmen Cirigliano Componenti: Sindaco Federico Binatti

Resp. Settore Person./Organizz. dott. Andrea Cerina Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):

CGIL-FP, CISL-FP, UNDEL-UIL, CSA Regioni e autonomie locali, DICCAP-SULPM

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):

CGIL-FP, CISL-FP, DICCAP-SULPM Soggetti destinatari Personale non dirigente

Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2017;

b) fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettera D) del CCNL 1.4.1999;

c) fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettera E) del CCNL 1.4.1999;

d) fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettera F) del CCNL 1.4.1999;

e) fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettera I) del CCNL 1.4.1999;

f) individuazione progetti finanziati ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 e corresponsione dei compensi relativi;

g) individuazione somma ad integrazione del fondo 2017 parte variabile, applicando l’art. 15 comma 2 (somma massima: 1,2% monte salari 97)

(2)

Non è stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno, in quanto l’organo monocratico è scaduto il 31/7/2017 ed è ancora in atto la procedura per la nuova nomina.

La presente relazione verrà sottoposta al nuovo OIV, non appena nominato.

Intervento dell’Organo di controllo interno.

Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli:

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs.

150/2009:

Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione, approvato in data 10/04/2017 con delibera di Giunta Comunale n. 88

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009:

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019 (nel quale confluisce – come misura generale obbligatoria - la Sezione della Trasparenza, secondo gli indirizzi dettati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la determina 12 del 28/10/2015 ed ulteriormente chiariti nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato lo scorso 4 agosto) è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 22 in data 26/01/2017 e successivamente aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 147 in data 29/06/2017

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009:

Sì per quanto di competenza.

Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di

inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

L’OIV ha validato la relazione e verificato la rendicontazione dello strumento di programmazione operativa (PEG)

Eventuali osservazioni

(3)

Modulo 2

Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo – stralcio economico:

Per quanto riguarda il contratto decentrato per le risorse dell’anno 2017 le delegazioni stabiliscono la seguente destinazione delle risorse:

1) la quota della produttività collettiva e individuale si erogherà con le stesse modalità degli anni precedenti.

Vista la Delibera di G.C. n. 233 del 26/10/2017 con la quale vengono definiti i seguenti criteri:

a) i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di valutazione, dovranno potenzialmente essere diretti a tutto il personale, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 37 del CCNL 2002/2005 e dovranno essere strettamente correlati al sistema di programmazione ed al sistema di controllo di gestione; tali compensi dovranno progressivamente raggiungere la quota prevalente del fondo risorse decentrate;

b) l’utilizzo del fondo risorse decentrate sarà operato nel rispetto del CCNL e delle norme di legge vigenti ed in particolare prevedendo il riconoscimento di indennità ed altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo laddove ne sussistano i presupposti (es. indennità di turno, rischio, ecc..):

- per quanto riguarda le indennità di rischio e di disagio si stabilisce di mantenere i criteri già approvati per l’erogazione della produttività dell’anno 2016, stante il fatto che le P.O. e il Segretario Generale avevano individuato, tenuto conto delle situazioni organizzative dei singoli settori e delle indicazione dell’ARAN, i dipendenti ai quali sarebbero state assegnate le due indennità, così come indicato nel verbale in data 12/5/15 prot. 14289 firmato da tutte le P.O.;

- per quanto riguarda l’indennità di specifiche responsabilità (art. 17 c. 2 Lettera F CCNL 1/4/99) la Giunta Comunale, preso atto delle proposte delle P.O., sentiti il Segretario Generale e l’O.I.V., ha individuato formalmente, con delibera n. 97 del 26/05/15 di cui sopra, per l’assegnazione dell’istituto di che trattasi le seguenti posizioni:

• economo comunale

• vicecomandante del corpo di P.M.

