Addebito separazione per violenze: Cassazione e giurisprudenza
9 Marzo 2021Redazione
Condotte violente del marito a carico della moglie: l’addebito nella separazione non comporta automaticamente l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento se l’ex coniuge è indipendente
economicamente. L’abbandono della casa coniugale è giustificato.
Le violenze inflitte al coniuge determinano la separazione con addebito senza necessità di comparare il comportamento dell’altro coniuge
Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n.31901
Separazione e addebito, l’aggressione fisica del marito non giustifica l’infedeltà della moglie
Ai fini dell’addebito della separazione, se la condotta violenta dell’ex marito non può giustificare la relazione extraconiugale della consorte e comporta l’addebito allo stesso, la separazione può essere addebitata anche a quest’ultima, qualora la relazione extraconiugale risulti provata.
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2018, n.3923
La moglie lascia la casa coniugale per il
comportamento violento del marito:
niente addebito
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In tema di separazione, se risulta provato (come nella specie) che i comportamenti violenti del marito abbiano costretto la moglie ad abbondonare il tetto coniugale, l’allontanamento della donna non può esser valutato ai fini dell’addebito della separazione.
Cassazione civile sez. VI, 11/09/2017, n.21086
Addebitabilità della separazione al coniuge che compie atti di violenza nei confronti dell’altro
Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
Le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388
Violenze fisiche e addebito nella separazione
In tema di separazione dei coniugi, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole (quand’anche concretizzantisi in un unico episodio di percosse) non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore.
Tribunale Salerno sez. I, 03/11/2020, n.2676
L’allontanamento dalla casa familiare senza il consenso dell’altro coniuge è causa di addebito poiché porta all’impossibilità di coabitazione, ma tale violazione non sussiste qualora risulti giustificato da giusta causa, quali le violenze fisiche, che costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
Tribunale Frosinone, 08/07/2020, n.475
Non sono idonei ad assurgere al rango di condotta integrante il reato di maltrattamenti in famiglia la situazione i fatti rappresentati dalla p.o., emersi in sede dibattimentale, di forte frustrazione familiare creata dalla crisi coniugale, elevata tensione alimentata da questioni economiche, disaccordo sull’educazione dei figli, il non considerare né trattare il coniuge come membro della famiglia e nel reciproco offendersi nel corso dei litigi. Allo stato, infatti, una siffatta situazione familiare, descritta dalla p.o. in maniera contraddittoria, lacunosa, generica e, pertanto, non attendibile, e dalla quale, inoltre, non emerga una vera e propria
condotta violenta e di sopraffazione protratta in un’ottica vessatoria, non può avere alcuna rilevanza ai fini dell’addebito di responsabilità del reato di maltrattamenti.
Tribunale Taranto sez. I, 03/07/2020, n.264
Le violenze fisiche nel rapporto coniugale costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti lesivi della pari dignità della persona, i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Tribunale Terni, 20/04/2020, n.254
In tema di separazione dei coniugi, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Tribunale Perugia sez. I, 25/03/2020, n.404
In tema di separazione, le accertate violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore.
L’allontanamento della moglie dalla casa familiare deve pertanto ritenuta avvenuta in una situazione in cui la convivenza coniugale era ormai già divenuta intollerabile, di tal che detto allontanamento non può reputarsi comportamento
contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e di conseguenza questa Corte conferma la sentenza di primo grado in merito all’addebito della separazione all’appellante, rigettando il relativo motivo di gravame.
Corte appello L’Aquila, 18/03/2020, n.448
I maltrattamenti, da intendersi come violenze non solo fisiche ma anche morali che un coniuge infligge all’altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un vulnus di tale gravità rispetto ai doveri coniugali da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
Tribunale Vicenza sez. II, 05/03/2020, n.537
La dichiarazione di addebito implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza. In questo contesto, nello specifico, va ricordato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Tribunale Vicenza sez. II, 04/02/2020, n.238
In tema di separazione dei coniugi, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di
per sé sole, quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
Corte appello Roma, 10/01/2020, n.134
Anche un singolo atto di violenza al coniuge giustifica l’addebito della separazione
Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Sulla base di tanto, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.
Tribunale Vicenza sez. II, 11/11/2019, n.2330
La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa neppure qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.
Tribunale Modena sez. I, 04/06/2019, n.878
Giudizio di separazione e addebito:
riparto dell’onere della prova
Nel giudizio di separazione, il coniuge che richiede l’addebito a carico dell’altro coniuge è gravato dall’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell’altro coniuge eccepire l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda. Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l’adozione della pronuncia di separazione con addebito. Ciò è accaduto nel caso di specie, ove in assenza di una prova circa l’infedeltà o la violenza perpetrata all’interno delle mura domestiche, la rottura dell’unione matrimoniale è stata ricondotta alla obiettiva impossibilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, caratterizzata da tempo da incomprensioni e incompatibilità che avevano portato ad un continuo stato di tensione e a litigi con progressivo deterioramento dei legami familiari.
Corte appello Ancona sez. II, 04/11/2019, n.1572
Maltrattamenti in famiglia: per provare l’addebito della separazione può essere utilizzata la sentenza di condanna del coniuge
La prova dell’addebito della separazione non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale ma a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze documentali quali la sentenza pronunciata nell’ambito di un procedimento penale ove il coniuge è stato condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. e dalla quale emerge una condotta tenuta dallo stesso marito prevaricatoria, offensiva ed infine violenta a carico della moglie, cui va, pertanto, attribuito l’addebito dell’intervenuta separazione risultando tali comportamenti caratterizzati da indubbia incidenza causale rispetto alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie.
Corte appello Ancona, 12/02/2019, n.206
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