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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

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Academic year: 2021

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Francesca Ghezzi f.ghezzi@studiobnc.it

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Indice

Cenni storici e aspetti giuridici

Inquadramento normativo

• Il Sistema informativo della Giustizia Tributaria

• Documenti digitali e formati ammessi

• L’interpretazione autentica dell’art. 16- bis

• Le notifiche e i depositi telematici

• Attestazione di conformità

Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

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Cenni storici e aspetti giuridici

Il Processo Tributario Telematico (P.T.T.) è già una realtà in Lombardia dal 15 aprile 2017

Nel contesto eurounionale l’introduzione dell’informatica nelle Aule giudiziarie degli Stati Federati della Germania risale al 2001; firma elettronica qualificata e posta elettronica certificata sono utilizzate da oltre 10 anni per lo scambio di atti e documenti nei processi.

In gran parte degli altri Paesi dell’Unione i progetti di giustizia elettronica nascono dal 2002 tramite la pubblicazione in Internet delle decisioni dei Giudici e si evolvono negli anni successivi con la messa a disposizione di sistemi di gestione documentale operativi a partire dai decreti ingiuntivi telematici.

Da ultimo il regolamento UE n. 2015/2421 del 16/12/2016 ha previsto il ricorso massiccio alla tecnologia e lo svolgimento di tutto il processo mediante l’utilizzo degli strumenti tecnologici disponibili in sede di giustizia digitale del paese membro.

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Cenni storici e aspetti giuridici…segue

Dal luglio 2017 tutti gli Stati membri dell’UE sono tenuti a consentire l'uso di tecnologie di comunicazione a distanza per il processo attraverso appropriate tecnologie al fine di garantire l'equità del procedimento in Europa.

In Italia il progetto sul Processo Tributario Telematico nasce nel 2002 nell’ambito degli obiettivi individuati dai piani triennali di automazione del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze (oggi Dipartimento delle Finanze).

Il contesto storico di riferimento è quello del più generale processo d’informatizzazione della Pubblica Amministrazione avviato con la legge n. 421 del 1992 che delegava il Governo ad adottare le soluzioni organizzative, tecniche e normative necessarie al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informatici.

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Cenni storici e aspetti giuridici…segue

Obiettivi che sono stati perseguiti con l’adozione del D.P.R. 68/2005 (rubricato come Regolamento recante le disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata) e del D.lgs. 82/2005 (rubricato come Codice dell’Amministrazione Digitale – breviter CAD) che presiede all'uso dell'informatica quale strumento privilegiato nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini dello stato.

Nel 2009 viene siglato un Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Agenzia delle Entrate, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Consiglio Nazionale Forense, Ordine degli Avvocati Tributaristi di Roma per la realizzazione del progetto.

Il Gruppo di Lavoro incaricato ha lavorato per definire un’infrastruttura tecnologica di supporto al progetto e ha curato l’aspetto normativo per disciplinare l’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario; nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.P.R.

445/2000 è stata quindi elaborata una proposta di Regolamento che stabilisse regole e linee guida da seguire per la corretta fruizione del servizio oltre a prevedere, a mezzo di decreto da emanarsi successivamente, la definizione delle regole-tecniche operative per la conservazione e l’archiviazione dei documenti informatici; è stata all’uopo avviata nel febbraio 2010 una prima fase sperimentale del P.T.T. limitata alle CCTT capitoline.

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Cenni storici e aspetti giuridici…segue

La disciplina del processo tributario telematico ha per oggetto “gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione", con la conseguenza che “la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, avvengono osservando le modalità informatiche”.

Questo quanto stabilito dai commi 1 e 2 del d.m. 23.12.2013, n. 163 che ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 8, del d.l. 6.7.2011, n. 98.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiunto poi successivi tasselli all’attuazione della normativa sul processo tributario telematico, approvando le regole tecniche che hanno per oggetto la costituzione in giudizio con modalità telematiche, previa notifica del ricorso a mezzo della posta elettronica certificata (PEC).

Le procedure sono state implementante in forma sperimentale in diverse regioni italiane

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Cenni storici e aspetti giuridici…segue

Con il D.L. 23.10.2018, n. 119, conv. con modif. dalla L. 17.12.2018, n. 136 ( art. 16 ) parte ufficialmente e obbligatoriamente il cd. processo tributario telematico : dal 1° luglio 2019 si potranno utilizzare esclusivamente modalità telematiche per effettuare le notifiche di atti processuali e il deposito di ricorsi e per le altre attività di trasmissione delle informazioni e dei documenti connessi al processo tributario.