• responsabile ufficio viabilità

proponendo un budget complessivo annuo per il 2015 pari a 4.400,00 euro da assegnare alle tre posizioni individuate, secondo i criteri previsti dal contratto integrativo decentrato; tale budget era stato confermato per l’anno 2016, e fatte le dovute valutazioni si decide di confermare tale importo e i medesimi criteri anche per l’anno 2017;

- in base alla convenzione tra i Comuni di Trecate e Sozzago per l’esercizio in forma associata di alcune funzioni in materia urbanistica e di lavori pubblici, approvata con delibera di C.C. n. 50 del 23/12/14, nonché secondo le disposizioni della delibera di G.C. n. 7 del 20/01/15, all’addetta allo sportello Unico per le attività produttive del Comune di Trecate viene riconosciuta l’indennità di 2° livello, pari ad euro 2.500,00 annui, finanziata dal comune di Sozzago, inoltre una quota pari ad euro 500,00 è riservata alla remunerazione delle attività relative ai servizi catastali;

c) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o di risultati, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17 CCNL 01/04/1999, saranno erogate a seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente alla realizzazione del progetto o del risultato da parte dell’Ente;

d) ai singoli partecipanti ai progetti verrà data la possibilità di scelta delle modalità di pagamento delle somme relative, in alternativa entro febbraio, previa rendicontazione delle Posizioni Organizzative, o insieme alla produttività collettiva, a conclusione della procedura di valutazione delle Performance;

(4)

e) l’indennità di cui all’art. 17 comma 2 lettera I del CCNL 1/4/99, attribuibile ai dipendenti che effettuano relazioni con il pubblico, verrà erogata nell’importo massimo annuo di euro 300,00;

Le risorse economiche, destinate alla produttività sono suddivise pro-quota tra il personale dipendente sulla base della percentuale di coinvolgimento dei dipendenti e distribuite sulla base del raggiungimento dei vari obiettivi assegnati e dei comportamenti organizzativi.

Art. 37 CCNL 22.1.2004 “1. La attribuzione dei compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta alle P.O. nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.”

Art.18 D.lgs 150/2009 “Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance”

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, perchè valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici.

2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

2) La quota inerente l’1,2% m.s. 97 (art 15 comma 2 CCNL 1.4.99), per un importo di € 11.733,26 (anziché per la somma massima attribuibile, pari ad euro 15.633,26, utilizzando la differenza di euro 3.900,00, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/99), che l’amministrazione comunale ha stanziato sul fondo parte variabile per il 2017, sarà erogata tutta con la produttività e destinata al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, così come richiesto dalla normativa. L’OIV dovrà certificare che l’effettivo utilizzo della somma stanziata corrisponda a quanto indicato nelle disposizioni suddette.

3) La ulteriore somma aggiuntiva di Euro 24.000,00, stanziata dall’Amministrazione Comunale, in base all’art.

15 comma 5 sarà distribuita, finanziando i seguenti progetti:

Settore Progetto: Importo

Settore Cultura Promozione eventi 500

Biblioteca civica: riorganizzazione del servizio (originariamente previsto

in collaborazione con LL.PP.) 600

TOTALE 1.100

Settore Amministrativo Trasparenza e Anticorruzione 800

Riorganizzazione servizi cimiteriali 900

Riorganizzazione servizio leva 300

TOTALE 2.000

Settore Servizi Sociali ASLo – Emergenze abitative 1.000

Amministrazione di sostegno e tutele 1.000

Contributo regionale fondo morosità incolpevole (FIMI) 500

TOTALE 2.500 Settore

Personale/Organizzazione Procedura pensioni - passweb 800

(5)

Buono servizi lavoro per disoccupati da almeno sei mesi 2.100 TOTALE 2.900

Settore Ragioneria Aggiornamento banca dati comunale e conseguente emissione di avvisi 1.000 TOTALE 1.000

Settore Urbanistica/Ecologia Decoro urbano 1.000

TOTALE 1.000

Settore P.M. Trecate più sicura 9.500

TOTALE 9.500

Progetti in condivisione:

