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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

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(1)

Il Processo telematico alla luce del Decreto del 23 dicembre 2013 n. 163

Aurelio Parente

Componente “Gruppo di lavoro per il processo tributario telematico” e

CONVEGNO

(2)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Il contenzioso tributario è definito un processo

“cartolare” e tutte le sue fasi sono scandite ed influenzate dalla produzione dei documenti, ossia dalle tempistiche, formalità e regole processuali inerenti alle modalità con cui essi debbono essere portati a conoscenza delle parti o depositati nel fascicolo del processo.

Le principali criticità individuabili nella attuale gestione

cartacea attengono sia a semplici adempimenti di

procedura che alla attività giurisdizionale, ma tutti con

effetti, anche gravi, sui tempi dell’iter processuale,

(3)

A causa delle procedure cartacee le fasi di

“lavorazione” del procedimento tributario presentano tempi medi estremamente disomogenei da una commissione all’altra e da un grado di giudizio all’altro.

I tempi che intercorrono nei passaggi interni tra i soggetti preposti alla trattazione del fascicolo, dalla semplice assegnazione del ricorso alla firma della sentenza, influenzano sensibilmente la durata del processo.

Tempi e modi del processo tributario cartaceo

(4)

Tempi e modi del processo tributario cartaceo

In particolare, con riferimento alle risultanze del biennio 2012-2013, abbiamo, ad esempio che:

 Dalla trasmissione del fascicolo al Presidente alla assegnazione alle sezioni intercorrono mediamente 98 giorni;(+- 141 nelle CTP e +- 62 nelle CTR)

 Il deposito di un decreto di estinzione della controversia avviene in media in 375 giorni; (+- 447 nelle CTP e +- 298 nelle CTR)

 La decisione sulle istanze di sospensione avviene in

(5)

Tempi e modi del processo tributario cartaceo

 Tra la data dell’ultima udienza tenuta ed il deposito della sentenza emessa trascorrono in media 58 giorni; (+- 54 nelle CTP e +- 61 nelle CTR)

 Il complessivo tempo medio del processo tributario, dal

deposito del ricorso a quello della sentenza, è

quantificabile attualmente in 702 giorni; (+- 806 nelle CTP

e +- 599 nelle CTR)

(6)

LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO

In via generale: non può non evidenziarsi come la introduzione della possibilità di formare, sottoscrivere, notificare, depositare e consultare ogni atto del fascicolo processuale a mezzo di procedure telematiche sia idoneo ad essere risolutivo di tutte quelle problematiche connesse alla produzione e veicolazione fisica degli atti processuali.

La delocalizzazione della segreteria di Commissione

comporta, senza bisogno di prove, l’abbattimento drastico

della maggior parte dei tempi dell’iter processuale e di

buona parte dei costi connessi, ma i benefici conseguibili

(7)

LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO

In particolare:

 Attraverso il S.I.Gi.T. le parti, dopo aver predisposto off

line il ricorso a mezzo di un programma di office

automation, allegano tutti gli atti del fascicolo processuale

e lo inviano telematicamente alla Commissione Tributaria,

dopo una validazione formale che ne assicura la

completezza e validità, attraverso le politiche di controllo

dei formati documentali e della tipologia di atti

necessari o dichiarati quali allegati, a seconda del

contenuto della NIR

(8)

LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO

 Una volta che il ricorso è stato depositato in Commissione trovano attuazione tutti i possibili benefici conseguibili con l’utilizzo del Processo Tributario Telematico rispetto alle procedure cartacee per quanto alle “fasi di lavorazione” del procedimento tributario;

grazie alla virtualizzazione dei fascicoli esse potranno

arrivare, a regime e nella maggior parte dei casi, anche

ad essere rese omogenee nei tempi medi da una

commissione all’altra e da un grado di giudizio all’altro.

(9)

LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO

 In via generale la immediata e piena disponibilità degli atti processuali per tutti i componenti del collegio e della segreteria riduce di oltre il 60% tutti i tempi occorrenti di ogni fase processuale.