Nel presente intervento ci si propone di sintetizzare le principali regole e indicazioni tecniche sottese a tale novità, che i professionisti si troveranno a breve a dover gestire al meglio.

Com’è noto in ambito tributario dal 2015 ad oggi c’è stata una fase sperimentale (in Toscana e in Umbria) e poi la semplice facoltà di operare telematicamente, anziché utilizzando le ordinarie modalità su tutto il territorio con inclusione delle Commissioni Tributarie delle Regioni Marche e Val d’Aosta e delle Province autonome di Bolzano e Trento.

Esperienza fatta?

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso l’anno scorso il cd. «Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario», una compiuta fotografia dell’utilizzo del processo tributario telematico da parte di cittadini, professionisti e Amministrazioni dall’1 dicembre 2015 al 31 gennaio 2018.

Secondo i numeri esposti nel periodo compreso tra agosto 2017 e gennaio 2018 ben il 27,15% degli atti depositati avanti alle Commissioni tributarie Provinciali e Regionali è stato presentato telematicamente attraverso la piattaforma SIGIT.

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Cenni storici e aspetti giuridici…segue

La percentuale appena esposta va in un certo senso ridimensionata in quanto frutto soprattutto del cospicuo utilizzo degli strumenti telematici da parte delle Amministrazioni.

Pertanto, con riferimento ai ricorsi, gli atti depositati in modalità telematica, nel periodo compreso tra agosto 2017 e gennaio 2018 , scendono al 10,96% del totale.

In ogni caso il dato complessivo degli atti dimessi in telematico nel corso del 2017, ossia 241.052 atti telematici su un totale di 862.176, è senz’altro da considerarsi positivo.

Altra esperienza che può ritenersi positiva (già superato il test dell’obbligatorietà dall’1 gennaio 2017, dopo una fase di sperimentazione senza effetti giuridici) è quella del processo amministrativo digitale che è diventato operativo senza grossi problemi, né tecnici

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Cenni storici e aspetti giuridici…segue

Il processo amministrativo telematico si è applicato inizialmente solo ai processi iniziati in primo grado o in appello, dal 1° gennaio 2017, mentre dal 1° gennaio 2018 si è esteso a tutti i processi, applicandosi a tutti i ricorsi pendenti, sia vecchi che nuovi.

Fino all’entrata in vigore del D.L. 119/2018, il processo tributario telematico è rimasto attivo secondo un principio di facoltatività: a discrezione di ciascuna delle parti a cui è stata riconosciuta la facoltà di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quelle telematiche presso le Commissioni tributarie.

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Inquadramento normativo

Le norme di riferimento sul processo tributario

D.lgs. 31.12.1992, n. 546: disposizioni sul processo tributario;

D.lgs. 7.3.2005, n. 82: codice dell’amministrazione digitale;

D.P.R. 11.2.2005, n. 68: disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata;

art. 39, comma 8, del d.l. 6.7.2011, n. 98: utilizzazione della posta elettronica certificata per le comunicazioni fatte dalla segreteria della commissione tributaria;

d.m. 23.12.2013, n. 163: disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (c.d. “processo tributario telematico”);

decreto del direttore generale delle Finanze del 4.8.2015: specifiche tecniche del processo tributario telematico – entrata in vigore e individuazione delle commissioni tributarie;

D.P.C.M. 13.11.2014: regole tecniche per i documenti informatici;

Circolare n 2/DF del 1 Maggio 2016 (Linee guida dei servizi del PTT);

d.d. 30.6.2016 e d.d. 15.12.2016: individuazione delle commissioni tributarie;

d.d. 10.3.2017: possibilità di pagamento del contributo unificato tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pago PA) nelle regioni Toscana e Lazio;

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Inquadramento normativo

I principi fondamentali esposti nelle norme sono i seguenti:

Art. 1, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546: “I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.

Art. 2, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82: “Le disposizioni del presente codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico”.

Art. 2, comma 4, del d.m. 23.12.2013, n. 163: “Si applicano le disposizioni del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, ove non diversamente stabilito nel presente regolamento”.

