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Concordato preventivo: cos è?

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Concordato preventivo: cos’è?

Autore: Sabrina Mirabelli | 03/05/2021

In caso di insolvenza, l’imprenditore può ricorrere ad una particolare procedura, per tentare di risanare l’impresa e soddisfare i creditori anche in parte.

L’imprenditore in crisi o che versa in uno stato di insolvenza, il quale cioè non riesce ad adempiere alle proprie obbligazioni per mancanza dei mezzi necessari per effettuare i pagamenti dovuti, al fine di evitare la dichiarazione di fallimento

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può chiedere di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo [1].

Ma cos’è il concordato preventivo? Nello specifico, si tratta di uno strumento concesso all’imprenditore grazie al quale questi cerca di conseguire l’obiettivo del risanamento e soprattutto della continuazione dell’attività di impresa.

Al contempo, rappresenta una forma di tutela sia per lo stesso imprenditore che con l’accesso al concordato preventivo blocca ogni possibile azione esecutiva nei suoi confronti sia per i creditori, i quali possono ottenere il soddisfacimento, anche parziale, delle proprie pretese in tempi brevi, evitando le lungaggini della procedura fallimentare.

Concordato preventivo: i requisiti per l’ammissibilità

Per l’ammissibilità della domanda di concordato preventivo devono sussistere determinati requisiti soggettivi ed oggettivi. Sotto il primo profilo i debitori devono essere imprenditori che esercitano un’attività commerciale.

Non sono soggetti alle disposizioni sul concordato preventivo gli imprenditori che:

hanno avuto, nei tre servizi antecedenti la data di deposito dell’istanza o 1.

dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;

hanno realizzato nello stesso periodo dei ricavi lordi per un ammontare 2.

complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;

hanno un ammontare di debiti non superiore a 500.000 euro;

3.

Tali limiti sono aggiornati ogni tre anni con un decreto del ministero della Giustizia.

Il presupposto oggettivo è rappresentato dal fatto che l’imprenditore si deve trovare in uno stato di crisi o di insolvenza.

Qual è il contenuto della domanda di

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ammissione

Secondo quanto disposto dalla legge fallimentare l’imprenditore che si trova in stato di crisi o anche di insolvenza, può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano, che può prevedere:

la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso 1.

qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di 2.

concordato ad un assuntore [2]; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e 3.

interessi economici omogenei;

trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

4.

Come va presentata la domanda

La domanda di ammissione al concordato preventivo deve essere presentata con ricorso sottoscritto dall’imprenditore, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale. Alla stessa vanno allegati:

una specifica documentazione: una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (privilegi, pegni, ipoteche), l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;

un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

Il piano e la documentazione devono essere accompagnati da una relazione

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redatta da un professionista (nella specie un ragioniere, un commercialista, un avvocato regolarmente iscritto all’albo anche dei revisori contabili se occorre), che certifichi con chiarezza la regolarità dei dati forniti e la fattibilità del piano.

La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa, altresì, copia degli atti e documenti già depositati nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall’articolo 172 Legge Fallimentare [3].

Come si svolge la procedura di concordato preventivo

In maniera estremamente sintetica, vediamo le vari fasi in cui può articolarsi la procedura di concordato preventivo.

Fin da subito, il tribunale può nominare un commissario giudiziale con funzioni ausiliarie. La legge fallimentare attribuisce a tale organo un potere di controllo e vigilanza sull’attività svolta dall’imprenditore, collaborando con quest’ultimo nella gestione dell’attività d’impresa e nell’esecuzione degli obblighi concordatari.

Il commissario, quando accerta che il debitore ha posto in essere omissioni, mancanze o violazioni di cui all’articolo 173 legge fallimentare, deve riferirne subito al tribunale, che può dichiarare improcedibile la domanda e, sussistendone i presupposti, può dichiarare il fallimento dell’imprenditore.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di ammissione, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo, il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Prima di dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo, il tribunale in camera di consiglio, esegue un controllo di legittimità della domanda al fine di accertare l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e la regolarità della procedura. Se il giudizio di ammissione dà esito positivo, il tribunale dispone con decreto l’apertura della procedura, delega un giudice alla procedura di concordato, ordina la convocazione dei creditori non oltre 120 giorni dalla data del

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provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori, nomina il commissario giudiziale, stabilisce il termine non superiore a 15 giorni per il deposito delle somme occorrenti per le spese della procedura [4].

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto, non possono sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore [5].

Durante l’adunanza convocata dal commissario giudiziale, i creditori sono chiamati a votare sulla proposta di concordato. Il commissario giudiziale, in apertura della stessa, illustra la propria relazione e le eventuali nuove proposte dell’imprenditore, che possono essere modificate sino all’apertura delle operazioni di voto. Queste ultime possono anche svolgersi, se necessario, in più udienze.

Il commissario giudiziale, in apertura dell’adunanza, illustra la propria relazione e le eventuali nuove proposte dell’imprenditore, che possono essere modificate sino all’apertura delle operazioni di voto. Queste ultime possono anche svolgersi, se necessario, in più udienze.

Il concordato preventivo è approvato se raggiunge il voto favorevole di tutti i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto [6].

Se, invece, all’esito delle operazioni di voto non si raggiunge la predetta maggioranza, il Tribunale rigetta la proposta di concordato preventivo, per poi dichiarare, su istanza del pubblico ministero o dei creditori, il fallimento del debitore.

Dopo l’approvazione del concordato, si apre una fase successiva durante la quale il tribunale, in assenza di opposizioni e una volta accertato l’esito della votazione e la regolarità della procedura, omologa il concordato con decreto [7].

Si procede così al soddisfacimento dei creditori sulla base dei requisiti risultanti dalla proposta.

Con l’omologazione si chiude la procedura di concordato preventivo e l’imprenditore insolvente può nuovamente disporre di tutti i suoi beni.

L’omologazione, che è soggetta anche a pubblicità, deve intervenire nel termine di 9 mesi dalla presentazione del ricorso; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di 60 giorni [8].

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I creditori possono chiedere la risoluzione del concordato se le garanzie promesse o se gli obblighi non vengono adempiuti entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato [9].

Il concordato può essere annullato se, successivamente all’omologazione, si scopre che il debitore ha sottratto dolosamente una parte considerevole dell’attivo oppure ha esposto passività inesistenti. L’azione di annullamento va proposta entro 6 mesi dalla conoscenza del dolo oppure secondo la previsione dell’articolo 137 Legge Fallimentare.

Note

[1] Art. 160 L.F. [2] L’assuntore è un soggetto terzo, che si accolla tutti i debiti dell'imprenditore, in via solidale, o anche con la sua immediata liberazione. [3] Art.

161 L.F. [4] Art. 163 L.F. [5] Art. 168 L.F. [6] Art. 177 co.1 L.F. [7] Art. 180 L.F. [8]

Art. 181 L.F. [9] Art. 186 L.F.

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