Settori LL.PP./Viabilità Pronta disponibilità 4.000

TOTALE 4.000

4) Per i seguenti istituti contrattuali si prende atto della individuazione degli aventi diritto effettuata in base a quanto previsto dal nuovo contratto integrativo decentrato:

• Indennità di rischio – art. 17, comma 2, lett. D) CCNL 1.4.1999: assegnata secondo l’importo stabilito dai contratti collettivi vigenti;

• Esercizio attività disagiate - art. 17, comma 2, lett. E) CCNL 1.4.1999:

per compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C:

mantenuti gli stessi criteri concordati nell’anno 2016: la quota annuale per il messo e da suddividere tra gli addetti dello sportello socio-assistenziale viene indicata in euro 400,00 procapite, oltre ad una quota pari ad euro 20,00 ad uscita da assegnare ai dipendenti chiamati a partecipare alle manifestazioni organizzate dall’Ente fuori dal normale orario di lavoro;

• Indennità di secondo livello – art. 17, comma 2, lett. F) CCNL 1.4.1999:

Art. 7 CCNL 9/5/2006 “1. La lett. f) del comma 2, dell’art.17 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituita dalla seguente: "f) compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi:

l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.”

mantenuti gli stessi criteri concordati nell’anno 2016: viene stanziato l’importo annuo di euro 4.400,00 che verrà suddiviso tra le figure individuate in base all’art. 14 del contratto integrativo decentrato (economo, vicecomandante P.M. e responsabile ufficio viabilità):

Art. 14 - Specifiche Responsabilità

1. In applicazione dell’art. 17, comma 2, lettera f), del CCNL 1/4/1999, come modificato dall’art.

7, comma 1, del CCNL 9/5/2006, viene prevista una specifica indennità finalizzata a compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle cat.

B e C, quando non trovi applicazione lo speciale disciplinare di cui all’art. 11, comma3, del CCNL 31/03/1999 e da parte del personale di cat. D che non risulti incaricato di posizione organizzativa.

2. Ai fini del riconoscimento dell’indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro devono presentare, oltre ad una formale individuazione dalla Giunta Comunale, declinata nel Piano delle Performance, almeno due fattispecie di rilevanti responsabilità di seguito indicate, mediante assunzione delle responsabilità stesse in modo prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto alle prestazioni rese:

a) direzione, ovvero coordinamento di uffici e dei correlati procedimenti amministrativi di elevata complessità in piena autonomia gestionale e operativa.

b) Svolgimento di funzioni per cui è prevista l’iscrizione all’albo professionale.

c) Gestione di procedimenti, a rilevanza interna ed esterna, di elevata complessità.

(per quanto riguarda i procedimenti a rilevanza interna sono da escludere le sole assegnazioni di responsabilità di procedimento ed i procedimenti devono essere individuati con apposito atto organizzativo dalla Giunta Comunale).

d) Responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici particolarmente

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complessi e straordinari rispetto all’attività ordinaria ascrivibile alla propria qualifica o posizione definita dalla Giunta Comunale.

e) Responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro per la realizzazione di piani/programmi individuati dalla Giunta Comunale di particolare complessità e straordinari rispetto all’attività prevalente.

f) Responsabilità di esercizio di mansioni straordinarie o periodiche individuate dalla Giunta Comunale ascrivibili a categorie superiori, laddove non vi siano le condizioni per l’affidamento di mansioni superiori.

• Esercizio compiti di particolari responsabilità - art. 17, comma 2, lett. I) CCNL 1.4.1999:

CCNL 22/01/2004 “ compensare le specifiche responsabilità del personale derivanti dalle qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe, ufficiale elettorale nonché di resp. dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di uff. giudiziario attribuite ai messi notificatori, compensare infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile”

L’indennità, attribuibile ai dipendenti che effettuano relazioni con il pubblico, verrà erogata nell’importo massimo annuo di euro 300,00.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all’articolo 10 del contratto collettivo decentrato integrativo le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione* Importo

Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività 36.501,94

Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali

61.200,00 Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e

risultato p.o.