In questa cornice, il d.d. 4.8.2015 ha disciplinato le modalità operative connesse ai seguenti adempimenti procedurali (art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546):

a) la registrazione e l’accesso al S.I.GI.T. (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria);

b) le notificazioni;

c) le comunicazioni;

d) la costituzione in giudizio;

e) la formazione, la consultazione e il rilascio del fascicolo informatico;

f) il deposito di atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;

g) il pagamento del contributo unificato per le spese di giustizia.

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Principi dal 1° luglio 2019

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

L’introduzione dell’innovazione tecnologica ha lasciato sostanzialmente inalterate le norme di procedura ma ha introdotto una digitalizzazione pressoché totale degli atti processuali, dando valore legale esclusivamente agli atti digitali e non più a quelli cartacei.

Sono scomparsi i documenti cartacei e, comunque, il loro eventuale utilizzo è stato confinato in funzione esclusivamente sussidiaria o in situazioni di emergenza.

La digitalizzazione riguarda:

• tutte le fasi del processo;

• tutti gli atti e gli adempimenti delle parti, dei giudici e degli uffici giudiziari.

Ecco, pertanto, che gli atti processuali vengono formati, sottoscritti, notificati e

depositati con modalità telematiche, così come la redazione e la pubblicazione delle

decisioni.

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

La registrazione al Sigit, il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria

Il difensore deve registrarsi al Processo tributario telematico (PTT) per ottenere le credenziali di accesso (UserID e Password).

L'accesso al sistema avviene tramite il portale della giustizia tributaria www.giustiziatributaria.gov.it, selezionando la voce “processo tributario telematico”.

La registrazione si ottiene con l'accesso alla funzionalità “Registrazione al PTT” e con

l'inserimento dei dati richiesti nella relativa schermata.

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

I formati ammessi dei documenti digitali e la non conformità (art. 10 D.D.G. del 4 agosto 2015 e D.D.G. del 28/11/2017)

• ogni singolo atto e documento depositato non può avere una dimensione superiore a 10 MB ;

• il numero massimo è di 50 file allegati per ciascun deposito;

• la dimensione massima è di 50 MB per ogni deposito;

• ogni singolo atto e documento prima di essere depositato deve essere firmato digitalmente (tipologia firma CAdES-bes, estensione file .p7m);

• l’atto principale (ricorso, appello...) deve essere nativo digitale (es. doc. word) e convertito in formato PDF/A (1a o 1b);

• gli allegati possono essere anche in formato TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax).

• sia l’atto principale che gli allegati devono essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili.

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

I formati ammessi dei documenti digitali e la non conformità

Nell’area riservata del PTT è disponibile il servizio di verifica e conversione file TIF/TIFF e PDF/A.

La nuova funzionalità permette di verificare il formato, la dimensione ed il nome del documento, nonché di trasformarlo in formato PDF/A, ai fini della conservabilità.

Nel dettaglio, una volta effettuato l’accesso all’area riservata del PTT si dovranno scegliere i

“Servizi di verifica e conversione file” e selezionare il documento su cui operare.

Il sistema procede quindi a verificare che il file sia in formato PDF, PDF/A oppure TIF/TIFF, che il nome non superi i 100 caratteri e che la sua dimensione non superiori i 10MB.

All’esito della prima verifica, viene fornita all’utente la possibilità di convertire il proprio documento in un formato idoneo alla conservazione (PDF/A).

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

I formati ammessi dei documenti digitali e la non conformità

Oltre al PDF ci sono altri formati dei documenti che il sistema gestisce.

Se la parte deposita in un formato diverso dal PDF, è probabile che il sistema gli comunichi che “il formato non è conforme” senza che questo abbia conseguenze sull’effettivo deposito.”

Il sistema comunica entro un minimo di 5/10 minuti ed un massimo di 24 ore con PEC l’avvenuto deposito, comunicando il numero RGR e RGA.

In caso di esito negativo il professionista riceverà comunque una ricevuta che attesta

che il deposito non è andato a buon fine.

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

L’interpretazione autentica sulla libertà di scelta del rito telematico

Il decreto porta poi con sé gradite novità per gli operatori del processo tributario telematico, da un lato chiarendo la facoltà di scelta della forma telematica anche in caso di primo grado cartaceo o di scelta della controparte per il rito analogico, dall’altro lato disciplinando finalmente le facoltà di autentica del difensore.