 Il complessivo tempo medio del processo, dal deposito del

ricorso a quello della sentenza, che abbiamo visto

quantificabile attualmente in circa 702 giorni, considerando

tutti gli abbattimenti temporali introdotti dal telematico, potrà

arrivare ad attestarsi intorno ai 260 giorni, con punte di

eccellenza, soprattutto nelle piccole commissioni, anche

inferiori ai 90 giorni, se consideriamo che già oggi, con il

sistema tradizionale, abbiamo Commissioni con tempi medi

(10)

Il Processo Tributario Telematico

(11)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Il progetto prevede la realizzazione di un Sistema

Informativo a supporto del Processo Tributario (S.I.Gi.T.)

che permetterà l’interazione telematica tra le Commissioni

Tributarie e le parti coinvolte, contribuenti e loro difensori,

uffici impositori, giudici tributari.

(12)

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Per disciplinare l’uso del S.I.GI.T. è stato necessario predisporre un apposito Regolamento, pubblicato sulla G.U.

n. 37 del 14 febbraio 2014, di cui parleremo nella seconda parte del convegno.

Dopo la redazione e pubblicazione in G.U. anche del D.M.

delle regole tecniche, è previsto entro fine 2014 l’avvio del Processo Tributario Telematico nelle prime Commissioni pilota di

Toscana e Umbria.

(13)

IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

(S.I.GI.T.)

(14)

IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Per garantire la sicurezza dei dati l’accesso avviene a seguito di un doppio controllo sull’utente:

credenziali di accesso

e profilazione.

(15)

Il S.I.Gi.T. è strutturato con modalità che assicurano:

a. l'individuazione della Commissione Tributaria e del procedimento;

b. l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto;

c. la trasmissione, la ricezione e la consultazione degli atti;

d. il rilascio delle attestazioni concernenti le attività

di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

(16)

Il processo tributario on-line consentirà

pertanto il deposito telematico dei ricorsi, la

notifica elettronica delle sentenze alle parti e

l’accesso via web al fascicolo informatico

relativo al procedimento.

(17)

Al S.I.Gi.T. possono accedere quali soggetti abilitati, limitatamente ai rispettivi profili di abilitazione:

•le parti;

•i procuratori e i difensori abilitati di cui agli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

•i giudici tributari;

•il personale delle segreterie delle Commissioni Tributarie;

•i consulenti tecnici dei giudici di cui all’articolo 7 del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

(18)

Le comunicazioni per via telematica verso gli uffici

Ricorrente/Difensore

Posta elettronica certificata (PEC)

Ufficio Impositore che ha emesso l’atto

Ricorso

Le parti ricorrenti potranno notificare il proprio ricorso semplicemente a mezzo

della PEC (Posta elettronica certificata) all’Ufficio Impositore che ha emesso l’atto.

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Posta elettronica certificata (PEC)

Commissione Tributaria Provinciale competente

Sistema NSD

Comunicazioni

Ricorrente/Difensore

Le comunicazioni per via telematica verso il ricorrente/difensore

A loro volta le parti processuali riceveranno a mezzo della PEC tutte

le comunicazioni da parte delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.

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Flusso funzionale

1 ° fase : presentazione del ricorso

Ricorso

GiuseppeRossi.doc

Firma elettronica

Ricorso

GiuseppeRossi.pdf.p7m

Canale Telematico

Ricorrente/Difensore

Commissione Tributaria Provinciale /

1.Stesura del ricorso

2.Firma del ricorso

4b.Invio della nota con allegato il ricorso

NOTA DI ISCRIZIONE

A RUOLO

3. Compilazione nota

File PDF/A

PEC

Ufficio impositore

4b.Notifica del ricorso

(21)

Flusso funzionale

2 ° fase : acquisizione del ricorso

Ricors o

Registro generale dei ricorsi

5.Iscrizione del ricorso

6.Formazione del fascicolo informatico del processo

Presidente della Commissione Tributaria

7b.Assegnazione del ricorso

ad una sezione

Presidente di sezione

8.Esame preliminare del ricorso

9a.Inammissibilità

9b. Nomina del relatore e

fissazione data di trattazione

7a.Inammissibilità

(22)

Flusso funzionale

3 ° fase : trattazione, stesura e

trasmissione della sentenza

10.Trattazione in Camera di Consiglio o in pubblica udienza

In fase di udienza il Segretario potrà redigere il verbale di udienza in modalità elettronica.

Sul verbale viene apposta la firma digitale del Segretario e del Presidente del Collegio.