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo

39.700,00

Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio 2.000,00

Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità

4.400,00 Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse

indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)

15.000,00

Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità

4.350,00 Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo

nido d’infanzia

Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente

2.200,00

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 40.800,00

Somme rinviate

Altro 24.500,00

Totale 230.651,94

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 C) effetti abrogativi impliciti

Il D.lgs 150/2009 ha apportato modifiche sostanziali al D.lgs 165/2001 restringendo e modificando ampiamente le materie destinate alla contrattazione integrativa definendo in maniera sensibilmente differente rispetto al passato le materie destinate alla contrattazione, concertazione ed informazione.

In merito all’applicabilità delle disposizioni dei Titoli II e III del d.lgs. n. 150 del 2009 per le Regioni e gli Enti locali sono stati adeguati i propri ordinamenti ai relativi principi entro il termine del 31 dicembre 2010.

Le citate disposizioni inoltre stabiliscono che:

a) la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali;

(7)

b) sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale (ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421;

c) la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche;

d) la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;

e) la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance; a tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

Relativamente al punto b), si ritiene opportuno sottolineare che ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 34 del d.lgs. n. 150 del 2009, “le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro”, fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

Atteso quanto previsto anche dall’articolo 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 54 del d. lgs. n. 150 del 2009, quindi:

a) la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della micro-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n.

165 del 2001); ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell’organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l’ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali;

b) in tali materie – esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell’informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali. Resta ferma in ogni caso la consultazione nei casi previsti dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Queste disposizioni, non essendo previsto dalla legge un termine di adeguamento, operano dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009. Nei confronti dei contratti collettivi che dispongano in modo diverso vengono applicati i meccanismi di eterointegrazione contrattuale previsti dagli articoli 1339 ed 1414, secondo comma, codice civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del d.lgs.

n. 165 del 2001 (come modificato dall’art. 33 del d. lgs. n. 150 del 2009). In queste ipotesi la norma contrattuale difforme viene automaticamente sostituita da quella primaria contenuta nell’articolo 5, comma 2 (come modificato dall’art. 34 del d. lgs. n. 150 del 2009), che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha carattere imperativo ed è quindi inderogabile, al pari di tutte le norme del d.lgs. n. 165 del 2001. Per cui, nelle predette materie, le forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, “regrediscono” all’informazione. A maggior ragione, per dettato testuale ed esegesi sistematica, nelle materie oggetto di macro-organizzazione, nei cui margini è contenuta l’attività di micro-organizzazione ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono attivarsi forme di partecipazione sindacale diverse dall’informazione.

Relativamente a quanto previsto dal titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009 (Merito e Premi), vengono, tra le altre, in rilievo le disposizioni che attengono all’attribuzione delle progressioni economiche/orizzontali, che andranno previste selettivamente sulla base dei risultati conseguiti ed allo sviluppo delle competenze professionali ed esclusivamente nei confronti di una quota di personale (articolo 23), e quelle relative alle progressioni verticali, che rimangono equiparate al pubblico concorso e sono precluse dalla contrattazione (articolo 24); ovvero quelle che promuovono il merito e la performance organizzativa e individuale attraverso sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche (articolo 18).

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità L’O.I.V. ha verificato che il “Sistema di misurazione e valutazione delle performance” fosse coerente con i criteri espressi dall’art. 7 comma del 3 del Dlgs. 150/09.

Con il CCDI sottoscritto nel 2015, relativo al quadriennio 1/1/2015-31/12/2018, si sono riconfermati i criteri di distribuzione della produttività già utilizzati negli anni precedenti, previsti con le seguenti modalità:

* Personale non titolare di PO:

(8)

Le risorse destinate alle performance organizzativa individuale sono ripartite per ciascun settore con il metodo ormai consolidato negli anni precedenti, che tiene conto del numero dei dipendenti e dal loro livello. Per il calcolo si tiene conto inoltre delle frazioni per assunzioni/cessazioni in corso d’anno.