Con riguardo alla facoltà di scelta del rito telematico, la normativa interviene con una interpretazione autentica dell’art. 16-bis, co. 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, affermando la facoltà delle parti di scegliere il rito telematico indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte o, in caso di giudizio d’appello, dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

La normativa quindi interviene e fa opportuna chiarezza a seguito di alcune prese di posizione,

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

Recepimento dell’interpretazione autentica sul regime di facoltatività

CRT Lazio n. 678/2019 del 12.02.2019: «la notifica dell’atto di appello tramite posta

elettronica certificata (PEC) è valida anche se nel precedente grado di giudizio il

processo era iniziato in modalità cartacea»

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

Le notifiche e i depositi telematici:

Per effetto del D.L. 119/2018 a partire dall’1.7.2019, si potranno utilizzare, secondo le modalità del D.M. 23.12.2013, n. 163 e successivi decreti di attuazione, esclusivamente le modalità telematiche per:

• effettuare la notifica degli atti processuali e il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni Tributarie;

• accedere al fascicolo processuale informatico del processo per consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice;

• procedere alla trasmissione di tutti gli atti e i documenti informatici, alla formazione e alla consultazione del fascicolo e all'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.

(21)

…segue

Il deposito con modalità analogiche, dunque diverse da quelle telematiche (raccomandata A/R o via ufficiale giudiziario), rimarrà consentito in via residuale in presenza di cause non prevedibili, ad esempio qualora il sistema informatico non funzioni per professionisti o per il MEF.

È il D.L. n. 119/2018 a precisare che il deposito con modalità diverse da quelle telematiche può essere autorizzato solo in casi eccezionali, con provvedimento motivato, dal Presidente della Commissione tributaria o dal Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, oppure dal collegio, se la questione sorge in udienza.

Nei processi già instaurati al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, il Legislatore ha previsto che le parti possano utilizzare in ogni grado di giudizio le modalità telematiche indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità cartacea.

In tal senso è sempre consentito l'utilizzo del telematico in sede di appello, a prescindere dalle forme utilizzate nel precedente grado di giudizio.

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…segue

Prova della notifica:

“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.”

La norma processuale tributaria (art. 16 bis D.lgs. 546/1992), richiamando quanto disposto dal DPR 68/2005 disciplinante l’uso della Pec, stabilisce che il momento di perfezionamento della notifica è quello della generazione della ricevuta di accettazione.

Andranno quindi depositate nel PTT la ricevuta di accettazione (il messaggio Pec che si riceve dal proprio gestore dopo l’invio della notifica) e di avvenuta consegna (il messaggio Pec che si riceve dopo l’invio della notifica da parte del gestore della casella del destinatario), convertite in PDF/A e firmate digitalmente.

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Di recente, la CTR Lombardia, Sezione n. 20, con la sentenza n. 90 del 08.01.2019 (est. Fasano), ha stabilito che, considerata la specialità della normativa, la notifica a mezzo Pec non prevede l’acquisizione di una relazione di notifica.

Tale condivisibile principio appare peraltro in linea con le peculiari modalità di notificazione previste nel rito tributario, che ammette sia la consegna diretta alla controparte – che rilascia ricevuta – sia la spedizione a mezzo posta raccomandata, anche in questo caso senza l’intermediazione di un agente notificatore.

Sarebbe pertanto illogico imporre modalità diverse nel caso in cui la parte provveda alla notifica di un atto tributario a mezzo posta elettronica certificata.

Del resto, in base al richiamo all’articolo 48 del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D), la notifica a mezzo Pec equivale a quella effettuata a mezzo posta e la data e l’ora, sia di trasmissione che di ricezione, sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. 68/2005 ed alle relative regole tecniche ovvero a quelle adottate ai sensi dell’articolo 71 C.A.D..

…segue

(24)

…segue

La giurisprudenza (Cass. ordinanza n. 30372/2017; CTR Milano, n. 5082/2017) ha ammesso la validità della notifica del ricorso effettuata a mezzo Pec, pur in assenza di vigenza della modalità telematica nel rito di riferimento, basandosi, in via primaria, sul principio che se un atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato non ne può essere sancita la nullità.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 3805/2018, ha affermato, in tema di notificazione a mezzo PEC, che la carenza di sottoscrizione digitale del ricorso e la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non sono causa d’inesistenza dell’atto.