Sentenza

Firma elettronica

Sentenza Giudice

estensore

11.Stesura della sentenza 12.Firma della sentenza

Sentenza.doc

Sentenza.pdf.p7m

(23)

Flusso funzionale 4 ° fase :

acquisizione della sentenza

Segretario della Sezione Presidente del Collegio

Firma elettronica

16.Controfirma della sentenza

15.Invio della sentenza al Presidente del Collegio

18.Invio telematico della sentenza controfirmata al Segretario della Sezione

19.DEPOSITO della sentenza

Sentenza

Sentenza.pdf.p7m.p7m Sentenza.pdf.p7m.p7m.p7m

(24)

Il Processo Tributario Telematico:

Il primo applicativo introdotto nelle Commissioni Tributarie

«Assegnazione alla Sezione»

(Procedura già operativa in Lazio ed Umbria dal 20 maggio

2013 e da giugno 2014 in estensione a tutte le CCTT)

(25)

Nella home page

dell’applicazione il

Presidente trova il

menù dei servizi a

sua disposizione e

che riassumono le

funzioni messe a

punto.

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(29)

IL TESTO DEL

DECRETO

(30)

IL TESTO DEL

DECRETO

(31)

L’ESPERIENZA DELLE REGIONI PILOTA

Il primo anno di funzionamento della assegnazione automatizzata ha innanzi tutto permesso di evidenziare le migliorie possibili in termini di maggior definizione di priorità di raggruppamento dei ricorsi da assegnare per meglio soddisfare le necessarie priorità nelle trattazioni oppure di individuare lacune tecniche del programma, quale il blocco della equa distribuzione percentuale tra le sezioni al verificarsi di modifiche alla assegnazione automatica del singolo ricorso attuata dal Presidente.

Dopo un primo necessario periodo di approccio

al nuovo modo di gestire il proprio lavoro, è

stata registrata una generale soddisfazione da

parte degli utenti, soprattutto per la visione

d’insieme dei fascicoli che il sistema assicura.

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Il regolamento del processo telematico

Da cartaceo Telematico

a

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D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

art. 4 Competenza per territorio

1. Le commissioni tributarie provinciali competenti sono individuate in base alla ubicazione della sede degli uffici impositori contro cui la controversia è proposta ovvero, per il centro di servizio o altre articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, della sede dell'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.

2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

L’introduzione della procedura telematica con la virtualizzazione delle sedi delle commissione, ossia con la possibilità di accedere ai fascicoli della commissione e di depositare atti presso la stessa da qualunque luogo fisico nel quale sia disponibile un collegamento internet, non modifica le disposizioni in merito alla competenza territoriale. La possibilità di visualizzare o depositare gli atti processuali in modalità delocalizzata non deve trarre in inganno in relazione alla competenza per territorio della Commissione ed il ricorrente dovrà sempre fare attenzione alla sede dell’ufficio che ha emesso l’atto che si vuole impugnare; una volta incardinato il contenzioso il ricorrente potrà poi alimentare il fascicolo digitale da ogni postazione internet a sua disposizione.

(34)

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

Art.7 Poteri delle commissioni tributarie.

1. Il giudice, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, ha facoltà di richiedere alle stesse dati, informazioni e chiarimenti.

2. Il giudice, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, può richiedere apposite relazioni ad organi tecnici ovvero disporre consulenza tecnica.

Art. 3 Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché' i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7 possono accedere al S.I.Gi.T. ma limitatamente alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.

Il Regolamento non prevede ancora una specifica sezione dell’applicativo telematico riservata alla veicolazione della documentazione prodotta dagli organi tecnici interpellati dal giudice. Non sembra esserci alcuna preclusione all’utilizzo della PEC, come già disciplinato per le comunicazioni obbligatorie, anche per le richieste di cui al comma 1, inviate agli indirizzi PEC presenti nella NIR.

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Art.9 Organi di assistenza alle commissioni tributarie.

I compiti del personale di Segreteria della Commissione e dei Segretari di Sezione vengono notevolmente snelliti o quantomeno agevolati dalle nuove procedure informatiche introdotte dal Processo Tributario Telematico, in quanto:

•Le attività di sportello sono destinate a diminuire drasticamente a seguito dell’utilizzo del canale telematico;

•Il Segretario di Sezione non deve più curare fisicamente l’assemblaggio del fascicolo di udienza e la sua messa a disposizione per i giudici interessati, per il Presidente di Commissione per l’assegnazione alle sezioni e al Relatore per la preparazione dell’udienza o per quella della sentenza, in quanto queste incombenze vengono svolte in automatico dal programma di gestione fascicoli oppure il programma stesso fa effettuare le operazioni di gestione del fascicolo direttamente via web al giudice interessato.