La determinazione del budget assegnato ad ogni settore viene calcolata tenendo conto del numero di dipendenti per ogni settore e della valutazione della P.O. di riferimento in relazione alle Performance.

Dopo aver ottenuto il valore punto in base al budget totale a disposizione si moltiplica lo stesso per il punteggio ottenuto da ogni settore.

A consuntivo, l’OIV, verificato il conseguimento degli obiettivi e dei processi, ne certifica la percentuale di raggiungimento, che determina il budget definitivo da distribuire ai dipendenti in proporzione alla percentuale finale di apporto quali-quantitativo e alla valutazione espressa dalla P.O. di riferimento secondo le schede approvate.

La scheda di valutazione, con la percentuale di apporto a ciascuno dei processi (attesa e definitiva) e il peso attribuito ai comportamenti, viene portata a conoscenza di ognuno, secondo le modalità e i tempi previsti dalla metodologia di valutazione della performance.

Le risorse destinate alla performance organizzativa ed individuale saranno corrisposte al personale avente titolo, al termine del processo di valutazione.

La valutazione, ai fini della premialità, è effettuata sul personale in sevizio con un periodo superiore ai tre mesi nell’anno.

Il budget individuale ai fini della presenza in servizio è abbattuto per dodicesimi se l’assenza dal servizio è superiore a 30 giorni; entro i 30 giorni è ricondotta alla valutazione.

Le eventuali economie determinate dalla valutazione individuale saranno ripartite tra le valutazioni uguali e superiori al 88% sulla base del riparto per valore punto nel limite del budget del processo/obiettivo.

Qualora non si potessero ripartire nel processo i resti per effetto di valutazioni inferiori al 88% gli eventuali residui saranno attribuiti a processi similari performanti su proposta del gruppo delle P.O. e validazione dell’OIV. Per il personale dipendente non titolare di Posizione Organizzativa all’interno dell’ambito E (valutazione inferiore al 70%) solo le valutazioni inferiori a 60 determinano le conseguenze previste dalla legge.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

In passato, per il periodo 2010-2014 non sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali, in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010 ed in virtù della L. n. 122/2010.

Per il 2015 l’Amministrazione ha riproposto in contrattazione i criteri di progressione economica utilizzati prima della sospensione di legge, ma i dipendenti comunali, specificamente interpellati con apposito referendum, hanno scelto di sospendere per un ulteriore annualità tali progressioni, in attesa del rinnovo del contratto nazionale.

Tale sospensione è perdurata nel 2016, e perdura ancora nel 2017, in quanto non si è ancora attuato il rinnovo del contratto del pubblico impiego.

Non sono stati contrattati quindi nuovi criteri.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Ai sensi dell’attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi, ogni anno l’Ente è tenuto ad approvare un Piano delle Performance che deve contenere le attività di processo dell’Ente riferite ai servizi gestiti ed eventuali obiettivi strategici annuali determinati dalla Giunta Comunale.

Con Delibera n. 88 del 10/04/2017 la G.C. ha approvato il PEG 2017/2019 unificato con il Piano delle Performance e il Piano dettagliato degli obiettivi, recependo nel PEG, strutturato per missioni e programmi e per centri di responsabilità, quanto previsto nel DUP e nel bilancio di previsione approvati rispettivamente con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 e n. 18 del 20.03.2017 ed affidando ai Responsabili di Settore la realizzazione delle attività gestionali e degli obiettivi, sulla base delle risorse finanziarie, nonché delle risorse umane e strumentali, necessarie.

Dalla sottoscrizione dello stralcio economico del Contratto integrativo decentrato per l’anno 2017, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi, così come sopra specificato, ci si attende un incremento della produttività del personale in percentuali differenti a seconda del settore e dell’attività di riferimento, come espressamente indicato dai valori attesi elencati nel Piano delle Perfomance.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Riferimenti

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