A sostegno della propria tesi, la Cassazione ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 7665/2016), sancito in via generale dall’articolo 156 c.p.c., secondo cui la nullità

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

Attestazione di conformità:

(art. 25 bis del D. Lgs. 31.12.1992, n.546)

Il Decreto Fiscale inserisce nel Decreto Legislativo n. 546/92 (Disposizioni sul processo tributario) l’articolo 25 bis che conferisce ai difensori delle parti il potere dell’attestazione di conformità delle copie sia di quanto depositato sia in caso di estrazione dei documenti dal fascicolo informatico, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale.

Questo, per consentire il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme.

Le estrazioni di copie e le conseguenti attestazioni saranno esenti dal pagamento di eventuali diritti di copia.

Chiaramente questo potere di autentica non consentirà di superare la necessità di redigere atti nativi digitali ai sensi dell’art. 10 del Decreto MEF del 04 agosto 2015 e dovrà quindi considerarsi irregolare il deposito di un atto dello stesso procedimento che sia stampato, sottoscritto e quindi scansionato per poi essere depositato telematicamente.

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

Attestazione di conformità:

La norma specifica che tale potere investe le parti della veste di pubblico ufficiale ad ogni effetto.

Se da un punto di vista di semplificazione e snellimento degli adempimenti la norma è apprezzabile, alcuni possibili risvolti devono essere tenuti presenti dai professionisti.

L’attestazione di conformità in qualità di pubblici ufficiali presenta aspetti critici

perché coinvolge anche la responsabilità civile e penale del professionista, laddove

egli può non avere piena contezza della autenticità e della provenienza dei

documenti diversi non provenienti direttamente dal professionista stesso.

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

Comunicazioni e notifiche via PEC (articolo 16-bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. 31.12.1992, n.546):

La prova dell’avvenuta notifica potrà avvenire estraendo copia analogica delle ricevute Pec e attestandone la conformità.

La Pec/domicilio digitale è quella presente negli elenchi pubblici INI-Pec (professionisti e imprese) e IndicePa (pubbliche amministrazioni).

È stato specificato che in caso di deposito via Pec, l’indicazione dell’indirizzo Pec vale come elezione di indirizzo digitale.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti dovrà essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

La sua mancata indicazione è sanzionata con il raddoppio del contributo unificato.

La comunicazione si intenderà perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di

almeno uno dei difensori della parte.

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria, secondo le modalità previste dall'art. 16 del d.lgs. n. 546.

Ricorso e appello e altre comunicazioni possono essere notificati all’ente impositore

tramite Pec anche nel caso in cui il valore sia ricompreso nel limite di

reclamo/mediazione (attualmente 50mila euro).

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

Se nel mandato vi sono più difensori, la comunicazione effettuata via PEC si intende perfezionata quando sia stata ricevuta da almeno uno di essi: la modifica è diretta a non gravare l’ufficio di segreteria con numerosi invii di comunicazione che non si perfezionano per cause imputabili al destinatario.

Pertanto non si applica la procedura del deposito della comunicazione presso la segreteria prevista dal successivo comma 2 dell’articolo 16-bis del D.lgs. n. 546/92.

La questione assume rilievo nei casi degli artt. 31 (la segreteria dà comunicazione alle

parti costituite della data di trattazione) e 37 (il dispositivo della sentenza è

comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito).

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

ATTENZIONE! La pronuncia 75/2019 della Corte Costituzionale sulla validità delle notifiche telematiche oltre le ore 21, ha riflessi anche nel processo tributario telematico.

La questione attiene le notifiche eseguite con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le 21 ed entro le 24.

In base all’articolo 16 septies del Dl 179/2012 (introdotto per disciplinare le notifiche telematiche rispetto alle regole generali del codice di rito) una simile notifica si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della ricevuta.

Secondo la Consulta tale disposizione deve ritenersi costituzionalmente illegittima.

Sebbene la decisione riguardi il processo civile telematico, ha risvolti,

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

La limitazione oltre le ore 21, essendo contenuta nell’articolo 147 del Codice di procedura civile, poteva riguardare anche le pec di notifica degli atti del processo tributario (sia verso gli enti impositori, sia da questi al contribuente).