•Le comunicazioni obbligatorie alle parti vengono predisposte in automatico dal programma e veicolate a mezzo PEC.

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

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Art.11 Capacità di stare in giudizio.

1. Le parti … possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. ...

Art.12 L'assistenza tecnica.

1. Le parti, .., devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. ….

5. Le controversie di valore inferiore a euro 2.582,28, … essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. .

Art. 4 Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa prodotti su supporto informatico, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, e trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori esclusivamente mediante il S.I.Gi.T..

In particolare la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa deve essere autenticata dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale.

Se invece la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori dovranno trasmetterne, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico, attestata come

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

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Art. 16 Comunicazioni e notificazioni

Art. 5 Notificazioni e comunicazioni telematiche

Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7, il quale precisa quali sono quelli validamente utilizzabili. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa (posta elettronica intranet).

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna .

Art. 8 Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici

Qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici e' resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata.

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

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Art.17 Luogo delle comunicazioni e notificazioni.

• Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel

domicilio eletto o, in mancanza, nella

residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio....

2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano l'elezione di domicilio o la

dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono

comunicati o notificati presso la segreteria

Art. 6 Elezione di domicilio digitale e sue variazioni

L'indicazione dell'indirizzo di PEC contenuta nel ricorso

introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.

Art. 7 Indirizzo di posta elettronica certificata

Regola generale è che l'indirizzo di posta elettronica

certificata, le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare ai sensi del CAD, e' quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed e' riportato nella nota di iscrizione a ruolo.

Vengono poi specificati quali devono essere gli indirizzi di PEC validamente utilizzabili per le diverse categorie:

Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di PEC deve coincidere con quello

comunicato ai rispettivi ordini o collegi, e pubblicato nell'INI-

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

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Art.17 Luogo delle comunicazioni e notificazioni.

• Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio....

2. L'indicazione della residenza o della sede e

l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano l'elezione di domicilio o la

dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della

commissione.

Per le societa' e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata

… deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione e pubblicato nell'INI-PEC.

Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata e' quello pubblicato nell'IPA (L'IPA costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti degli Enti Pubblici)

E’ permesso, infine, alle Segreterie delle Commissioni, in caso di errata indicazione dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, di utilizzare gli elenchi consultabili nell'INI- PEC.

Gli indirizzi di PEC degli uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie oltre che nell'IPA sono pubblicati sul portale internet del SIGIT.

E’ opportuno ricordare che l’art. 8 del CAD (Avviso di

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

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art. 17bis reclamo e mediazione

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, …

art. 18 il ricorso

1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.…

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico … salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti …

4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di

Articolo 2 Ambito di applicazione

Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché' quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel regolamento.

Principio fondamentale del PTT è che la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita' telematiche e' tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché' per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

Vale per la sottoscrizione quanto detto all’ Art. 4 “ Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa”

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

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art. 20 Proposizione del ricorso.

1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art.

16.

Articolo 9 Notificazione e deposito degli atti

Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché' quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati tra le parti utilizzando la PEC, mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7 che abbiamo visto stabilisce quelli validamente utilizzabili per ogni categoria.

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

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Art.21 Termine per la proposizione del ricorso.

Il ricorso deve essere proposto a pena di

inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

art. 22 Costituzione in giudizio del ricorrente.

Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena

d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato … ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Art. 5 Notificazioni e comunicazioni telematiche

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche tra le parti (PEC) si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna.

Art. 8 Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici

e Art. 9 Notificazione e deposito degli atti

Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

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art. 22 Costituzione in giudizio del ricorrente.

1. …All'atto della costituzione in giudizio il

ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, ...

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio

fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

art. 25 iscrizione del ricorso nel registro generale

Art. 10 Modalita' di costituzione in giudizio

La costituzione in giudizio del ricorrente avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati.

Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale. (disponibile nel fascicolo informatico)

Art. 19 Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia

All’atto del deposito dovrà essere dimostrato di aver provveduto al pagamento del contributo unificato, effettuato in via telematica secondo le modalità e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, anche se,

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

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art. 23 costituzione in giudizio parte resistente 2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

Art. 9 Notificazione e deposito degli atti e Art. 10 Modalità di costituzione in giudizio

Anche la costituzione in giudizio della parte resistente avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T. le controdeduzioni e gli altri atti (fascicolo di parte resistente)

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

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art. 24 Produzione di documenti e motivi aggiunti

1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

art. 28 Reclamo contro i provvedimenti presidenziali art. 32 Deposito documenti e memorie

Art. 11 Deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio

Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio sono sempre depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di RGR assegnato al ricorso introduttivo. Il deposito degli atti e dei documenti informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.

recante la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al fascicolo informatico.

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

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Art.25 ... Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte.

1. La segreteria della commissione tributaria ..

forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.

3. La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo

Art. 14 Fascicolo informatico

La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T.; esso, difatti, per poter validamente sostituire il fascicolo d’ufficio deve anche contenere le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.

Art. 12 Deposito di atti e documenti non informatici

Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico,

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

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Art.26 Assegnazione del ricorso. 1.Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni; … il PC potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

art. 27 Esame preliminare del ricorso

art. 29 Riunione dei ricorsi 1. In qualunque momento il

presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

art. 30 Nomina relatore e fissazione data trattazione

art. 47 Sospensione dell’atto impugnato 1. Il ricorrente …può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria …

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile …

Tutte le procedure di esame preliminare ed assegnazione dei ricorsi alle sezioni sono automatizzate dalla procedura informatica a disposizione del Presidente di Commissione, il quale può operare via web, consultare i

fascicoli e svolgere da remoto tutte le sue attività su di essi, compresi i decreti di

inammissibilità e di sospensione. L’applicativo informatico fornisce al Presidente tutta una serie di informazioni di dettaglio sul contenuto dei ricorsi utili al fine di una corretta

assegnazione in termini di priorità di

trattazione o di possibili riunificazioni, oltre alla evidenziazione automatica della presenza di istanza di sospensione.

Le parti accedendo al S.I.Gi.T. trovano

disponibili tutte le informazioni relative alle assegnazioni alle sezioni, ai collegi e relatori ed alle fissazioni delle udienze.

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

(48)

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

art. 31 Avviso di trattazione

1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

Art. 5 Notificazioni e comunicazioni telematiche (introdotte con il D.M. 26 aprile 2012)

La comunicazione da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria all'indirizzo di PEC, di cui all'articolo 7, avviene mediante la trasmissione di un messaggio contenente in allegato il relativo documento informatico in base ad uno schema, allegato al D.M. istitutivo, e si intende perfezionata al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario

(49)

art. 37 Pubblicazione e comunicazione sentenza

•La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

2. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.

Art. 16 Redazione e deposito dei provvedimenti

Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. dal Relatore/Estensore e dal Presidente dopo averli firmati digitalmente, e provvede al deposito della sentenza.

Art. 5 Notificazioni e comunicazioni telematiche (introdotte con il D.M. 26 aprile 2012)

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

(50)

art. 38 Richiesta di copie e notifica sentenza

1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.

Art. 14 Fascicolo informatico

Il fascicolo informatico consente a tutti i soggetti abilitati al SI.Gi.T. la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione.

Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC.

Art. 17 Formula esecutiva

In caso di richiesta di una delle parti di sentenza

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

(51)

art. 53 Forme dell’appello

2. Il ricorso in appello è proposto … nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena

d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

art. 54 Controdeduzioni dell’appellato ed appello incidentale Art.64 Sentenze revocabili e motivi di revocazione.

Art. 13 Giudizio d'appello

Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d'appello valgono le medesime modalità indicate per il ricorso.

Ossia notifiche tra le parti a mezzo PEC e deposito degli atti a mezzo S.I.Gi.T. .

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria

regionale è valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che

D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T.

(52)

NOTA CHIUSURA

Art. 18 Trasmissione dei fascicoli

La trasmissione del fascicolo informatico tra Commissione tributaria provinciale verso e da Commissione tributaria regionale, avviene tramite il S.I.Gi.T., con le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, finalizzate ad assicurarne la data certa nonché' l’integrità, l’autenticità e la riservatezza.

La trasmissione del fascicolo informatico da e verso organi giurisdizionali diversi dalle CTP e CTR ( Corte di Cassazione) avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalità stabilite con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia,

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