La circostanza avrebbe potuto presentare risvolti singolari. Si pensi, ad esempio, alla notifica di un ricorso con pec alle ore 22 del sessantesimo giorno: in base all’articolo 147 del Codice di procedura civile, la notifica doveva considerarsi effettuata alle 7 del giorno seguente. In concreto, il ricorso era inammissibile perché notificato oltre i termini.

La Corte Costituzionale ha condivisibilmente rilevato che una simile limitazione, è

contraria al sistema tecnologico telematico, che si caratterizza proprio per essere

slegato “all’apertura degli uffici”.

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Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

Firma digitale

La firma digitale va apposta su tutti i documenti e tutti gli allegati.

Attenzione perché se la procura, che di regola deve essere prodotta con atto separato firmato digitalmente dalla parte assistita, fosse inserita in via eccezionale nel ricorso, allora la parte assistita dovrebbe firmare digitalmente l’atto di ricorso.

Ricordate di verificare sempre la validità in corso della firma digitale!

Ricordate che le credenziali di accesso al sistema PTT scadono ogni 60 gg!!

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Firma digitale – La procura alle liti

• se il ricorrente è provvisto di firma digitale il «file-procura», nativo digitale e convertito in PDF/A, può essere sottoscritto digitalmente sia dal difensore che dal ricorrente (file= procura.pdf.p7m.p7m);

• se il ricorrente è sprovvisto di firma digitale la procura alle liti dovrà essere

rilasciata su atto separato rispetto all’atto principale con firma autografa,

autenticata analogicamente, scansionata dal difensore, firmata digitalmente e

depositata come allegato dell’atto da depositare.

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Firma digitale – La procura alle liti – ATTENZIONE !

Se la parte è in possesso di firma digitale e decide di firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore allora il testo della procura è contenuto in un documento

“nativo digitale”, il quale dopo essere stato firmato digitalmente dalla parte che conferisce la procura deve essere “controfirmato” utilizzando la funzione

“controfirma” presente nel dispositivo utilizzato per la firma digitale, dal difensore che apponendo tale “controfirma” autentica la firma della parte.

Anche in questo caso, il difensore dovrà firmare digitalmente il file contenente la

procura sia all’atto della notifica che, successivamente, all’atto del deposito.

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Contributo unificato

In relazione al pagamento del contributo unificato, se questo avviene con:

F23 o con versamento sul c/c postale: la relativa ricevuta deve essere scansionata, firmata digitalmente e trasmessa come allegato del ricorso;

Rivendite autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati: il contrassegno acquistato viene apposto sul modello Comunicazione di versamento del contributo unificato indicando gli appositi dati. Il modello deve essere scansionato, firmato digitalmente e trasmesso come allegato del ricorso/appello;

PagoPa: non va prodotta alcuna ricevuta.

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Comunicato n.18 MEF

Dal 28 gennaio 2019 è disponibile il nuovo servizio di richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico.

La nuova funzionalità è stata realizzata per la parte non ancora costituita in giudizio e consente la visualizzazione degli atti e dei documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali.

Gli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie esaminano la richiesta di accesso temporaneo e possono accoglierla o rifiutarla, comunicandone l’esito al richiedente tramite PEC.

In caso di autorizzazione alla consultazione, la visibilità del fascicolo processuale è

consentita per un periodo di 10 giorni di calendario.

(37)

Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

L’udienza a distanza

«La partecipazione delle parti all'udienza pubblica……può avvenire a distanza, su

apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto

difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del

domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai

soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e

reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire

quanto viene detto….»

(38)

Novità previste dal Decreto fiscale 2019 – il punto ad oggi

L’udienza a distanza

«Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze... Sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini e le Commissioni Tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza.

Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di

controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza»

(39)

Cosa cambia Prima Dopo Fino al 30 giugno 2019 Dal 1° luglio 2019

Le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in Pocesso

tributario telematico

L’utilizzo delle modalità telematiche nell’ambito delle

notifiche e depositi degli atti processuali, dei documenti e

dei provvedimenti giurisprudenziali è esperibile dalle parti processuali in via

facoltativa.

Viene disposta l’obbligatorietà delle notifiche e dei depositi telematici nell’ambito del

processo tributario. In particolare, si stabilisce che le parti, i consulenti e gli organi tecnici depositino gli atti processuali, i

documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente

con modalità telematiche.

Qualora il contribuente proceda alla notifica e al deposito degli atti in via telematica in primo grado,

tale modalità diventa obbligatoria nei gradi di

giudizio successivi.

Il Presidente della Commissione tributaria o il presidente di sezione, in via eccezionale,

qualora il ricorso sia già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in

udienza, possono autorizzare con provvedimento motivato

il deposito con modalità diverse

(40)

Cosa cambia Prima Dopo Fino al 30 giugno 2019 Dal 1° luglio 2019

La scelta effettuata dal contribuente di instaurare il giudizio in modalità cartacea

non vincola quindi l’ufficio a costituirsi o a notificare il ricorso

in appello con la stessa procedura

La norma ha carattere interpretativo. Il decreto fiscale, in sostanza, sana la condotta degli uffici finanziari i quali,

ancorché il contribuente abbia deciso di utilizzare la

modalità cartacea in primo grado, hanno utilizzato la

modalità telematica in appello.

Il D.M. n. 163/2013 prevede che il ricorrente, nell’ipotesi di

notifica via PEC, debba costituirsi in giudizio

telematicamente.

Fino a quando il processo tributario telematico non diventerà obbligatorio le parti, nonostante il giudizio di primo grado si sia svolto interamente in modalità analogica, possono utilizzare liberamente, anche

per la proposizione dell’appello, le procedure informatiche per le notifiche

e i depositi degli atti processuali.

Regime transitorio

(41)

Cosa cambia Prima Dopo Fino al 30 giugno 2019 Dal 1° luglio 2019

Nel caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC o qualora lo

stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del

messaggio per cause imputabili al destinatario (ad esempio casella piena oppure inattiva), le

comunicazioni si intenderanno perfezionate con il deposito in

Commissione tributaria.

Anche le parti che sono in giudizio senza l’assistenza di un

difensore, diverse dagli uffici impositori, possono utilizzare le

modalità telematiche, laddove indichino nel ricorso o nel primo Notifiche a

mezzo PEC

Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica

certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente

può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le

comunicazioni

In caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC

ovvero di mancata consegna del messaggio PEC per

cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente

mediante deposito in segreteria della Commissione

tributaria.

Le comunicazioni con gli uffici di segreteria (ad esempio la comunicazione della data di udienza e del dispositivo di

sentenza), riguardanti il processo tributario, avvengono

ordinariamente mediante l’utilizzo della PEC.

Il decreto fiscale dispone che la comunicazione effettuata a

mezzo PEC dagli uffici di segreteria ed andata a buon fine

ad uno dei difensori che compongono il collegio difensivo

si considera efficace ai fini del perfezionamento della notifica

effettuata dai predetti uffici.

L’indirizzo PEC del difensore o delle parti è indicato nel

ricorso o nel primo atto difensivo.

(42)

Cosa cambia Prima Dopo Fino al 30 giugno 2019 Dal 1° luglio 2019

Si attribuisce al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della

riscossione e i soggetti iscritti nell’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, il potere di attestare la conformità dei documenti informatici depositati ad un atto

processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di

un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme dai

citati soggetti.

Attestazione della conformità

dei documenti digitali

Inoltre viene consentito agli stessi soggetti di estrarre e attestare la conformità di copie analogiche o informatiche di atti e provvedimenti, anche allegati

alle comunicazioni delle Commissioni tributarie, presenti

nel fascicolo informatico.

Nel compimento dell’attestazione di conformità,

(43)

Cosa cambia Prima Dopo Fino al 30 giugno 2019 Dal 1° luglio 2019

Non è ammessa partecipazione alla pubblica udienza con collegamento a

distanza delle parti.

La partecipazione delle parti all’udienza pubblica potrà avvenire a distanza, su richiesta

formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto

difensivo, mediante un collegamento audiovisivo

La definizione delle regole tecnicooperative per consentire

la partecipazione all’udienza a distanza e la conservazione delle immagini è demandata ad

uno o più provvedimenti del Direttore generale delle Finanze.

Partecipazione all'udienza a

distanza

(44)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Francesca Ghezzi Studio BNC

f.ghezzi@studiobnc.it

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